Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/07/2023, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2023
N. 00578/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2022, proposto da
LO UE Orrù, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Barrile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
nei confronti
DR UR, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della delibera con cui il Consiglio di Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’Università degli Studi di Cagliari, nella seduta del 18.9.2020, ha deliberato di variare la tipologia concorsuale della procedura per la chiamata di un Professore di I Fascia, del SC 04/A3 (SSD GEO/04) da selettiva libera a valutativa;
- della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cagliari, nella seduta del 30.9.2021, ha approvato la variazione della tipologia di chiamata del posto del SC 04/A3 (SSD GEO/04) da selettiva libera a valutativa;
- del Decreto rettorale n.1184 del 28.10.2021 con cui, ai sensi dell’art 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e dell’art. 1, comma 2, lett. c), del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell’Università degli Studi di Cagliari, è stata indetta la procedura valutativa di chiamata per un posto di Professore di I fascia, nel SSD GEO/04, SC 04/A3, presso il Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche;
- della delibera del 23.11.2021, con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche ha provveduto ad indicare, per la procedura valutativa di chiamata per un posto di Professore di I fascia, nel SSD GEO/04, SC 04/A3, il prof. Jo Hilaire Agnes De Waele quale componente interno della Commissione giudicatrice, e la rosa dei tre docenti esterni ai fini del sorteggio da parte del Senato Accademico;
- delle operazioni di sorteggio asseritamente effettuate dal Senato Accademico nella seduta del 26.11.2021 per l’individuazione del primo commissario esterno e per l’individuazione del secondo commissario esterno dalla lista degli aspiranti commissari per l’ASN, nella procedura valutativa de qua ;
- del D.R. n. 1371 dell’1.12.2021, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata di un professore Ordinario, presso il Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, per il settore concorsuale 04/A3 - geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia (profilo SSD GEO/04), bandita con D.R. n. 1184/2021;
- di tutti i verbali, comprensivi degli allegati, con cui la Commissione nominata con il D.R. n. 1371/2021 ha adempiuto al suo incarico, con particolare riferimento al verbale con cui ha specificato “ i criteri e parametri per la valutazione dei candidati ”, nonché alla “relazione finale” con cui la medesima commissione ha espresso i “Giudizi collegiali” sui candidati al posto di professore Ordinario messo a bando presso il Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, per il settore concorsuale 04/A3 - geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia (profilo SSD GEO/04);
- del D.R. n. 19 del 10.1.2022 (pubblicato il giorno 11.1.2022), con cui sono stati approvati gli atti della procedura valutativa di chiamata di un professore Ordinario, presso il Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche per il settore concorsuale 04/A3 - geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia (profilo SSD GEO/04);
- del D.R. n. 111 del 31.1.2022 con cui il prof. DR UR è stato nominato professore ordinario per il Settore Concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia - SSD GEO/04 - presso il Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’Università di Cagliari;
- della proposta di chiamata e della relativa approvazione da parte del C.d.A. nella seduta del 31.1.2022;
- in via subordinata, di ogni altro atto antecedente, conseguente, connesso, e/o comunque collegato ai precitati provvedimenti “ancorché non conosciuto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari e del sig. DR UR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2023 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Università degli Studi di Cagliari, con decreto rettorale n. 1184 del 28.10.2021, ha indetto, ai sensi dell’art 24, comma 6, della l. n. 240/2010 e dell’art. 1, comma 2, lett. c), del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell’Ateneo una procedura valutativa di chiamata per un posto di Professore di I fascia presso il Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, SC04/A3, SSD GEO/04.
1.1. Alla procedura hanno partecipato due soli concorrenti, il prof. DR UR, classificatosi al primo posto in graduatoria con 71,78 punti, e il prof. LO UE Orrù, odierno ricorrente, secondo in graduatoria con 62,13 punti.
1.2. Con decreto rettorale n. 19 del 10.1.2022 sono stati approvati gli atti della procedura e con successivo decreto rettorale n. 111 del 31.1.2022 il prof. DR UR è stato nominato professore ordinario per il Settore Concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia - SSD GEO/04 - presso il Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’Università di Cagliari.
