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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2057/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2057/2021, riservata in decisione all'udienza del 26.3.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: solo danni a cose
TRA
(gia , p. Iva , in Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 persona del Responsabile delle Divisione Sinistri dott. (c.f. CP_2
) rappresentata e difesa, dall'avv. Alfredo Dovetto (c.f. C.F._1
) e con questi elettivamente domiciliata in Avellino alla via C.F._2
Giovanni di Guglielmo 13, presso l'intestato studio legale
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), elett.te dom.to in Acerra (Na) Controparte_3 CodiceFiscale_3 alla Via De Curtis n. 7 P.co Dell'Ulivo presso lo studio degli Avv.ti Michelangelo Emione del Foro di Napoli, CF: e Vincenzo Esposito, del Foro di Nola, C.F._4
CF: , i quali lo rappresentano e difendono C.F._5 PEC Email_2
APPELLATO
NONCHÉ
(p iva ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
Straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Balsamo (c.f. ) C.F._6
e dall'avv. Francesco Affinito (c.f. ed elettivamente domiciliato per C.F._7 la carica presso lo l'Avvocatura Comunale, sita in alla piazza Municipio, _4 pec: Email_3
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, il sig. Controparte_6 [...]
(P.IVA: , elett.te dom.ta in Afragola (NA) alla Via Papa CP_7 P.IVA_3
Giovanni XXIII N. 39, presso lo studio dell'Avv. Carmine Di Mauro
(C.F.: – P.IVA: ) dal quale è rapp.ta e difesa C.F._8 P.IVA_4
PEC: Email_4
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(c.f. e p.iva R.E.A. n. TV- Controparte_8 P.IVA_5 P.IVA_6
364135, Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico ed appartenente al Controparte_9 gruppo iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi), in persona dei suoi CP_8 legali rapp.ti dott. amministratore delegato e dott. Controparte_10 CP_11
, direttore generale, rapp.ta e difesa , dall'Avv. Antonio Vinciguerra
[...]
( ), con il quale domicilia in Napoli presso l'avv. Dario Cimmino, C.F._9 via A. D'Isernia,38,
Pec: Email_5
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per : come da note di trattazione scritta Parte_1 Parte_1
Per : come da note di trattazione scritta Controparte_3
Per : come da note di trattazione scritta Controparte_6 Per : come da note di trattazione scritta Controparte_8
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 702/2021, pubblicata il 15.3.2021, il Tribunale di Napoli Nord così ha provveduto: a) ha condannato il al pagamento in favore di Controparte_4
delle seguenti somme: euro 35.430,81 oltre IVA ed interessi legali dalla Controparte_3 domanda al soddisfo;
euro 4.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) ha condannato il al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori Controparte_4 dell'attore dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 552,70 per spese vive ed euro
7.254,00 per compensi, oltre IVA e rib. forf. su compenso nella misura del 15%; c) ha posto definitivamente a carico del le spese di TU già liquidate con Controparte_4 separato decreto;
d) ha condannato a rimborsare al Controparte_12 _4 la somma pari ad euro 28.430,81 oltre IVA (euro 35.430.81 – 7.000,00) nonché
[...] le somme di cui ai precedenti capi b) e c); e) ha condannato Controparte_13 al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di che si liquidano in euro _4
518,00 per spese vive ed euro 7.254,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimb. forf. spese generali nella misura del 15%; f) ha compensato integralmente le spese di lite tra il e Controparte_4 Controparte_6 Controparte_8
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 15 marzo 2021, con atto di citazione notificato in data 30 aprile 2021, ha proposto, con contestuale Parte_1 istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, appello, deducendo a sostegno i seguenti motivi.
2.1 Impugnativa capo I della parte motiva della sentenza: violazione dell'art. 1898
c.c. – mancata comunicazione all'assicuratore dell'aggravamento del rischio in esecuzione accordo conciliativo tra e Controparte_4 Controparte_6 giusta determina 417/2017 del – violazione ad opera del Controparte_4 obblighi di lealtà e correttezza in sede di esecuzione del Controparte_4 contratto, con conseguente inoperatività della polizza per esclusione del “rischio aggravato” – omessa pronuncia del Giudice sulla dedotta eccezione – qualificazione della violazione di cui all'art. 1898 c.c., ad opera del _4
, quale fatto non contestato.
[...] L'appellante ha sostenuto che il ha violato quanto previsto dall'art. Controparte_4
1898 c.c., rendendo in tal modo inoperativa la polizza RCT ed ha contestato al Tribunale di prime cure di non essersi pronunciato su tale questione. Inoltre, nulla ha obiettato sul punto il durante tutto il giudizio di primo grado, con evidente Controparte_4 operatività dell'art. 115 c.p.c.
2..2 Impugnativa Capo 2 della parte motiva della sentenza: malgoverno della prova in sede di accertamento del nesso causale tra danni ed evento – nullità della TU per violazione art. 195 c.p.c.
Il Tribunale ha accolto le conclusioni del TU senza giustificare le criticità sollevate dalla difesa. Tra l'altro la TU risulta affetta da vizio di nullità, in quanto il consulente ha violato l'art. 195 c.p.c. omettendo di controdedurre alle contestazioni avanzate dai consulenti di parte ed in ogni caso non ha fornito elementi certi e inconfutabili per attribuire i danni alla mala gestio del proprietario della rete fognaria.
2.3 Impugnativa capo 3 della parte motiva della sentenza: violazione art. 2721 e
2726 c.c. – malgoverno della prova.
Il Tribunale ha accolto la prova testimoniale dei pagamenti senza la necessaria documentazione. La prova dei pagamenti doveva essere fornita per tabulas, non mediante testimonianza. Nulla è stato prodotto a riprova dei pagamenti, tra l'altro effettuati senza esistenza di un valido contratto e dunque in violazione della normativa fiscale
2.4 Impugnativa Capo 4 della sentenza. Dispositivo della sentenza.
L'Appellante ha chiesto che la sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord sia integralmente riformata, sia nella parte motiva che dispositiva, con contestuale rigetto della domanda dell'Eligibile, per come spiegata nei confronti del Controparte_4
Anche il regolamento delle spese di lite deve essere riformato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c, con condanna degli attori al pagamento delle spese di doppio grado di giudizio.
3. La si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_6 dell'appello, proponendo a sua volta un appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado, basato sulle seguenti motivazioni.
