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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2021 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VARLIERO LUCIA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. CARRANO VANESSA ( ) VIA S. CHIARA N.68 47921 RIMINI;
C.F._2
elettivamente domiciliato in Via Santa Chiara, 68 47921 Rimini ITALIA presso il difensore avv.
VARLIERO LUCIA
ATTORE/I contro
IN PERSONA DEL SINDACO P.T. (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BELLISTRI MARISTELLA, elettivamente domiciliato in Via Sant'Orsola 36 null
41121 Modena presso il difensore avv. BELLISTRI MARISTELLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, esponendo che il giorno 17/06/2020, alle ore 09:30 circa, mentre Controparte_1
passeggiava nel giardino comunale sito in via Banfi a , giunta all'altezza del civico n. CP_1
pagina 1 di 14 9 improvvisamente rovinava a terra a causa di una buca di notevole profondità, la quale non era segnalata in alcun modo ed era ricoperta da erba e foglie. In seguito alla caduta, ella lamentava un forte dolore alla caviglia destra e veniva soccorsa da alcuni passanti. Il giorno successivo, vista la persistenza del dolore, veniva accompagnata al Pronto Soccorso dell'ospedale “Infermi” di Rimini, ove le veniva diagnosticata una “frattura trimalleolare caviglia dx”, con prognosi iniziale di giorni 30.
Ella veniva, quindi, ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico, per poi essere dimessa in data 24/06/2020 con diagnosi di “Frattura trimalleolare TT a dx”. Alla dimissione seguivano altre visite mediche e trattamenti fisioterapici.
All'esito della stabilizzazione dei postumi, l'attrice lamentava danni fisici temporanei e permanenti, per cui si sottoponeva a visita medico-legale.
Ritenendo che la responsabilità per l'infortunio occorsole fosse da ascrivere al CP_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., ella formulava richiesta di
[...]
risarcimento danni con comunicazione PEC del 25/06/2020, poi reiterata in data 29/07/2020.
Solo in data 04/09/2020, il Comune comunicava alla odierna attrice il nome della propria compagna assicuratrice per la responsabilità civile, riferendo altresì che “la buca presente nell'area verde da Lei indicata è stata chiusa successivamente alla sua segnalazione e che dell'intervento non è stata redatta alcuna relazione”.
La richiesta di risarcimento del danno veniva inviata in data 05/09/2020 anche alla
, che la riscontrava affermando che l'Ente non era responsabile in quanto Parte_2
il sinistro si era verificato “in un prato ove è possibile che il terreno non sia perfettamente lineare”.
L'attrice, pertanto, inviava invito alla stipula di negoziazione assistita, ex art. 2 e 3 D.L.
132/2014 conv., in L. 162/2014, che veniva rifiutato sia dal sia dalla Controparte_1
. Parte_2
Visto l'esito negativo delle richieste di risarcimento, l'attrice citava il Controparte_1
innanzi al Tribunale di Rimini al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare che il sinistro del 17/06/2020 si è verificato per fatto e colpa esclusivi del , quale Ente gestore del parco comunale per i motivi meglio spiegati Controparte_1
in narrativa e per l'effetto 2) Condannare il , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
con sede in Verucchio (RN) in Piazza Malatesta n. 28, a risarcire alla Sig.ra Parte_1 tutti i danni patiti patrimoniali e non patrimoniali e quantificati in € 74.898,45 o altra somma ritenuta di Giustizia, con rivalutazione dal dì del fatto al dì della liquidazione e con aggiunta,
pagina 2 di 14 sulla somma rivalutata, degli interessi di Legge fino al dì del soddisfo;
3) Con vittoria di spese
e competenze legali stragiudiziali e del giudizio, con accessori di legge”.
2. Si costituiva in giudizio il , rilevando come spettasse a parte attrice dare la Controparte_1
prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria ed evidenziando come una buca poco profonda, come quella presente nell'area verde di via Banfi, non poteva determinare un danno così grave come quello denunciato dall'attrice che, con ogni probabilità, aveva perso il controllo di sé stessa per ragioni autonome e, solo a posteriori, per individuare un soggetto responsabile aveva “recuperato” la causa efficiente nell'avvallamento. Secondo il convenuto, il fatto descritto non poteva che essersi verificato per colpa esclusiva dell'attrice, che camminando non aveva prestato la dovuta attenzione, in spregio alle normali regole cautelari.
Le anomalie del terreno che si affermava fossero presenti nell'area verde, infatti, erano tutt'altro che occulte o insidiose, al contrario le stesse erano facilmente ravvisabili e come tali evitabili.
Tale condotta imprudente escluderebbe la responsabilità in capo al o, in subordine, CP_1 sarebbe idonea a ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 del Codice civile.
In ogni caso, la misura del risarcimento doveva essere ridotta, non essendo fondata né provata la quantificazione offerta e non essendo sufficiente il deposito di una consulenza di parte.
Il convenuto, quindi, così precisava le proprie conclusioni: “- In via principale, rigettare la domanda proposta dalla Signora perché infondata tanto in fatto quanto in diritto;
- in Pt_1
via subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento della domanda attorea disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti all'attrice per tutti i motivi indicati in atti, previa gradazione della colpa, ed accertata altresì la concorrente corresponsabilità e/o auto-responsabilità dell'attrice; − con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
3. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione depositata, la prova per testimoni richiesta da parte attrice e l'ammissione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 11/09/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Così riassunto lo svolgimento del processo, in diritto occorre premettere che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare pagina 3 di 14 il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità
e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Deve trattarsi, in altre parole, di un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del custode (cfr.
Cass. civ. n. 2660 del 2013, Cass. Civile. n. 19960 del 2023; Cass. Sez. Unite n. 20943 del
2022).
In forza di tale previsione normativa, dunque, il danneggiato è gravato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, dimostrando che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
8229 del 7/4/2010; Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo, Cass. civ. n. 7172 del 2022).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema v. Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243).
In tali ipotesi – quale quella in esame – si rinviene la necessità di compiere ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Un siffatto tipo di indagine deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto di riferimento, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. n. 2660/2013 cit.). Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. civ. n. 7125 del 2013).
Ferma, dunque, la natura oggettiva (e non presunta) della responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza da questi tenuta.
Come chiarito, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
20943/2022, “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del
pagina 4 di 14 danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”
Dunque, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr.
SS.UU. n. 20943/2022 cit.).
