Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 27/04/2026, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02703/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04141/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4141 del 2025, proposto da
DR ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Dresda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Inwit S.p.A., non costituito in giudizio;
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Caiaffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Benevento sull’atto di diffida e messa in mora notificato in data 08.07.2025, volto ad ottenere l’adozione dei provvedimenti sanzionatori e ripristinatori di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001 in relazione all’infrastruttura per telecomunicazioni abusivamente installata sul terreno sito in Benevento, C.da Pantano, censito in catasto al Fg. 29, p.lla 182.
e per la condanna del Comune al risarcimento del danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Benevento e di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA RA D'LT e uditi nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Premesso che con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Benevento sull’atto di diffida e messa in mora notificato dal ricorrente in data 08.07.2025, volto ad ottenere l’adozione dei provvedimenti sanzionatori e ripristinatori di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001 in relazione all’infrastruttura per telecomunicazioni, in tesi abusivamente installata sul terreno sito in Benevento, C.da Pantano, censito in catasto al Fg. 29, p.lla 182;
- con sentenza non definitiva della Sezione n. 7276/2025, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda ex art. 117 c.p.a., avendo il Comune nelle more provveduto, conformemente alla richiesta di parte ricorrente, all’adozione dell’ordinanza di demolizione (n. 9 del 3 settembre 2025); con la medesima sentenza è stata inoltre disposta la conversione del rito e rinviata la causa a nuova udienza per il prosieguo della trattazione in relazione alla residua domanda risarcitoria, riservando la liquidazione delle spese al definitivo;
Ritenuto, quanto alla proposta domanda risarcitoria, relativa al danno da ritardo lamentato per la tardiva adozione dei richiesti provvedimenti repressivi, che la stessa è infondata, essendo stata solo genericamente formulata;
Rilevato, infatti, che la pretesa risarcitoria relativa al danno da ritardo va ricondotta allo schema generale dell'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito e con l'avvertenza che, nell'azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo opera con pienezza, non essendo temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 luglio 2018, n. 4260 e 17 gennaio 2018, n. 240, nonché Sezione VI, 2 gennaio 2018, n. 12);
che, dunque, l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, dunque, presumersi iuris tantum in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo favorevole, dovendo il danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (nonché ex art. 64 c.p.a.), provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, occorrendo che il giudice verifichi la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (l'illegittimità del mancato esercizio della funzione amministrativa, il danno ingiusto meritevole di ristoro ed il nesso causale tra condotta omissiva e pregiudizio), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante), sicché in sostanza, il mero "superamento" del termine fissato ex lege o in sede regolamentare per la conclusione del procedimento non integra "piena prova del danno", rappresentandone solo un mero indice oggettivo (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 25 marzo 2016 n. 1239);
Ulteriormente rilevato, con particolare riferimento al requisito del danno, che esso non può assolutamente intendersi come coincidente con il mero ritardo, essendo altresì necessario che il protrarsi del procedimento oltre il termine per la sua conclusione abbia provocato al soggetto istante un danno ulteriore;
Ritenuto, dunque, sulla base di tali coordinate interpretative, che nella specie non vi si ravvisano gli estremi per accogliere la domanda risarcitoria, attesa la sua formulazione in termini affatto generici, essendosi il ricorrente limitato a domandare il risarcimento del pregiudizio subito, non dimostrando la sussistenza del danno, né nell'an, né nel quantum, in tal modo non adempiendo all’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 2697 cc;
Ritenuto conclusivamente che la domanda risarcitoria deve essere rigettata;
Ritenuto, infine, che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), pronunciando sull’istanza risarcitoria per danno da ritardo accessiva al ricorso ex art. 117 cpa, come in epigrafe proposto, la respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AU DD, Presidente
IA RA D'LT, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IA RA D'LT | IA AU DD |
IL SEGRETARIO