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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1402/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PALAZZO DEI CIGNI, 1/A 20080 BASIGLIO presso lo studio dell'avv. BENOZZI
CAMILLA MARTINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA ISONZO, 21/D 00198 ROMA presso lo studio dell'avv.
COLOSIMO SILVIA FRANCESCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 12 APPELLATA
avente ad oggetto: responsabilità Extracontrattuale
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. sentenza n. 8561/2023 emessa dal Tribunale di Milano, X Sezione Civile, in persona del Dott.
Roberto Pertile nell'ambito del Giudizio n. 28866/2022 RG e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8561/2023 emessa dal Tribunale di Milano, X Sezione Civile,
Giudice Dott. Roberto Pertile, nell'ambito del giudizio N. 28866/2022 RG, depositata in cancelleria in data 03.11.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “
1. Accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 Controparte_1
e 2051 c.c., in ordine ai danni subiti dall'attrice nel sinistro de quo;
2. accertare e dichiarare, che in conseguenza del sinistro per cui è causa, la sig.ra ha Parte_1
subito danni per complessivi € 5.531,00, come in premessa specificati;
3. per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 5.531,00. in favore dell'attrice
a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà determinata in corso di causa a seguito di CTU tecnica o della somma che sarà ritenuta giusta ed equa, comunque entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito;
4. condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio e anche relativi alla fase stragiudiziale” e
pagina 2 di 12 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore e difensore antistatario.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- PROVA PER TESTI:
• “Vero che a seguito dell'intervento di soccorso effettuato dalla CP_2
l'autovettura tg.
FB965WP veniva ricoverata presso l'autofficina “La Madonnina” sita in via Ignazio
Silone n.
41/A in Modena, la quale, valutati i danni, provvedeva ad effettuare i necessari lavori di riparazione consistenti in SOSTITUZIONE INIETTORI, SOSTITUZIONE POMPA
INIEZIONE, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...]
”; Controparte_6
• “Vero che, durante i lavori di riparazione, i pezzi smontati dall'autovettura tg.
FB965WP si presentavano ricoperti, oltre che di gasolio, anche di acqua/materiali di scarto/sporcizia”;
• “Vero che non riuscendo a reperire i pezzi di ricambio necessari in tempi brevi, la sig.ra si è rivolta all'autofficina con sede legale in via Maffucci Pt_1 Controparte_7
n. 14 in
Milano”;
• “Vero che la sig.ra si è premurata di portare presso la Vostra officina i pezzi di Pt_1
pagina 3 di 12 ricambio acquistati tramite la al fine di far riparare la propria Controparte_7
autovettura nel più breve tempo possibile”;
• “Vero che per l'intervento sull'auto di Controparte_8
, CP_9
come da fatture in atti, l'attrice ha dovuto affrontare un esborso Controparte_10
pari ad € 4.512,66 per i pezzi di ricambio ed € 854,00 per la manodopera”;
• “Vero che i pezzi di ricambio ed il carburante rinvenuto al loro interno si trovano, disponibili per essere periziati, presso l'autocarrozzeria La Madonnina, sita in via
Ignazio Silone n. 41/A, Modena”;
• “Vero che, in particolare, a seguito dell'intervento sul mezzo, gli ingenti danni venivano ricondotti al gasolio contaminato trovato all'interno del serbatoio e delle tubazioni dell'autovettura tg. fb965WP”;
Sui capitoli di prova anzidetti si indica come teste: Tes_1 Controparte_11
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena, via
[...]
Ignazio
Silone n. 41/A;
• “Vero che nel febbraio 2022 la sig.ra si rivolgeva alla Vostra autofficini Parte_1
al fine di reperire pezzi di ricambio necessari per riparare la propria autovettura”;
• “Vero che per l'acquisto di tali pezzi di ricambio la sig.ra affrontava un esborso Pt_1
pari ad € 4.512,66”;
• “Vero che la si è limitata a reperire i pezzi di ricambio necessari Controparte_7
senza effettuare i lavori di riparazione”;
• “Vero che, verificato il mero errore materiale contenuto nella fattura n. C20226225 del 09.03.2022 provvedevate a stornare la predetta ed a riemettere fattura corretta n. pagina 4 di 12 C20226454 del 09.05.2022”;
Sui capitoli di prova anzidetti si indica come teste: in persona del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, 20158, via Maffucci n.14;
- CTU tecnica al fine di periziare la qualità del gasolio rimosso dal serbatoio dell'autovettura della sig.ra ed i pezzi smontati e sostituiti, oltre che i danni subiti;
Pt_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita:
- dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza ed improcedibilità dell'appello proposto e conseguentemente rigettare l'impugnazione avanzata, confermando la sentenza di Primo
Grado emessa dal Tribunale di Milano nr. 8561/2023 del 03/11/2023 ;
- altresì, rigettare l'appello per l'intervenuta decadenza sia ex artt. 1490 e 1495 c.c. sia ex art. 132 del Codice del Consumo sia soprattutto per mancanza assoluta di prova del nesso causale tra il generico rifornimento del 30/01/2022 asserito contaminato ed i danni lamentati;
- Con vittoria di spese e onorari del doppio Grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che dichiara anticipatario di spese.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 8561\2023 pubblicata il 03.11.2023, il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da nei confronti di diretta ad ottenere la Parte_1 Controparte_1 condanna della predetta società petrolifera al risarcimento del danno occorso all'autovettura di proprietà dell'attrice, compensando tra le parti le spese di lite.
