TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano all'udienza di oggi 18/03/2025, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronunzia, ex artt. 447 bis e 429 c.p.c.,
- dandone pubblica ed integrale lettura -
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3426 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
DANNI,
e vertente
TRA
LM AT - [...]- rappresentato e difeso dall'Avv. PETTERUTI GIANLUCA - [...],
RICORRENTE
E
IMPERATO PATRIZIA - [...]- rappresentata e difesa dall'Avv. CAVALIERE ERMELINDA -
[...],
RESISTENTE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
Nel 2023 la ER, locatrice, otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti del Palma, conduttore, per euro 380,00 oltre interessi e spese del procedimento.
La locatrice deduceva:
- che la locazione era cessata, per recesso con preavviso del conduttore, in data 30 settembre 2021;
- che tuttavia l'immobile era stato rilasciato solo sette giorni dopo ossia il 7 10
2021;
- che pertanto il conduttore doveva il canone di ottobre 2021, pari alla somma richiesta col ricorso monitorio.
Il Palma si è opposto e ha chiesto revocarsi l'ingiunzione di pagamento.
Ha dedotto che il ritardo di soli sette giorni, peraltro concordato, non giustificava la richiesta dell'intero canone di locazione.
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
Con il recesso previo tempestivo preavviso il contratto di locazione è cessata alla data del 30 9 2021.
Il mancato rilascio a tale data non è più direttamente regolato dal contratto di locazione, sibbene dall'art. 1591 c.c. con la conseguenza che il conduttore in ritardo nella consegna dell'immobile non più tenuto a versare il canone sibbene a risarcire i danni, da determinarsi mediante i criteri in detta norma indicati.
Ne consegue, che nel caso in rassegna, tutte le circostanze tenute presenti e in particolare l'esiguità del ritardo, è congruo quantificare il danno subito dalla ER in euro 100,00.
Il decreto va pertanto revocato e va accolta la domanda di pagamento nelle limitata misura innanzi specificata.
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente a pagare alla opposta la somma di euro 100,00; 3) compensa le spese di lite.
IL GIUDICE
Raffaele Califano