Nel confermare tali principi, la giurisprudenza successiva ha avuto modo, ulteriormente, di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass.
n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile e imprevenibile da parte del custode (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent., 27/04/2023, n.
11152).
La sentenza da ultimo citata ha inoltre osservato che “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne
l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato”.
Poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la "causalità della res" nei termini sopra descritti
(anche per il principio della cosiddetta "vicinanza della prova"), e non già il custode a doverla escludere.
pagina 5 di 14 È pacifico, inoltre, che l'accertamento della dinamica degli eventi e della sussistenza del nesso causale possa essere operato dal giudice sulla base di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.: si esprime in tal senso Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 05/09/2016, n. 17625, affermando che “In tema di responsabilità per cose in custodia, la pericolosità della cosa che ha cagionato danno non è un elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno”.
5. Applicando tali principi al caso di specie, occorre dare atto degli esiti dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Quanto alla dinamica dei fatti, la testimone , interrogata sui capitoli di prova Testimone_1 formulati dall'attrice, ha riferito che: “non ricordo esattamente l'orario ma era prima mattina.
Io mi trovavo a passeggio con il mio cane…io mi trovavo dietro di lei, a distanza di qualche metro. L'ho vista accasciarsi a terra e quando sono andata a soccorrerla aveva il piede incastrato in una buca. Urlava per il dolore…più che una buca sembrava uno scavo come se avessero asportato una pianta o fatto dei lavori, tutto intorno c'era dell'erba tagliata e delle foglie come quando viene rasato il prato…si è vero, ricordo che urlava io ho cercato di aiutarla ma con il cane facevo fatica. Dopo sono accorse altre persone ricordo di aver visto una signora o un signore che portarono uno sgabello per farla sedere e del ghiaccio…io ho visto tutto questo fogliame e questa erba tagliata deduco quindi fosse coperta, c'erano poi anche delle piante vicino. La buca non era segnalata”.
Il teste , indotto da parte attrice ha dichiarato: “Ricordo solo la signora a terra non Tes_2
altre persone quando sono arrivato. Preciso che io mi trovavo a casa mia quando ho sentito dei lamenti di dolore sono uscito di casa e ho visto e soccorso la signora…si è vero, portai del ghiaccio…quando la soccorsi la signora non aveva il piede incastrato in una buca ma si teneva la caviglia lamentandosi dal dolore. Non mi raccontò né io le chiesi cosa le fosse capitato, mi preoccupai solo di soccorrerla”.
È in atti il referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Rimini in data 18/06/2020, ove si legge che “viene per trauma distorsivo caviglia dx di ieri sera” (doc. 3 fasc. Parte_1
attrice).
Dalla documentazione depositata risulta anche la comunicazione prot. 11377 del 04/09/2020
pagina 6 di 14 inviata dal al difensore dell'attrice in relazione al sinistro oggetto di Controparte_1 causa, ove si legge, oltre alla indicazione della compagnia assicuratrice dell'ente, che: “la buca presente nell'area verde da Lei indicata è stata chiusa successivamente alla sua segnalazione e che dell'intervento non è stata redatta alcuna relazione”.
Parte attrice, inoltre, ha depositato varie fotografie ritraenti l'area verde ove si è verificata la caduta, alcune delle quali mostrano la buca ove l'attrice afferma di essere caduta (doc. 1), mentre altre ritraggono la stessa zona in seguito alla chiusura delle buche (doc. 34).
Il ha depositato due fotografie ritraenti da altra prospettiva l'area verde di via Banfi CP_1
(doc. 1 e 2).
Ebbene, dall'istruttoria svolta può ritenersi provato sia che l'odierna attrice è caduta nell'area verde pubblica sita in via Banfi a , sia che nel prato era presente una buca, chiusa dal CP_1
dopo la segnalazione del sinistro. Può considerarsi provato altresì che la caduta è CP_1 avvenuta allorché l'attrice, camminando, ha accidentalmente messo il piede destro nella buca, rimanendo incastrata, come si ricava dalla testimonianza di , persona estranea Testimone_1
alle parti della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Così ricostruita la dinamica dell'evento, a parere di questo Giudice è stata raggiunta anche la prova che la presenza della buca nell'aiuola costituisse un'insidia, tale da integrare la causa efficiente del sinistro, superando quindi la condizione di mera occasione di esso.
Le fotografie depositate dall'attrice all'ultima pagina del documento n. 1 mostrano, infatti, una buca di diversi centimetri di larghezza e di profondità, difficilmente distinguibile rispetto al restante manto erboso e per questo idonea a rendere la superficie pericolosa per i pedoni che vi transitavano. Questa deduzione costituisce elemento di regolarità causale, in quanto, secondo una massima d'esperienza comunemente accettata, appoggiare il piede all'interno di una buca larga e profonda svariati centimetri provoca il rischio di una caduta.
D'altra parte, il ha ammesso espressamente, nella comunicazione stragiudiziale inviata CP_1 in data 04/09/2020, di aver provveduto alla chiusura della buca segnalata dall'attrice senza redigere alcuna relazione, in questo modo precludendosi la possibilità di dimostrare che, contrariamente a quanto affermato in atto di citazione, l'avvallamento del terreno era poco profondo e non era idoneo a costituire un'insidia per i pedoni.
L'idoneità della buca in questione a causare un infortunio come quello subito dall'attrice è stata del resto confermata dal CTU dott. , che quanto alla sussistenza del nesso causale ha Per_1
affermato che: “La disamina della documentazione clinica, unitamente alle risultanze obiettivate in sede di accertamento medico-legale, consentono di asserire che, in data 17
pagina 7 di 14 giugno 2010, a seguito di sinistro svoltosi secondo le modalità fattuali Parte_1 sopra riportate, pativa un “politrauma”. Per quanto attiene al riconoscimento della realtà causale tra l'evento occorso e le lesioni riportate risulta soddisfatto il criterio cronologico tra il momento dell'insulto traumatico e quello in cui venne precisata la diagnosi, nell'immediatezza del fatto, in apposita struttura nosocomiale. Risulta, altresì, soddisfatto il criterio di adeguatezza quali-quantitativa e di esclusione di altre cause, ritenendosi che
l'erogazione energetica sviluppatasi nel corso del sinistro sia stata ampiamente sufficiente a produrre il predetto corteo patologico. Per quanto concerne al riconoscimento del criterio topografico, si ritiene che il meccanismo d'applicazione traumatica sia stato verosimilmente misto (ossia diretto ed indiretto) a carico dei distretti corporei anzi citati, e da ricercarsi nelle generiche fasi del sinistro per cui è perizia (urto, ecc.). Inoltre, in conseguenza delle lesioni la suddetta fu costretta a ricorrere a prestazioni specialistiche di vario genere da ritenersi conferenti alla vicenda clinica in esame, sulla scorta del documentato percorso clinico anzi delineato (criterio della continuità fenomenica)”.
