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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/11/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 315 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.); promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. GALLO GIANFRANCO (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata in VIA RENATO SERRA N. 15 47522 CESENA, giusta procura del 23.01.2023; attore-opponente nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GIORGINI VITTORIO (C.F. ), C.F._2 domiciliata in CORTE DON GIULIANO BOTTICELLI 51/8 47521 CESENA, in virtù di procura del 18.07.2023; convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- In via preliminare, nel merito, dichiarare integralmente estinto per intervenuta prescrizione il diritto dell'ingiungente e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo N.
1289/2022, procedimento RG n. 3219/2022, emesso dal Tribunale di Forlì, in persona del Giudice dott.ssa
Vecchietti, in data 25/11/2022 e notificato in data 16/12/2022;
1 - Nel merito, comunque annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo N. 1289/2022, procedimento RG n. 3219/2022, emesso dal Tribunale di Forlì, in persona del Giudice dott.ssa Vecchietti, in data 25/11/2022 e notificato in data 16/12/2022, attesa l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta senza idoneo supporto probatorio.
Con integrale vittoria di spese ed onorari di lite, oltre accessori come per legge».
Conclusioni per Controparte_1
«Ogni contraria istanza reietta e disattesa, respingere tutti i motivi di cui all'Atto di Citazione in Opposizione al
Decreto Ingiuntivo, proposti dalla perché infondati in fatto ed in diritto, Parte_2 confermandosi in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo opposto n.1289/2022 del 28/11/2022 (N.R.G.
3219/2022), nonché condannare la suddetta Società per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, compenso ed accessori».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. chiedeva ed otteneva il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1289/22 del 25.11.2022, recante l'ingiunzione al pagamento di € 16.882,20, oltre interessi e spese, deducendo di avere eseguito una serie di opere edili, meglio specificate nelle fatture allegate al ricorso monitorio, su incarico della resso il Parte_1 cantiere sito in Cesena, località Settecrociari, alla via San Mauro, per un valore complessivo di €
215.782,84 (v. fatture n. 22/2013, n. 23/2013, n.24/2013, n. 25/2013, n. 31/2013, n. 41/2013, n.
42/2013 n. 44/2013 e n. 10/2016 (all. da 1 a 9, in fasc. opposta).
1.1. Dinanzi al Giudice della fase monitoria, la società ingiungente deduceva che la committente versava solo una porzione del corrispettivo, aggiungendo che l'importo di €
13.000,00 veniva accreditato per mezzo di quattro bonifici, nelle date rispettivamente del
29.12.2015, 25.1.2016, 3.1.2018 e 7.2.2018 e che la quota di € 105.420,64, è stata oggetto di una cessione del credito intervenuta in data 7.9.2016 (v. all. da 10 a 16, id.), con la conseguenza che il credito residuo è di € 16.882,20, pari all'ammontare dell'ingiunzione richiesta.
1.2. Nell'opporsi alla citata ingiunzione, la parte attrice ha eccepito la prescrizione, stante il decorso del termine quinquennale, nonché la genericità e indeterminatezza della pretesa monitoria;
l'opposta si è costituita per la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e documentando gli acconti già percepiti.
2 1.3. Con ordinanza ex art. 648 c.p.c. il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. che prevedeva la corresponsione da parte dell'attrice opponente della somma pari ad € 17.000,00, per sorte capitale ed interessi, oltre alle spese e al compenso già liquidati nel decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente non ha aderito alla suddetta proposta, di talché, con successiva ordinanza del
9.05.2024, venivano rigettate le istanze istruttorie e la causa veniva inoltrata all'udienza del
12.11.2025 per discussione ex art. 281-sexies c.p.c., previa concessione di termine per memorie conclusive.
2. Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Quanto all'eccezione preliminare al merito, l'opponente eccepisce l'applicabilità del regime quinquennale e conclude per l'intervenuta prescrizione, stante la carenza di un contratto.
2.1. Tale eccezione è manifestamente infondata.
Emerge documentalmente come la fattura azionata in via monitoria deriva da un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione risalente all'anno 2013; pertanto, il credito azionato, avente fonte contrattuale, è soggetto al regime di prescrizione ordinario decennale ed è esigibile, in quanto il termine risulta interrotto con missiva del 07.12.2017 (doc. 13 opposta).
2.2. Con riguardo al merito, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre, l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto;
dunque, quest'ultimo ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
2.3. Nel caso di specie, la società opponente si è limitata a formulare contestazioni generiche e scarsamente convincenti, inidonee a superare i fatti posti a fondamento del ricorso monitorio.
Infatti, non solo è mancata da parte dell'opponente una contestazione specifica in ordine all'an o al quantum del credito azionato, ma è anche emersa l'incoerenza della linea difensiva.
Da un lato, viene eccepita la totale assenza di un contratto tra le parti;
dall'altro, si contesta il mancato completamento delle opere c.d. “di urbanizzazione” oggetto della fattura e, da ultimo, viene rappresentato che gli acconti versati in favore dell'ingiungente sarebbero la prova del proprio adempimento.
3 2.4. Tutte queste ragioni, oltre che carenti di adeguato supporto probatorio, sono comunque smentite dalla documentazione in atti.
Come già rilevato in sede di ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c., la parte convenuta opposta ha integrato i documenti del fascicolo monitorio con altri nella fase di opposizione, in particolare con le fatture relative agli acconti ricevuti, dall'anno 2013 in avanti.
Pertanto, è provato sia il rapporto contrattuale che l'entità del credito.
Il decreto va, quindi, confermato e le spese di lite seguono la soccombenza.
3. La manifesta infondatezza delle eccezioni, già evidenziata alle parti con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., nonché il rifiuto ingiustificato dell'opponente rispetto alla proposta conciliativa giudiziale ex art. 185-bis c.p.c. ivi contenuta, giustificano la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma terzo, c.p.c.
3.1. Al riguardo, è dare conto che, con ordinanza del 21.09.2023, il Giudice formulava la seguente proposta transattiva: ““ i obbliga a corrispondere, a titolo Parte_1 dei fatti di cui è causa (r.g. n. 315/2023), in favore di Controparte_1 la somma composta dai seguenti addendi: a) € 17.000,00, omnicomprensiva, per sorte
[...] capitale ed interessi;
b) € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compenso, oltre accessori, pari alle spese della fase monitoria già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto. Le spese del giudizio di opposizione saranno compensate tra le parti”.
La parte rifiutava la proposta ex art. 185-bis, c.p.c., senza Parte_1 esporre valide ragioni, ma soltanto evidenziando che: «allo stato non ci sono le condizioni per poter aderire alla medesima» (v. note opponente 22.11.2023).
3.2. A questo punto, occorre esaminare il contegno della parte che rifiuta la proposta giudiziale ex art. 185-bis, c.p.c., senza esporre valide ragioni, ma soltanto ribadendo le stesse posizioni già contenute negli atti di causa, peraltro di natura generica e pretestuosa.
È bene ricordare che il d.l. n. 69/13, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/13, ha introdotto con l'art. 77, co. 1, lett. a), l'art. 185-bis che disciplina la proposta di conciliazione del
Giudice, disponendone l'immediata entrata in vigore.
4 L'articolo in commento non ha soltanto un evidente scopo deflattivo, ma soprattutto assolve ad una più nobile funzione, quella cioè di ricomporre la relazione sociale tra i soggetti, risanarne le lacerazioni, stemperare la tensione insita nel processo.
D'altro canto, la soluzione contenziosa della causa svilisce la consensualità e le molteplici potenzialità della soluzione transattiva, ove il Giudice può tenere conto anche delle questioni di lite effettivamente in essere, non oggetto dello specifico processo pendente, ma pur sempre connesse agli effettivi interessi in gioco (v. Trib. Milano, 14.11.2013).
Inoltre, la soluzione contenziosa non ridimensiona la litigiosità, bensì la lascia sul tappeto e la rende suscettibile di essere alimentata ancora, in altri gradi e fasi del giudizio.
All'interno di questa esigenza pratica e concreta, la soluzione transattiva s'inserisce, poi, nel quadro costituzionale dell'interesse alla ragionevole durata dei processi, atteso che la mole del contenzioso attualmente pendente, sia per numero sia per complessità, è ingestibile secondo le formule pregresse e solitamente adoperate, e tanto al fine di concentrare le risorse della giurisdizione.
