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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 207/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Santoro n. 20, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Alessio Cino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore - convenuto contumace
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito: - Accertare e dichiarare la
nullità/annullare dell'Avviso di addebito n. 33420220003273771000, per le ragioni
esposte in narrativa;
- Con vittoria di spese e competenze oltre IVA, CPA e rimborso
forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93
C.P.C. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso l'avviso di addebito n.
CP_ 33420220003273771000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 3.994,08 a titolo di contributi per la Gestione Artigiani, annualità 2014.
1 Con ordinanza del 28.9.2023 è stata disposta la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve dichiararsi la contumacia della parte convenuta, non costituita in giudizio.
La parte ricorrente ha affermato principalmente che l'avviso di addebito è basato sull'avviso di Agenzia delle Entrate n. TD3010200435-2019, impugnato ed annullato in sede di procedimento tributario.
Tale argomentazione trova conferma documentale - essendo stata allegata la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza di annullamento dell'avviso indicato, di fatto confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado - ed è dunque fondata, sicché deve affermarsi che la somma portata dall'avviso di addebito impugnato non è dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la contumacia della parte convenuta;
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420220003273771000;
2 CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 43,00 per esborsi ed €. 1.310,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 22.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 207/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Santoro n. 20, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Alessio Cino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore - convenuto contumace
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito: - Accertare e dichiarare la
nullità/annullare dell'Avviso di addebito n. 33420220003273771000, per le ragioni
esposte in narrativa;
- Con vittoria di spese e competenze oltre IVA, CPA e rimborso
forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93
C.P.C. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso l'avviso di addebito n.
CP_ 33420220003273771000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 3.994,08 a titolo di contributi per la Gestione Artigiani, annualità 2014.
1 Con ordinanza del 28.9.2023 è stata disposta la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve dichiararsi la contumacia della parte convenuta, non costituita in giudizio.
La parte ricorrente ha affermato principalmente che l'avviso di addebito è basato sull'avviso di Agenzia delle Entrate n. TD3010200435-2019, impugnato ed annullato in sede di procedimento tributario.
Tale argomentazione trova conferma documentale - essendo stata allegata la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza di annullamento dell'avviso indicato, di fatto confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado - ed è dunque fondata, sicché deve affermarsi che la somma portata dall'avviso di addebito impugnato non è dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la contumacia della parte convenuta;
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420220003273771000;
2 CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 43,00 per esborsi ed €. 1.310,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 22.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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