6. Una volta così delineata la sussistenza di una insidia all'interno dell'area verde, spetta a parte convenuta, stante il disposto dell'art. 2051 del Codice civile, dare la prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità che, come sopra si è accennato, è identificabile anche nella stessa condotta del danneggiato.
Questa prova non è stata fornita, in quanto la condotta del pedone che attraversa il prato, senza utilizzare i percorsi asfaltati, non può considerarsi, in mancanza di recinzioni o di cartelli di divieto di calpestare le aiuole, una circostanza anomala o imprevedibile da parte del custode. Né il convenuto ha dimostrato che l'anomalia del terreno è stata creata da terzi, in un lasso di tempo così ravvicinato rispetto al momento della caduta dell'attrice, da rendere inesigibile la sua eliminazione da parte del custode.
7. Appare incontestato, inoltre, il rapporto di custodia in capo al convenuto, il quale, costituendosi, non ha contestato che l'area verde ove si è verificata la caduta sia di pertinenza comunale.
8. Una volta accertata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., va Controparte_1 esaminata l'eccezione proposta dallo stesso convenuto, che ha chiesto di accertare il concorso del comportamento colposo dell'attrice nella verificazione dell'evento e delle conseguenze che ne sono scaturite.
Al riguardo si rammenta che, secondo un orientamento costante e pacifico, se la condotta colposa del danneggiato non è idonea da sola ad interrompere il nesso eziologico, questa potrà
pagina 8 di 14 integrare la fattispecie del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1 c.c., applicabile alla responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo operato dall'art. 2056 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della condotta ascrivibile al danneggiato (Cass. Civ., n. 3389/15; Cass. Civ., n. 11227/08; Cass. Civ.,
n. 17471/07).
Nel caso di specie, le buche raffigurate dalle fotografie depositate dalla stessa attrice appaiono, anche se non segnalate, comunque percepibili mediante l'adozione, da parte del pedone, di un comportamento maggiormente accorto. Anche la testimonianza di ha Testimone_1 confermato che il prato in quel punto aveva caratteristiche diverse rispetto al resto dell'aiuola
(“…più che una buca sembrava uno scavo come se avessero asportato una pianta o fatto dei lavori, tutto intorno c'era dell'erba tagliata e delle foglie come quando viene rasato il prato…”), che avrebbero dovuto richiamare l'attenzione della Pt_1
Ella, dunque, avrebbe dovuto adottare maggiori cautele nell'incedere, tenuto conto che stava attraversando un'area adibita a prato, in cui non è infrequente la presenza di buche o avvallamenti del terreno, e non si stava servendo dei percorsi asfaltati appositamente realizzati per i pedoni.
La condotta distratta dell'attrice è inquadrabile nell'ambito della disciplina del concorso del fatto colposo del creditore di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. ai sensi del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, norma che esclude che il creditore danneggiato possa ottenere la riparazione per quella parte di danno che ha causato con il proprio comportamento colposo.
In particolare, considerate le circostanze del caso concreto, la responsabilità per l'infortunio occorso all'attrice deve essere attribuita nella misura dell'80% alla presenza dell'insidia e per il restante 20% alla condotta colposa della stessa danneggiata, percentuale della quale dovranno essere ridotti gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno.
9. Tanto accertato quanto alla responsabilità del , occorre ora individuare le Controparte_1
conseguenze dannose che ad essa possono essere ricondotte.
Quanto al danno non patrimoniale, il CTU dott. ha concluso come segue: “1) si Per_1 riconosce piena compatibilità causale tra il sinistro in cui è rimasto vittima l'Esaminata in data
17 giugno 2020 e le menomazioni obiettivate nel corso delle operazioni di Consulenza Tecnica
d'Ufficio (cfr. Valutazione Medico Legale); 2) per si ritiene equo Parte_1
riconoscere un periodo di inabilità assoluta di 7 (sette) giorni, inabilità al 75% di 60 (sessanta)
pagina 9 di 14 giorni, di inabilità al 50% di 30 (trenta) giorni, seguita da ulteriori 20 (venti) giorni di inabilità temporanea parziale al 25%. 3) La percentuale di invalidità permanente (“danno biologico”) residuata a carico dell'Esaminata in conseguenza del sinistro, è valutabile nella misura del
14% (quattordici per cento) come dettagliato nella discussione tecnica. (…) Si dà atto, altresì, che le lesioni sono state accertate sia clinicamente che medianti esami strumentali (come dettagliato nel resoconto anamnestico). Il danno fisiognomico è stato conglobato nel corteo menomativo sopra indicato. 4) Nel caso di specie sono emersi elementi di competenza tecnica tali da mettere in luce particolari quanto generiche ripercussioni sulle specifiche condizioni personali-soggettive del danneggiato/a. 5) Nella fattispecie NON è possibile identificare alcun nocumento della capacità lavorativa specifica (Casalinga) che tuttavia potrà essere espletata solo con maggior usura ed impaccio…”.
Tali conclusioni devono essere recepite, in quanto congruamente motivate e non contestate dai consulenti della parti.
10. In punto di quantum, la liquidazione del danno deve essere effettuata facendo applicazione delle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nella versione del 2024, che ripropongono la rivisitazione grafica introdotta nella versione del 2021 a seguito degli orientamenti espressi della Corte di Cassazione.
È noto, infatti, che, a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite dell'11/11/2008, le tabelle milanesi erano state rielaborate tenendo in considerazione anche il ristoro dovuto per la sofferenza morale soggettiva. Fino alla versione 2018, le Tabelle mostravano, dunque, una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Con la versione del 2021, così come in quella successiva del 2024, l'Osservatorio, prendendo atto dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità - che hanno nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale (o “da sofferenza soggettiva interiore”), distinguendola dal danno biologico/dinamico-relazionale – ha esplicitato in termini monetari la misura dell'aumento per la componente di sofferenza soggettiva.