3.3. In tale prospettiva, ciascuno deve adoperarsi per raggiungere il medesimo obiettivo appena richiamato, sicché non possono essere tollerati atteggiamenti defatigatori e strumentali, bensì vanno avviati e favoriti comportamenti che responsabilizzino le parti ed i loro difensori, che agevolino la fuoriuscita dal processo nelle controversie caratterizzate da questioni seriali, sulle quali ci si è già pronunciati con sentenze “pilota”, oppure quando sia sufficiente chiaro e prevedibile sin dall'inizio l'esito applicativo (v. Trib. Fermo, 21.11.2013; Trib. Roma, 23.09.2013).
3.4. Tutto ciò premesso, è agevole concludere nel senso che tanto l'omessa risposta alla proposta giudiziale ex art. 185-bis, c.p.c., quanto la mancata accettazione senza validi motivi contrari, configura un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c.
Se, da un lato, le parti non sono obbligate ad accettare la proposta giudiziale, dall'altro lato,
l'atteggiamento omissivo o meramente immotivato si pone in contrasto con le superiori esigenze ed interessi posti alla base della formulazione della proposta ex art. 185-bis, c.p.c.
3.5. Pertanto, la parte che ha tenuto uno dei due contegni appena descritti ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia, peraltro insistendo in eccezioni gravemente generiche e manifestamente infondate.
A tal proposito, giova ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
«La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di
5 una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (cfr. Cass. S.U., sent. 13.9.18, n. 22405).
3.6. Trasponendo tali principi, è dato sostenere che la parte che ometta di rispondere o di esplicitare le serie e concrete ragioni contrarie all'accettazione della proposta giudiziale ex art. 185- bis, c.p.c., versa in uno stato soggettivo di consapevole (mala fede), o di grave carenza dell'ordinaria diligenza volta a renderla consapevole (colpa grave), circa il proprio comportamento, impedendo così la sollecita ed efficace definizione del giudizio.
3.7. Tale contegno comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.
3.8. Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ed è per tali ragioni che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del 15.11.2021).
La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale,
6 di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, per ciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.
In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.
3.9. Tutto quanto sopra chiarito giustifica, perciò, la condanna nei confronti di
[...]
l pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., di una somma pari ad € Parte_1
1.000,00 e da versare in favore della controparte, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1289 del
25.11.2022;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore Parte_1 [...]
, dell'importo di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 Controparte_1 comma terzo c.p.c., oltre interessi al saggio legale fino al saldo.
Forlì, 13 novembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 315 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.); promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. GALLO GIANFRANCO (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata in VIA RENATO SERRA N. 15 47522 CESENA, giusta procura del 23.01.2023; attore-opponente nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GIORGINI VITTORIO (C.F. ), C.F._2 domiciliata in CORTE DON GIULIANO BOTTICELLI 51/8 47521 CESENA, in virtù di procura del 18.07.2023; convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- In via preliminare, nel merito, dichiarare integralmente estinto per intervenuta prescrizione il diritto dell'ingiungente e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo N.
1289/2022, procedimento RG n. 3219/2022, emesso dal Tribunale di Forlì, in persona del Giudice dott.ssa
Vecchietti, in data 25/11/2022 e notificato in data 16/12/2022;
1 - Nel merito, comunque annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo N. 1289/2022, procedimento RG n. 3219/2022, emesso dal Tribunale di Forlì, in persona del Giudice dott.ssa Vecchietti, in data 25/11/2022 e notificato in data 16/12/2022, attesa l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta senza idoneo supporto probatorio.
Con integrale vittoria di spese ed onorari di lite, oltre accessori come per legge».
Conclusioni per Controparte_1
«Ogni contraria istanza reietta e disattesa, respingere tutti i motivi di cui all'Atto di Citazione in Opposizione al
Decreto Ingiuntivo, proposti dalla perché infondati in fatto ed in diritto, Parte_2 confermandosi in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo opposto n.1289/2022 del 28/11/2022 (N.R.G.
3219/2022), nonché condannare la suddetta Società per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, compenso ed accessori».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. chiedeva ed otteneva il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1289/22 del 25.11.2022, recante l'ingiunzione al pagamento di € 16.882,20, oltre interessi e spese, deducendo di avere eseguito una serie di opere edili, meglio specificate nelle fatture allegate al ricorso monitorio, su incarico della resso il Parte_1 cantiere sito in Cesena, località Settecrociari, alla via San Mauro, per un valore complessivo di €
215.782,84 (v. fatture n. 22/2013, n. 23/2013, n.24/2013, n. 25/2013, n. 31/2013, n. 41/2013, n.
42/2013 n. 44/2013 e n. 10/2016 (all. da 1 a 9, in fasc. opposta).