1.3. Avverso gli atti della procedura selettiva in questione è insorto il ricorrente con l’odierno gravame, articolando le censure nel seguente motivo:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. nonché dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A.; violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010 e dall’art. 1, comma 2, lett. c), del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell’Università degli Studi di Cagliari ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 117/2000, nonché delle disposizioni che disciplinano i “ Parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di Professore universitario ”; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; violazione della lex specialis (bando); violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell’Università degli Studi di Cagliari (D.R. n. 999/20); eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto; illogicità e irragionevolezza manifesta; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; carenza assoluta di istruttoria; sviamento dalla causa tipica; difetto assoluto di motivazione.
Il motivo si articola in una pluralità di profili di censura.
i) In primo luogo, il ricorrente contesta la decisione dell’Amministrazione universitaria di “degradare” la procedura concorsuale de qua da selettiva a valutativa, così delimitando il novero dei potenziali partecipanti ai soli due professori associati appartenenti all’Ateneo cagliaritano in possesso della relativa abilitazione scientifica nazionale, a suo dire ben conosciuti da tutti.
L’Amministrazione non avrebbe dato conto delle ragioni che l’hanno indotta a modificare la natura della procedura concorsuale già approvata, nonostante le raccomandazioni dell’ANAC (v. la raccomandazione n. 1208 del 22 novembre 2017) secondo cui in tali casi sarebbe necessaria una motivazione rafforzata.
La immotivata scelta di ridurre la platea dei candidati ai soli membri interni costituirebbe un evidente indizio di un agire sviato che avrebbe favorito un predeterminato partecipante sugli altri.
ii) In secondo luogo sarebbe viziato anche il procedimento che ha portato alla individuazione dei componenti della commissione, in quanto:
- non sono stati sentiti/coinvolti, secondo la consolidata prassi seguita dall’Ateneo, i Professori associati afferenti al medesimo settore concorsuale, ma la decisione sul membro interno da designare e sulla terna di membri esterni (tra cui sorteggiare uno dei due membri esterni) è stata invece assunta in piena autonomia dal solo Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta (composto complessivamente da sei Professori ordinari, nessuno dei quali afferente al settore concorsuale proprio della selezione);
- sia il docente individuato quale membro interno della futura commissione, sia la terna di docenti tra cui sorteggiare uno dei due membri esterni all’Ateneo sarebbero collegati professionalmente con il controinteressato; in particolare: i) il prof. Jo De Waele (membro interno) avrebbe avuto consolidati rapporti di collaborazione con il prof. UR, avendo fatto da correlatore nella sua prima tesi di Laurea, avendo fatto da tutor nel suo corso di Geografia Fisica, avendo pubblicato alcuni lavori scientifici e partecipato a congressi e, soprattutto, avendo fatto parte dello stesso gruppo di ricerca coordinato dal prof. Felice di Gregorio, condividendo sia risorse strumentali che lo stesso spazio laboratoriale per diversi anni; ii) i tre Professori componenti la griglia sono tutti “glacialisti”, come il prof. UR, e sono tutti coinvolti nel PNRA (Piano Nazionale Ricerche in Antartide), progetto in cui ha lavorato anche il controinteressato;
- il Regolamento dell’Ateneo, in parte qua anch’esso impugnato, prevede, per l’individuazione dei due membri esterni (di cui uno, comunque, espressione della terna indicata dal Dipartimento), un sorteggio che non necessita della seduta pubblica, così impedendo qualsiasi forma di controllo da parte dei soggetti interessati; lo stesso Regolamento, inoltre, pur affidandosi al “sorteggio” per la scelta di almeno due commissari su tre, in realtà consente al medesimo Dipartimento che ha richiesto il posto messo a concorso di esprimere ben due commissari su tre (il primo - quello interno - cooptato direttamente; il secondo sorteggiato tra una rosa di soggetti esterni all’Ateneo, ma individuata pur sempre dal medesimo Dipartimento), così inficiando, in radice, qualsiasi garanzia di imparzialità della procedura.
iii) In terzo luogo il ricorrente contesta anche l’operato della commissione.