In particolare, considerata l'età della danneggiata al momento del fatto (51 anni), le Tabelle prevedono, per un'invalidità permanente nella misura del 14%, un danno non patrimoniale risarcibile di € 42.197,00, di cui € 32.459,00 per il danno biologico e i restanti € 9.738,00 di pagina 10 di 14 incremento per sofferenza soggettiva.
Il danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea va liquidato come segue:
Invalidità temporanea totale € 805,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.280,00
Totale generale: € 50.477,00
11. Quanto alla richiesta di parte attrice di riconoscimento del danno morale e della personalizzazione della liquidazione, occorre premettere che, con le note sentenze dell'11/11/2008, le Sezioni Unite hanno affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano autonome sottocategorie di danno, ma descrivono alcuni tipi di pregiudizio, costituiti, il primo, dalla sofferenza soggettiva e, il secondo, dalla compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate dal soggetto.
Nelle ipotesi di lesione del diritto alla salute, tuttavia, tali effetti dannosi costituiscono già una componente del danno non patrimoniale, sub species di danno da invalidità permanente e temporanea, con la conseguenza che deve essere considerata un'inammissibile duplicazione risarcitoria l'automatica attribuzione, per il medesimo pregiudizio, del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale.
Da tali affermazioni non discende che la sofferenza interiore e i danni alla sfera dinamico- relazionale causati dalla lesione alla salute non siano risarcibili, ma semplicemente che tali voci non possano essere liquidate più volte, utilizzando denominazioni diverse.
Spetta, pertanto, al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza tutte le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
A quanto sopra occorre aggiungere che anche la più recente giurisprudenza di legittimità, se ha nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale, distinguendola dal danno biologico, ha comunque sempre richiesto che tale danno fosse dedotto e provato dalla parte che ne invoca il risarcimento (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019: In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica
pagina 11 di 14 incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore
(c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione).
Dalla disamina sopra svolta risulta evidente che la liquidazione secondo le Tabelle già Pt_2
comprende tale voce, essendo previsti valori monetari “medi”, corrispondenti alle conseguenze
“standard” della lesione, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, che possono essere aumentati laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
A partire dalla versione del 2021, come sopra si è accennato, le Tabelle milanesi hanno lasciato inalterati tali valori, salvo il loro aggiornamento secondo gli indici ISTAT, limitandosi a distinguere, dal punto di vista grafico, l'aumento in termini monetari per la componente di sofferenza soggettiva.
È indubbio, dunque, che la somma sopra riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale tenga già conto sia della componente della sofferenza soggettiva, sia di quella della compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate, dovendosi solo accertare se sussistano i presupposti per una personalizzazione della liquidazione, in considerazione delle specifiche ripercussioni lamentate dalla danneggiata.
Nel caso di specie, l'attrice ha lamentato difficoltà nello svolgere le mansioni domestiche (v. testimonianza del compagno “si è vero tante volte viene la madre e spesse volte Tes_3
sono io a fare le faccende e a fare da mangiare perché non riesce a stare in piedi troppo a lungo”) e il CTU ha riconosciuto l'incidenza delle lesioni riportate sulla cenestesi lavorativa di casalinga. A tale riguardo, è sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“se viene accertato secondo i criteri propri della medicina legale un "danno da cenestesi lavorativa" -nel senso che l'attività domestica potrà essere espletata anche in futuro, ma in condizioni di usura maggiore o con maggiore gravosità-, senza che la invalidità si comunichi anche alla capacità lavorativa del soggetto (da intendersi come persistenza, nonostante i postumi invalidanti, della attitudine del soggetto a svolgere un determinato lavoro produttivo di un determinato reddito), allora un tale pregiudizio, che si colloca interamente nell'ambito della lesione del diritto alla salute, dovrà essere risarcito quale "danno biologico" e compensato attraverso la ulteriore congrua personalizzazione del valore-punto tabellare” (Cass., Sez. 3 - ,
pagina 12 di 14 Ordinanza n. 19197 del 19/07/2018).
A quanto sopra occorre aggiungere che le prove orali hanno consentito di accertare che l'odierna attrice, in seguito agli eventi oggetto di causa, ha dovuto mettere in vendita il proprio appartamento in quanto posto in un condominio senza ascensore e ha dovuto rinunciare alla pratica di attività ricreative in precedenza svolte con regolarità, come le passeggiate e il trekking, con ripercussioni negative sulla vita di relazione (v. testimonianze di e Tes_3
. Tes_4
Alla luce di quanto sopra, sussistono i presupposti per riconoscere all'attrice un'ulteriore somma a titolo di personalizzazione, che può essere quantificata nella misura del 20% dell'importo del risarcimento del danno biologico permanente, pari a € 6.491,80.
Il danno non patrimoniale deve pertanto essere definitivamente liquidato in € 56.968,80.
12. Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha ritenuto congrue e attinenti le spese mediche documentate per € 711,95, che vanno pertanto riconosciuti.
Le spese documentate dall'attrice per il proprio CTP, rispettivamente di € 610,00 per la redazione della perizia di parte e di € 488,00 per l'assistenza alle operazioni peritali risultano congrue e rientrano nel vaglio delle spese processuali.
13. Non possono essere riconosciute, invece, le spese richieste per l'attività stragiudiziale, dal momento che non vi è prova che all'attrice sia stato richiesto il pagamento di un compenso per le attività prestate dal difensore nella fase antecedente all'introduzione del giudizio (v. Cass.
Civ., S.U., 10/07/2017, n. 16990: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”).
14. In conclusione, il danno subito dall'attrice deve essere definitivamente quantificato in €
57.680,75, di cui l'80%, pari ad € 46.144,60, da porre a carico del convenuto in ragione del riconosciuto concorso di colpa.
15. Su tale somma andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane pagina 13 di 14 secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro, ovvero dall'esborso (per le spese), alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro, ovvero dall'esborso fino alla presente decisione (cfr. in termini Cass. SU 1712/95).
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
16. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo la somma effettivamente riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni e devono essere poste a carico del convenuto, secondo il criterio della prevalente soccombenza.
A carico del convenuto devono inoltre essere poste le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara la responsabilità del convenuto nella misura dell'80% per l'evento dannoso occorso all'attrice e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento dei danni a favore di che si liquidano nella somma di € Parte_1
46.144,60, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
2. condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.098,00 per
CTP, € 786,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a.
e c.p.a. di legge;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto;
4. dichiara la sentenza esecutiva ex lege.