1.1. Dinanzi al Giudice della fase monitoria, la società ingiungente deduceva che la committente versava solo una porzione del corrispettivo, aggiungendo che l'importo di €
13.000,00 veniva accreditato per mezzo di quattro bonifici, nelle date rispettivamente del
29.12.2015, 25.1.2016, 3.1.2018 e 7.2.2018 e che la quota di € 105.420,64, è stata oggetto di una cessione del credito intervenuta in data 7.9.2016 (v. all. da 10 a 16, id.), con la conseguenza che il credito residuo è di € 16.882,20, pari all'ammontare dell'ingiunzione richiesta.
1.2. Nell'opporsi alla citata ingiunzione, la parte attrice ha eccepito la prescrizione, stante il decorso del termine quinquennale, nonché la genericità e indeterminatezza della pretesa monitoria;
l'opposta si è costituita per la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e documentando gli acconti già percepiti.
2 1.3. Con ordinanza ex art. 648 c.p.c. il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. che prevedeva la corresponsione da parte dell'attrice opponente della somma pari ad € 17.000,00, per sorte capitale ed interessi, oltre alle spese e al compenso già liquidati nel decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente non ha aderito alla suddetta proposta, di talché, con successiva ordinanza del
9.05.2024, venivano rigettate le istanze istruttorie e la causa veniva inoltrata all'udienza del
12.11.2025 per discussione ex art. 281-sexies c.p.c., previa concessione di termine per memorie conclusive.
2. Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Quanto all'eccezione preliminare al merito, l'opponente eccepisce l'applicabilità del regime quinquennale e conclude per l'intervenuta prescrizione, stante la carenza di un contratto.
2.1. Tale eccezione è manifestamente infondata.
Emerge documentalmente come la fattura azionata in via monitoria deriva da un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione risalente all'anno 2013; pertanto, il credito azionato, avente fonte contrattuale, è soggetto al regime di prescrizione ordinario decennale ed è esigibile, in quanto il termine risulta interrotto con missiva del 07.12.2017 (doc. 13 opposta).
2.2. Con riguardo al merito, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre, l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto;
dunque, quest'ultimo ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
2.3. Nel caso di specie, la società opponente si è limitata a formulare contestazioni generiche e scarsamente convincenti, inidonee a superare i fatti posti a fondamento del ricorso monitorio.
Infatti, non solo è mancata da parte dell'opponente una contestazione specifica in ordine all'an o al quantum del credito azionato, ma è anche emersa l'incoerenza della linea difensiva.
Da un lato, viene eccepita la totale assenza di un contratto tra le parti;
dall'altro, si contesta il mancato completamento delle opere c.d. “di urbanizzazione” oggetto della fattura e, da ultimo, viene rappresentato che gli acconti versati in favore dell'ingiungente sarebbero la prova del proprio adempimento.
3 2.4. Tutte queste ragioni, oltre che carenti di adeguato supporto probatorio, sono comunque smentite dalla documentazione in atti.
Come già rilevato in sede di ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c., la parte convenuta opposta ha integrato i documenti del fascicolo monitorio con altri nella fase di opposizione, in particolare con le fatture relative agli acconti ricevuti, dall'anno 2013 in avanti.
Pertanto, è provato sia il rapporto contrattuale che l'entità del credito.
Il decreto va, quindi, confermato e le spese di lite seguono la soccombenza.
3. La manifesta infondatezza delle eccezioni, già evidenziata alle parti con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., nonché il rifiuto ingiustificato dell'opponente rispetto alla proposta conciliativa giudiziale ex art. 185-bis c.p.c. ivi contenuta, giustificano la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma terzo, c.p.c.
3.1. Al riguardo, è dare conto che, con ordinanza del 21.09.2023, il Giudice formulava la seguente proposta transattiva: ““ i obbliga a corrispondere, a titolo Parte_1 dei fatti di cui è causa (r.g. n. 315/2023), in favore di Controparte_1 la somma composta dai seguenti addendi: a) € 17.000,00, omnicomprensiva, per sorte
[...] capitale ed interessi;
b) € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compenso, oltre accessori, pari alle spese della fase monitoria già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto. Le spese del giudizio di opposizione saranno compensate tra le parti”.