Al riguardo, il ricorrente lamenta che:
- la commissione, nella prima seduta, nell’individuare il peso da attribuire a ciascuno dei tre macro-criteri previsti dal bando (pubblicazioni scientifiche; titoli scientifici e didattici; incarichi gestionali), avrebbe erroneamente ritenuto di essere del tutto esente dall’obbligo di motivazione e di potere dunque attribuire arbitrariamente a ciascun macro-criterio il peso che più riteneva opportuno (sia pure nel rispetto del range imposto dalla lex specialis , ossia: tra il 55% e il 70% per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche; tra il 25% e il 35% per la valutazione dei titoli scientifici e didattici; tra il 5% e il 15% per la valutazione degli incarichi gestionali; fermo restando che la somma dei singoli pesi doveva essere in ogni caso pari al 100%); la commissione ha quindi attribuito il massimo peso consentito dal bando, ovvero il 70%, alla “Valutazione delle pubblicazioni”, mentre per la “Valutazione dei titoli scientifici e didattici” e per lo “Svolgimento di attività gestionali” la commissione ha deciso di attribuire il minimo peso possibile, rispettivamente nella misura del 25% e 5%, senza spiegarne le ragioni;
- la commissione avrebbe del tutto omesso di individuare i criteri di attribuzione del punteggio e, quindi, di prevedere, a monte della valutazione, le modalità attraverso cui distribuire il punteggio complessivo previsto per ciascun macro-criterio, individuando i valori minimi e massimi (il range ) da attribuire a ciascuno dei sottocriteri specificati nella prima seduta; ciò non consentirebbe in alcun modo di comprendere le modalità con cui è stato attribuito il punteggio finale ai due candidati ed il “peso” dato dalla commissione a ciascun elemento di valutazione o sotto criterio;
- la commissione avrebbe proceduto alla valutazione dei titoli dei due candidati con superficialità e “frettolosità”, come emergerebbe dai tempi da essa complessivamente dedicati alla valutazione dei titoli e alla stesura delle relazioni collegiali; in particolare, il ricorrente contesta alla commissione di avere svolto una serie di attività nella mattinata del 29.12.2021 in appena due ore (verifica dell’assenza di incompatibilità in capo ai singoli commissari; verifica della corrispondenza delle pubblicazioni inviate dai concorrenti con l’elenco allegato alla rispettiva domanda di partecipazione;
lettura ed attento esame della documentazione presentata dai candidati; “ valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, delle attività gestionali e dell’attività didattica dei candidati ”; formulazione dei giudizi collegiali sui candidati; redazione del verbale contenente i predetti giudizi collegiali; attribuzione del punteggio numerico a ciascun elemento di valutazione; redazione della graduatoria di merito finale, sulla base dei punteggi ottenuti); inoltre, sempre in data 29.12.2021, la commissione si è riunita per la terza seduta, appena un’ora dopo la fine della precedente sessione, ed in appena 30 minuti (dalle 12.00 alle 12.30), avrebbe svolto la valutazione comparativa tra i candidati; tale tempistica sarebbe del tutto incongrua rispetto alle attività asseritamente svolte dalla commissione ed incompatibile con un equilibrato giudizio valutativo sui candidati.
iv) In quarto luogo il ricorrente contesta alla commissione di avere svalutato i suoi titoli e di avere contestualmente sopravvalutato i titoli del controinteressato.