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito.
conveniva in giudizio la società petrolifera assumendo Parte_1 Controparte_1
che, in occasione del rifornimento di gasolio effettuato alla propria autovettura Volkswagen Polo tg
FB965WP il giorno 30.01.2022, alle ore 18.24, presso la stazione di servizio Q8 sita in Cernusco sul
Naviglio, veniva introdotto nel serbatoio della predetta autovettura del “gasolio contaminato”, che aveva causato danni al veicolo ammontanti complessivamente ad euro 5.531,00.
Precisava l'attrice che l'autovettura, dopo il rifornimento innanzi detto, si spegneva improvvisamente, mentre percorreva, in terza corsia, l'autostrada A1 in direzione sud, all'altezza dell'uscita Secchia Est.
Soccorsa da una pattuglia della Polizia stradale, che si trovava in zona, la Sig.ra veniva aiutata a Pt_1 spingere a braccia l'auto in avaria fino alla piazzola di sosta più vicina, in attesa del soccorso stradale, prontamente contattato.
Ricoverata l'autovettura presso l'autofficina “La Madonnina” di Modena, sulla stessa venivano effettuati lavori di riparazione, consistenti in “sostituzione iniettori, sostituzione pompa iniezione, svuoto carburante, pulizia serbatoio, pulizia tubazioni, sostituzione filtro carburante”.
L'attrice affermava, inoltre, di aver sostenuto ulteriori spese per i biglietti del treno, pari ad euro
105,00, nonché di aver subito un danno economico per le giornate lavorative perse a causa del fermo tecnico e per l'intervento di riparazione sull'auto, il cui costo ammontava a euro 4.512,66 per pezzi di ricambio e a euro 854,00 per manodopera.
L'attrice esponeva di avere chiesto inutilmente alla convenuta il ristoro del danno subito, e chiedeva pertanto di “accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi degli artt. Controparte_1
2043 e 2051 c.c., in ordine ai danni subiti”, quantificati in complessivi euro 5.531,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la società convenuta, contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
pagina 6 di 12 La esponeva di avere verificato, dopo il reclamo dell'attrice, la qualità Controparte_1
del carburante venduto nel periodo in questione, non riscontrando alcuna irregolarità, eccepiva la tardiva denuncia dei vizi da parte della signora e faceva rilevare le incongruenze nella Pt_1 prospettazione dei fatti da parte dell'attrice, dalla quale emergeva l'esistenza di due interventi meccanici a distanza di tempo, e l'assenza di un nesso causale fra il generico rifornimento di carburante effettuato dalla signora ed i danni lamentati. Pt_1
Il tribunale, respinte le istanze istruttorie di parte attrice, volte all'espletamento di una ctu ed all'ammissione di prove orali, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Con la sentenza impugnata il primo giudice -ravvisata l'infondatezza delle eccezioni di decadenza sollevate dalla convenuta, trattandosi di azione basata sull'art. 2043 c.c., dovendosi ritenere inconferente il richiamo al danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.- rilevava come non fosse stata adeguatamente dimostrata la fondatezza della domanda attorea, riscontrando, altresì, contraddizioni e incongruenze nelle allegazioni e carenze nella documentazione prodotta.
Il Giudice di primo grado osservava come le circostanze nelle quali si sarebbe verificato il guasto lamentato dall'attrice non erano esattamente desumibili dal modulo del soccorso stradale prodotto, che si presentava come sostanzialmente illeggibile, specie nelle parti compilate a mano, e senza nessuna relazione della Polizia stradale, che pure l'attrice riferiva essere intervenuta.
Inoltre, rilevava il Giudice che il guasto risaliva al 30 gennaio 2022, mentre la fattura relativa alla riparazione risaliva al 14 febbraio 2022, malgrado l'attrice, anche in conclusionale, avesse sottolineato di avere “fretta di riavere la propria autovettura”.
Per di più l'altra fattura, anch'essa non perfettamente leggibile, intestata Toyota, con ricevuta
Mastercard, intestata - dove peraltro tra i pezzi di ricambio veniva indicata una “pompa CP_7 benzina” laddove la vettura attorea era alimentata a gasolio- e che l'attrice aveva affermato riguardare il solo acquisto dei pezzi di ricambio, era invece datata 9 marzo 2022, essendo, quindi, successiva di oltre un mese rispetto all'asserito evento dannoso e di quasi un mese rispetto alla riparazione, che con tali pezzi di ricambio sarebbe stata effettuata.