Rimini, 25 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2021 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VARLIERO LUCIA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. CARRANO VANESSA ( ) VIA S. CHIARA N.68 47921 RIMINI;
C.F._2
elettivamente domiciliato in Via Santa Chiara, 68 47921 Rimini ITALIA presso il difensore avv.
VARLIERO LUCIA
ATTORE/I contro
IN PERSONA DEL SINDACO P.T. (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BELLISTRI MARISTELLA, elettivamente domiciliato in Via Sant'Orsola 36 null
41121 Modena presso il difensore avv. BELLISTRI MARISTELLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, esponendo che il giorno 17/06/2020, alle ore 09:30 circa, mentre Controparte_1
passeggiava nel giardino comunale sito in via Banfi a , giunta all'altezza del civico n. CP_1
pagina 1 di 14 9 improvvisamente rovinava a terra a causa di una buca di notevole profondità, la quale non era segnalata in alcun modo ed era ricoperta da erba e foglie. In seguito alla caduta, ella lamentava un forte dolore alla caviglia destra e veniva soccorsa da alcuni passanti. Il giorno successivo, vista la persistenza del dolore, veniva accompagnata al Pronto Soccorso dell'ospedale “Infermi” di Rimini, ove le veniva diagnosticata una “frattura trimalleolare caviglia dx”, con prognosi iniziale di giorni 30.
Ella veniva, quindi, ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico, per poi essere dimessa in data 24/06/2020 con diagnosi di “Frattura trimalleolare TT a dx”. Alla dimissione seguivano altre visite mediche e trattamenti fisioterapici.
All'esito della stabilizzazione dei postumi, l'attrice lamentava danni fisici temporanei e permanenti, per cui si sottoponeva a visita medico-legale.
Ritenendo che la responsabilità per l'infortunio occorsole fosse da ascrivere al CP_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., ella formulava richiesta di
[...]
risarcimento danni con comunicazione PEC del 25/06/2020, poi reiterata in data 29/07/2020.
Solo in data 04/09/2020, il Comune comunicava alla odierna attrice il nome della propria compagna assicuratrice per la responsabilità civile, riferendo altresì che “la buca presente nell'area verde da Lei indicata è stata chiusa successivamente alla sua segnalazione e che dell'intervento non è stata redatta alcuna relazione”.
La richiesta di risarcimento del danno veniva inviata in data 05/09/2020 anche alla
, che la riscontrava affermando che l'Ente non era responsabile in quanto Parte_2
il sinistro si era verificato “in un prato ove è possibile che il terreno non sia perfettamente lineare”.
L'attrice, pertanto, inviava invito alla stipula di negoziazione assistita, ex art. 2 e 3 D.L.
132/2014 conv., in L. 162/2014, che veniva rifiutato sia dal sia dalla Controparte_1
. Parte_2
Visto l'esito negativo delle richieste di risarcimento, l'attrice citava il Controparte_1
innanzi al Tribunale di Rimini al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare che il sinistro del 17/06/2020 si è verificato per fatto e colpa esclusivi del , quale Ente gestore del parco comunale per i motivi meglio spiegati Controparte_1
in narrativa e per l'effetto 2) Condannare il , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
con sede in Verucchio (RN) in Piazza Malatesta n. 28, a risarcire alla Sig.ra Parte_1 tutti i danni patiti patrimoniali e non patrimoniali e quantificati in € 74.898,45 o altra somma ritenuta di Giustizia, con rivalutazione dal dì del fatto al dì della liquidazione e con aggiunta,
pagina 2 di 14 sulla somma rivalutata, degli interessi di Legge fino al dì del soddisfo;
3) Con vittoria di spese
e competenze legali stragiudiziali e del giudizio, con accessori di legge”.
2. Si costituiva in giudizio il , rilevando come spettasse a parte attrice dare la Controparte_1
prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria ed evidenziando come una buca poco profonda, come quella presente nell'area verde di via Banfi, non poteva determinare un danno così grave come quello denunciato dall'attrice che, con ogni probabilità, aveva perso il controllo di sé stessa per ragioni autonome e, solo a posteriori, per individuare un soggetto responsabile aveva “recuperato” la causa efficiente nell'avvallamento. Secondo il convenuto, il fatto descritto non poteva che essersi verificato per colpa esclusiva dell'attrice, che camminando non aveva prestato la dovuta attenzione, in spregio alle normali regole cautelari.
Le anomalie del terreno che si affermava fossero presenti nell'area verde, infatti, erano tutt'altro che occulte o insidiose, al contrario le stesse erano facilmente ravvisabili e come tali evitabili.
Tale condotta imprudente escluderebbe la responsabilità in capo al o, in subordine, CP_1 sarebbe idonea a ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 del Codice civile.
In ogni caso, la misura del risarcimento doveva essere ridotta, non essendo fondata né provata la quantificazione offerta e non essendo sufficiente il deposito di una consulenza di parte.
Il convenuto, quindi, così precisava le proprie conclusioni: “- In via principale, rigettare la domanda proposta dalla Signora perché infondata tanto in fatto quanto in diritto;
- in Pt_1
via subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento della domanda attorea disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti all'attrice per tutti i motivi indicati in atti, previa gradazione della colpa, ed accertata altresì la concorrente corresponsabilità e/o auto-responsabilità dell'attrice; − con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
3. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione depositata, la prova per testimoni richiesta da parte attrice e l'ammissione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 11/09/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Così riassunto lo svolgimento del processo, in diritto occorre premettere che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare pagina 3 di 14 il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità
e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Deve trattarsi, in altre parole, di un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del custode (cfr.
Cass. civ. n. 2660 del 2013, Cass. Civile. n. 19960 del 2023; Cass. Sez. Unite n. 20943 del
2022).
In forza di tale previsione normativa, dunque, il danneggiato è gravato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, dimostrando che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
8229 del 7/4/2010; Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo, Cass. civ. n. 7172 del 2022).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema v. Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243).
In tali ipotesi – quale quella in esame – si rinviene la necessità di compiere ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Un siffatto tipo di indagine deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto di riferimento, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. n. 2660/2013 cit.). Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. civ. n. 7125 del 2013).
Ferma, dunque, la natura oggettiva (e non presunta) della responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza da questi tenuta.
Come chiarito, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
20943/2022, “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del
pagina 4 di 14 danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”
Dunque, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr.
SS.UU. n. 20943/2022 cit.).