3.1 La soc. ha contestato le conclusioni del TU , Controparte_6 Per_1 che ha attribuito la causa principale del dissesto del fabbricato di alle Controparte_3 perdite della rete fognaria cittadina. La società ha sostenuto che gli accertamenti del TU sono stati incompleti ed errati, ed ha chiesto la riforma della sentenza al fine di far dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, oppure la riconvocazione del TU o la nomina di un nuovo consulente per chiarire le osservazioni tecniche.
3.2 La società ha impugnato la parte della sentenza che ha Controparte_6 condannato il Comune di al pagamento di € 4.600,00 per il risarcimento del _4 danno patrimoniale relativo all'ospitalità della famiglia di . La società ha Controparte_3 sostenuto che la prova dei pagamenti è emersa in violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c. e della normativa tributaria e fiscale, e ha chiesto la riforma della sentenza per rigettare tale richiesta.
4 Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_4 proponendo a sua volta appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord nella parte in cui il giudice di prime cure ha rilevato la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell' sulla base delle risultanze della TU CP_14 espletata.
4.1 L'appellante incidentale ha sostenuto che la TU dell'ingegnere sia risultata Per_1 estremamente generica in quanto non abbia provato il nesso di causalità e non sia risultata esaustiva nelle motivazioni delle criticità poste. La sentenza è risultata carente sotto il profilo del governo del materiale probatorio a disposizione del giudice e totalmente priva di valide motivazioni.
5. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_8 principale e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla CP_6
6. Eligibile si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e pienamente destituito di fondamento in fatto ed in diritto.
Nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell' appello formulato dall'
[...]
ha chiesto di dichiarare quali responsabili dei fatti dedotti nel giudizio di Parte_1 prime cure il ovvero la e per l'effetto Controparte_4 Controparte_6 condannare i predetti appellati singolarmente e/o in solido tra loro al ristoro dei danni subiti dal Sig. , ponendo a carico della parte e/o delle parti soccombenti le Parte_2 spese e competenze del presente grado di giudizio, con attribuzione ai propri procuratori.
7. la Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
8. Non è stata svolta attività istruttoria.
9. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata notificata in data 31 marzo 2021; l'atto di appello è stato notificato il 30 aprile 2021.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 c.p.c. è stato osservato.
10. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalle loro comparse di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
11. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. All'uopo la Corte osserva che l'atto di gravame è sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati
12. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da
[...]
(di seguito nominata per brevità) non è fondato e va disatteso Parte_1 Parte_1 per i seguenti motivi.
13. Con la prima doglianza, parte appellante ha osservato che il Tribunale, nel ritenere che la materia del contendere sia cessata tra e in _4 Controparte_6 esecuzione di quanto disposto con successiva determina del n. 417/2017, ha _4 omesso di pronunciarsi sulla questione sollevata dall'appellante in merito alla non opponibilità di tale accordo all'assicuratore, perché costituente un rischio aggravato di cui all'art. 1898 c.c., mai comunicato dall'assicurato secondo le forme e le modalità previste dalla legge. Dunque, a parere dell'appellante, risulta evidente che il comportamento conciliativo del non potrà giammai riversare gli effetti negativi nella Controparte_4 sfera patrimoniale della compagnia di assicurazioni, come al contrario dedotto dal Giudice in sede di accoglimento della richiesta di manleva dell'ente, nei confronti di Parte_1
Ha aggiunto che tale questione è stata sollevata sin dalle battute iniziale del processo ovvero all'esito dell'analisi delle difese spiegate da ed il Controparte_6
Tribunale mai ha preso precipua posizione sul punto, sia in corso di giudizio che in sede di redazione del provvedimento conclusivo e nonostante la questione di merito sia stata ampiamente reiterata dal terzo in garanzia, anche nelle due memorie disciplinate dall'art. 190 c.p.c.
Addirittura, secondo l'appellante, il Tribunale ha omesso di valutare e pronunciarsi sulla condotta processuale del che, innanzi a tale eccezione, di natura Controparte_4 determinante per le sorti della chiamata in garanzia, nulla ha osservato, controdedotto e rilevato, andando a qualificare il fatto come non contestato.
Il presente motivo di gravame è infondato per i seguenti motivi.
A tal fine, giova premettere, in generale, che l'equilibrio causale del contratto di assicurazione - la cui funzione consiste nel trasferire il rischio all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte dell'assicurato - può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce o si aggrava;
tali distinte fattispecie implicano conseguenze giuridiche diverse atteso che nella prima l'assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, può: a) in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1892 c.c., chiedere l'annullamento del contratto e non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine;
b) in mancanza di dolo o colpa grave, ex art. 1893 c.c., recedere dal contratto e versare un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, per il sinistro verificatosi prima della scoperta;
nella seconda, invece, l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto, salvo che non preferisca, nel caso di diminuzione del rischio, ridurre l'entità del premio, ex art. 1897 c.c. o aumentarla, nel caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c. (cfr.
Cassazione civile sez. III, 11/12/2024, n.32017).
In particolare, con riferimento alla seconda ipotesi, invocata dall'appellante, si osserva che l'aggravamento del rischio di cui all'art. 1898 c.c. consiste in una più intensa probabilità di verificazione dell'evento temuto, rispetto al calcolo probabilistico avuto presente dalle parti al momento della stipula, alterando l'equilibrio tra il rischio ed il premio oltre il limite della normale area contrattuale. Per aversi aggravamento del rischio, dunque, rilevante ai sensi dell'articolo 1898 c.c., occorre un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio (Cass. 18 gennaio 2000, n. 500; 10 aprile 1987, n. 3563). L'accertamento della rilevanza dell'aggravamento va tuttavia effettuato sulla base delle scelte che avrebbe verosimilmente compiuto l'assicuratore e dunque sulla base di un criterio soggettivo e non oggettivo. La previsione dell'art. 1898 c.c. non considera infatti qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore non avrebbe consentito all'assicurazione o l'avrebbe consentita ad un prezzo più elevato (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20011; Cassazione civile sez. III, 02/02/2017, n.2715).
Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi in alcun modo che l'accordo tra il _4 di e in esecuzione di quanto disposto con successiva _4 Controparte_6 determina del Comune n. 417/2017, abbia determinato un aggravamento del rischio a carico della Trattasi, difatti, di un accordo tra il e la Parte_1 _4 CP_6 avvenuto nel 2017 e, pertanto, successivo all'accadimento dei fatti per cui è
[...] causa, verificatisi nell'anno 2013, che non può produrre effetti de iure tertii e che non ha inciso in nessun modo sul verificarsi dell'evento assicurato, aumentandone le possibilità di verificazione.
Né l'appellante ha dimostrato che l'esistenza di un contratto di appalto con la CP_6 con riferimento alla manutenzione delle fogne fosse una circostanza dedotta in
[...] polizza o comunque rilevante ai fini della conclusione del contratto di assicurazione di cui si discute, non essendo in esso richiamato e non essendovi alcun riferimento al riguardo.
Nondimeno, non va sottaciuto che il giudice di prime cure ha accertato la responsabilità del con riferimento ai danni riportati dagli istanti ed, al contempo, Controparte_4 ancorchè con riferimento ad altra eccezione sollevata dalla odierna appellante, ha stabilito che il danno in questione non è dipeso da una cattiva manutenzione della rete fognaria da parte di Controparte_6
Deriva da quanto innanzi che, anche sotto tale profilo, l'accordo intercorso tra detta società e l'ente comunale risulta essere irrilevante ai fini del rischio assicurato, non avendo in alcun modo aggravato la posizione della società assicurativa.
14. Il secondo motivo di appello formulato da cui ha prestato adesione Parte_1 attraverso appello incidentale adesivo, va trattato congiuntamente Controparte_6 all'appello incidentale proposto dal in quanto, avendo entrambi ad Controparte_4 oggetto la critica della TU svolta in primo grado e dell'accertamento della responsabilità dell'ente locale in ordine ai fatti per cui è causa, risultano intimamente connessi
14.1. Ed invero, con il secondo motivo di appello, ha rappresentato che il Parte_1
Tribunale di Napoli Nord ha acclarato la esclusiva responsabilità nella causazione dell'occorso in capo al andando di fatto a sposare integralmente le Controparte_4 conclusioni del TU nominato in corso di causa e senza giustificare o comunque motivare le criticità poste, al contrario, sia dalla difesa dell'appellante che del litisconsorte facoltativo Controparte_6
Ha poi eccepito che la TU dell'ing. risulta affetta da vizio di nullità i quanto il Per_1 consulente, in sede di scambio bozza relazione- controdeduzioni dei CC.TT.PP: e deposito della relazione in via definitiva, ha violato l'art. 195 c.p.c. nel momento in cui ha omesso di controdedurre alle legittime contestazioni avanzate dal perito di parte ing.
, in conseguenza della ricezione della bozza della consulenza. Persona_2
In buona sostanza, secondo l'appellante, il G.M., nell'impugnato provvedimento, nulla ha osservato sul punto, tantomeno ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto di dissentire dalle osservazioni tecniche dei consulenti della e della ditta Parte_1 affidataria dei lavori, limitandosi a ritenere quale causa del danno subito dall'immobile dell'Eligibile le perdite di acqua derivanti dalla rete fognaria cittadina, mediante utilizzo di clausole di stile e formule apodittiche, prive di significato sostanziale. 14.2. Del pari, il ha impugnato il capo 2 della parte motiva della Controparte_4 sentenza, nella parte in cui il giudice di prime cure ha accertato la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell' sulla base delle risultanze della TU CP_14 espletata, a parere dell'appellante incidentale, estremamente generica “in quanto non va a provare il nesso di causalità e non risulta esaustiva nelle motivazioni delle criticità poste”.
14.3. Tali motivi di appello sono infondati e non meritano condivisione per i seguenti motivi.
14.4 Prima di esaminare nel merito le presenti doglianze, occorre pronunziarsi sull'eccezione di nullità della TU sollevata dall'appellante stante la natura Parte_1 pregiudiziale della stessa.
Si osserva, in generale, che il mancato rispetto del subprocedimento di cui all'art. 195
c.p.c., u.c., può rilevare nel processo soltanto ove si traduca in un vizio di nullità della consulenza e non anche per la mera violazione della sequenza formale prevista dalla norma. La eventuale nullità derivante da tali omissioni può, inoltre, essere sanata, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, dalla mancata opposizione della relativa eccezione nella prima difesa utile, trattandosi di nullità relativa, come già chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto nr. 23493/2017 in riferimento all'ipotesi radicale di totale inosservanza della sequenza procedimentale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6230).
Ciò posto si osserva che alcuna violazione del subprocedimento di cui all'art. 195 c.p.c. si
è verificato nel caso di specie, avendo il TU nominato nel corso del giudizio di primo grado, ing. , riscontrato le osservazioni formulate dal consulente di Persona_3 parte, ing. , in ben dieci pagine con allegati rilievi fotografici (si vedano le repliche Per_2 contenute come allegati nella relazione finale nel procedimento di primo grado).
14.5 Tanto chiarito in via preliminare, si osserva in generale che, nella giurisprudenza della
Suprema Corte si è progressivamente consolidato il seguente orientamento in tema di adesione da parte del giudice del merito alle valutazioni operate dal Consulente d'ufficio: si ritiene, cioè, che il giudice del merito non sia tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione;
non può invece esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse - alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass.
Sez. 1, n. 26694 del 13/12/2006, Rv. 596094 - 01).
Infatti, qualora il giudice del merito aderisce al parere del consulente tecnico d'ufficio, non
è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. Sez. 1, n.
15147 del 11/06/2018, Rv. 649560 - 01; Sez. 1, n. 23637 del 21/11/2016, Rv. 642660 -
01; Cass. Sez. 3, n. 12703 del 19/06/2015, Rv. 635773 - 01).
Tuttavia, allorchè il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte,
l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., Sez. 6 - 3, n. 1815 del 02/02/2015, Rv. 634182 - 01; Sez.
1, n. 8355 del 03/04/2007, Rv. 595700 - 01; Cass. Sez. 3, n. 10688 del 24/04/2008, Rv.
603249 - 01); in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5
(Cass., Sez. 1, n. 282 del 09/01/2009, Rv. 606211 -01; Cass., Sez. 1, 10/06/2020,
n.11081).
Orbene, nel caso in esame, si rileva in primo luogo che il giudice di prime cure ha ritenuto di condividere le conclusioni cui è giunto il TU, ing. , in considerazione della Per_1 completezza degli accertamenti eseguiti, della correttezza della metodologia adoperata e della congruenza con la documentazione allegata agli atti, affermando che la causa principale dei danni per cui è causa è riconducibile a uno a più perdite della rete fognaria cittadina. Ha chiarito, quanto al nesso di causalità, che l'acqua infiltratasi attraverso le giunture in muratura ormai usurate invadeva le fondazioni del fabbricato adiacente a quello di proprietà all'attore dissestandolo e provocando cedimenti in fondazione, precisando altresì che fabbricati adiacenti, essendo strutturalmente un unico corpo di fabbrica con la proprietà dell'attore (avendo i fabbricati un maschio murario in comune),
“tiravano” il fabbricato di proprietà dell'attrice provocando le tipiche lesioni di trazione.
Ha, inoltre, riscontrato le deduzioni dell'appellante a mezzo delle quali quest'ultimo ha contestato la sussistenza del nesso di causalità tra le perdite della rete fognaria ed il danno riconducendo lo stesso alla compromissione del fabbricato dell'istante, statuendo che il dissesto del fabbricato adiacente non è da considerarsi causa del danno, ma a sua volta danneggiato da altra causa e cioè dalle perdite della rete fognaria cittadina.
Tale motivazione appare del tutto condivisile alla luce delle risultanze della TU svolta nel giudizio di primo grado.
Ed invero, l'ing. , nel riscontrare le deduzioni dell'ing. , ha compiutamente Per_1 Per_2 risposto a tutte le osservazioni reiterate dall'appellante nel presente giudizio di appello, che devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese perchè incompatibili con le sopra richiamate conclusioni, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione.
Ne consegue che i presenti motivi di appello non possono trovare accoglimento.
15. Con il terzo motivo di appello cui, del pari, ha prestato adesione Controparte_6
ha impugnato la sentenza nella parte in cui, nel configurare provata la
[...] Parte_1 circostanza che gli attori rimettevano la somma pari ad euro 200,00 mensili a
[...]
, per la locazione di parte del suo immobile nel periodo temporale luglio 2013 CP_15
– maggio 2016, ha liquidato in favore dell'Eligibile l'importo complessivo pari ad euro
4.600,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, senza tener presente che tale prova non poteva fornirsi mediante l'escussione del testimone, ma unicamente per tabulas, anche mediante deposito in atti delle ricevute di pagamento che l'Eligibile, mese per mese, andava a liquidare al proprietario dell'abitazione.
L'appellante, a fondamento del suo motivo di appello, ha dunque richiamato la costante giurisprudenza, la quale afferma che “in tema di procedimento civile la prova testimoniale dei pagamenti, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli art.li 2721 e
2726 c.c., deve essere particolarmente specifica e dettagliare non solo con quali modalità sia avvenuta la consegna del danaro all'accipiens, ma anche in che modo il solvens si sia procurato la provvista necessaria al pagamento” (cfr. Cass. Civ., Tribunale di Firenze, sez.
II, 19.5.2020). Ancora, “in tema di prova civile, poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento ed alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto previsto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di danaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di danaro, la parte non abbia curato di predisporre la documentazione richiesta” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 20.4.2020, n. 7940).
Ciò posto ha, pertanto, concluso che, nel caso di specie, nulla è stato prodotto a riprova dei pagamenti, tra l'altro effettuati senza esistenza di un valido contratto e dunque in violazione della normativa fiscale.
Tali assunti sono infondati e non possono trovare condivisione.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza della Suprema Corte è orientata a ritenere che i "limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c., per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo" (tra le altre, Cass., 17 gennaio 2001, n. 566; Cass., 23 dicembre 2010, n.
26003).
L'art. 2726 cod. civ. estende anche alla prova del pagamento "le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti", con ciò intendendo riferirsi alla estinzione del debito nascente dalla fonte contrattuale, ma non già a circostanze esterne allo stesso (in tale prospettiva, Cass., 25 settembre 2014, n. 20257). Donde, i limiti legali anzidetti non operano allorquando il pagamento venga invocato tra terzi estranei al contratto che è fonte della relativa obbligazione o tra un terzo ed una parte di tale contratto, in quanto da intendersi come fatto storico, come, per l'appunto, nel caso dell'aliunde perceptum, in cui il "pagamento" stesso è assunto soltanto in guisa di elemento che incide sulla misura di una pretesa creditoria diversa ossia, non attinente al contratto dal quale è sorto il pagamento oggetto della prova (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/04/2015, n.7090)
Nella specie, non possono ritenersi operanti i limiti legali di prova di un pagamento previsti dall'art. 2726 c.c., atteso che ha chiesto di provare con testi la Controparte_3 circostanza di aver versato in favore di terzi (tale ) la somma di € Controparte_15
200,00 mensili per la locazione di parte del suo immobile nel periodo temporale da luglio
2013 al maggio 2016, al fine di ottenere il relativo rimborso dal sotto forma di _4 danno emergente, e non già la prova di un pagamento effettuato tra le parti del presente giudizio.
In altri termini, essendo la locazione avvenuta tra l'odierno appellato e un soggetto estraneo al presente giudizio ed invocata nel presente procedimento quale fonte di un'obbligazione risarcitoria a carico del non possono ritenersi operanti i limiti di _4 cui agli artt. 2721 e 2726 c.c., trattandosi di un mero fatto rilevante ai fini della decisione.
Ne deriva che anche tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
16. La totale soccombenza degli appellanti comporta la condanna dei predetti al pagamento delle spese del presente grado in favore di;
la relativa Controparte_3 liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (eccetto fase istruttoria, non concretamente svolta).
16.1. Le spese di lite tra e vanno integralmente Parte_1 Controparte_6 compensate stante la soccombenza reciproca.
16.2. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante principale e l'appellante incidentale, in quanto soccombenti, è tenuto a pagare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n.702/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da Parte_1
b) rigetta l'appello incidentale adesivo formulato da Controparte_6
c) rigetta l'appello incidentale proposto dal di _4 _4
d) condanna il e Parte_1 Controparte_4 Controparte_6
in solido tra loro, a pagare in favore di le spese del presente
[...] Controparte_3 grado che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuire ai procuratori della parte appellata dichiaratisi anticipatari;
e) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_6
f) dà atto che il e Parte_1 Controparte_4 Controparte_6
sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...]
a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n.
115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2057/2021, riservata in decisione all'udienza del 26.3.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: solo danni a cose
TRA
(gia , p. Iva , in Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 persona del Responsabile delle Divisione Sinistri dott. (c.f. CP_2
) rappresentata e difesa, dall'avv. Alfredo Dovetto (c.f. C.F._1
) e con questi elettivamente domiciliata in Avellino alla via C.F._2
Giovanni di Guglielmo 13, presso l'intestato studio legale
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), elett.te dom.to in Acerra (Na) Controparte_3 CodiceFiscale_3 alla Via De Curtis n. 7 P.co Dell'Ulivo presso lo studio degli Avv.ti Michelangelo Emione del Foro di Napoli, CF: e Vincenzo Esposito, del Foro di Nola, C.F._4
CF: , i quali lo rappresentano e difendono C.F._5 PEC Email_2
APPELLATO
NONCHÉ
(p iva ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
Straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Balsamo (c.f. ) C.F._6
e dall'avv. Francesco Affinito (c.f. ed elettivamente domiciliato per C.F._7 la carica presso lo l'Avvocatura Comunale, sita in alla piazza Municipio, _4 pec: Email_3
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, il sig. Controparte_6 [...]
(P.IVA: , elett.te dom.ta in Afragola (NA) alla Via Papa CP_7 P.IVA_3
Giovanni XXIII N. 39, presso lo studio dell'Avv. Carmine Di Mauro
(C.F.: – P.IVA: ) dal quale è rapp.ta e difesa C.F._8 P.IVA_4
PEC: Email_4
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(c.f. e p.iva R.E.A. n. TV- Controparte_8 P.IVA_5 P.IVA_6
364135, Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico ed appartenente al Controparte_9 gruppo iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi), in persona dei suoi CP_8 legali rapp.ti dott. amministratore delegato e dott. Controparte_10 CP_11
, direttore generale, rapp.ta e difesa , dall'Avv. Antonio Vinciguerra
[...]
( ), con il quale domicilia in Napoli presso l'avv. Dario Cimmino, C.F._9 via A. D'Isernia,38,
Pec: Email_5
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per : come da note di trattazione scritta Parte_1 Parte_1
Per : come da note di trattazione scritta Controparte_3
Per : come da note di trattazione scritta Controparte_6 Per : come da note di trattazione scritta Controparte_8
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 702/2021, pubblicata il 15.3.2021, il Tribunale di Napoli Nord così ha provveduto: a) ha condannato il al pagamento in favore di Controparte_4
delle seguenti somme: euro 35.430,81 oltre IVA ed interessi legali dalla Controparte_3 domanda al soddisfo;
euro 4.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) ha condannato il al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori Controparte_4 dell'attore dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 552,70 per spese vive ed euro
7.254,00 per compensi, oltre IVA e rib. forf. su compenso nella misura del 15%; c) ha posto definitivamente a carico del le spese di TU già liquidate con Controparte_4 separato decreto;
d) ha condannato a rimborsare al Controparte_12 _4 la somma pari ad euro 28.430,81 oltre IVA (euro 35.430.81 – 7.000,00) nonché
[...] le somme di cui ai precedenti capi b) e c); e) ha condannato Controparte_13 al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di che si liquidano in euro _4
518,00 per spese vive ed euro 7.254,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimb. forf. spese generali nella misura del 15%; f) ha compensato integralmente le spese di lite tra il e Controparte_4 Controparte_6 Controparte_8
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 15 marzo 2021, con atto di citazione notificato in data 30 aprile 2021, ha proposto, con contestuale Parte_1 istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, appello, deducendo a sostegno i seguenti motivi.
2.1 Impugnativa capo I della parte motiva della sentenza: violazione dell'art. 1898
c.c. – mancata comunicazione all'assicuratore dell'aggravamento del rischio in esecuzione accordo conciliativo tra e Controparte_4 Controparte_6 giusta determina 417/2017 del – violazione ad opera del Controparte_4 obblighi di lealtà e correttezza in sede di esecuzione del Controparte_4 contratto, con conseguente inoperatività della polizza per esclusione del “rischio aggravato” – omessa pronuncia del Giudice sulla dedotta eccezione – qualificazione della violazione di cui all'art. 1898 c.c., ad opera del _4
, quale fatto non contestato.
[...] L'appellante ha sostenuto che il ha violato quanto previsto dall'art. Controparte_4
1898 c.c., rendendo in tal modo inoperativa la polizza RCT ed ha contestato al Tribunale di prime cure di non essersi pronunciato su tale questione. Inoltre, nulla ha obiettato sul punto il durante tutto il giudizio di primo grado, con evidente Controparte_4 operatività dell'art. 115 c.p.c.
2..2 Impugnativa Capo 2 della parte motiva della sentenza: malgoverno della prova in sede di accertamento del nesso causale tra danni ed evento – nullità della TU per violazione art. 195 c.p.c.
Il Tribunale ha accolto le conclusioni del TU senza giustificare le criticità sollevate dalla difesa. Tra l'altro la TU risulta affetta da vizio di nullità, in quanto il consulente ha violato l'art. 195 c.p.c. omettendo di controdedurre alle contestazioni avanzate dai consulenti di parte ed in ogni caso non ha fornito elementi certi e inconfutabili per attribuire i danni alla mala gestio del proprietario della rete fognaria.
2.3 Impugnativa capo 3 della parte motiva della sentenza: violazione art. 2721 e
2726 c.c. – malgoverno della prova.
Il Tribunale ha accolto la prova testimoniale dei pagamenti senza la necessaria documentazione. La prova dei pagamenti doveva essere fornita per tabulas, non mediante testimonianza. Nulla è stato prodotto a riprova dei pagamenti, tra l'altro effettuati senza esistenza di un valido contratto e dunque in violazione della normativa fiscale
2.4 Impugnativa Capo 4 della sentenza. Dispositivo della sentenza.
L'Appellante ha chiesto che la sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord sia integralmente riformata, sia nella parte motiva che dispositiva, con contestuale rigetto della domanda dell'Eligibile, per come spiegata nei confronti del Controparte_4
Anche il regolamento delle spese di lite deve essere riformato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c, con condanna degli attori al pagamento delle spese di doppio grado di giudizio.
3. La si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_6 dell'appello, proponendo a sua volta un appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado, basato sulle seguenti motivazioni.
3.1 La soc. ha contestato le conclusioni del TU , Controparte_6 Per_1 che ha attribuito la causa principale del dissesto del fabbricato di alle Controparte_3 perdite della rete fognaria cittadina. La società ha sostenuto che gli accertamenti del TU sono stati incompleti ed errati, ed ha chiesto la riforma della sentenza al fine di far dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, oppure la riconvocazione del TU o la nomina di un nuovo consulente per chiarire le osservazioni tecniche.
3.2 La società ha impugnato la parte della sentenza che ha Controparte_6 condannato il Comune di al pagamento di € 4.600,00 per il risarcimento del _4 danno patrimoniale relativo all'ospitalità della famiglia di . La società ha Controparte_3 sostenuto che la prova dei pagamenti è emersa in violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c. e della normativa tributaria e fiscale, e ha chiesto la riforma della sentenza per rigettare tale richiesta.
4 Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_4 proponendo a sua volta appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord nella parte in cui il giudice di prime cure ha rilevato la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell' sulla base delle risultanze della TU CP_14 espletata.
4.1 L'appellante incidentale ha sostenuto che la TU dell'ingegnere sia risultata Per_1 estremamente generica in quanto non abbia provato il nesso di causalità e non sia risultata esaustiva nelle motivazioni delle criticità poste. La sentenza è risultata carente sotto il profilo del governo del materiale probatorio a disposizione del giudice e totalmente priva di valide motivazioni.
5. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_8 principale e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla CP_6
6. Eligibile si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e pienamente destituito di fondamento in fatto ed in diritto.
Nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell' appello formulato dall'
[...]
ha chiesto di dichiarare quali responsabili dei fatti dedotti nel giudizio di Parte_1 prime cure il ovvero la e per l'effetto Controparte_4 Controparte_6 condannare i predetti appellati singolarmente e/o in solido tra loro al ristoro dei danni subiti dal Sig. , ponendo a carico della parte e/o delle parti soccombenti le Parte_2 spese e competenze del presente grado di giudizio, con attribuzione ai propri procuratori.
7. la Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
8. Non è stata svolta attività istruttoria.
9. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata notificata in data 31 marzo 2021; l'atto di appello è stato notificato il 30 aprile 2021.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 c.p.c. è stato osservato.
10. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalle loro comparse di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
11. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. All'uopo la Corte osserva che l'atto di gravame è sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati
12. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da
[...]
(di seguito nominata per brevità) non è fondato e va disatteso Parte_1 Parte_1 per i seguenti motivi.
13. Con la prima doglianza, parte appellante ha osservato che il Tribunale, nel ritenere che la materia del contendere sia cessata tra e in _4 Controparte_6 esecuzione di quanto disposto con successiva determina del n. 417/2017, ha _4 omesso di pronunciarsi sulla questione sollevata dall'appellante in merito alla non opponibilità di tale accordo all'assicuratore, perché costituente un rischio aggravato di cui all'art. 1898 c.c., mai comunicato dall'assicurato secondo le forme e le modalità previste dalla legge. Dunque, a parere dell'appellante, risulta evidente che il comportamento conciliativo del non potrà giammai riversare gli effetti negativi nella Controparte_4 sfera patrimoniale della compagnia di assicurazioni, come al contrario dedotto dal Giudice in sede di accoglimento della richiesta di manleva dell'ente, nei confronti di Parte_1
Ha aggiunto che tale questione è stata sollevata sin dalle battute iniziale del processo ovvero all'esito dell'analisi delle difese spiegate da ed il Controparte_6
Tribunale mai ha preso precipua posizione sul punto, sia in corso di giudizio che in sede di redazione del provvedimento conclusivo e nonostante la questione di merito sia stata ampiamente reiterata dal terzo in garanzia, anche nelle due memorie disciplinate dall'art. 190 c.p.c.
Addirittura, secondo l'appellante, il Tribunale ha omesso di valutare e pronunciarsi sulla condotta processuale del che, innanzi a tale eccezione, di natura Controparte_4 determinante per le sorti della chiamata in garanzia, nulla ha osservato, controdedotto e rilevato, andando a qualificare il fatto come non contestato.
Il presente motivo di gravame è infondato per i seguenti motivi.
A tal fine, giova premettere, in generale, che l'equilibrio causale del contratto di assicurazione - la cui funzione consiste nel trasferire il rischio all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte dell'assicurato - può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce o si aggrava;
tali distinte fattispecie implicano conseguenze giuridiche diverse atteso che nella prima l'assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, può: a) in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1892 c.c., chiedere l'annullamento del contratto e non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine;
b) in mancanza di dolo o colpa grave, ex art. 1893 c.c., recedere dal contratto e versare un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, per il sinistro verificatosi prima della scoperta;
nella seconda, invece, l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto, salvo che non preferisca, nel caso di diminuzione del rischio, ridurre l'entità del premio, ex art. 1897 c.c. o aumentarla, nel caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c. (cfr.
Cassazione civile sez. III, 11/12/2024, n.32017).
In particolare, con riferimento alla seconda ipotesi, invocata dall'appellante, si osserva che l'aggravamento del rischio di cui all'art. 1898 c.c. consiste in una più intensa probabilità di verificazione dell'evento temuto, rispetto al calcolo probabilistico avuto presente dalle parti al momento della stipula, alterando l'equilibrio tra il rischio ed il premio oltre il limite della normale area contrattuale. Per aversi aggravamento del rischio, dunque, rilevante ai sensi dell'articolo 1898 c.c., occorre un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio (Cass. 18 gennaio 2000, n. 500; 10 aprile 1987, n. 3563). L'accertamento della rilevanza dell'aggravamento va tuttavia effettuato sulla base delle scelte che avrebbe verosimilmente compiuto l'assicuratore e dunque sulla base di un criterio soggettivo e non oggettivo. La previsione dell'art. 1898 c.c. non considera infatti qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore non avrebbe consentito all'assicurazione o l'avrebbe consentita ad un prezzo più elevato (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20011; Cassazione civile sez. III, 02/02/2017, n.2715).
Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi in alcun modo che l'accordo tra il _4 di e in esecuzione di quanto disposto con successiva _4 Controparte_6 determina del Comune n. 417/2017, abbia determinato un aggravamento del rischio a carico della Trattasi, difatti, di un accordo tra il e la Parte_1 _4 CP_6 avvenuto nel 2017 e, pertanto, successivo all'accadimento dei fatti per cui è
[...] causa, verificatisi nell'anno 2013, che non può produrre effetti de iure tertii e che non ha inciso in nessun modo sul verificarsi dell'evento assicurato, aumentandone le possibilità di verificazione.
Né l'appellante ha dimostrato che l'esistenza di un contratto di appalto con la CP_6 con riferimento alla manutenzione delle fogne fosse una circostanza dedotta in
[...] polizza o comunque rilevante ai fini della conclusione del contratto di assicurazione di cui si discute, non essendo in esso richiamato e non essendovi alcun riferimento al riguardo.
Nondimeno, non va sottaciuto che il giudice di prime cure ha accertato la responsabilità del con riferimento ai danni riportati dagli istanti ed, al contempo, Controparte_4 ancorchè con riferimento ad altra eccezione sollevata dalla odierna appellante, ha stabilito che il danno in questione non è dipeso da una cattiva manutenzione della rete fognaria da parte di Controparte_6
Deriva da quanto innanzi che, anche sotto tale profilo, l'accordo intercorso tra detta società e l'ente comunale risulta essere irrilevante ai fini del rischio assicurato, non avendo in alcun modo aggravato la posizione della società assicurativa.
14. Il secondo motivo di appello formulato da cui ha prestato adesione Parte_1 attraverso appello incidentale adesivo, va trattato congiuntamente Controparte_6 all'appello incidentale proposto dal in quanto, avendo entrambi ad Controparte_4 oggetto la critica della TU svolta in primo grado e dell'accertamento della responsabilità dell'ente locale in ordine ai fatti per cui è causa, risultano intimamente connessi
14.1. Ed invero, con il secondo motivo di appello, ha rappresentato che il Parte_1
Tribunale di Napoli Nord ha acclarato la esclusiva responsabilità nella causazione dell'occorso in capo al andando di fatto a sposare integralmente le Controparte_4 conclusioni del TU nominato in corso di causa e senza giustificare o comunque motivare le criticità poste, al contrario, sia dalla difesa dell'appellante che del litisconsorte facoltativo Controparte_6
Ha poi eccepito che la TU dell'ing. risulta affetta da vizio di nullità i quanto il Per_1 consulente, in sede di scambio bozza relazione- controdeduzioni dei CC.TT.PP: e deposito della relazione in via definitiva, ha violato l'art. 195 c.p.c. nel momento in cui ha omesso di controdedurre alle legittime contestazioni avanzate dal perito di parte ing.
, in conseguenza della ricezione della bozza della consulenza. Persona_2
In buona sostanza, secondo l'appellante, il G.M., nell'impugnato provvedimento, nulla ha osservato sul punto, tantomeno ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto di dissentire dalle osservazioni tecniche dei consulenti della e della ditta Parte_1 affidataria dei lavori, limitandosi a ritenere quale causa del danno subito dall'immobile dell'Eligibile le perdite di acqua derivanti dalla rete fognaria cittadina, mediante utilizzo di clausole di stile e formule apodittiche, prive di significato sostanziale. 14.2. Del pari, il ha impugnato il capo 2 della parte motiva della Controparte_4 sentenza, nella parte in cui il giudice di prime cure ha accertato la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell' sulla base delle risultanze della TU CP_14 espletata, a parere dell'appellante incidentale, estremamente generica “in quanto non va a provare il nesso di causalità e non risulta esaustiva nelle motivazioni delle criticità poste”.
14.3. Tali motivi di appello sono infondati e non meritano condivisione per i seguenti motivi.
14.4 Prima di esaminare nel merito le presenti doglianze, occorre pronunziarsi sull'eccezione di nullità della TU sollevata dall'appellante stante la natura Parte_1 pregiudiziale della stessa.
Si osserva, in generale, che il mancato rispetto del subprocedimento di cui all'art. 195
c.p.c., u.c., può rilevare nel processo soltanto ove si traduca in un vizio di nullità della consulenza e non anche per la mera violazione della sequenza formale prevista dalla norma. La eventuale nullità derivante da tali omissioni può, inoltre, essere sanata, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, dalla mancata opposizione della relativa eccezione nella prima difesa utile, trattandosi di nullità relativa, come già chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto nr. 23493/2017 in riferimento all'ipotesi radicale di totale inosservanza della sequenza procedimentale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6230).
Ciò posto si osserva che alcuna violazione del subprocedimento di cui all'art. 195 c.p.c. si
è verificato nel caso di specie, avendo il TU nominato nel corso del giudizio di primo grado, ing. , riscontrato le osservazioni formulate dal consulente di Persona_3 parte, ing. , in ben dieci pagine con allegati rilievi fotografici (si vedano le repliche Per_2 contenute come allegati nella relazione finale nel procedimento di primo grado).
14.5 Tanto chiarito in via preliminare, si osserva in generale che, nella giurisprudenza della
Suprema Corte si è progressivamente consolidato il seguente orientamento in tema di adesione da parte del giudice del merito alle valutazioni operate dal Consulente d'ufficio: si ritiene, cioè, che il giudice del merito non sia tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione;
non può invece esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse - alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass.
Sez. 1, n. 26694 del 13/12/2006, Rv. 596094 - 01).
Infatti, qualora il giudice del merito aderisce al parere del consulente tecnico d'ufficio, non
è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. Sez. 1, n.
15147 del 11/06/2018, Rv. 649560 - 01; Sez. 1, n. 23637 del 21/11/2016, Rv. 642660 -
01; Cass. Sez. 3, n. 12703 del 19/06/2015, Rv. 635773 - 01).
Tuttavia, allorchè il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte,
l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., Sez. 6 - 3, n. 1815 del 02/02/2015, Rv. 634182 - 01; Sez.
1, n. 8355 del 03/04/2007, Rv. 595700 - 01; Cass. Sez. 3, n. 10688 del 24/04/2008, Rv.
603249 - 01); in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5
(Cass., Sez. 1, n. 282 del 09/01/2009, Rv. 606211 -01; Cass., Sez. 1, 10/06/2020,
n.11081).
