TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/11/2025, n. 5017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5017 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa BE SS Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8189/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Stefania Carnovali Parte_1
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. Bruna Soave Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
- Affidare i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
- Disporre che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle 16,00 in periodo non scolastico) e sino e sino alla domenica sera alle ore 21,00 allorquando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna;
un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il martedì, dall'uscita da scuola (o dalle 16,00 in periodo non scolastico) e sino alle ore 21:00, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso la madre;
un ulteriore pomeriggio, indicativamente il giovedì, dall'uscita da scuola 8° dalle 16,00 in periodo non scolastico) e sino alle ore 21:00, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso la madre, nelle settimane con week end di competenza materna;
pagina 1 di 5 una settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
due giorni durante le vacanze pasquali, un anno a cavallo di Pasqua e un anno a cavallo di Pasquetta;
in occasione delle altre festività infrasettimanali, alternandosi con l'altro genitore;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
- Assegnare la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla madre;
- Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, con Parte_1 decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, l'assegno periodico di € 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da versare entro il 25 di ogni mese, ossia successivamente all'accredito della retribuzione mensile, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Disporre che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative - previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come previsto dal Protocollo d'Intesa vigente innanzi a Codesto Tribunale.
- Dare atto che le parti concordano che l'assegno unico viene interamente trattenuto dalla signora
. Controparte_1
Per parte convenuta
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri
e in Grugliasco (TO), il 03.07.2010 e conseguentemente Controparte_1 Parte_1 ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente alla trascrizione della emananda sentenza;
- Confermare l'attuale regime di affidamento condiviso dei minori e con residenza Per_1 Per_2 anagrafica e dimora abituale presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
- Confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra ; Controparte_1
- Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
o A week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 in periodo non scolastico) e sino alla domenica sera allorquando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna;
o Due pomeriggi infrasettimanali nella settimana di competenza del week end della madre, indicativamente il martedì e il giovedì e un pomeriggio infrasettimanale nella settimana di competenza del week end del padre indicativamente il martedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 in periodo non scolastico) e sino alle ore 21:00 allorquando il padre riaccompagnerà il figli presso la madre, tenuto conto altresì degli impegni scolastici/ludici/sportivi dei figli;
o Un settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
o Due giorni durante le vacanze pasquali, un anno a cavallo di Pasqua e un anno a cavallo di Pasquetta;
o In occasione delle altre festività, alternandosi con l'altro genitore;
pagina 2 di 5 o Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno e in assenza di accordo le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari;
- Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Disporre a carico del sig. il versamento di un contributo al mantenimento in Parte_1 favore dei figli nella misura di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese (o in quell'altro giorno che verrà stabilito dal Giudice), da rivalutarsi annualmente secondo l'ISTAT, oltre i 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate e documentate, come da Protocollo d'Intesa vigente nanti Codesto Tribunale
- Disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dalla madre.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in GRUGLIASCO, il 03/07/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO (atto n. 21 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati due figli: il 31/10/2011 e il 20/04/2015. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 25/06/2018.
Con ricorso depositato il 08/05/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 16/01/2025 si costituiva la sig.ra . CP_1
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis 17 cpc.
All'udienza del 17/02/2025 le parti venivano sentite unitamente ai difensori ed il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Con Ordinanza del 28/02/2025 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, rigettando le istanze istruttorie.
All'udienza del 23/10/2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 3 di 5 Le parti hanno precisato le conclusioni in maniera pressoché conforme, riprendendo quando già statuito nei provvedimenti provvisori. Unico punto divergente riguarda la decorrenza del contributo al mantenimento per i figli minori. Si ritiene, alla luce della più recente giurisprudenza che la decorrenza sia da individuarsi nella data di proposizione della domanda (Cass. Civile, Ord. n. 32680/2023 del 24/11/2023). Essendo la parte obbligata, si accoglie la richiesta del ricorrente di versare il contributo al mantenimento entro il giorno 25 di ogni mese, ossia a seguito dell'accredito della retribuzione.
Le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo sul punto all'udienza del 23/10/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- A week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 in periodo non scolastico) e sino alla domenica sera alle ore 21,00 allorquando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna;
- Un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il martedì, dall'uscita da scuola (o dalle 16,00 in periodo non scolastico) e sino alle ore 21:00, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso la madre;
- Un ulteriore pomeriggio, indicativamente il giovedì, dall'uscita da scuola (o dalle 16,00 in periodo non scolastico) e sino alle ore 21:00, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso la madre, nelle settimane con week end di competenza materna;
- Una settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Due giorni durante le vacanze pasquali, un anno a cavallo di Pasqua e un anno a cavallo di Pasquetta;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali, alternandosi con l'altro genitore;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla madre;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, con Parte_1 decorrenza dalla proposizione della domanda, l'assegno periodico di € 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da versare entro il 25 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate pagina 4 di 5 qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
DA' ATTO che le parti concordano che la signora potrà trattenere l'intero Controparte_1 ammontare dell'assegno unico;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 19.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa BE SS
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa BE SS Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8189/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Stefania Carnovali Parte_1
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. Bruna Soave Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
- Affidare i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
- Disporre che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle 16,00 in periodo non scolastico) e sino e sino alla domenica sera alle ore 21,00 allorquando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna;
un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il martedì, dall'uscita da scuola (o dalle 16,00 in periodo non scolastico) e sino alle ore 21:00, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso la madre;
un ulteriore pomeriggio, indicativamente il giovedì, dall'uscita da scuola 8° dalle 16,00 in periodo non scolastico) e sino alle ore 21:00, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso la madre, nelle settimane con week end di competenza materna;
pagina 1 di 5 una settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
due giorni durante le vacanze pasquali, un anno a cavallo di Pasqua e un anno a cavallo di Pasquetta;
in occasione delle altre festività infrasettimanali, alternandosi con l'altro genitore;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
- Assegnare la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla madre;
- Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, con Parte_1 decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, l'assegno periodico di € 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da versare entro il 25 di ogni mese, ossia successivamente all'accredito della retribuzione mensile, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Disporre che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative - previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come previsto dal Protocollo d'Intesa vigente innanzi a Codesto Tribunale.
- Dare atto che le parti concordano che l'assegno unico viene interamente trattenuto dalla signora
. Controparte_1
Per parte convenuta
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri
e in Grugliasco (TO), il 03.07.2010 e conseguentemente Controparte_1 Parte_1 ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente alla trascrizione della emananda sentenza;
- Confermare l'attuale regime di affidamento condiviso dei minori e con residenza Per_1 Per_2 anagrafica e dimora abituale presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
- Confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra ; Controparte_1
- Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
o A week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 in periodo non scolastico) e sino alla domenica sera allorquando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna;
o Due pomeriggi infrasettimanali nella settimana di competenza del week end della madre, indicativamente il martedì e il giovedì e un pomeriggio infrasettimanale nella settimana di competenza del week end del padre indicativamente il martedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 in periodo non scolastico) e sino alle ore 21:00 allorquando il padre riaccompagnerà il figli presso la madre, tenuto conto altresì degli impegni scolastici/ludici/sportivi dei figli;
o Un settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
o Due giorni durante le vacanze pasquali, un anno a cavallo di Pasqua e un anno a cavallo di Pasquetta;
o In occasione delle altre festività, alternandosi con l'altro genitore;
pagina 2 di 5 o Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno e in assenza di accordo le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari;
- Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Disporre a carico del sig. il versamento di un contributo al mantenimento in Parte_1 favore dei figli nella misura di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese (o in quell'altro giorno che verrà stabilito dal Giudice), da rivalutarsi annualmente secondo l'ISTAT, oltre i 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate e documentate, come da Protocollo d'Intesa vigente nanti Codesto Tribunale
- Disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dalla madre.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in GRUGLIASCO, il 03/07/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO (atto n. 21 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati due figli: il 31/10/2011 e il 20/04/2015. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 25/06/2018.
Con ricorso depositato il 08/05/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 16/01/2025 si costituiva la sig.ra . CP_1
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis 17 cpc.
All'udienza del 17/02/2025 le parti venivano sentite unitamente ai difensori ed il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Con Ordinanza del 28/02/2025 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, rigettando le istanze istruttorie.
All'udienza del 23/10/2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 3 di 5 Le parti hanno precisato le conclusioni in maniera pressoché conforme, riprendendo quando già statuito nei provvedimenti provvisori. Unico punto divergente riguarda la decorrenza del contributo al mantenimento per i figli minori. Si ritiene, alla luce della più recente giurisprudenza che la decorrenza sia da individuarsi nella data di proposizione della domanda (Cass. Civile, Ord. n. 32680/2023 del 24/11/2023). Essendo la parte obbligata, si accoglie la richiesta del ricorrente di versare il contributo al mantenimento entro il giorno 25 di ogni mese, ossia a seguito dell'accredito della retribuzione.
Le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo sul punto all'udienza del 23/10/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- A week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 in periodo non scolastico) e sino alla domenica sera alle ore 21,00 allorquando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna;
- Un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il martedì, dall'uscita da scuola (o dalle 16,00 in periodo non scolastico) e sino alle ore 21:00, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso la madre;
- Un ulteriore pomeriggio, indicativamente il giovedì, dall'uscita da scuola (o dalle 16,00 in periodo non scolastico) e sino alle ore 21:00, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso la madre, nelle settimane con week end di competenza materna;
- Una settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Due giorni durante le vacanze pasquali, un anno a cavallo di Pasqua e un anno a cavallo di Pasquetta;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali, alternandosi con l'altro genitore;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla madre;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, con Parte_1 decorrenza dalla proposizione della domanda, l'assegno periodico di € 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da versare entro il 25 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate pagina 4 di 5 qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
DA' ATTO che le parti concordano che la signora potrà trattenere l'intero Controparte_1 ammontare dell'assegno unico;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 19.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa BE SS
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5