Nel confermare tali principi, la giurisprudenza successiva ha avuto modo, ulteriormente, di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass.
n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile e imprevenibile da parte del custode (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent., 27/04/2023, n.
11152).
La sentenza da ultimo citata ha inoltre osservato che “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne
l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato”.
Poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la "causalità della res" nei termini sopra descritti
(anche per il principio della cosiddetta "vicinanza della prova"), e non già il custode a doverla escludere.
pagina 5 di 14 È pacifico, inoltre, che l'accertamento della dinamica degli eventi e della sussistenza del nesso causale possa essere operato dal giudice sulla base di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.: si esprime in tal senso Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 05/09/2016, n. 17625, affermando che “In tema di responsabilità per cose in custodia, la pericolosità della cosa che ha cagionato danno non è un elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno”.
5. Applicando tali principi al caso di specie, occorre dare atto degli esiti dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Quanto alla dinamica dei fatti, la testimone , interrogata sui capitoli di prova Testimone_1 formulati dall'attrice, ha riferito che: “non ricordo esattamente l'orario ma era prima mattina.
Io mi trovavo a passeggio con il mio cane…io mi trovavo dietro di lei, a distanza di qualche metro. L'ho vista accasciarsi a terra e quando sono andata a soccorrerla aveva il piede incastrato in una buca. Urlava per il dolore…più che una buca sembrava uno scavo come se avessero asportato una pianta o fatto dei lavori, tutto intorno c'era dell'erba tagliata e delle foglie come quando viene rasato il prato…si è vero, ricordo che urlava io ho cercato di aiutarla ma con il cane facevo fatica. Dopo sono accorse altre persone ricordo di aver visto una signora o un signore che portarono uno sgabello per farla sedere e del ghiaccio…io ho visto tutto questo fogliame e questa erba tagliata deduco quindi fosse coperta, c'erano poi anche delle piante vicino. La buca non era segnalata”.
Il teste , indotto da parte attrice ha dichiarato: “Ricordo solo la signora a terra non Tes_2
altre persone quando sono arrivato. Preciso che io mi trovavo a casa mia quando ho sentito dei lamenti di dolore sono uscito di casa e ho visto e soccorso la signora…si è vero, portai del ghiaccio…quando la soccorsi la signora non aveva il piede incastrato in una buca ma si teneva la caviglia lamentandosi dal dolore. Non mi raccontò né io le chiesi cosa le fosse capitato, mi preoccupai solo di soccorrerla”.
È in atti il referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Rimini in data 18/06/2020, ove si legge che “viene per trauma distorsivo caviglia dx di ieri sera” (doc. 3 fasc. Parte_1
attrice).
Dalla documentazione depositata risulta anche la comunicazione prot. 11377 del 04/09/2020
pagina 6 di 14 inviata dal al difensore dell'attrice in relazione al sinistro oggetto di Controparte_1 causa, ove si legge, oltre alla indicazione della compagnia assicuratrice dell'ente, che: “la buca presente nell'area verde da Lei indicata è stata chiusa successivamente alla sua segnalazione e che dell'intervento non è stata redatta alcuna relazione”.
Parte attrice, inoltre, ha depositato varie fotografie ritraenti l'area verde ove si è verificata la caduta, alcune delle quali mostrano la buca ove l'attrice afferma di essere caduta (doc. 1), mentre altre ritraggono la stessa zona in seguito alla chiusura delle buche (doc. 34).
Il ha depositato due fotografie ritraenti da altra prospettiva l'area verde di via Banfi CP_1
(doc. 1 e 2).
Ebbene, dall'istruttoria svolta può ritenersi provato sia che l'odierna attrice è caduta nell'area verde pubblica sita in via Banfi a , sia che nel prato era presente una buca, chiusa dal CP_1
dopo la segnalazione del sinistro. Può considerarsi provato altresì che la caduta è CP_1 avvenuta allorché l'attrice, camminando, ha accidentalmente messo il piede destro nella buca, rimanendo incastrata, come si ricava dalla testimonianza di , persona estranea Testimone_1
alle parti della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Così ricostruita la dinamica dell'evento, a parere di questo Giudice è stata raggiunta anche la prova che la presenza della buca nell'aiuola costituisse un'insidia, tale da integrare la causa efficiente del sinistro, superando quindi la condizione di mera occasione di esso.
Le fotografie depositate dall'attrice all'ultima pagina del documento n. 1 mostrano, infatti, una buca di diversi centimetri di larghezza e di profondità, difficilmente distinguibile rispetto al restante manto erboso e per questo idonea a rendere la superficie pericolosa per i pedoni che vi transitavano. Questa deduzione costituisce elemento di regolarità causale, in quanto, secondo una massima d'esperienza comunemente accettata, appoggiare il piede all'interno di una buca larga e profonda svariati centimetri provoca il rischio di una caduta.
D'altra parte, il ha ammesso espressamente, nella comunicazione stragiudiziale inviata CP_1 in data 04/09/2020, di aver provveduto alla chiusura della buca segnalata dall'attrice senza redigere alcuna relazione, in questo modo precludendosi la possibilità di dimostrare che, contrariamente a quanto affermato in atto di citazione, l'avvallamento del terreno era poco profondo e non era idoneo a costituire un'insidia per i pedoni.
L'idoneità della buca in questione a causare un infortunio come quello subito dall'attrice è stata del resto confermata dal CTU dott. , che quanto alla sussistenza del nesso causale ha Per_1
affermato che: “La disamina della documentazione clinica, unitamente alle risultanze obiettivate in sede di accertamento medico-legale, consentono di asserire che, in data 17
pagina 7 di 14 giugno 2010, a seguito di sinistro svoltosi secondo le modalità fattuali Parte_1 sopra riportate, pativa un “politrauma”. Per quanto attiene al riconoscimento della realtà causale tra l'evento occorso e le lesioni riportate risulta soddisfatto il criterio cronologico tra il momento dell'insulto traumatico e quello in cui venne precisata la diagnosi, nell'immediatezza del fatto, in apposita struttura nosocomiale. Risulta, altresì, soddisfatto il criterio di adeguatezza quali-quantitativa e di esclusione di altre cause, ritenendosi che
l'erogazione energetica sviluppatasi nel corso del sinistro sia stata ampiamente sufficiente a produrre il predetto corteo patologico. Per quanto concerne al riconoscimento del criterio topografico, si ritiene che il meccanismo d'applicazione traumatica sia stato verosimilmente misto (ossia diretto ed indiretto) a carico dei distretti corporei anzi citati, e da ricercarsi nelle generiche fasi del sinistro per cui è perizia (urto, ecc.). Inoltre, in conseguenza delle lesioni la suddetta fu costretta a ricorrere a prestazioni specialistiche di vario genere da ritenersi conferenti alla vicenda clinica in esame, sulla scorta del documentato percorso clinico anzi delineato (criterio della continuità fenomenica)”.
