Sentenza 30 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di reati sessuali, la sentenza di condanna per fatto diversamente qualificato giuridicamente (atti sessuali con minorenne) rispetto a quello contestato nella originaria imputazione (violenza sessuale), non viola il principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza in quanto il secondo si differenzia dal primo unicamente per il requisito della violenza, la cui esclusione non comporta alcuna immutazione del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2008, n. 13978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13978 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2008 |
Testo completo
O S C U RA T A
Udienza pubblica del 30 gennaio del 2008
Registro Gen. N eey?for Sentenza 241 139 78 / 0 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
Dott Pierluigi Onorato presidente
Dott. Ciro Petti consigliere Dott. Alfredo M Lombardi consigliere
Dott. Luigi Marini consigliere consigliereDott. Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal difensore di T.B.A. avverso la nato a (omissis) sentenza della corte d'appello di Catania del 17 marzo del 2006; udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott.Francesco Bua , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile avv Rao Maria Loreta, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv Giuseppe
Rapisarda, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 17 marzo del 2006, la corte d'appello di Catania, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale della medesima città, riteneva T.B.A. responsabile del reato di cui all'articolo 609 quater c.p., così qualificato il fatto originariamente contestato ex artt 609 bis e
609 ter c.p., per abuso sessuale con minore degli C.C. و anni quattordici, consenziente. Fatto commesso in Cesarò l'11 novembre del 1998.
Con la medesima sentenza confermava la condanna inflitta a P.S. quale responsabile di abuso sessuale ex articolo 609 bis commesso in danno della medesima C.C. nel mese di agosto del 1999 con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno di minore affidata alla sua vigilanza
Il processo aveva avuto origine dalla querela presentata il 5 marzo del 2001 dai genitori della ragazza. L'istanza di punizione era stata presentata in ritardo rispetto al fatto perché,secondo quanto ritenuto dai giudici del merito, la ragazza aveva informato i propri genitori solo il 3 marzo del 2001. La parte offesa aveva riferito che 1'11 novembre del 1998, uscita dalla chiesa parrocchiale per recarsi a casa, aveva incontrato il cugino il quale le aveva offerto un T.B.A. passaggio in macchina. Lungo la strada aveva fermato il mezzo in una strada di campagna e, reclinato il sedile, le aveva abbassato i pantaloni e, collocandosi sopra di lei, l'aveva penetrata. Inizialmente ella aveva tentato di difendersi ma poi, terrorizzata, si era bloccata e non aveva più reagito . Con riferimento al la minore dichiarava che una sera del P. mese di agosto del 1999, mentre si trovava in macchina sul sedile posteriore insieme con altre persone e con il predetto
☐ quest'ultimo le aveva palpeggiato il senoP. A fondamento della decisione la corte osservava che il fatto ascritto al RI si era verificato nel mese di novembre del 1998 giacché tale circostanza era emersa in maniera inequivocabile, non solo dalla deposizione della parte offesa, ma anche da quella degli altri testi e dalle dichiarazioni dello stesso coimputato che la querela era tempestiva, con P. riferimento ai genitori, perché costoro solo il 3 marzo del 2001 avevano avuto conoscenza del fatto come attestato dalla teste omonima della parte lesa e dalla deposizione di L.S.