Il primo giudice, ritenuta indimostrata la fondatezza della domanda, la respingeva, disponendo la compensazione delle spese di lite, dal momento che dalla documentazione prodotta dall'attrice si evinceva che il veicolo attoreo avesse riportato danni, ancorché non fosse possibile ascriverne univocamente la responsabilità alla convenuta.
pagina 7 di 12 Detta sentenza è stata impugnata in forza di un unico, seppure articolato in molteplici censure, motivo di appello, dalla Sig.ra che ne chiede la riforma, con l'accoglimento della propria Parte_1
domanda risarcitoria, previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
Si è costituita in giudizio contestando il fondamento della Controparte_1
impugnazione, della quale si chiedeva il rigetto.
All'udienza del 15.10.2024, fissata per discussione orale, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e chiedevano il termine per il deposito di note difensive.
La Corte, pertanto, rinviava il processo all'udienza del 19.11.2024, da tenersi con trattazione scritta, assegnando termine fino al 12.11.2024 per deposito di note difensive e fino al 19.11.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, trattenendo la causa in decisione.
Con l'unico motivo d'appello l'appellante censura la sentenza impugnata, in primis, in quanto la ricostruzione dei fatti e dei motivi di diritto, operata da Giudice di prime cure, sarebbe, a suo dire, errata, laddove afferma che “la fondatezza della domanda non è stata adeguatamente dimostrata dall'attrice che ne era onerata, dovendosi sottolineare anche alcune contraddizioni ed incongruenze nelle allegazioni e carenze nella documentazione offerta”.
Quanto alla documentazione prodotta da parte attrice, nella quale il Giudice aveva evidenziato contraddizioni e incongruenze, l'appellante afferma che mai nel corso del procedimento di primo grado era stato chiesto alla Sig.ra di produrre l'originale del modulo del soccorso stradale, mentre Pt_1
soltanto nelle motivazioni della sentenza impugnata, per la prima volta, veniva evidenziata la scarsa leggibilità del documento.
Inoltre, in merito alla contestata assenza di una relazione della Polizia Stradale, l'appellante osserva che mai l'attrice ne avrebbe dedotto in atti l'esistenza, avendo, per contro, la stessa riferito nell'atto di citazione che una pattuglia della Polizia locale, presente in loco, senza effettuare un vero e proprio intervento, si era limitata unicamente a spostare a braccia l'autovettura fino alla piazzola di sosta più vicina.
L'appellante censura, altresì, la predetta sentenza anche nella parte in cui vengono messe in discussione le tempistiche di riparazione del veicolo.
In proposito, l'appellante sostiene che il decorso di poco più di un mese rientrerebbe nelle normali tempistiche delle carrozzerie, dove spesso occorre attendere i tempi della consegna dei pezzi di ricambio non immediatamente disponibili.
pagina 8 di 12 Assume, inoltre, che, a riprova della necessità di riavere con urgenza la propria autovettura, preso atto che i pezzi di ricambio tardavano ad arrivare presso la Carrozzeria La Madonnina, si era rivolta alla di Milano per il loro acquisto, onde consentire all'autofficina “La Madonnina” di CP_7
ripristinare celermente il veicolo.
Parte appellante censura, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva rilevato la presunta incongruenza tra “benzina” e “gasolio”, facendo rilevare di avere ripetutamente precisato nel corso del giudizio di primo grado che la prima fattura emessa da di Milano riportava sì CP_7 la dicitura “pompa benzina VW”, ma si trattava di un errore materiale, poi corretto con l'emissione di nuova fattura e storno della precedente, quale errata corrige.
Ribadiva come l'attrice avesse prodotto due fatture: l'una emessa dalla carrozzeria di Modena riguardante i soli lavori di riparazione e l'altra emessa dalla di Milano riguardante i CP_7
soli pezzi di ricambio. Entrambe le fatture si riferivano al medesimo intervento, resosi necessario in seguito al medesimo sinistro occorso il 30.01.2022.
L'appellante censura anche la decisione con cui il Giudice di primo grado aveva respinto le istanze istruttorie formulate, assumendo la erroneità e contraddittorietà della decisione, dal momento che il tribunale aveva ritenuto irrilevanti i mezzi istruttori, ma poi aveva respinto la domanda attorea per difetto di prova.
Inoltre, sempre secondo l'appellante, il Tribunale aveva omesso del tutto di indicare le ragioni per le quali non era stata ammessa la CTU richiesta dall'attrice.
