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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 12637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12637 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 5 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 12273 / 2025
TRA
(con L'gli Avv.ti Massimiliano Pacifici e Manuela Puliani) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
RESISTENTE- contumace
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire i ratei della indennità di accompagnamento a decorrere CP_ dal 1 agosto 2023 e, per l'effetto, condanna l' ad effettuare il relativo pagamento pari ade euro
11.185,00, oltre interessi e rivalutazione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi;
Roma,5 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente – premettendo di aver visto omologare con decreto del 19 luglio 2024 il requisito sanitario legittimante il riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18 del 1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 10 luglio 2023 – CP_ lamentava che nonostante l'invio all' di tutta la documentazione necessaria per ottenere l'erogazione della prestazione, l' era rimasto inerte costringendola ad instaurare il presente giudizio per ottenere CP_2 il soddisfacimento delle proprie pretese.
CP_ L' non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
La domanda formulata dal ricorrente, in virtù della documentazione allegata, risulta fondata e meritevole CP_ di accoglimento nei termini precisati nell'atto introduttivo dal momento che l' non ha contrastato, stante la sua posizione processuale, l'assunto ivi contenuto.
Va considerato che la parte resistente restando contumace, non solo non ha opposto specifiche argomentazioni in contrario ma ha tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio, finanche come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto illustrate nel ricorso.
Preme rammentare che l'articolo 232 c.p.c. recita testualmente “se la parte non si presenta …..(il Giudice) valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice
(articolo 116 c.p.c.) il quale può trarre elementi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi ma anche dalla mancata proposizione di prova in contrario (cfr. tra le tante Cass. 1812/96 e Cass. 28293/2009).
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 5 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 12273 / 2025
TRA
(con L'gli Avv.ti Massimiliano Pacifici e Manuela Puliani) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
RESISTENTE- contumace
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire i ratei della indennità di accompagnamento a decorrere CP_ dal 1 agosto 2023 e, per l'effetto, condanna l' ad effettuare il relativo pagamento pari ade euro
11.185,00, oltre interessi e rivalutazione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi;
Roma,5 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente – premettendo di aver visto omologare con decreto del 19 luglio 2024 il requisito sanitario legittimante il riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18 del 1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 10 luglio 2023 – CP_ lamentava che nonostante l'invio all' di tutta la documentazione necessaria per ottenere l'erogazione della prestazione, l' era rimasto inerte costringendola ad instaurare il presente giudizio per ottenere CP_2 il soddisfacimento delle proprie pretese.
CP_ L' non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
La domanda formulata dal ricorrente, in virtù della documentazione allegata, risulta fondata e meritevole CP_ di accoglimento nei termini precisati nell'atto introduttivo dal momento che l' non ha contrastato, stante la sua posizione processuale, l'assunto ivi contenuto.
Va considerato che la parte resistente restando contumace, non solo non ha opposto specifiche argomentazioni in contrario ma ha tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio, finanche come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto illustrate nel ricorso.
Preme rammentare che l'articolo 232 c.p.c. recita testualmente “se la parte non si presenta …..(il Giudice) valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice
(articolo 116 c.p.c.) il quale può trarre elementi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi ma anche dalla mancata proposizione di prova in contrario (cfr. tra le tante Cass. 1812/96 e Cass. 28293/2009).
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli