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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari, Sezione 1a Civil e, ri unito in camera di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - Presi dente
2. dott. Val eri a Guaragnell a - Giudi ce rel.
3. dott. S ara Mazzott a - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is critt a sotto il n. 9474/2024 R .G., promossa da
[...]
(avv. A. Squi cci ari ni), ri corrent e, nei confronti di Parte_1 CP_1
(avv. M. R. Olive), resist ente.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso contenzi oso l a ri corrent e ha propost o domanda per senti r di chi arare l a cessazione degli effetti civili del m at rimonio religi oso.
Fissat a l a comparizi one pers on ale delle parti, i coniugi hanno riferito di aver raggiunto un accordo e hanno deposit at o t el ematicam ent e una convenzione, da loro sottoscritt a, chiedendo di chiararsi l a cessazione degli effetti civil i del m at rimoni o in camera di consigli o, all e condi zi oni concordat e. Le part i hanno di chi arat o di non vol ersi ri concil iare e di ri nunci are a comparire, avval endosi dell a facolt à di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il rit o da gi udi zi al e è st ato trasform at o in cons ens ual e e l a causa è st at a r im essa al Collegio in cam era di consigli o.
Il P.M., sentit o, ha dichi arat o di non opporsi .
È provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnat ament e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da olt re s ei m esi a far t em po dalla avvenuta compari zi one dei coniugi innanzi al
President e del Tribunal e nel la procedur a di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ateri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va dichi arat a la cess azione degli effet ti ci vili del mat rimonio rel igioso.
Gli accordi fra le parti non cont rast ano con l e norm e i nderogabili di legge.
La m ogli e perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Non v'è da provvedere sulle spese, poiché il rito, a seguito dell'accordo inter venuto tra l e parti, è st ato tras formato da giudi zi al e cont enzi oso in cameral e consensuale.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara cessati gli effetti civili del mat rimonio religi os o cel ebrato tra i coniugi anzidetti il 21.08.2010 a
Polignano a M are (BA) t rascritt o nel registro degli at ti di m atri moni o del predetto Com une (anno 2010, part e II, serie A, n. 62);
2. dichiara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunto al propri o a s eguit o del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R . n. 396/2000;
4. dichiara effi caci l e condi zioni concordat e con convenzi one del 7.2.2025 deposit at a tel em ati cam ent e il 10.2.2025, che qui si hanno per riprodott e e trascritt e;
5. null a per l e s pese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a Civile del Tribunale, il giorno
15.04.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
D O T T.S S A VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
D O T T. Controparte_2
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari, Sezione 1a Civil e, ri unito in camera di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - Presi dente
2. dott. Val eri a Guaragnell a - Giudi ce rel.
3. dott. S ara Mazzott a - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is critt a sotto il n. 9474/2024 R .G., promossa da
[...]
(avv. A. Squi cci ari ni), ri corrent e, nei confronti di Parte_1 CP_1
(avv. M. R. Olive), resist ente.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso contenzi oso l a ri corrent e ha propost o domanda per senti r di chi arare l a cessazione degli effetti civili del m at rimonio religi oso.
Fissat a l a comparizi one pers on ale delle parti, i coniugi hanno riferito di aver raggiunto un accordo e hanno deposit at o t el ematicam ent e una convenzione, da loro sottoscritt a, chiedendo di chiararsi l a cessazione degli effetti civil i del m at rimoni o in camera di consigli o, all e condi zi oni concordat e. Le part i hanno di chi arat o di non vol ersi ri concil iare e di ri nunci are a comparire, avval endosi dell a facolt à di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il rit o da gi udi zi al e è st ato trasform at o in cons ens ual e e l a causa è st at a r im essa al Collegio in cam era di consigli o.
Il P.M., sentit o, ha dichi arat o di non opporsi .
È provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnat ament e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da olt re s ei m esi a far t em po dalla avvenuta compari zi one dei coniugi innanzi al
President e del Tribunal e nel la procedur a di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ateri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va dichi arat a la cess azione degli effet ti ci vili del mat rimonio rel igioso.
Gli accordi fra le parti non cont rast ano con l e norm e i nderogabili di legge.
La m ogli e perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Non v'è da provvedere sulle spese, poiché il rito, a seguito dell'accordo inter venuto tra l e parti, è st ato tras formato da giudi zi al e cont enzi oso in cameral e consensuale.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara cessati gli effetti civili del mat rimonio religi os o cel ebrato tra i coniugi anzidetti il 21.08.2010 a
Polignano a M are (BA) t rascritt o nel registro degli at ti di m atri moni o del predetto Com une (anno 2010, part e II, serie A, n. 62);
2. dichiara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunto al propri o a s eguit o del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R . n. 396/2000;
4. dichiara effi caci l e condi zioni concordat e con convenzi one del 7.2.2025 deposit at a tel em ati cam ent e il 10.2.2025, che qui si hanno per riprodott e e trascritt e;
5. null a per l e s pese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a Civile del Tribunale, il giorno
15.04.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
D O T T.S S A VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
D O T T. Controparte_2