Infine, l'appellante censura la sentenza de qua anche nella parte in cui, disponendo la compensazione delle spese, aveva ancorato la sua decisione al fatto che “[…] la documentazione prodotta consente comunque di ritenere che il veicolo attoreo abbia riportato danni, ancorché non sia possibile ascriverne univocamente la responsabilità alla convenuta la quale […] aveva comunque proposto di rimborsare la spesa della manodopera […]”.
Secondo l'appellante, con la suddetta disposizione in ordine alle spese di lite il Giudice di primo grado avrebbe ammesso di non essere pienamente convinto dell'infondatezza della domanda attorea e di aver ritenuto quantomeno probabile che i danni lamentati fossero da addebitare alla convenuta, anche per la proposta di rimborso parziale avanzata dalla . Controparte_1
L'appello è infondato.
Deve anzitutto osservarsi come la qualificazione della domanda, come azione proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., operata dal primo giudice, oltre ad essere del tutto corrispondente alla prospettazione pagina 9 di 12 dell'attrice in primo grado, non è stata oggetto di alcuna specifica censura, e non può pertanto essere posta in discussione.
Da ciò discende che il regime probatorio che deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, è quello previsto in tema di responsabilità extracontrattuale dal predetto articolo 2043 c.c.
Pertanto, sulla parte asseritamente danneggiata incombe l'onere della prova degli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
Così come ritenuto dal tribunale, deve escludersi che l'odierna appellante abbia fornito la prova della derivazione causale del guasto della propria autovettura e del conseguente costo degli interventi di ripristino, dal rifornimento di carburante eseguito presso un distributore della appellata.
Quello che, in primo luogo, doveva essere provato, è che nel serbatoio della propria autovettura fosse stato introdotto gasolio contaminato con acqua.
La circostanza, allegata ed oggetto di uno dei capitolo di prova orale non ammessi, secondo la quale i pezzi dell'autovettura smontati risultavano ricoperti oltre che di gasolio, anche “di acqua\materiali di scarto\sporcizia”, non è comunque idonea a dimostrare, secondo il criterio del più probabile che non, che l'origine di tali sostanze andava individuata nella presenza, nel rifornimento di carburante eseguito presso il distributore della società appellata, di acqua, materiali di scarto e sporcizia, ben potendo tale presenza di dette sostanze essere frutto di un processo di accumulo conseguente a plurimi, precedenti, rifornimenti.
Non possono inoltre non valutarsi, in senso sfavorevole per l'odierna appellante, le incongruenze e le contraddizioni che emergono dalle allegazioni relative alla descrizione degli interventi di riparazione eseguiti sulla propria vettura.
L'attrice ha prodotto la fattura n.24 del 14-2-2022 emessa dalla Autofficina la Madonnina di Modena, dell'importo di euro 854,00, pagato in pari data, che reca come causale “manodopera per sostituz.
Iniettori, pompa iniezione…materiale fornito dal cliente”.
Dal predetto documento, emerge, senza margini di dubbio, che gli interventi indicati nella fattura sono stati eseguiti, e pagati, il 14-2-2022, e che la riparazione è stata eseguita con materiale fornito dalla stessa signora Pt_1
Per giustificare la richiesta di rimborso della fattura emessa successivamente, il 9-3-2022, dalla concessionaria Toyota, che ha ad oggetto pezzi di ricambio, dell'importo di euro 4.512,66, la difesa della signora afferma che la vettura venne riparata in un'unica occasione, dopo poco più di un Pt_1 mese dal rifornimento di carburante, e ciò per la necessità di attendere l'arrivo dei pezzi di ricambio.
pagina 10 di 12 Risulta evidente la illogicità e contraddittorietà della versione dei fatti fornita dall'appellante, che documenta l'avvenuta riparazione del veicolo in data 14-2-2022, ed al tempo stesso, nega che l'intervento sia stato compiuto in quella data, ma lo colloca in epoca, neppure indicata con precisione, coeva o successiva alla fattura emessa il 9-3-2022 per i pezzi di ricambio, che tuttavia, come si ricava dalla fattura della Autofficina Madonnina, sarebbero stati forniti dal cliente ed utilizzati quasi un mese prima.
Le palesi incertezze sui fatti costitutivi della domanda della signora non potrebbero certamente Pt_1
essere superate dalla ammissione dei capitoli di prova formulati dall'appellante, né dall'espletamento di una ctu, che non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio e che nel caso di specie assumerebbe un non consentito carattere esplorativo.
Inconferente risulta poi il richiamo alle ragioni per le quali il primo giudice ha ritenuto di compensare le spese di giudizio, dalle quali non emerge certamente la fondatezza della domanda attorea, che il tribunale ha escluso.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la conseguente Parte_1
conferma della sentenza.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, in euro 3.966,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 5201 ad euro 26.000, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Silvia Francesca Colosimo dichiaratasi antistataria.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della liquidate in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per Controparte_1
rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Silvia Francesca Colosimo;
pagina 11 di 12 c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1402/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PALAZZO DEI CIGNI, 1/A 20080 BASIGLIO presso lo studio dell'avv. BENOZZI
CAMILLA MARTINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA ISONZO, 21/D 00198 ROMA presso lo studio dell'avv.
COLOSIMO SILVIA FRANCESCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 12 APPELLATA
avente ad oggetto: responsabilità Extracontrattuale
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. sentenza n. 8561/2023 emessa dal Tribunale di Milano, X Sezione Civile, in persona del Dott.
Roberto Pertile nell'ambito del Giudizio n. 28866/2022 RG e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8561/2023 emessa dal Tribunale di Milano, X Sezione Civile,
Giudice Dott. Roberto Pertile, nell'ambito del giudizio N. 28866/2022 RG, depositata in cancelleria in data 03.11.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “
1. Accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 Controparte_1
e 2051 c.c., in ordine ai danni subiti dall'attrice nel sinistro de quo;
2. accertare e dichiarare, che in conseguenza del sinistro per cui è causa, la sig.ra ha Parte_1
subito danni per complessivi € 5.531,00, come in premessa specificati;
3. per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 5.531,00. in favore dell'attrice
a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà determinata in corso di causa a seguito di CTU tecnica o della somma che sarà ritenuta giusta ed equa, comunque entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito;
4. condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio e anche relativi alla fase stragiudiziale” e
pagina 2 di 12 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore e difensore antistatario.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- PROVA PER TESTI:
• “Vero che a seguito dell'intervento di soccorso effettuato dalla CP_2
l'autovettura tg.
FB965WP veniva ricoverata presso l'autofficina “La Madonnina” sita in via Ignazio
Silone n.
41/A in Modena, la quale, valutati i danni, provvedeva ad effettuare i necessari lavori di riparazione consistenti in SOSTITUZIONE INIETTORI, SOSTITUZIONE POMPA
INIEZIONE, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...]
”; Controparte_6
• “Vero che, durante i lavori di riparazione, i pezzi smontati dall'autovettura tg.
FB965WP si presentavano ricoperti, oltre che di gasolio, anche di acqua/materiali di scarto/sporcizia”;
• “Vero che non riuscendo a reperire i pezzi di ricambio necessari in tempi brevi, la sig.ra si è rivolta all'autofficina con sede legale in via Maffucci Pt_1 Controparte_7
n. 14 in
Milano”;
• “Vero che la sig.ra si è premurata di portare presso la Vostra officina i pezzi di Pt_1
pagina 3 di 12 ricambio acquistati tramite la al fine di far riparare la propria Controparte_7
autovettura nel più breve tempo possibile”;
• “Vero che per l'intervento sull'auto di Controparte_8
, CP_9
come da fatture in atti, l'attrice ha dovuto affrontare un esborso Controparte_10
pari ad € 4.512,66 per i pezzi di ricambio ed € 854,00 per la manodopera”;
• “Vero che i pezzi di ricambio ed il carburante rinvenuto al loro interno si trovano, disponibili per essere periziati, presso l'autocarrozzeria La Madonnina, sita in via
Ignazio Silone n. 41/A, Modena”;
• “Vero che, in particolare, a seguito dell'intervento sul mezzo, gli ingenti danni venivano ricondotti al gasolio contaminato trovato all'interno del serbatoio e delle tubazioni dell'autovettura tg. fb965WP”;
Sui capitoli di prova anzidetti si indica come teste: Tes_1 Controparte_11
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena, via
[...]
Ignazio
Silone n. 41/A;
• “Vero che nel febbraio 2022 la sig.ra si rivolgeva alla Vostra autofficini Parte_1
al fine di reperire pezzi di ricambio necessari per riparare la propria autovettura”;
• “Vero che per l'acquisto di tali pezzi di ricambio la sig.ra affrontava un esborso Pt_1
pari ad € 4.512,66”;
• “Vero che la si è limitata a reperire i pezzi di ricambio necessari Controparte_7
senza effettuare i lavori di riparazione”;
• “Vero che, verificato il mero errore materiale contenuto nella fattura n. C20226225 del 09.03.2022 provvedevate a stornare la predetta ed a riemettere fattura corretta n. pagina 4 di 12 C20226454 del 09.05.2022”;
Sui capitoli di prova anzidetti si indica come teste: in persona del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, 20158, via Maffucci n.14;
- CTU tecnica al fine di periziare la qualità del gasolio rimosso dal serbatoio dell'autovettura della sig.ra ed i pezzi smontati e sostituiti, oltre che i danni subiti;
Pt_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita:
- dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza ed improcedibilità dell'appello proposto e conseguentemente rigettare l'impugnazione avanzata, confermando la sentenza di Primo
Grado emessa dal Tribunale di Milano nr. 8561/2023 del 03/11/2023 ;
- altresì, rigettare l'appello per l'intervenuta decadenza sia ex artt. 1490 e 1495 c.c. sia ex art. 132 del Codice del Consumo sia soprattutto per mancanza assoluta di prova del nesso causale tra il generico rifornimento del 30/01/2022 asserito contaminato ed i danni lamentati;
- Con vittoria di spese e onorari del doppio Grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che dichiara anticipatario di spese.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 8561\2023 pubblicata il 03.11.2023, il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da nei confronti di diretta ad ottenere la Parte_1 Controparte_1 condanna della predetta società petrolifera al risarcimento del danno occorso all'autovettura di proprietà dell'attrice, compensando tra le parti le spese di lite.
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito.
conveniva in giudizio la società petrolifera assumendo Parte_1 Controparte_1
che, in occasione del rifornimento di gasolio effettuato alla propria autovettura Volkswagen Polo tg
FB965WP il giorno 30.01.2022, alle ore 18.24, presso la stazione di servizio Q8 sita in Cernusco sul
Naviglio, veniva introdotto nel serbatoio della predetta autovettura del “gasolio contaminato”, che aveva causato danni al veicolo ammontanti complessivamente ad euro 5.531,00.
Precisava l'attrice che l'autovettura, dopo il rifornimento innanzi detto, si spegneva improvvisamente, mentre percorreva, in terza corsia, l'autostrada A1 in direzione sud, all'altezza dell'uscita Secchia Est.
Soccorsa da una pattuglia della Polizia stradale, che si trovava in zona, la Sig.ra veniva aiutata a Pt_1 spingere a braccia l'auto in avaria fino alla piazzola di sosta più vicina, in attesa del soccorso stradale, prontamente contattato.
Ricoverata l'autovettura presso l'autofficina “La Madonnina” di Modena, sulla stessa venivano effettuati lavori di riparazione, consistenti in “sostituzione iniettori, sostituzione pompa iniezione, svuoto carburante, pulizia serbatoio, pulizia tubazioni, sostituzione filtro carburante”.
L'attrice affermava, inoltre, di aver sostenuto ulteriori spese per i biglietti del treno, pari ad euro
105,00, nonché di aver subito un danno economico per le giornate lavorative perse a causa del fermo tecnico e per l'intervento di riparazione sull'auto, il cui costo ammontava a euro 4.512,66 per pezzi di ricambio e a euro 854,00 per manodopera.
L'attrice esponeva di avere chiesto inutilmente alla convenuta il ristoro del danno subito, e chiedeva pertanto di “accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi degli artt. Controparte_1
2043 e 2051 c.c., in ordine ai danni subiti”, quantificati in complessivi euro 5.531,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la società convenuta, contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
pagina 6 di 12 La esponeva di avere verificato, dopo il reclamo dell'attrice, la qualità Controparte_1
del carburante venduto nel periodo in questione, non riscontrando alcuna irregolarità, eccepiva la tardiva denuncia dei vizi da parte della signora e faceva rilevare le incongruenze nella Pt_1 prospettazione dei fatti da parte dell'attrice, dalla quale emergeva l'esistenza di due interventi meccanici a distanza di tempo, e l'assenza di un nesso causale fra il generico rifornimento di carburante effettuato dalla signora ed i danni lamentati. Pt_1
Il tribunale, respinte le istanze istruttorie di parte attrice, volte all'espletamento di una ctu ed all'ammissione di prove orali, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Con la sentenza impugnata il primo giudice -ravvisata l'infondatezza delle eccezioni di decadenza sollevate dalla convenuta, trattandosi di azione basata sull'art. 2043 c.c., dovendosi ritenere inconferente il richiamo al danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.- rilevava come non fosse stata adeguatamente dimostrata la fondatezza della domanda attorea, riscontrando, altresì, contraddizioni e incongruenze nelle allegazioni e carenze nella documentazione prodotta.
Il Giudice di primo grado osservava come le circostanze nelle quali si sarebbe verificato il guasto lamentato dall'attrice non erano esattamente desumibili dal modulo del soccorso stradale prodotto, che si presentava come sostanzialmente illeggibile, specie nelle parti compilate a mano, e senza nessuna relazione della Polizia stradale, che pure l'attrice riferiva essere intervenuta.
Inoltre, rilevava il Giudice che il guasto risaliva al 30 gennaio 2022, mentre la fattura relativa alla riparazione risaliva al 14 febbraio 2022, malgrado l'attrice, anche in conclusionale, avesse sottolineato di avere “fretta di riavere la propria autovettura”.
Per di più l'altra fattura, anch'essa non perfettamente leggibile, intestata Toyota, con ricevuta
Mastercard, intestata - dove peraltro tra i pezzi di ricambio veniva indicata una “pompa CP_7 benzina” laddove la vettura attorea era alimentata a gasolio- e che l'attrice aveva affermato riguardare il solo acquisto dei pezzi di ricambio, era invece datata 9 marzo 2022, essendo, quindi, successiva di oltre un mese rispetto all'asserito evento dannoso e di quasi un mese rispetto alla riparazione, che con tali pezzi di ricambio sarebbe stata effettuata.
Il primo giudice, ritenuta indimostrata la fondatezza della domanda, la respingeva, disponendo la compensazione delle spese di lite, dal momento che dalla documentazione prodotta dall'attrice si evinceva che il veicolo attoreo avesse riportato danni, ancorché non fosse possibile ascriverne univocamente la responsabilità alla convenuta.
pagina 7 di 12 Detta sentenza è stata impugnata in forza di un unico, seppure articolato in molteplici censure, motivo di appello, dalla Sig.ra che ne chiede la riforma, con l'accoglimento della propria Parte_1
domanda risarcitoria, previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
Si è costituita in giudizio contestando il fondamento della Controparte_1
impugnazione, della quale si chiedeva il rigetto.
All'udienza del 15.10.2024, fissata per discussione orale, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e chiedevano il termine per il deposito di note difensive.
La Corte, pertanto, rinviava il processo all'udienza del 19.11.2024, da tenersi con trattazione scritta, assegnando termine fino al 12.11.2024 per deposito di note difensive e fino al 19.11.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, trattenendo la causa in decisione.
Con l'unico motivo d'appello l'appellante censura la sentenza impugnata, in primis, in quanto la ricostruzione dei fatti e dei motivi di diritto, operata da Giudice di prime cure, sarebbe, a suo dire, errata, laddove afferma che “la fondatezza della domanda non è stata adeguatamente dimostrata dall'attrice che ne era onerata, dovendosi sottolineare anche alcune contraddizioni ed incongruenze nelle allegazioni e carenze nella documentazione offerta”.
Quanto alla documentazione prodotta da parte attrice, nella quale il Giudice aveva evidenziato contraddizioni e incongruenze, l'appellante afferma che mai nel corso del procedimento di primo grado era stato chiesto alla Sig.ra di produrre l'originale del modulo del soccorso stradale, mentre Pt_1
soltanto nelle motivazioni della sentenza impugnata, per la prima volta, veniva evidenziata la scarsa leggibilità del documento.
Inoltre, in merito alla contestata assenza di una relazione della Polizia Stradale, l'appellante osserva che mai l'attrice ne avrebbe dedotto in atti l'esistenza, avendo, per contro, la stessa riferito nell'atto di citazione che una pattuglia della Polizia locale, presente in loco, senza effettuare un vero e proprio intervento, si era limitata unicamente a spostare a braccia l'autovettura fino alla piazzola di sosta più vicina.
L'appellante censura, altresì, la predetta sentenza anche nella parte in cui vengono messe in discussione le tempistiche di riparazione del veicolo.
In proposito, l'appellante sostiene che il decorso di poco più di un mese rientrerebbe nelle normali tempistiche delle carrozzerie, dove spesso occorre attendere i tempi della consegna dei pezzi di ricambio non immediatamente disponibili.
pagina 8 di 12 Assume, inoltre, che, a riprova della necessità di riavere con urgenza la propria autovettura, preso atto che i pezzi di ricambio tardavano ad arrivare presso la Carrozzeria La Madonnina, si era rivolta alla di Milano per il loro acquisto, onde consentire all'autofficina “La Madonnina” di CP_7
ripristinare celermente il veicolo.
Parte appellante censura, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva rilevato la presunta incongruenza tra “benzina” e “gasolio”, facendo rilevare di avere ripetutamente precisato nel corso del giudizio di primo grado che la prima fattura emessa da di Milano riportava sì CP_7 la dicitura “pompa benzina VW”, ma si trattava di un errore materiale, poi corretto con l'emissione di nuova fattura e storno della precedente, quale errata corrige.
Ribadiva come l'attrice avesse prodotto due fatture: l'una emessa dalla carrozzeria di Modena riguardante i soli lavori di riparazione e l'altra emessa dalla di Milano riguardante i CP_7
soli pezzi di ricambio. Entrambe le fatture si riferivano al medesimo intervento, resosi necessario in seguito al medesimo sinistro occorso il 30.01.2022.
L'appellante censura anche la decisione con cui il Giudice di primo grado aveva respinto le istanze istruttorie formulate, assumendo la erroneità e contraddittorietà della decisione, dal momento che il tribunale aveva ritenuto irrilevanti i mezzi istruttori, ma poi aveva respinto la domanda attorea per difetto di prova.
Inoltre, sempre secondo l'appellante, il Tribunale aveva omesso del tutto di indicare le ragioni per le quali non era stata ammessa la CTU richiesta dall'attrice.
Infine, l'appellante censura la sentenza de qua anche nella parte in cui, disponendo la compensazione delle spese, aveva ancorato la sua decisione al fatto che “[…] la documentazione prodotta consente comunque di ritenere che il veicolo attoreo abbia riportato danni, ancorché non sia possibile ascriverne univocamente la responsabilità alla convenuta la quale […] aveva comunque proposto di rimborsare la spesa della manodopera […]”.
Secondo l'appellante, con la suddetta disposizione in ordine alle spese di lite il Giudice di primo grado avrebbe ammesso di non essere pienamente convinto dell'infondatezza della domanda attorea e di aver ritenuto quantomeno probabile che i danni lamentati fossero da addebitare alla convenuta, anche per la proposta di rimborso parziale avanzata dalla . Controparte_1
L'appello è infondato.
Deve anzitutto osservarsi come la qualificazione della domanda, come azione proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., operata dal primo giudice, oltre ad essere del tutto corrispondente alla prospettazione pagina 9 di 12 dell'attrice in primo grado, non è stata oggetto di alcuna specifica censura, e non può pertanto essere posta in discussione.
Da ciò discende che il regime probatorio che deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, è quello previsto in tema di responsabilità extracontrattuale dal predetto articolo 2043 c.c.
Pertanto, sulla parte asseritamente danneggiata incombe l'onere della prova degli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
Così come ritenuto dal tribunale, deve escludersi che l'odierna appellante abbia fornito la prova della derivazione causale del guasto della propria autovettura e del conseguente costo degli interventi di ripristino, dal rifornimento di carburante eseguito presso un distributore della appellata.
Quello che, in primo luogo, doveva essere provato, è che nel serbatoio della propria autovettura fosse stato introdotto gasolio contaminato con acqua.
La circostanza, allegata ed oggetto di uno dei capitolo di prova orale non ammessi, secondo la quale i pezzi dell'autovettura smontati risultavano ricoperti oltre che di gasolio, anche “di acqua\materiali di scarto\sporcizia”, non è comunque idonea a dimostrare, secondo il criterio del più probabile che non, che l'origine di tali sostanze andava individuata nella presenza, nel rifornimento di carburante eseguito presso il distributore della società appellata, di acqua, materiali di scarto e sporcizia, ben potendo tale presenza di dette sostanze essere frutto di un processo di accumulo conseguente a plurimi, precedenti, rifornimenti.
Non possono inoltre non valutarsi, in senso sfavorevole per l'odierna appellante, le incongruenze e le contraddizioni che emergono dalle allegazioni relative alla descrizione degli interventi di riparazione eseguiti sulla propria vettura.
L'attrice ha prodotto la fattura n.24 del 14-2-2022 emessa dalla Autofficina la Madonnina di Modena, dell'importo di euro 854,00, pagato in pari data, che reca come causale “manodopera per sostituz.
Iniettori, pompa iniezione…materiale fornito dal cliente”.
Dal predetto documento, emerge, senza margini di dubbio, che gli interventi indicati nella fattura sono stati eseguiti, e pagati, il 14-2-2022, e che la riparazione è stata eseguita con materiale fornito dalla stessa signora Pt_1
Per giustificare la richiesta di rimborso della fattura emessa successivamente, il 9-3-2022, dalla concessionaria Toyota, che ha ad oggetto pezzi di ricambio, dell'importo di euro 4.512,66, la difesa della signora afferma che la vettura venne riparata in un'unica occasione, dopo poco più di un Pt_1 mese dal rifornimento di carburante, e ciò per la necessità di attendere l'arrivo dei pezzi di ricambio.
pagina 10 di 12 Risulta evidente la illogicità e contraddittorietà della versione dei fatti fornita dall'appellante, che documenta l'avvenuta riparazione del veicolo in data 14-2-2022, ed al tempo stesso, nega che l'intervento sia stato compiuto in quella data, ma lo colloca in epoca, neppure indicata con precisione, coeva o successiva alla fattura emessa il 9-3-2022 per i pezzi di ricambio, che tuttavia, come si ricava dalla fattura della Autofficina Madonnina, sarebbero stati forniti dal cliente ed utilizzati quasi un mese prima.
Le palesi incertezze sui fatti costitutivi della domanda della signora non potrebbero certamente Pt_1
essere superate dalla ammissione dei capitoli di prova formulati dall'appellante, né dall'espletamento di una ctu, che non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio e che nel caso di specie assumerebbe un non consentito carattere esplorativo.
Inconferente risulta poi il richiamo alle ragioni per le quali il primo giudice ha ritenuto di compensare le spese di giudizio, dalle quali non emerge certamente la fondatezza della domanda attorea, che il tribunale ha escluso.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la conseguente Parte_1
conferma della sentenza.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, in euro 3.966,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 5201 ad euro 26.000, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Silvia Francesca Colosimo dichiaratasi antistataria.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della liquidate in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per Controparte_1
rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Silvia Francesca Colosimo;
pagina 11 di 12 c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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