Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/06/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
P.U. 35-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Alessandra Panichi Presidente dott. Francesca Sirianni Giudice rel. dott. Riccardo Ionta Giudice nel procedimento n. 35-1/2025 p.u. per l'apertura DEla liquidazione controllata DE patrimonio promosso da
), con l'ausilio DEl'O.C.C. Parte_1 C.F._1
Commercialisti Regione Marche, e con il patrocinio DEl'avv. Raniero Manfredi
- ricorrente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura DEla liquidazione controllata DE sovraindebitato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 9.5.2025 ha depositato ricorso per l'apertura DEla Parte_1 liquidazione controllata DE suo patrimonio, adducendo la propria qualità di soggetto sovraindebitato.
Il presente Tribunale risulta competente ex art 27, c. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario DE Tribunale di Ascoli Piceno.
Il ricorrente, attualmente titolare di un'attività d'impresa individuale (agente assicurativo) “minore”, ai sensi DE combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c)
A corredo DEla domanda è stata tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII (come disposto dall'art 65, c. 2 CCII);
Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata DE gestore DEla crisi nominato DEl'O.C.C. Commercialisti Regione Marche, dott.ssa Per_1
il quale ha verificato la completezza ed attendibilità DEla documentazione
[...] prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria DE debitore. Il gestore ha, altresì, reso l'attestazione ora prevista dall'art. 272, c. 3, CCII, circa l'ammontare di attivo acquisibile da distribuire ai creditori.
Deve ritenersi, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata DE patrimonio DE ricorrente. Ogni valutazione sulla sussistenza DEle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2,
CCII resta, invece, riservata ad una fase successiva alla apertura DEla procedura di sovraindebitamento, salvo indicare già in questa sede che (come emerge anche dalla relazione DE gestore) già dal 2021 vi era sproporzione tra l'importo DEle rate da restituire per i mutui/finanziamenti accesi dal debitore e il reddito disponibile, e che il ricorrente ha in sostanza ovviato, negli anni, alla contrazione DE proprio reddito accumulando il debito fiscale e previdenziale.
Giusto il disposto DEl'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore già nominato.
Deve, poi, ritenersi che, in considerazione DEla formulazione letterale DEl'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice DEegato la determinazione DE limite di reddito che il debitore potrà mantenere per il sostenimento suo e DEla sua famiglia. Visto l'art. 270, c. 2, lett. e), il ricorrente può essere autorizzato ad utilizzare per esigenze lavorative l'autovettura Toyota Auris Hybrid targata EP770RH senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta DE liquidatore o, al più tardi, all'esito DEl'aggiudicazione. Visto l'art. 270, c. 2, lett. e), il ricorrente può essere autorizzato ad utilizzare per esigenze abitative la casa familiare (San ED DE TO, via Torino n. 218, identificata catastalmente al foglio 26 particella 124 sub. 2) senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto immobile alla prima richiesta DE liquidatore o, al più tardi, all'esito DEl'aggiudicazione. Non può, invece, essere autorizzato – stante la prassi DE Tribunale in materia di beni in possesso di terzi e comunque l'assenza di gravi e specifiche ragioni – l'utilizzo DE sub. 1 (attualmente abitato dai genitori DE ricorrente). Da ultimo deve osservarsi come l'art. 6 CCII limiti ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione DE piano;
non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato “personalmente dal debitore, con l'assistenza DEl'OCC”, la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione DElo stato passivo e nell'operare i conseguenti pagamenti. Quanto, infine, ai compensi per l'OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine DEla procedura (dopo l'approvazione DE rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase ante e post apertura DEla procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l'importo preventivato nello stato passivo e ad invece accantonarlo in attesa DEla liquidazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata DE sovraindebitato
), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ED DE TO (Prov. AP), e residente in [...];
2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Sirianni;
3) Nomina Liquidatore la dott.ssa Persona_1
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica DEla presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso DE ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica DEla presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, DEla domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi DEl'art. 201 CCII;
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte DE patrimonio oggetto di liquidazione. Autorizza il ricorrente ad utilizzare per esigenze lavorative l'autovettura Toyota Auris Hybrid targata EP770RH senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta DE liquidatore o, al più tardi, all'esito DEl'aggiudicazione; autorizza il ricorrente e la sua famiglia ad utilizzare per esigenze abitative la casa familiare (San ED DE TO, via Torino n. 218, identificata catastalmente al foglio 26 particella 124 sub. 2) senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto immobile alla prima richiesta DE liquidatore o, al più tardi, all'esito DEl'aggiudicazione. 7) Rimette al Giudice DEegato l'emissione DE provvedimento previsto dall'art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e DEla sua famiglia;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione DEla presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata DE patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata DE patrimonio di Parte_1
9) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione DEla presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura DEla liquidazione controllata, provveda alla formazione DEl'inventario dei beni DE debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità DEla liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte DE giudice DEegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza DE termine assegnato per la proposizione DEle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione DElo stato passivo ai sensi DEl'art. 273 CCII;
- in relazione ai crediti in prededuzione, provveda alla liquidazione DE patrimonio e alla formazione DElo stato passivo nel rispetto DEl'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione DEla domanda;
non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 275- bis CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva DEla natura prededucibile DE credito e, in ogni caso, riferita ai “crediti posteriori”) ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza DEl'OCC;
- in relazione al compenso spettante all'OCC, provveda all'accantonamento DEla somma corrispondente (tenuto conto DE preventivo accordo raggiunto con il debitore, ove presente) da liquidarsi una volta terminata l'attività di liquidazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio e, in ogni caso, previo decorso di tre anni dalla data di apertura, a presentare il conto DEla gestione, con richiesta di liquidazione DE suo compenso, ai sensi DEl'art. 275, c. 3 CCII;
- nel caso in cui verifichi che non risulta possibile acquisire ulteriore attivo da distribuire (art. 272, c. 3), proceda immediatamente (dunque anche prima DE decorso dei tre anni) con gli adempimenti prodromici alla chiusura;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione DE decreto di chiusura DEla procedura ai sensi DEl'art. 276 CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo DEle attività svolte, accompagnato dal conto DEla sua gestione, con allegato l'estratto DE conto corrente DEla procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento DEla procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini DEla esdebitazione ai sensi DEl'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori. 10) Dispone che, a cura DE liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet DE Tribunale di Ascoli Piceno, sia Dispone che, a cura DE liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet DE Tribunale di Ascoli Piceno, sia pubblicata nel registro DEle imprese (considerato che il debitore esercita attività d'impresa) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà DE debitore, nonché notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale
Manda alla cancelleria per la comunicazione DEla presente sentenza al liquidatore.
Ascoli Piceno, 30.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Francesca Sirianni dott. Alessandra Panichi