In particolare:
- la commissione, nel valutare i due candidati, avrebbe utilizzato una terminologia tale da ridimensionare i punti di forza del ricorrente e mascherare le eventuali debolezze curriculari del controinteressato;
- alcuni dati oggettivi sarebbero stati manipolati (così gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica, in relazione ai quali la commissione non avrebbe tenuto conto della notevole differenza sia nel numero complessivo di citazioni sia nel numero di autocitazioni tra i due candidati, favorevole al ricorrente);
- la commissione avrebbe erroneamente attribuito al controinteressato una intensa attività didattica (superiore ai 500 CFU) nel settore scientifico disciplinare oggetto del concorso, omettendo di rilevare che il prof. UR tra il 2001 ed il 2015 ha prestato servizio quale professore associato di geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, ossia in un settore scientifico disciplinare diverso (GEO/02 invece che GEO/04); l’attività di insegnamento del controinteressato corrisponderebbe ad appena 223 CFU in discipline attinenti il Settore scientifico disciplinate oggetto del concorso, di gran lunga inferiore a quello dichiarato dalla commissione e a quello vantato dal ricorrente (360 rilevati dalla commissione, ma in realtà, a dire del ricorrente, ben 420, tutti maturati nelle discipline oggetto del concorso 04/A3 – Geo04);
- la continuità temporale della produzione scientifica dei due candidati sarebbe stata valutata in maniera diversa, facendo esclusivo riferimento all’ultimo quinquennio per il controinteressato e, invece, triplicando l’intervallo temporale di riferimento (giungendo a ben 15 anni) per il ricorrente; la commissione, in particolare, avrebbe omesso di rilevare che praticamente tutta la produzione scientifica del controinteressato si concentra negli ultimi 5 anni (avendo il prof. UR prodotto ben poco negli altri 20 anni di carriera universitaria precedenti) e che tale apparente iperproduttività sarebbe sempre associata con la cattiva pratica della autocitazione; di contro, per il ricorrente, la commissione, pur rilevando che “ Otto (8) dei lavori sono usciti negli ultimi 5 anni ”, ha rilevato “ una produttività moderata negli ultimi quindicina di anni ”;
- sarebbe stato trascurato il dato relativo alla partecipazione dei due candidati a congressi in qualità di coordinatore ( chairman ) di una Sessione scientifica (nonostante il ricorrente abbia svolto il ruolo di chairman in 4 Congressi nazionali, il ruolo di conveener in 3 Congressi internazionali e 2 Fildtrip di Congressi internazionali, a fronte di mere comunicazioni orali e comunicazioni poster presentate dal controinteressato);
- sarebbero stati inoltre totalmente pretermessi i titoli più rilevanti e maggiormente qualificanti l’attività di ricerca svolta dal ricorrente nel campo della Geomorfologia della piattaforma continentale e della Geomorfologia sottomarina (Progetto MAGIC “Marine Geohazard Along Italian Coasts”; progetto RITMARE; Progetto Europeo Tender EMODNET); ciò, a dire del ricorrente, al fine di non far emergere la evidente differenza di spessore tra la sua attività di ricerca e quella, asseritamente meno qualificata e qualificante, del controinteressato.
v) In quinto luogo il ricorrente censura l’attività di valutazione compiuta dalla commissione sui titoli, sulle pubblicazioni scientifiche, sulla didattica e sulla attività gestionale dei due candidati.
Il profilo del controinteressato risulterebbe nettamente meno qualificato già dal semplice confronto tra i titoli vantati dai due concorrenti.
Inoltre, una buona parte dei lavori di ricerca del prof. UR non sarebbe coerente rispetto al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura valutativa; né la commissione avrebbe considerato che il controinteressato ha svolto circa 15 anni di carriera (2001-2015) quale Professore associato di in un settore scientifico disciplinare differente da quello oggetto del concorso (geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia).
Anche la valutazione delle singole pubblicazioni sarebbe stata condotta in maniera tale da agevolare il controinteressato a discapito del ricorrente (in particolare, con riguardo all’Impact Factor e al numero complessivo delle citazioni depurato delle autocitazioni), omettendo di rilevare da un lato le numerose carenze curriculari del controinteressato e, dall’altro, le eccellenze ed i pregi curriculari del ricorrente.
Peraltro, la commissione avrebbe svalutato anche le attività gestionali del ricorrente, omettendo di considerare che lo stesso è stato membro di commissioni giudicatrici di varie procedure e di due commissioni per l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
vi) Il ricorrente, in sesto luogo, lamenta che la commissione non ha redatto la graduatoria di merito prevista dal bando.
Sarebbe del tutto assente, inoltre, il “giudizio comparativo”, parimenti previsto dal bando. Più precisamente, tale giudizio, espresso dalla commissione durante la terza seduta, sarebbe carente sia sotto il profilo motivazionale sia - e soprattutto - sotto quello formale, dato che la comparazione proposta si risolverebbe tautologicamente in un giro di parole e non in un vero e proprio “ giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto agli altri ”.
vii) Da ultimo il ricorrente censura i lavori della commissione sotto il profilo della grave carenza di motivazione, non solo con riferimento alla “graduatoria di merito” ed alla “valutazione comparativa”, ma anche con riferimento alla valutazione collegiale.
Quest’ultima, a dire del ricorrente, non consentirebbe di cogliere i motivi per cui un candidato sia stato preferito all’altro.
1.4. Si sono costituiti per resistere al ricorso l’intimata Università e il controinteressato.
1.5. Alla camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il Collegio, su richiesta concorde delle parti, ha rinviato al merito la trattazione della causa.