☐ ; che l'assunto della parte lesa era attendibile e trovava conferma nelle dichiarazioni rese dalla cugina e dalla sorellastra
|;che invece l'alibi dell'imputato era fallito L.S.M. perché i testimoni a discarico si erano contraddetti in maniera
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clamorosa come precisato dal tribunale. Rilevato tuttavia che la parte offesa non aveva parlato di vera e propria violenza qualificava il fatto ex articolo 609 quater c.p. il T. per mezzo del Ricorre per cassazione proprio difensore deducendo: violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ritenuto in sentenza ed alla tempestività della querela: assume che la diversa qualificazione del fatto avrebbe violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza ed inciso sul diritto di difesa dell'imputato il quale, se avesse saputo fin dall'origine che l'atto sessuale non era stato commesso con violenza, si sarebbe difeso in maniera diversa;
inoltre il giudice aveva confermato la collocazione temporale del fatto nel novembre del 1998 in maniera incongrua privilegiando le dichiarazioni del coimputato P. e di alcuni parenti, ignorando le deposizioni dei testimoni a discarico, i quali avevano fornito puntuali elementi in ordine all'alibi dell'imputato per il giorno 11 novembre del 1998; carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova nonché mancata assunzione di prove decisive: assume che la corte territoriale avrebbe privilegiato le deposizioni dei testimoni d'accusa nonostante le numerose discrasie e le incongruenze del racconto della parte lesa oltre che dei suoi più stretti congiunti ed aveva completamente ignorato le dichiarazioni dei testimoni a discarico dalle quali emergeva che il prevenuto 1'11 novembre del 1998 non avrebbe potuto commettere il fatto che gli era stato addebitato perché trovavasi altrove;
la corte sul punto aveva omesso di motivare in merito alle censure dedotte con i motivi d'appello limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado in merito alla valutazione delle prove a discarico;
inoltre dalle deposizioni dei testi a discarico si era appreso che 1'11 novembre del 1998 nell'abitazione del L. si trovavano altri soggetti i quali sarebbero stati in grado di riferire particolari decisivi specialmente in ordine alla presenza in quei luoghi del ricorrente,ma la corte non aveva ritenuto utile sentire siffatti testimoni o acquisire la documentazione relativa ai numerosi processi penali scaturiti dai disaccordi tra la famiglia dell'imputato e quella della parte lesa, anzi aveva persino omesso di pronunciarsi sull'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sentire altri testimoni che avrebbero potuto confermare la presenza del prevenuto nell'abitazione del L. carenza di motivazione sull'entità della pena e sulle statuizioni civili nonostante la diversa qualificazione del fatto O S C U R AT A
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato la corte d'appello , avendo escluso la violenzza e qualificato il fatto come atto sessuale con minorenne non dissenziente, non ha violato il principio di correlazione tra fatto oggetto dell'imputazione e fatto ritenuto in sentenza .Invero il principio anzidetto viene violato allorché sussiste un mutamento essenziale dell'accusa e tale mutamento riguarda gli elementi fondamentali della fattispecie, ossia condotta,evento , nesso causale. Non si verifica alcuna immutazione allorché vengono modificati elementi accessori o quando il fatto ritenuto in sentenza è compreso in quello originariamente contestato ovvero quando la modificazione dipende dall'accoglimento di un'istanza difensiva. Nella fattispecie il fatto contestato si differenzia da quello ritenuto in sentenza unicamente per il requisito della violenza. L'eliminazione di tale requisito però non ha comportato nella fattispecie una modifica sostanziale del fatto per varie ragioni. Anzitutto perché sia nella querela che nella contestazione si era fatto riferimento alla violenza in maniera molto sfumata nel senso che il prevenuto ponendosi sopra la ragazza con il peso del corpo le aveva impedito di muoversi: non risultano profferite minacce o posto in essere percosse . La stessa corte territoriale dà atto che non si era trattato di vera violenza .In secondo luogo perché la modificazione non ha inciso sul diritto della difesa. Anzi è stata effettuata recependo un'istanza difensiva, sia pure subordinata. La giurisprudenza di questa corte, partendo dalla premessa, condivisa dalla dottrina, che la funzione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza è quella di assicurare all'imputato una seria difesa, ha ritenuto di individuare nei casi dubbi il criterio regolatore della materia proprio nel principio di tutela dei diritti della difesa.Di conseguenza non sussiste la violazione del principio anzidetto tutte le volte in cui la modificazione del fatto apportata dal giudice alla contestazione non abbia leso i diritti della difesa e ciò si può verificare soprattutto quando la modificazione venga sollecitata dalla stessa difesa (Cass 21 febbraio 1995,Sica; 10 novembre 2000, Gianfreda), sia pure in via subordinata, come è avvenuto nella fattispecie secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata
Per quanto concerne la tempestività della querela si rileva che i giudici del merito hanno accertato che essa è tempestiva perché i genitori della minore solo in data 3 marzo 2001 avevano avuto notizia dell'abuso commesso in danno della
