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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1142/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giovanni Laurito giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 25/08/2021 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1139/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare la sig.ra
[...]
invalida al 100%, con diritto al riconoscimento delle provvidenze di Parte_1 cui all'art. 1 legge 18/1980 (indennità di accompagnamento) e al riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 legge 104/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio;
”; 2) “condannare l'Ente competente al pagamento dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
16/12/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Esiti di pregresso intervento per fistola liquorale;
artrosi polidistrettuale con impegno del rachide da stenosi del canale vertebrale e ginocchia vare e conseguente claudicatio neurogena in soggetto con obesità ginoide;
ipertensione arteriosa senza evidente danno di organideflessione del tono dell'umore (sindrome ansioso depressiva); perdita falange ungueale del IV dito mano destra .”
Il CTU pertanto rilevava che “la ricorrente è invalida nella misura del 100 %
(difficoltà gravi) dall'epoca della domanda amministrativa e NON ricorrono i presupposti Medico Legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92”.
Contrariamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, le difficoltà gravi non soddisfano il requisito dell'indennità d'accompagnamento, atteso che per la concessione del beneficio è richiesta l'impossibilità a deambulare o a svolgere gli atti quotidiani.
A conferma di tanto è la stessa CTU che analiticamente rileva: “In atti non vi è un solo documento sanitario in cui si affermi che la ricorrente non è in grado di deambulare senza l'aiuto di terzi” […] “sul piano neuro psichico la ricorrente è vigile cosciente collaborante non presenta menomazioni neurologiche ne cali cognitivi anche se è presente una sindrome ansioso depressiva da diverso tempo in trattamento che non inficia la sua autonomia”. A seguito di tanto espressamente rileva, sempre nella disamina: “si ritiene che NON ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Si impone pertanto il rigetto della domanda merita alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2
Pag. 2 di 4 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte TT , stante il deposito di CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CTU espletate, tanto nella fase di merito quanto nella fase di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno CP_1 liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_2 così provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], non si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né nella condizione di portatrice di disabilità in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 co 3 L
104/92;
2) nulla per le spese processuali, sopportate da parte TT;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Pag. 3 di 4 Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1142/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giovanni Laurito giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 25/08/2021 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1139/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare la sig.ra
[...]
invalida al 100%, con diritto al riconoscimento delle provvidenze di Parte_1 cui all'art. 1 legge 18/1980 (indennità di accompagnamento) e al riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 legge 104/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio;
”; 2) “condannare l'Ente competente al pagamento dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
16/12/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Esiti di pregresso intervento per fistola liquorale;
artrosi polidistrettuale con impegno del rachide da stenosi del canale vertebrale e ginocchia vare e conseguente claudicatio neurogena in soggetto con obesità ginoide;
ipertensione arteriosa senza evidente danno di organideflessione del tono dell'umore (sindrome ansioso depressiva); perdita falange ungueale del IV dito mano destra .”
Il CTU pertanto rilevava che “la ricorrente è invalida nella misura del 100 %
(difficoltà gravi) dall'epoca della domanda amministrativa e NON ricorrono i presupposti Medico Legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92”.
Contrariamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, le difficoltà gravi non soddisfano il requisito dell'indennità d'accompagnamento, atteso che per la concessione del beneficio è richiesta l'impossibilità a deambulare o a svolgere gli atti quotidiani.
A conferma di tanto è la stessa CTU che analiticamente rileva: “In atti non vi è un solo documento sanitario in cui si affermi che la ricorrente non è in grado di deambulare senza l'aiuto di terzi” […] “sul piano neuro psichico la ricorrente è vigile cosciente collaborante non presenta menomazioni neurologiche ne cali cognitivi anche se è presente una sindrome ansioso depressiva da diverso tempo in trattamento che non inficia la sua autonomia”. A seguito di tanto espressamente rileva, sempre nella disamina: “si ritiene che NON ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Si impone pertanto il rigetto della domanda merita alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2
Pag. 2 di 4 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte TT , stante il deposito di CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CTU espletate, tanto nella fase di merito quanto nella fase di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno CP_1 liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_2 così provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], non si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né nella condizione di portatrice di disabilità in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 co 3 L
104/92;
2) nulla per le spese processuali, sopportate da parte TT;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Pag. 3 di 4 Il giudice
Dott. Mario Miele
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