1.6. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
1.7. Alla pubblica udienza del giorno 1° febbraio 2023 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Quanto al primo profilo di censura (e in disparte ogni considerazione circa l’ammissibilità della stessa, posto che la procedura valutativa riservata ai docenti dell’Università che indice la selezione, di fatto, rappresenta per questi ultimi un vantaggio - e non certo uno svantaggio - in quanto concorrono
fra loro senza la partecipazione di tutti i possibili aventi diritto provenienti dall’esterno), è sufficiente osservare che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, le ragioni della variazione della tipologia di chiamata, da selettiva a valutativa (procedura, quest’ultima, consentita sia dall’art. 24, comma 6, della l. n. 240/2020, sia dall’art. 1, comma 1, lettera c, del Regolamento dell’Ateneo), sono chiaramente indicate dall’Amministrazione.
Invero, nella delibera del C.d.A del 30.9.2021 (doc. 11 del controinteressato) si evidenzia che “ il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18 settembre 2020, ha deliberato di variare la tipologia concorsuale della procedura, da selettiva libera a valutativa. Tale scelta è motivata dall’esigenza di promuovere la ricerca scientifica già in essere nel Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche ”.
Non può dunque dirsi che la decisione dell’Amministrazione sia viziata sotto il profilo della motivazione.
2.2. Con riguardo al secondo profilo di censura (diretto avverso la procedura di nomina della commissione), osserva anzitutto il Collegio che il Consiglio di Dipartimento ha deliberato in composizione ristretta nel rispetto della specifica normativa in materia, atteso che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, ultimo capoverso, del Regolamento (concernente l’iter di nomina della commissione giudicatrice) “ Le delibere del Dipartimento dovranno essere assunte dal Consiglio in composizione ristretta che garantisca il rispetto del principio di giudizio tra pari ”.
Secondo tale previsione, infatti, se il Dipartimento è chiamato a designare il componente e la terna di docenti per un posto di Professore ordinario, esso dovrà esprimersi in composizione ristretta agli ordinari, con esclusione cioè dei ricercatori e degli associati, come avvenuto nella fattispecie.
Sotto diverso profilo, la seduta pubblica per l’estrazione e la conseguente nomina dei commissari non è imposta da alcuna norma, sicché anche questa doglianza non coglie nel segno.
In ogni caso, come efficacemente dedotto dalla difesa erariale, offre adeguate garanzie della regolarità delle operazioni di sorteggio la circostanza che l’adempimento in questione si svolge nell’ambito di un organo collegiale in cui sono presenti tutte le componenti universitarie (24 componenti con potere deliberante e altri quattro soggetti a diverso titolo: il Prorettore vicario, il Direttore Generale e due funzionari che coaudiuvano il Direttore generale nelle operazioni di verbalizzazione).
Con riguardo ai pregressi rapporti del controinteressato con il docente individuato quale membro interno della commissione, nonché con la terna di docenti tra cui sorteggiare uno dei membri esterni (rapporti sostanziatisi nello svolgimento, da parte dei docenti in questione, dell’attività di correlatore e di tutoraggio in vari corsi, nella pubblicazione di lavori scientifici, nella partecipazione a medesimi congressi e in alcuni analoghi gruppi di lavoro o ricerca), si tratta di collegamenti che non possono ritenersi sufficienti a desumerne un difetto di imparzialità della commissione valutatrice.
In materia, infatti, la giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio ( ex multis , C.d.S., Sez VI, n. 6341/2021) ha chiarito che:
- non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica (cui, ad avviso del Collegio, possono essere ricondotti i rapporti evocati dal ricorrente), sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile un obbligo di astensione del componente della commissione valutatrice solo in presenza di una comunanza di interessi con taluno dei candidati, anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio;
- nei concorsi universitari, l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisce ipotesi ricorrente nel mondo accademico, tale da non inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati;
- la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a prevenire la pur possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio allievo, nella scelta dei più meritevoli;
- l’incompatibilità deve dunque escludersi nei casi di collaborazione che possa essere ricondotta alle ordinarie relazioni accademiche o sia resa inevitabile dal settore particolarmente specialistico di ricerca, in modo tale da rendere non presumibile una qualsiasi preferenza personale del commissario d’esame per un singolo candidato.