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figlia. Siffatto accertamento fattuale non è censurabile in questa sede perché non contiene vizi logici o giuridici. Del pari incensurabile è l'accertamento relativo alla data del commesso reato, avendo i giudici del merito ritenuto, con motivazione adeguata, inattendibile l'alibi fornito dal prevenuto per l'ora del delitto Infondato è anche il secondo motivo con cui il RI deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova nonché omessa assunzione di una prova decisiva
Relativamente al primo aspetto della censura si rileva che il ricorrente sotto l'apparente deduzione del vizio di carenza o illogicità della motivazione (peraltro se la motivazione su un punto manca non può essere anche illogica) in realtà contesta l'apprezzamento delle prove da parte del giudice del merito, le cui considerazioni sull'attendibilità della dichiarazione della persona offesa e sull'inattendibilità dei testimoni indicati dal prevenuto non possono essere censurate in questa sede perché non presentano errori giuridici o manifeste incongruenze. Con riferimento al secondo aspetto della censura(omessa assunzione di una prova decisiva) si rileva che in primo grado l'imputato aveva indicato una serie di testimoni per dimostrare che la sera del fatto si trovava altrove. I testimoni da lui indicati sono stati tutti sentiti in dibattimento, ma le loro dichiarazioni sono state considerate dal tribunale o inattendibili o superflue per le considerazioni espresse nella decisione. Con i motivi d'appello l'impugnante aveva sostenuto che la sera del fatto oltre ai testimoni già indicati, si trovavano con lui nell'abitazione del L. altre persone ed aveva chiesto l'audizione anche di tali persone sulla medesima circostanza sulla quale erano stati sentiti altri testimoni. Inoltre aveva sollecitato l'acquisizione di alcuni documenti per dimostrare l'esistenza di contrasti tra la famiglia della parte lesa e quella dell'imputato. Con il ricorso lamenta la mancata assunzione di tale prove nonché mancanza di motivazione sul punto.
In proposito si osserva anzitutto che non si versa in un'ipotesi di rinnovazione obbligatoria, ma di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale facoltativa di cui al primo comma dell'articolo 603 c.p.p. poiché non si tratta di prove scoperte o emerse dopo al sentenza di primo grado. Orbene, nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, prevista dal primo comma dell'articolo 603 c.p.p. è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione da parte del giudice di non essere in
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grado di decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (cfr ex multis: Cass 4981 del 2004;8660 del 2004; n 68 del 2003). La motivazione deve essere esplicita solo nel caso in cui il giudice acceda alla rinnovazione e ciò perché, in forza del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che fa del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non potere decidere alla stato degli atti. Viceversa, nelle ipotesi di rigetto, la motivazione potrà anche essere implicita e desumersi dalla stessa struttura argomentativa della sentenza d' appello con cui si evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per l'affermazione o la negazione della responsabilità.
Nella fattispecie, quanto meno dal percorso argomentativo della sentenza impugnata, si desume l'inutilità della rinnovazione .Invero, l'acquisizione della documentazione richiesta per dimostrare una situazione di contrasto tra la famiglia dell'imputato e quella della parte lesa non avrebbe comunque potuto dimostrare l'insussistenza dell'abuso o l'inattendibilità della persona offesa , sia perché i contrasti comunque non riguardavano la vittima o il suo aggressore ma i rispettivi congiunti, sia perché lala verificazione del fatto era stata asseverata, sia pure indirettamente, da varie fonti probatorie. In merito alla richiesta di sentire altri testimoni a conferma dell'alibi, la corte nella motivazione ha sottolineato che era stata gia sentita una pletora di testimoni" e che il suo alibi era fallito 66
come ampiamente dimostrato dal giudice di primo grado dalla pagina otto alla pagina tredici della sentenza alle quali pagine espressamente rinviava
Anche il terzo motivo, con cui si deduce mancanza di motivazione sulle statuizioni civili e sull'entità della pena, entrambe confermate nonostante la diversa qualificazione del fatto, è infondato perché in ordine alle statuizioni civile la corte ha precisato che la valutazione del tribunale era congrua e che la diversa qualificazione del fatto non incideva comunque sull'entità della pena. D'altra parte, come già si è precisato, si è trattato di una modificazione minima, perché ab origine la violenza, ancorché ritenuta sussistente dal tribunale, era tenue e quindi la diversa qualificazione del fatto non giustificava un'attenuazione della pena o una riduzione del risarcimento.
P.Q.M.
LA CORTE
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Letto l'articolo 616 c.p.p.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute dalla parte civile liquidate in euro 2000, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma il 30 gennaio del 2008- Il Presidente Il consigliere estensore Pierluigi Onorato Ciro Petti
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
3 APR. 2008
IL FUNZ
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