Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4642/2024 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CATENA LAURA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
STEFANELLI SABRINA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito emetta sentenza dichiarativa della separazione consensuale tra i coniugi sig.ra e sig. alle seguenti] Parte_1 Parte_2
“CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- l'abitazione familiare sita ad Osimo (AN) in Via Luciano Pavarotti, di esclusiva proprietà del sig.
viene assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e gli arredi in essa Parte_2 Parte_1
contenuti, la quale continuerà ad abitarvi e risiedervi unitamente alla figlia inoltre Persona_1
la suddetta abitazione verrà trasferita in piena proprietà alla sig.ra nei modi e Parte_1
tempi di cui alle condizioni di seguito indicate, che i coniugi hanno concordato quale regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali;
- il sig. lascerà la suddetta abitazione familiare entro il 1° aprile 2025, prelevando Parte_2
esclusivamente i suoi beni personali, nonché il letto matrimoniale, il divano letto, la play-station e
- 1 -
entro il medesimo termine il sig. trasferirà altrove la propria residenza, dando comunicazione alla sig.ra Parte_2 Parte_1 dell'indirizzo;
[...]
- la figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori e manterrà Persona_1
un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, riceverà cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori e conserverà rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- la figlia minore pur continuando a risiedere con la madre presso cui è collocata Persona_1
prevalentemente, trascorrerà ampi tempi di permanenza con il padre, ed in particolare:
• fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola (ore 13:00), sino al lunedì mattina, quando il padre la accompagnerà a scuola (ore 8:00);
• due pomeriggi infrasettimanali, da individuarsi in base agli impegni lavorativi dei genitori ed alle esigenze scolastiche della minore;
quanto all'orario di prelevamento, poiché Per_1
viene aiutata esclusivamente dalla madre nello svolgimento dei compiti scolastici, il padre andrà a prenderla quando avrà terminato i compiti e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena, entro le ore 22:30;
- durante le festività natalizie, la figlia minore trascorrerà con un genitore la Vigilia (24 dicembre), il giorno di Santo FA (26 dicembre) ed il Capodanno (1 gennaio), mentre trascorrerà con l'altro genitore il Natale (25 dicembre), il giorno di San VE (31 dicembre) e l'Epifania (6 gennaio), in maniera alternata negli anni;
in alternativa, qualora uno dei genitori intendesse raggiungere la famiglia d'origine ad Avellino, trascorrerà i giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre con un Per_1 genitore ed i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- durante le festività pasquali, la figlia minore trascorrerà con un genitore la Domenica di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo, alternativamente negli anni;
qualora uno dei genitori intendesse raggiungere la famiglia d'origine ad Avellino, trascorrerà entrambi i giorni con Per_1 tale genitore, e l'anno successivo trascorrerà entrambi i giorni di festa con l'altro genitore;
- durante le ferie estive, considerate in corrispondenza con le ferie dei genitori e la chiusura scolastica, entrambi i genitori potranno trascorrere 20 (venti) giorni di vacanza con la figlia, anche non continuativi, informando preventivamente l'altro genitore dell'eventuale luogo di villeggiatura;
- 2 - - tutti gli altri giorni di festa (ad esempio: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), saranno trascorsi con la figlia alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, Per_1
anche alternativamente negli anni;
- il sig. contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di Euro Parte_2 Persona_1
250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 Parte_1
(cinque) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
- le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise al 50% tra i genitori e saranno Persona_1
disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona, che si allega (doc. 21), ove si prevede espressamente e si distingue quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione da quelle che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori;
- l'assegno unico per la figlia minore sarà percepito al 100% dalla sig.ra - le Parte_1
detrazioni fiscali per la figlia minore saranno godute al 50% da ciascun genitore;
- i genitori si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche per la figlia minore;
- i coniugi, ciascuno dotato di reddito da lavoro, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento l'uno dall'altra;
- a definizione dei loro rapporti patrimoniali, ed in particolare per quanto concerne la casa familiare, di esclusiva proprietà del sig. giusto atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. Parte_2
di Porto Recanati (MC) stipulato il 10.05.2019 (Repertorio n. 56824 – Raccolta n. Persona_2
28222) e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ancona il 14.05.2029
(Registro generale n. 10138 – Registro particolare n. 6703) (cfr. docc. 5 e 6), le parti hanno concordato quanto segue:
• con la sottoscrizione del presente ricorso il sig. si impegna a cedere alla sig.ra Parte_2
la quale con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna ad Parte_1