La parte rifiutava la proposta ex art. 185-bis, c.p.c., senza Parte_1 esporre valide ragioni, ma soltanto evidenziando che: «allo stato non ci sono le condizioni per poter aderire alla medesima» (v. note opponente 22.11.2023).
3.2. A questo punto, occorre esaminare il contegno della parte che rifiuta la proposta giudiziale ex art. 185-bis, c.p.c., senza esporre valide ragioni, ma soltanto ribadendo le stesse posizioni già contenute negli atti di causa, peraltro di natura generica e pretestuosa.
È bene ricordare che il d.l. n. 69/13, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/13, ha introdotto con l'art. 77, co. 1, lett. a), l'art. 185-bis che disciplina la proposta di conciliazione del
Giudice, disponendone l'immediata entrata in vigore.
4 L'articolo in commento non ha soltanto un evidente scopo deflattivo, ma soprattutto assolve ad una più nobile funzione, quella cioè di ricomporre la relazione sociale tra i soggetti, risanarne le lacerazioni, stemperare la tensione insita nel processo.
D'altro canto, la soluzione contenziosa della causa svilisce la consensualità e le molteplici potenzialità della soluzione transattiva, ove il Giudice può tenere conto anche delle questioni di lite effettivamente in essere, non oggetto dello specifico processo pendente, ma pur sempre connesse agli effettivi interessi in gioco (v. Trib. Milano, 14.11.2013).
Inoltre, la soluzione contenziosa non ridimensiona la litigiosità, bensì la lascia sul tappeto e la rende suscettibile di essere alimentata ancora, in altri gradi e fasi del giudizio.
All'interno di questa esigenza pratica e concreta, la soluzione transattiva s'inserisce, poi, nel quadro costituzionale dell'interesse alla ragionevole durata dei processi, atteso che la mole del contenzioso attualmente pendente, sia per numero sia per complessità, è ingestibile secondo le formule pregresse e solitamente adoperate, e tanto al fine di concentrare le risorse della giurisdizione.
3.3. In tale prospettiva, ciascuno deve adoperarsi per raggiungere il medesimo obiettivo appena richiamato, sicché non possono essere tollerati atteggiamenti defatigatori e strumentali, bensì vanno avviati e favoriti comportamenti che responsabilizzino le parti ed i loro difensori, che agevolino la fuoriuscita dal processo nelle controversie caratterizzate da questioni seriali, sulle quali ci si è già pronunciati con sentenze “pilota”, oppure quando sia sufficiente chiaro e prevedibile sin dall'inizio l'esito applicativo (v. Trib. Fermo, 21.11.2013; Trib. Roma, 23.09.2013).
3.4. Tutto ciò premesso, è agevole concludere nel senso che tanto l'omessa risposta alla proposta giudiziale ex art. 185-bis, c.p.c., quanto la mancata accettazione senza validi motivi contrari, configura un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c.
Se, da un lato, le parti non sono obbligate ad accettare la proposta giudiziale, dall'altro lato,
l'atteggiamento omissivo o meramente immotivato si pone in contrasto con le superiori esigenze ed interessi posti alla base della formulazione della proposta ex art. 185-bis, c.p.c.
3.5. Pertanto, la parte che ha tenuto uno dei due contegni appena descritti ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia, peraltro insistendo in eccezioni gravemente generiche e manifestamente infondate.
A tal proposito, giova ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
«La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di
5 una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (cfr. Cass. S.U., sent. 13.9.18, n. 22405).
3.6. Trasponendo tali principi, è dato sostenere che la parte che ometta di rispondere o di esplicitare le serie e concrete ragioni contrarie all'accettazione della proposta giudiziale ex art. 185- bis, c.p.c., versa in uno stato soggettivo di consapevole (mala fede), o di grave carenza dell'ordinaria diligenza volta a renderla consapevole (colpa grave), circa il proprio comportamento, impedendo così la sollecita ed efficace definizione del giudizio.
3.7. Tale contegno comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.
3.8. Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ed è per tali ragioni che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del 15.11.2021).
La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale,
6 di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, per ciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.
In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.
3.9. Tutto quanto sopra chiarito giustifica, perciò, la condanna nei confronti di
[...]
l pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., di una somma pari ad € Parte_1
1.000,00 e da versare in favore della controparte, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1289 del
25.11.2022;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore Parte_1 [...]
, dell'importo di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 Controparte_1 comma terzo c.p.c., oltre interessi al saggio legale fino al saldo.
Forlì, 13 novembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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