6. Una volta così delineata la sussistenza di una insidia all'interno dell'area verde, spetta a parte convenuta, stante il disposto dell'art. 2051 del Codice civile, dare la prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità che, come sopra si è accennato, è identificabile anche nella stessa condotta del danneggiato.
Questa prova non è stata fornita, in quanto la condotta del pedone che attraversa il prato, senza utilizzare i percorsi asfaltati, non può considerarsi, in mancanza di recinzioni o di cartelli di divieto di calpestare le aiuole, una circostanza anomala o imprevedibile da parte del custode. Né il convenuto ha dimostrato che l'anomalia del terreno è stata creata da terzi, in un lasso di tempo così ravvicinato rispetto al momento della caduta dell'attrice, da rendere inesigibile la sua eliminazione da parte del custode.
7. Appare incontestato, inoltre, il rapporto di custodia in capo al convenuto, il quale, costituendosi, non ha contestato che l'area verde ove si è verificata la caduta sia di pertinenza comunale.
8. Una volta accertata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., va Controparte_1 esaminata l'eccezione proposta dallo stesso convenuto, che ha chiesto di accertare il concorso del comportamento colposo dell'attrice nella verificazione dell'evento e delle conseguenze che ne sono scaturite.
Al riguardo si rammenta che, secondo un orientamento costante e pacifico, se la condotta colposa del danneggiato non è idonea da sola ad interrompere il nesso eziologico, questa potrà
pagina 8 di 14 integrare la fattispecie del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1 c.c., applicabile alla responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo operato dall'art. 2056 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della condotta ascrivibile al danneggiato (Cass. Civ., n. 3389/15; Cass. Civ., n. 11227/08; Cass. Civ.,
n. 17471/07).
Nel caso di specie, le buche raffigurate dalle fotografie depositate dalla stessa attrice appaiono, anche se non segnalate, comunque percepibili mediante l'adozione, da parte del pedone, di un comportamento maggiormente accorto. Anche la testimonianza di ha Testimone_1 confermato che il prato in quel punto aveva caratteristiche diverse rispetto al resto dell'aiuola
(“…più che una buca sembrava uno scavo come se avessero asportato una pianta o fatto dei lavori, tutto intorno c'era dell'erba tagliata e delle foglie come quando viene rasato il prato…”), che avrebbero dovuto richiamare l'attenzione della Pt_1
Ella, dunque, avrebbe dovuto adottare maggiori cautele nell'incedere, tenuto conto che stava attraversando un'area adibita a prato, in cui non è infrequente la presenza di buche o avvallamenti del terreno, e non si stava servendo dei percorsi asfaltati appositamente realizzati per i pedoni.
La condotta distratta dell'attrice è inquadrabile nell'ambito della disciplina del concorso del fatto colposo del creditore di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. ai sensi del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, norma che esclude che il creditore danneggiato possa ottenere la riparazione per quella parte di danno che ha causato con il proprio comportamento colposo.
In particolare, considerate le circostanze del caso concreto, la responsabilità per l'infortunio occorso all'attrice deve essere attribuita nella misura dell'80% alla presenza dell'insidia e per il restante 20% alla condotta colposa della stessa danneggiata, percentuale della quale dovranno essere ridotti gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno.
9. Tanto accertato quanto alla responsabilità del , occorre ora individuare le Controparte_1
conseguenze dannose che ad essa possono essere ricondotte.
Quanto al danno non patrimoniale, il CTU dott. ha concluso come segue: “1) si Per_1 riconosce piena compatibilità causale tra il sinistro in cui è rimasto vittima l'Esaminata in data
17 giugno 2020 e le menomazioni obiettivate nel corso delle operazioni di Consulenza Tecnica
d'Ufficio (cfr. Valutazione Medico Legale); 2) per si ritiene equo Parte_1
riconoscere un periodo di inabilità assoluta di 7 (sette) giorni, inabilità al 75% di 60 (sessanta)
pagina 9 di 14 giorni, di inabilità al 50% di 30 (trenta) giorni, seguita da ulteriori 20 (venti) giorni di inabilità temporanea parziale al 25%. 3) La percentuale di invalidità permanente (“danno biologico”) residuata a carico dell'Esaminata in conseguenza del sinistro, è valutabile nella misura del
14% (quattordici per cento) come dettagliato nella discussione tecnica. (…) Si dà atto, altresì, che le lesioni sono state accertate sia clinicamente che medianti esami strumentali (come dettagliato nel resoconto anamnestico). Il danno fisiognomico è stato conglobato nel corteo menomativo sopra indicato. 4) Nel caso di specie sono emersi elementi di competenza tecnica tali da mettere in luce particolari quanto generiche ripercussioni sulle specifiche condizioni personali-soggettive del danneggiato/a. 5) Nella fattispecie NON è possibile identificare alcun nocumento della capacità lavorativa specifica (Casalinga) che tuttavia potrà essere espletata solo con maggior usura ed impaccio…”.
Tali conclusioni devono essere recepite, in quanto congruamente motivate e non contestate dai consulenti della parti.
10. In punto di quantum, la liquidazione del danno deve essere effettuata facendo applicazione delle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nella versione del 2024, che ripropongono la rivisitazione grafica introdotta nella versione del 2021 a seguito degli orientamenti espressi della Corte di Cassazione.
È noto, infatti, che, a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite dell'11/11/2008, le tabelle milanesi erano state rielaborate tenendo in considerazione anche il ristoro dovuto per la sofferenza morale soggettiva. Fino alla versione 2018, le Tabelle mostravano, dunque, una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Con la versione del 2021, così come in quella successiva del 2024, l'Osservatorio, prendendo atto dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità - che hanno nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale (o “da sofferenza soggettiva interiore”), distinguendola dal danno biologico/dinamico-relazionale – ha esplicitato in termini monetari la misura dell'aumento per la componente di sofferenza soggettiva.