acquistare, mediante atto notarile da stipularsi entro il termine di 3 (tre) mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la piena ed intera proprietà dell'immobile che rappresenta l'abitazione familiare, come di seguito descritto: porzioni di fabbricato sito in Osimo (AN) in Via Pavarotti n. 1 (in catasto Via Spontini) e precisamente:
- appartamento al piano terra di vani tre ed accessori, con annessa corte esclusiva, portico e balcone, nonché autorimessa pertinenziale con annessi ripostigli e wc, al piano primo sotto strada, della superficie di metri quadrati cinquantacinque (mq. 55), il tutto riportato in
Catasto Fabbricati di detto Comune, al Foglio 66, particella 1328, subalterni:
* 52 – categoria A/2 – classe 4 – vani 5 – rendita Euro 464,81,
- 3 - * 61 – categoria C/6 – classe 4 – mq. 55 – rendita Euro 159,07, confinante nell'insieme con proprietà e Per_3 Per_4 Per_5
con tutti i diritti, ragioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive legalmente esistenti, nonché con tutti i diritti ed enti comuni del fabbricato di cui fa parte, tra cui:
- la rampa di accesso alle autorimesse contraddistinta dal subalterno 1, comune a tutti i beni,
- lo spazio di manovra esterno per l'accesso alle autorimesse, contraddistinto dal subalterno
48, comune ai subalterni 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, e 67, - la scala di Via Spontini e lo spazio di manovra esterno per l'accesso alle autorimesse, contraddistinto dal subalterno 49, comune ai subalterni 52, 53, 56, 57, nonché con tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di condominio;
• a fronte di tale trasferimento, il sig. e la sig.ra convengono Parte_2 Parte_1
la corresponsione della somma di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), che verrà versata dalla sig.ra contestualmente al rogito notarile;
Parte_1
• contestualmente al rogito notarile, parte della somma che sarà versata dalla sig.ra Parte_1
verrà utilizzata per estinguere il debito residuo relativo al mutuo fondiario contratto
[...] dal sig. con l'istituto bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. con atto a rogito del Parte_2
Notaio Dott. del 10.05.2019 (Repertorio n. 56826 – Raccolta n. 28223) e con Persona_2
iscrizione di ipoteca volontaria in data 14.05.2019 (Registro generale n. 10139 – Registro particolare n. 1334) (cfr. docc. 7 e 8), affinché venga cancellata la suddetta ipoteca gravante sull'immobile;
• il sig. dichiara che, ad accezione della formalità sopra indicata, non Parte_2 sussistono altre iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile;
• il sig. quale promissario cedente, dichiara che i dati catastali sopra riportati Parte_2
e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile;
• la sig.ra , quale promissaria acquirente, prende atto di quanto sopra e ne Parte_1
dà conferma;
• si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi allo stato di fatto dell'immobile;
• le parti espressamente dichiarano di esser edotte della disciplina energetica contenuta nel
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;
al riguardo il sig. quale parte cedente, si impegna sin d'ora a consegnare alla sig.ra Parte_2
contestualmente alla stipula del rogito notarile di trasferimento Parte_1 dell'immobile, l'attestato di prestazione energetica (APE), come previsto per legge;
- 4 - • il trasferimento dell'immobile, che i coniugi hanno concordato in questa sede impegnandosi reciprocamente a stipulare il relativo atto dinanzi a Notaio, rappresenta un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
pertanto detto trasferimento sarà esente da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 della Legge
74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2003, e più in generale ai sensi delle leggi vigenti;
• le parti hanno concordato che l'immobile sarà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli accessori, accessioni, dipendenze, pertinenze, servitù esistenti e con tutti i mobili e gli arredi in asso contenuti;
• il sig. si impegna a continuare a versare regolarmente le rate del mutuo da Parte_2
egli contratto fino al rogito notarile e ad utilizzare parte del prezzo che verrà versato dalla sig.ra per estinguere detto mutuo, affinché venga cancellata l'ipoteca Parte_1 gravante sull'immobile.
Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di annotazione dell'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio, come per legge.
Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle suddette condizioni, che accettano e sottoscrivono”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Salerno il 26/08/2010, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione è nata un'unica figlia (nata in data [...]), che il rapporto coniugale, sereno nei Per_1
primi anni, si è con il tempo progressivamente deteriorato, venendo a mancare i presupposti per una serena unione, e che, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno deciso di addivenire alla separazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole in data 09/01/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 5 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia e al superiore interesse della famiglia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della figlia minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della figlia minore stessa.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Salerno il 26/08/2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Salerno al n. 221, parte 2, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2010;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -