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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6424 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla sca- denza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8361 anno 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv. Antonio Pagano, e dall'Avv. Francesco Roma e con questi elettivamente domiciliata in Aversa (CE) presso studio in via F. Saporito n.58, come in atti
RICORRENTE
E
, subentrata a titolo universale nei rapporti Controparte_1 di , c.f. e p.iva , con sede in Roma alla via G. Controparte_2 P.IVA_1
Grazer, n. 14, nella persona del suo procuratore p.t. dott. , rappresentata e difesa CP_3 dall'avv. Luisa Attavanti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pozzuoli
(NA) alla via Dante Alighieri, 25;
E
- in persona del Pre- Controparte_4 sidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTI
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 2 aprile 2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500013308000/000, noti- ficata in data 4.3.2025, dalla quale veniva a conoscenza della esistenza di una serie di cartelle esattoriali a suo carico;
deduceva che le predette cartelle e avvisi di addebito scaturivano da ruoli illegittimi poiché non era mai stata né amministratrice, né socia lavoratrice dell'unica so- cietà di cui era stata esclusivamente socia. Chiedeva, pertanto, lo sgravio integrale dei suddetti ruoli all' che vi provvedeva parzialmente con riferimento a tutti i ruoli emessi sino alla CP_4 data del 15/03/2016 (data di cessazione dell'attività).
La ricorrente chiedeva, quindi, all' lo sgravio anche per i residui ruoli, ma non avendo CP_4 avuto riscontro provvedeva a depositare ricorso in opposizione.
Successivamente la ricorrente, con le note depositate in data 3 settembre 2025, dichiarava di aver ricevuto comunicazione in data 20.08.2025 da parte dell' nella quale riscontrava CP_5
l'avvenuta cancellazione delle cartelle esattoriali oggetto della comunicazione di fermo ammi- nistrativo precedentemente impugnata. E pertanto veniva a conoscenza che l' aveva CP_4 provveduto a sgravare il suddetto importo residuo.
L'opponente, quindi, chiedeva a codesto giudice di dichiarare cessata la materia del contende- re con vittoria di spese processuali, compensi e accessori dovuti come per legge. CP_ Si costituivano le resistenti e in particolare l' rappresentava che riesaminati gli atti, aveva annullato l'impugnato avviso di addebito ed effettuato lo sgravio delle relative somme.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con spese di lite compensate.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della ma- teria del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pro- nunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E'noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esi- stenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissi- bilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difet-
2 to è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' ha annullato d'ufficio l'avviso di addebito.
Circa le spese di lite, la circostanza che l'annullamento degli atti presupposti e il conseguente sgravio da parte dell' sono di poco successivi al deposito del ricorso, giustifica la com- CP_4 pensazione per ½ delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si li- quidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara compensate per ½ le spese di lite e per la restante parte condanna l' al CP_4 pagamento delle spese che liquida in euro 1.200,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla sca- denza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8361 anno 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv. Antonio Pagano, e dall'Avv. Francesco Roma e con questi elettivamente domiciliata in Aversa (CE) presso studio in via F. Saporito n.58, come in atti
RICORRENTE
E
, subentrata a titolo universale nei rapporti Controparte_1 di , c.f. e p.iva , con sede in Roma alla via G. Controparte_2 P.IVA_1
Grazer, n. 14, nella persona del suo procuratore p.t. dott. , rappresentata e difesa CP_3 dall'avv. Luisa Attavanti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pozzuoli
(NA) alla via Dante Alighieri, 25;
E
- in persona del Pre- Controparte_4 sidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTI
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 2 aprile 2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500013308000/000, noti- ficata in data 4.3.2025, dalla quale veniva a conoscenza della esistenza di una serie di cartelle esattoriali a suo carico;
deduceva che le predette cartelle e avvisi di addebito scaturivano da ruoli illegittimi poiché non era mai stata né amministratrice, né socia lavoratrice dell'unica so- cietà di cui era stata esclusivamente socia. Chiedeva, pertanto, lo sgravio integrale dei suddetti ruoli all' che vi provvedeva parzialmente con riferimento a tutti i ruoli emessi sino alla CP_4 data del 15/03/2016 (data di cessazione dell'attività).
La ricorrente chiedeva, quindi, all' lo sgravio anche per i residui ruoli, ma non avendo CP_4 avuto riscontro provvedeva a depositare ricorso in opposizione.
Successivamente la ricorrente, con le note depositate in data 3 settembre 2025, dichiarava di aver ricevuto comunicazione in data 20.08.2025 da parte dell' nella quale riscontrava CP_5
l'avvenuta cancellazione delle cartelle esattoriali oggetto della comunicazione di fermo ammi- nistrativo precedentemente impugnata. E pertanto veniva a conoscenza che l' aveva CP_4 provveduto a sgravare il suddetto importo residuo.
L'opponente, quindi, chiedeva a codesto giudice di dichiarare cessata la materia del contende- re con vittoria di spese processuali, compensi e accessori dovuti come per legge. CP_ Si costituivano le resistenti e in particolare l' rappresentava che riesaminati gli atti, aveva annullato l'impugnato avviso di addebito ed effettuato lo sgravio delle relative somme.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con spese di lite compensate.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della ma- teria del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pro- nunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E'noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esi- stenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissi- bilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difet-
2 to è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' ha annullato d'ufficio l'avviso di addebito.
Circa le spese di lite, la circostanza che l'annullamento degli atti presupposti e il conseguente sgravio da parte dell' sono di poco successivi al deposito del ricorso, giustifica la com- CP_4 pensazione per ½ delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si li- quidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara compensate per ½ le spese di lite e per la restante parte condanna l' al CP_4 pagamento delle spese che liquida in euro 1.200,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
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