In particolare, considerata l'età della danneggiata al momento del fatto (51 anni), le Tabelle prevedono, per un'invalidità permanente nella misura del 14%, un danno non patrimoniale risarcibile di € 42.197,00, di cui € 32.459,00 per il danno biologico e i restanti € 9.738,00 di pagina 10 di 14 incremento per sofferenza soggettiva.
Il danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea va liquidato come segue:
Invalidità temporanea totale € 805,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.280,00
Totale generale: € 50.477,00
11. Quanto alla richiesta di parte attrice di riconoscimento del danno morale e della personalizzazione della liquidazione, occorre premettere che, con le note sentenze dell'11/11/2008, le Sezioni Unite hanno affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano autonome sottocategorie di danno, ma descrivono alcuni tipi di pregiudizio, costituiti, il primo, dalla sofferenza soggettiva e, il secondo, dalla compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate dal soggetto.
Nelle ipotesi di lesione del diritto alla salute, tuttavia, tali effetti dannosi costituiscono già una componente del danno non patrimoniale, sub species di danno da invalidità permanente e temporanea, con la conseguenza che deve essere considerata un'inammissibile duplicazione risarcitoria l'automatica attribuzione, per il medesimo pregiudizio, del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale.
Da tali affermazioni non discende che la sofferenza interiore e i danni alla sfera dinamico- relazionale causati dalla lesione alla salute non siano risarcibili, ma semplicemente che tali voci non possano essere liquidate più volte, utilizzando denominazioni diverse.
Spetta, pertanto, al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza tutte le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
A quanto sopra occorre aggiungere che anche la più recente giurisprudenza di legittimità, se ha nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale, distinguendola dal danno biologico, ha comunque sempre richiesto che tale danno fosse dedotto e provato dalla parte che ne invoca il risarcimento (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019: In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica
pagina 11 di 14 incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore
(c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione).
Dalla disamina sopra svolta risulta evidente che la liquidazione secondo le Tabelle già Pt_2
comprende tale voce, essendo previsti valori monetari “medi”, corrispondenti alle conseguenze
“standard” della lesione, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, che possono essere aumentati laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
A partire dalla versione del 2021, come sopra si è accennato, le Tabelle milanesi hanno lasciato inalterati tali valori, salvo il loro aggiornamento secondo gli indici ISTAT, limitandosi a distinguere, dal punto di vista grafico, l'aumento in termini monetari per la componente di sofferenza soggettiva.
È indubbio, dunque, che la somma sopra riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale tenga già conto sia della componente della sofferenza soggettiva, sia di quella della compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate, dovendosi solo accertare se sussistano i presupposti per una personalizzazione della liquidazione, in considerazione delle specifiche ripercussioni lamentate dalla danneggiata.
Nel caso di specie, l'attrice ha lamentato difficoltà nello svolgere le mansioni domestiche (v. testimonianza del compagno “si è vero tante volte viene la madre e spesse volte Tes_3
sono io a fare le faccende e a fare da mangiare perché non riesce a stare in piedi troppo a lungo”) e il CTU ha riconosciuto l'incidenza delle lesioni riportate sulla cenestesi lavorativa di casalinga. A tale riguardo, è sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“se viene accertato secondo i criteri propri della medicina legale un "danno da cenestesi lavorativa" -nel senso che l'attività domestica potrà essere espletata anche in futuro, ma in condizioni di usura maggiore o con maggiore gravosità-, senza che la invalidità si comunichi anche alla capacità lavorativa del soggetto (da intendersi come persistenza, nonostante i postumi invalidanti, della attitudine del soggetto a svolgere un determinato lavoro produttivo di un determinato reddito), allora un tale pregiudizio, che si colloca interamente nell'ambito della lesione del diritto alla salute, dovrà essere risarcito quale "danno biologico" e compensato attraverso la ulteriore congrua personalizzazione del valore-punto tabellare” (Cass., Sez. 3 - ,
pagina 12 di 14 Ordinanza n. 19197 del 19/07/2018).
A quanto sopra occorre aggiungere che le prove orali hanno consentito di accertare che l'odierna attrice, in seguito agli eventi oggetto di causa, ha dovuto mettere in vendita il proprio appartamento in quanto posto in un condominio senza ascensore e ha dovuto rinunciare alla pratica di attività ricreative in precedenza svolte con regolarità, come le passeggiate e il trekking, con ripercussioni negative sulla vita di relazione (v. testimonianze di e Tes_3
. Tes_4
Alla luce di quanto sopra, sussistono i presupposti per riconoscere all'attrice un'ulteriore somma a titolo di personalizzazione, che può essere quantificata nella misura del 20% dell'importo del risarcimento del danno biologico permanente, pari a € 6.491,80.
Il danno non patrimoniale deve pertanto essere definitivamente liquidato in € 56.968,80.
12. Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha ritenuto congrue e attinenti le spese mediche documentate per € 711,95, che vanno pertanto riconosciuti.
Le spese documentate dall'attrice per il proprio CTP, rispettivamente di € 610,00 per la redazione della perizia di parte e di € 488,00 per l'assistenza alle operazioni peritali risultano congrue e rientrano nel vaglio delle spese processuali.
13. Non possono essere riconosciute, invece, le spese richieste per l'attività stragiudiziale, dal momento che non vi è prova che all'attrice sia stato richiesto il pagamento di un compenso per le attività prestate dal difensore nella fase antecedente all'introduzione del giudizio (v. Cass.
Civ., S.U., 10/07/2017, n. 16990: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”).
14. In conclusione, il danno subito dall'attrice deve essere definitivamente quantificato in €
57.680,75, di cui l'80%, pari ad € 46.144,60, da porre a carico del convenuto in ragione del riconosciuto concorso di colpa.
15. Su tale somma andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane pagina 13 di 14 secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro, ovvero dall'esborso (per le spese), alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro, ovvero dall'esborso fino alla presente decisione (cfr. in termini Cass. SU 1712/95).
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
16. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo la somma effettivamente riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni e devono essere poste a carico del convenuto, secondo il criterio della prevalente soccombenza.
A carico del convenuto devono inoltre essere poste le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara la responsabilità del convenuto nella misura dell'80% per l'evento dannoso occorso all'attrice e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento dei danni a favore di che si liquidano nella somma di € Parte_1
46.144,60, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
2. condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.098,00 per
CTP, € 786,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a.
e c.p.a. di legge;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto;
4. dichiara la sentenza esecutiva ex lege.
Rimini, 25 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
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