Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per il proseguimento del programma straordinario di opere di bonifica e di trasformazione fondiaria dei territori vallivi del Delta padano, di cui all' articolo 8 della legge 9 luglio 1957, n. 600 .
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per il proseguimento del programma straordinario di opere di bonifica e di trasformazione fondiaria dei territori vallivi del Delta padano, di cui all' articolo 8 della legge 9 luglio 1957, n. 600 .