Alla stregua delle considerazioni svolte, pertanto, qualora la collaborazione si caratterizzi per intensità e protrazione nel tempo, si produce “ per il componente della commissione un effetto di incompatibilità a partecipare alla valutazione comparativa di candidati che, con il condizionamento del rapporto preesistente, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale ”, mentre la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato, come quelli (sopra menzionati) ravvisabili nella fattispecie, non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 4356/2020).
Per analoghe ragioni non può avere alcun rilievo la circostanza che i tre professori della terna dei componenti esterni si siano occupati di glaciologia come il controinteressato (nell’ambito di un progetto, peraltro, al quale hanno partecipato oltre 5500 ricercatori tra italiani e stranieri.
2.3. Con riguardo al terzo profilo di censura (con cui viene contestata la mancata specificazione dei criteri di valutazione da parte della commissione e la tempistica delle operazioni svolte), occorre anzitutto rilevare che lo stesso bando consente alla commissione di individuare discrezionalmente i pesi da attribuire ai tre macrocriteri di valutazione entro determinati limiti.
L’art. 7 del bando, infatti, stabilisce che “ Il peso attribuito ai suddetti criteri sarà ricompreso: - tra il 55% e il 70% per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche; - tra il 25% e il 35% per la valutazione dei titoli scientifici e didattici; - tra il 5% e il 15% per la valutazione degli incarichi gestionali; La somma dei singoli pesi dovrà essere in ogni caso pari al 100% ”).
La commissione, dunque, aveva l’obbligo di rispettare tali limiti (come in effetti avvenuto nella fattispecie), ma, una volta attenutasi alle regole del bando, non aveva alcun obbligo di motivare le proprie scelte.
Sotto diverso profilo, osserva il Collegio che la commissione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha predeterminato una serie articolata di criteri e parametri valutativi per ciascuno dei tre macrocriteri (pubblicazioni scientifiche, titoli scientifici e didattici e svolgimento di attività gestionali: v. l’allegato al verbale della prima seduta, sub doc. 14 del controinteressato), che consentono di comprendere le ragioni dell’attribuzione dei punteggi e, quindi, della scelta del controinteressato quale vincitore, ben esplicitate nell’allegato al verbale della seconda seduta in data 29.12.2021 (doc. 15 del controinteressato).
Quanto alla tempistica delle operazioni, le doglianze non considerano che i singoli commissari, fin dal 17 dicembre 2021 (ossia dopo l’invio dei criteri di valutazione al responsabile del procedimento),
hanno avuto accesso alla documentazione presentata dai candidati, con la conseguenza che il 29 dicembre 2021 (allorquando si è svolta la seconda seduta) essi, avendo già esaminato le pubblicazioni e i titoli dei candidati, hanno avuto tempo sufficiente per la discussione in merito e per stendere la valutazione collegiale.
In quest’ottica, il tempo utilizzato per discutere e formulare il giudizio complessivo sui candidati (soltanto due, peraltro) non può ritenersi affatto incongruo.
2.4. Il quarto e il quinto profilo di censura non meritano accoglimento in quanto si risolvono nel tentativo di parte ricorrente di sostituirsi alla valutazione operata dai commissari (arrivando anche a sindacare la terminologia adoperata dagli stessi nel formulare i giudizi), tentativo che tuttavia non è supportato da elementi idonei a dimostrare che tale valutazione tecnico-discrezionale sia viziata da manifesta illogicità o travisamento di fatti, unici aspetti in relazione ai quali è esercitabile il sindacato del giudice.
2.5. Quanto al sesto e al settimo profilo di censura, con cui viene contestato alla commissione di non aver redatto la graduatoria di merito prevista dal bando e di non aver motivato né il “giudizio comparativo”, né la valutazione collegiale che ha condotto alla scelta del controinteressato, è sufficiente rilevare che le ragioni che hanno condotto alla preferenza per il prof. UR e, quindi, alla sua posizione di primo in graduatoria davanti al ricorrente, sono facilmente evincibili dalla lettura combinata dei verbali della seconda e della terza seduta della commissione, del 29.12.2021.
Non sono dunque ravvisabili le carenze denunciate dal ricorrente.
2.6. In definitiva, il ricorso va respinto.
2.7. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del complessivo sviluppo della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO