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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9766 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
, nato a [...] il [...] , , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GIANNETTO CARMELA presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] , C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. IAPICCA FRANCESCA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2025 e premettendo di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio in Napoli il 06.12.2003, che dall'unione coniugale era nata la LI PE
( nata a [...] il [...]), che con sentenza n. 426072019 del 18.04.2019 il Tribunale di
[...]
Napoli aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, che con accordo di negoziazione assistita del 16.06.2020 autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il
23.06.2020 era stata determinata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,che medio tempore erano intervenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni del divorzio stabilite nel predetto accordo di negoziazione assistita, rappresentavano la volontà di modificare congiuntamente le statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ - La SI.ra Controparte_1 unitamente alla LI , da aprile 2024 ha trasferito la residenza familiare presso la casa di sua PE esclusiva proprietà, sita in Napoli alla via Manzoni n. 95, piano 1°, censita al NCEU del Comune di
Napoli alla Sez. CHI;
foglio 40; part. 77, sub. 208, ove ha fissato la sua residenza e dimora. - La SI.ra dunque rinuncia all'assegnazione della casa coniugale di seguito descritta - Controparte_1 come in effetti vi ha già rinunciato – avendone, a far data da aprile 2024, restituito il possesso e disponibilità al Sig. proprietario esclusivo, il quale da allora vi abita e precisamente: Parte_1 immobile sito in Napoli alla Via Manzoni 95, P.T., costituito da due unita catastali, distinte seppur annesse in un unico immobile e così identificate catastalmente: appartamento al piano terra, composto da due vani ed accessori, con annessa porzione di cortile di pertinenza esclusiva di mq 100
(cento) delimitata da un cancello che si apre sul cortile condominiale del fabbricato e da muro di cinta dell'altezza di metri lineari 2,50. Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla
Sezione CHI, foglio 40, particelle 77 sub. 35 e 290 sub. 3, via Alessandro Manzoni n. 95, piano T, zona censuaria 10, categoria A/2 , classe 9*, consistenza vani 4, superficie catastale totale mq 62, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 56;appartamento posto al piano terra, distinto dall'interno A, con ingresso a sinistra di chi guarda l'ascensore, composto da 3 vani ed accessori, confinante con l'androne del fabbricato, con vano di corsa dell'ascensore, con locale caldaia e con l'appartamento innanzi descritto alla lettera a). Riportato nel catasto fabbricati del Comune di
Napoli alla sezione CHI, foglio 40, particella n. 77, dub. 114, via Alessandro Manzoni n. 95/A, piano
T, interno A, zona censuaria 10, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 4, superficie totale mq 98, superfice catastale totale escluse aree scoperte mq 98, - Il SI. si obbliga a versare Parte_1 alla SI.ra quale contributo al mantenimento ordinario per la LI , maggiorenne ma CP_1 PE non ancora economicamente autosufficiente la somma mensile di euro 900,00 (novecento,00) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento, con decorrenza da maggio 2025, oltre rivalutazione ISTAT. 10.Le spese straordinarie per la LI , previamente concordate, sono PE ripartite come di seguito: a. nella misura del 50% le spese: - per viaggi e soggiorni/vacanze; - per l'assicurazione dello scooter (o eventuale auto) della LI . b. Per l'abbigliamento/cambio di PE stagione, il padre contribuirà esclusivamente l'importo una tantum annuale di € 500,00 che verserà direttamente alla LI su una carta prepagata alla stessa intestata, il giorno 15 ottobre Persona_1 di ogni anno a partire da ottobre 2025; c. Nella misura del 100% a carico del SI. che vi PE provvederà in maniera diretta, le spese: - per istruzione (università; master post laurea e viaggi istruzione); - mediche coperte o non coperte dal SSN;
d. Tutte le altre spese straordinarie sopra non espressamente previste, con riferimento a quelle indicate nel Protocollo di Intesa del 07.03.2018 firmato del Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA di Napoli, al quale i coniugi dichiarano di volersi attenere, saranno ripartite in misura del 50% ciascuno tra i genitori. e. Tutte le sopra menzionate spese straordinarie, ove anticipate dalle parti, potranno essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
Nella denegata ipotesi in cui uno dei due genitori dovesse sostenere qualcuna delle anzidette spese, senza preventivo accordo, il relativo onere economico di detta spesa cadrà a esclusivo carico di chi l'ha sostenuta. - La SI.ra riconosce che sono di suo esclusivo carico tutti gli oneri e le spese CP_1 condominiali ordinarie inerenti all'immobile posto al piano terra della Via Manzoni n. 95 fino al mese di marzo 2024, meglio descritto al precedente capo 8 e si obbliga a estinguere tutte le morosità maturate sino alla data suddetta. A far data da aprile 2024, dette spese sono a carico del SI. PE
-. Le spese straordinarie inerenti all'immobile posto al piano terra della Via Manzoni n. 95, anche pregresse, sono invece a esclusivo carico del SI. essendone l'esclusivo proprietario. - Il SI. PE riconosce che sono di suo esclusivo carico tutti gli oneri e le spese condominiali ordinarie PE inerenti all'immobile posto al primo piano della Via Manzoni n. 95 fino al mese di marzo 2024, e si obbliga a estinguere tutte le morosità maturate sino alla data suddetta. A far data da aprile 2024, dette spese sono a carico della - Le spese straordinarie inerenti all'immobile posto al primo CP_1 piano della Via Manzoni n. 95, anche pregresse, sono invece a esclusivo carico della SI.ra CP_1 essendone l'esclusiva proprietaria. - Il SI. si obbliga a tenere indenne la SI.ra Parte_1 da qualsivoglia conseguenza economica negativa possa derivare a quest'ultima in relazione CP_1 alla carica di socio e/o amministratore della (P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 da questa ricoperta, anche con riferimento a debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. - Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dunque non viene determinato alcun assegno di divorzio né in favore dell'uno né in favore dell'altro. - In ragione di quanto sopra, i ricorrenti dichiarano che, all'infuori di quanto appena pattuito, non hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o di obblighi derivanti dalla cessazione del rapporto matrimoniale, o per qualsivoglia ragione o titolo anche riguardante gli immobili di proprietà dei rispettivi ricorrenti, ivi comprese le spese per il presente procedimento giudiziario, in ordine alle quali dichiarano espressamente di provvedere ciascuno per la quota di propria competenza. - Le parti dichiarano che il SI. a chiusura tombale del residuo credito vantato dalla sino ad oggi, quale Parte_1 CP_1 mantenimento per la GL , versa l'importo omnicomprensivo di € 3.500,00 in sette rate PE mensili di € 500,00 cadauna a partire dal mese di settembre 2025, e così di seguito ogni giorno 15 dei mesi successivi. - Dal canto suo la SI.ra dichiara di accettare l'importo di € 3.500,00 a CP_1 titolo transattivo tombale e totale estinzione di qualsiasi credito dalla stessa vantato nei confronti del a titolo di mantenimento della LI . Dunque la SI.ra si dichiara pienamente PE PE CP_1 soddisfatta di tale accordo transattivo relativo al saldo per i crediti da mantenimento dalla stessa vantati e dichiara di nona vere più null'atro a pretendere con l'avvenuto pagamento della suddetta somma a titolo novativo.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, a modifica dell'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi ex art. 6 della L. 162/2014 del 16.06.2020 autorizzato dalla Procura della Repubblica- affari civili presso il Tribunale di Napoli il 23.06.2020, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti;
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 18/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott. Raffaele Sdino