Orbene, nel caso in esame, si rileva in primo luogo che il giudice di prime cure ha ritenuto di condividere le conclusioni cui è giunto il TU, ing. , in considerazione della Per_1 completezza degli accertamenti eseguiti, della correttezza della metodologia adoperata e della congruenza con la documentazione allegata agli atti, affermando che la causa principale dei danni per cui è causa è riconducibile a uno a più perdite della rete fognaria cittadina. Ha chiarito, quanto al nesso di causalità, che l'acqua infiltratasi attraverso le giunture in muratura ormai usurate invadeva le fondazioni del fabbricato adiacente a quello di proprietà all'attore dissestandolo e provocando cedimenti in fondazione, precisando altresì che fabbricati adiacenti, essendo strutturalmente un unico corpo di fabbrica con la proprietà dell'attore (avendo i fabbricati un maschio murario in comune),
“tiravano” il fabbricato di proprietà dell'attrice provocando le tipiche lesioni di trazione.
Ha, inoltre, riscontrato le deduzioni dell'appellante a mezzo delle quali quest'ultimo ha contestato la sussistenza del nesso di causalità tra le perdite della rete fognaria ed il danno riconducendo lo stesso alla compromissione del fabbricato dell'istante, statuendo che il dissesto del fabbricato adiacente non è da considerarsi causa del danno, ma a sua volta danneggiato da altra causa e cioè dalle perdite della rete fognaria cittadina.
Tale motivazione appare del tutto condivisile alla luce delle risultanze della TU svolta nel giudizio di primo grado.
Ed invero, l'ing. , nel riscontrare le deduzioni dell'ing. , ha compiutamente Per_1 Per_2 risposto a tutte le osservazioni reiterate dall'appellante nel presente giudizio di appello, che devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese perchè incompatibili con le sopra richiamate conclusioni, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione.
Ne consegue che i presenti motivi di appello non possono trovare accoglimento.
15. Con il terzo motivo di appello cui, del pari, ha prestato adesione Controparte_6
ha impugnato la sentenza nella parte in cui, nel configurare provata la
[...] Parte_1 circostanza che gli attori rimettevano la somma pari ad euro 200,00 mensili a
[...]
, per la locazione di parte del suo immobile nel periodo temporale luglio 2013 CP_15
– maggio 2016, ha liquidato in favore dell'Eligibile l'importo complessivo pari ad euro
4.600,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, senza tener presente che tale prova non poteva fornirsi mediante l'escussione del testimone, ma unicamente per tabulas, anche mediante deposito in atti delle ricevute di pagamento che l'Eligibile, mese per mese, andava a liquidare al proprietario dell'abitazione.
L'appellante, a fondamento del suo motivo di appello, ha dunque richiamato la costante giurisprudenza, la quale afferma che “in tema di procedimento civile la prova testimoniale dei pagamenti, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli art.li 2721 e
2726 c.c., deve essere particolarmente specifica e dettagliare non solo con quali modalità sia avvenuta la consegna del danaro all'accipiens, ma anche in che modo il solvens si sia procurato la provvista necessaria al pagamento” (cfr. Cass. Civ., Tribunale di Firenze, sez.
II, 19.5.2020). Ancora, “in tema di prova civile, poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento ed alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto previsto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di danaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di danaro, la parte non abbia curato di predisporre la documentazione richiesta” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 20.4.2020, n. 7940).
Ciò posto ha, pertanto, concluso che, nel caso di specie, nulla è stato prodotto a riprova dei pagamenti, tra l'altro effettuati senza esistenza di un valido contratto e dunque in violazione della normativa fiscale.
Tali assunti sono infondati e non possono trovare condivisione.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza della Suprema Corte è orientata a ritenere che i "limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c., per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo" (tra le altre, Cass., 17 gennaio 2001, n. 566; Cass., 23 dicembre 2010, n.
26003).
L'art. 2726 cod. civ. estende anche alla prova del pagamento "le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti", con ciò intendendo riferirsi alla estinzione del debito nascente dalla fonte contrattuale, ma non già a circostanze esterne allo stesso (in tale prospettiva, Cass., 25 settembre 2014, n. 20257). Donde, i limiti legali anzidetti non operano allorquando il pagamento venga invocato tra terzi estranei al contratto che è fonte della relativa obbligazione o tra un terzo ed una parte di tale contratto, in quanto da intendersi come fatto storico, come, per l'appunto, nel caso dell'aliunde perceptum, in cui il "pagamento" stesso è assunto soltanto in guisa di elemento che incide sulla misura di una pretesa creditoria diversa ossia, non attinente al contratto dal quale è sorto il pagamento oggetto della prova (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/04/2015, n.7090)
Nella specie, non possono ritenersi operanti i limiti legali di prova di un pagamento previsti dall'art. 2726 c.c., atteso che ha chiesto di provare con testi la Controparte_3 circostanza di aver versato in favore di terzi (tale ) la somma di € Controparte_15
200,00 mensili per la locazione di parte del suo immobile nel periodo temporale da luglio
2013 al maggio 2016, al fine di ottenere il relativo rimborso dal sotto forma di _4 danno emergente, e non già la prova di un pagamento effettuato tra le parti del presente giudizio.
In altri termini, essendo la locazione avvenuta tra l'odierno appellato e un soggetto estraneo al presente giudizio ed invocata nel presente procedimento quale fonte di un'obbligazione risarcitoria a carico del non possono ritenersi operanti i limiti di _4 cui agli artt. 2721 e 2726 c.c., trattandosi di un mero fatto rilevante ai fini della decisione.
Ne deriva che anche tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
16. La totale soccombenza degli appellanti comporta la condanna dei predetti al pagamento delle spese del presente grado in favore di;
la relativa Controparte_3 liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (eccetto fase istruttoria, non concretamente svolta).
16.1. Le spese di lite tra e vanno integralmente Parte_1 Controparte_6 compensate stante la soccombenza reciproca.
16.2. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante principale e l'appellante incidentale, in quanto soccombenti, è tenuto a pagare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n.702/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da Parte_1
b) rigetta l'appello incidentale adesivo formulato da Controparte_6
c) rigetta l'appello incidentale proposto dal di _4 _4
d) condanna il e Parte_1 Controparte_4 Controparte_6
in solido tra loro, a pagare in favore di le spese del presente
[...] Controparte_3 grado che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuire ai procuratori della parte appellata dichiaratisi anticipatari;
e) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_6
f) dà atto che il e Parte_1 Controparte_4 Controparte_6
sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...]
a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n.
115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello