Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 198 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 26/06/2025), nella causa n. 198/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to PALMAS SERGIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to MACCIOTTA GIUSEPPE e CP_1 P.IVA_1 dall'Avv.ta CIAMPI SONIA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di lavorare alle dipendenze della Parte_1 resistente con qualifica di impiegato e mansioni di “addetto di scalo”, inquadramento al 4° livello (a decorrere dal dicembre 2010) di cui al CCNL Assaeroporti;
di avere diritto al riconoscimento del 3° livello contrattuale dal 01 gennaio 2016 stante la pluralità di funzioni espletate, secondo un sistema di rotazione, quantomeno dal gennaio 2013, la formazione posseduta e la conoscenza certificata ed adeguata della lingua inglese;
ha chiesto pertanto:
“accertare e dichiarare: 1) il diritto del signor a essere inquadrato nel 3° livello del CCNL Parte_1
Assaeroporti a far data dal gennaio 2016;
1
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma Controparte_1 complessiva di € 9.943,67 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al saldo;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari.”;
− parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo CP_1 carenze allegatorie, il mancato svolgimento di tutte le mansioni dedotte dal ricorrente, comunque senza continuità e prevalenza;
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale:
- rigettare ogni domanda proposta dal ricorrente, mandando conseguentemente l'odierna opposta assolta da ogni avversa pretesa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
− la causa è stata istruita mediate ammissione della prova orale;
in seguito, le parti hanno discusso la causa che viene così decisa.
Ritenuto che:
1. per pacifica giurisprudenza il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. n. 8025/03 ove S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere un inquadramento superiore, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto); inoltre, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 20272/10);
2. in altre parole, non è sufficiente che il ricorrente alleghi i compiti svolti e riporti la disposizione contrattuale invocata, ma occorre che espliciti, per poi provarne la sussistenza, le caratteristiche della qualifica invocata;
a tal fine non può sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di 2 allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (sempre Cass. n. 8025/03 cit.);
3. ritiene questa giudice che il ricorso sia completo delle allegazioni suddette: sebbene non vi sia apposito paragrafo dedicato all'individuazione degli elementi caratterizzanti il livello contrattuale invocato, deve rilevarsi, da un lato, la particolare chiarezza della formulazione contrattuale sotto tale profilo e, dall'altro ed in senso assorbente, la chiara sussunzione delle mansioni prestate dal ricorrente nell'alveo di quelli che, implicitamente, sono qualificati come elementi caratterizzanti il 3° livello CCNL;
4. il CCNL, all'art. G 6 dispone, infatti, che appartengono al 3° livello:
“gli Addetti di Scalo che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 4° livello, abbiano conseguito più ampia e specifica capacità professionale, anche mediante esperienze su più posizioni di lavoro, tale da consentire l'effettivo svolgi mento di più funzioni tra quelle relative a: emissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni di cassa, accettazione passeggeri, imbarco e sbarco, assistenza ritiro/transito bagagli, assistenza clienti, informazioni, prenotazioni, riprotezioni, lost and found bagagli, centraggio aa/mm, assistenza aa/mm (rampa). L'inquadramento in questo livello è legato all'effettivo impiego del lavoratore, avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del servizio, nelle diverse funzioni, ivi compresa la rotazione su più posizioni di lavoro. L'attribuzione del livello 3 avverrà previo accertamento dell'idoneità professionale, riservato a coloro che abbiano Cont maturato, nella posizione di di , almeno 36 mesi di servizio nel livello Pt_2 immediatamente precedente -acquisito secondo quanto previsto alla nota (8) del successivo punto 5- e che siano in possesso di diploma di scuola media superiore o di equivalente livello culturale e di adeguata conoscenza di una o più lingue straniere”;
5. parte ricorrente, assegnato a mansioni di addetto allo scalo livello 4° dall'assunzione, allega di essersi occupato, in modo continuativo e secondo rotazioni, almeno dal gennaio 2013, di: predisposizione di documenti pax di bordo, accettazione passeggeri, assistenza aa/mm (rampa), centraggio aa/mm, assistenza al ritiro/transito bagagli, lost & found bagagli, assistenza clienti;
di essere in possesso di diploma di scuola superiore e di adeguata e certificata conoscenza della lingua inglese con la quale interagisce con i vari utenti ed operatori;
6. deve ritenersi che gli elementi caratterizzanti del livello invocato siano: l'essere addetti allo scalo di 4° livello, l'aver acquisito capacità professionali specifiche anche mediante la prestazione di lavoro in più posizioni, l'effettivo impiego in diverse funzioni quali l'emissione biglietti, la predisposizione di documenti pax di bordo, le operazioni di cassa, l'accettazione passeggeri, l'imbarco e sbarco, l'assistenza ritiro/transito bagagli, l'assistenza clienti, le informazioni, le prenotazioni, le riprotezioni, il lost and found bagagli, il
3 centraggio aa/mm, l'assistenza aa/mm (rampa), anche mediante rotazione, la maturazione di almeno 36 mesi del livello inferiore, il possesso di diploma di scuola media superiore o equivalente livello culturale e adeguata conoscenze linguistiche;
7. l'istruttoria orale svolta e la documentazione prodotta consentono di ritenere provate le allegazioni attoree;
8. il possesso del diploma e l'adeguata conoscenza della lingua inglese, peraltro non contestati, sono provati dai doc. 6 e 7 di parte ricorrente;
9. quanto alla pluralità delle mansioni svolte, a fronte dell'occasionale rotazione dedotta dalla datrice di lavoro, deve rilevarsi che tutti i testi escussi, compresi quelli di parte resistente, hanno sostanzialmente confermato la stabile rotazione del ricorrente, a far data da gennaio 2013, nelle mansioni di check-in, assistenza allo smarrimento bagagli, assistenza all'attività di rampa, predisposizione del carico bagagli per i vettori Ryanair e Easy jet e assistenza clienti;
inoltre, la variabilità di mansioni svolte dal ricorrente emerge anche dalla documentazione prodotta sub doc. 5 rappresentante, in assenza di specifica contestazione, le assegnazioni giornaliere delle diverse mansioni ai lavoratori dello scalo di Alghero;
10. sono poi del tutto irrilevanti ai fini di causa i periodi di aspettativa o cassa integrazione allegati da parte resistente in relazione al periodo 2020-2021 e, in tesi, emergenti dalla documentazione prodotta sub doc.
7-7a e 7b;
11. la dimostrata esecuzione dal gennaio 2013, per almeno 36 mesi, di una pluralità di mansioni rientrati tra quelle indicate nella declaratoria contrattuale ed il possesso dei requisiti di formazione richiesti, inducono a ritenere assolto l'onere probatorio che su parte ricorrente gravava, con diritto al riconoscimento del 3° livello da gennaio 2016;
12. in assenza, poi, di specifica contestazione sui conteggi prodotti, che peraltro appaio formati in coerenza con la disciplina contrattuale, il ricorso deve trovare pieno accoglimento anche in relazione al quantum preteso;
13. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto di parte ricorrente ad essere inquadrate nel 3° livello del CCNL di riferimento dal 01/01/2016;
- condanna parte resistente ad inquadrare parte ricorrente nel 3° livello del CCNL di riferimento dal 01/01/2016;
4 - condanna parte resistente a versare a parte ricorrente l'importo di € 9.943,67 a titolo di differenze retributive conseguenti, oltre alle successive maturate sino al riconoscimento del superiore inquadramento, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.700, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 27/06/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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