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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1.Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2.Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3.Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 743\2024 RG, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Scafati, alla via Luigi Sturzo n. 11, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Teresa D'Auria, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE-appellato incidentale
E
in persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Salerno, alla piazza R. Casalbore n. 32, presso lo CP_2
studio dell'avv. Francesco Barra Caracciolo, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
1 APPELLATA -appellante incidentale
in persona legale rappresentante p.t., dott. e CP_3 Controparte_4 [...]
, elettivamente domiciliati in Salerno, alla Piazza R. Casalbore n. 32, presso lo studio Parte_2
degli avv.ti Francesco Barra Caracciolo e Carlo De Felice, giusta procura Notar Persona_1
di Napoli del 13.01.2016 (rep. n. 1548, racc. n. 933), che le rappresentano e
[...]
difendono come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20/2024 del 2\1\2024, pubblicata in data 3\1\2024
dal Tribunale di Salerno;
in materia di risarcimento del danno derivante da diffamazione a
mezzo stampa;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10\7\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27\6\2024, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 20/2024 del 2\1\2024, pubblicata in data 03/02/2024, con la quale il Tribunale di Salerno rigettava la domanda proposta nei confronti dei convenuti,
[...]
e compensando le relative spese di lite, e CP_3 Controparte_1
accoglieva, di contro, solo parzialmente la domanda avanzata nei confronti della convenuta condannandola al risarcimento di € 15.000,00 (oltre interessi al tasso Parte_2
legale), nonché al pagamento delle spese processuali, ponendo le spese della CTU in capo a tutte le parti in solido tra loro.
2 In effetti, con atto di citazione del 10\5\2016, conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1
di Salerno la e CP_3 Controparte_1 Parte_2
rappresentando che all'epoca dei fatti era sindaco del già segretario Controparte_5
comunale, dirigente e direttore generale della Provincia di Salerno e dirigente presso il
Ministero dell'Economia – Ispettorato Generale di Finanza;
che in data 25 marzo 2013 gli era notificato un avviso di garanzia da parte della Procura della Repubblica di Salerno per il reato di abuso d'ufficio, con riferimento a fatti riguardanti l'ampliamento del numero di posti banditi con un concorso pubblico di cui l'indagato era membro della commissione esaminatrice;
che in data 26/03/2013 sul quotidiano “Il Mattino”, edizione di Salerno, veniva pubblicato un articolo di dal titolo “Un'assunzione in Provincia in cambio di soldi. Indagato Il Parte_2
Consigliere regionale ed il sindaco di Contursi Terme Lardo”, al cui interno testualmente Per_2
si affermava che “ci sarebbe traccia di pagamenti non giustificati… versamenti di decine di
migliaia di euro sulle quali la procura intende vederci chiaro… Le ipotesi di reato contestate
ai quattro e di concorso in corruzione ed abuso in atti di ufficio”; che i toni complessivamente utilizzati dalla giornalista inducevano i lettori a pensare che lo stesso avesse fatto delle concessioni indebite in cambio di soldi, mentre nell'avviso di garanzia emesso dalla Procura
della Repubblica al veniva contestata solo la condotta integrante il reato di abuso Pt_1
d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., di poi archiviata (cfr. decreto del 3\4\2014); che tale articolo,
con un tono ambiguo e un titolo sensazionalistico, aveva gravemente danneggiato la sua reputazione, ingenerando un pregiudizio sia sul piano personale che professionale;
che le notizie così pubblicate gli avevano provocato un grave turbamento psico-fisico, con lo sviluppo di uno stato ansioso-depressivo reattivo, che richiedeva anche l'assunzione di farmaci.
Quindi, l'attore così concludeva: “dichiarare non corrispondenti al vero, nonché diffamatorie,
le affermazioni riportate nell'articolo de “ ” del 26 marzo 2013 e, per l'effetto, CP_3
condannare in solido i convenuti, nelle rispettive qualità e dom.ti come in atti, al risarcimento
in favore di di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dell'attore a Parte_1
3 seguito delle notizie riportate da “ ”, nella misura di € 100.000,00, oppure CP_3
condannare i convenuti al pagamento di quella somma maggiore o minore che il signor Giudice
riterrà di liquidare in seguito ad istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare in solido i convenuti nelle rispettive qualità, o in subordine l'articolista, a
corrispondere all'attore, a titolo di riparazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della
L. 47/1948, la somma di € 50.000,00, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più
equa, il tutto con gli interessi a far data dall'evento; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
causa a favore del procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituivano e CP_3 [...]
, contestando le domande avanzate da controparte e sostenendo che l'articolo in Parte_2
questione costituiva un legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto derivante da un atto ufficiale della Procura.
Si costituiva, altresì, la la quale eccepiva la propria carenza Controparte_1
di legittimazione passiva, chiedendo di conseguenza l'estromissione dal giudizio e la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, con applicazione dell'art. 96 cpc per lite temeraria,
in quanto la titolarità del quotidiano “ ” era esclusivamente di non CP_3 CP_3
essendo né proprietaria né editrice del giornale. Controparte_1
Di poi, espletata istruttoria orale (cfr. ordinanza del 18\5\2017 e verbale di udienza del
6\12\2018 per i testi e;
16\5\2019 per i testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
ed ammessa la CTU medico legale (cfr. relazione del dott. , Testimone_4 Persona_3
depositata il 9\3\2022), concessi i termini di cui all'art. 190 cpc, il Tribunale di Salerno emetteva la sentenza qui gravata, con la quale così statuiva: 1) rigetta la domanda nei confronti di
2) rigetta la domanda nei confronti dell'editore ; 3) Controparte_1 CP_3
accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto,
condanna al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_2 Parte_1
15.000,00 in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo
4 devalutato al 26 marzo 2013 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente
decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata,
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento
testé indicato sino al saldo;
4) rigetta la domanda di condanna formulata ai sensi dell'art. 12
della legge n. 47 del 1948; 5) compensa integralmente le spese di lite tra , Parte_1
e 6) condanna al pagamento delle Controparte_1 CP_3 Parte_2
spese di lite sostenute da , che si liquidano in euro 816,85 per esborsi ed euro Parte_1
5.077,00 euro, oltre i.v.a. c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a
favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
7) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
sperimentata da 8) pone le spese occorse alla redazione della Controparte_1
consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo delle parti in solido
tra loro>.
Il Tribunale, dunque, accoglieva in via preliminare l'eccezione sollevata dalla chiarendo che la società non rivestiva la qualità di editrice Controparte_1
del quotidiano ”, non essendo titolare della testata, né risultando dagli atti alcun CP_3
rapporto diretto con la pubblicazione dell'articolo oggetto di causa. L'effettiva editrice era,
infatti, il ome emergente dalla visura allegata in atti, e la confusione operata CP_3
dall'attore non poteva essere sufficiente a fondare una responsabilità in capo alla
Controparte_1
Inoltre, il giudice di prime cure evidenziava che, sebbene i singoli elementi dell'articolo in questione avessero potuto apparire formalmente corretti, la combinazione di titolo, sommario e struttura grafica risultava idonea a suggestionare il lettore, inducendolo a ritenere l'attore coinvolto in un accordo corruttivo. Tuttavia, il primo giudice, pur ritenendo non operante la scriminante del diritto di cronaca, nemmeno sotto forma putativa, poiché la giornalista non aveva riprodotto in modo fedele e completo i contenuti degli atti giudiziari, omettendo di distinguere chiaramente tra i reati ipotizzati a carico dei diversi soggetti coinvolti, escludeva gli
5 estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa per assenza dell'elemento soggettivo del dolo e riconduceva la responsabilità in capo alla sola articolista a titolo di illecito civile colposo,
lesivo della reputazione dell'attore, tutelata come valore costituzionale, e quindi risarcibile ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del codice civile. Quindi, il Tribunale liquidava in favore dell'attore la somma di € 15.000,00 per danno non patrimoniale, prendendo come parametro della liquidazione equitativa le tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano con un illecito di media gravità pari a € 25.000,00 in ragione delle pecularietà del fatto - notorietà del diffamato, gravità dell'offesa, attitudine della notizia ad arrecare pregiudizio, diffusività del giornale, successiva notizia di proscioglimento – ed operando riduzione in ragione della natura meramente colposa della condotta. Di contro, il primo giudice, nonostante la consulenza medica avesse evidenziato un disturbo ansioso-depressivo, non riteneva che non fosse stata provata una connessione diretta tra tale stato e la pubblicazione dell'articolo.
Non veniva, infine, ravvisata alcuna specifica responsabilità ex artt. 2043 2 2055 cc a carico dell'editore, né i presupposti per l'applicazione di sanzioni ulteriori (ex art. CP_3
12 Legge n. 47\1948), non venendo in rilievo il reato di diffamazione.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado per i Parte_1
seguenti motivi:
-Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere escluso il reato di diffamazione a mezzo stampa, atteso che nella condotta della era ravvisabile quantomeno l'elemento soggettivo del dolo Pt_2
eventuale. Per l'appellante, infatti, la giornalista, professionista del settore, non poteva ignorare il significato delle espressioni usate e il rischio di ledere la reputazione di un amministratore pubblico;
-Il Tribunale, poi, fondato la quantificazione del danno su argomentazioni contraddittorie, oltre che su una erronea applicazione dei criteri equitativi, in quanto i parametri indicati (notorietà,
gravità, diffusione del giornale, ecc.) avrebbero dovuto condurre alla liquidazione di un danno di € 35.247,00, ossia pari alla somma massima delle tabelle milanesi del 2024 per la
6 diffamazione di media gravità. A detta dell'appellante, invero, il Giudice di prime cure, con motivazione apparente e contraddittoria, dopo aver qualificato l'illecito come di media gravità,
aveva tuttavia quantificato il danno in un importo corrispondente alla fascia minima prevista per gli illeciti di tenue intensità, trascurando la valutazione complessiva dei parametri oggettivi indicati nelle tabelle;
-Inoltre, il Tribunale avrebbe illegittimamente disatteso le conclusioni della CTU, di natura percipiente, che aveva accertato un disturbo ansioso-depressivo reattivo di lunga durata compatibile con la pubblicazione diffamatoria, peraltro confermata in sede testimoniale,
omettendo una motivazione adeguata, analitica e fondata su criteri tecnico-scientifici alternativi;
-Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 L. 47/1948, sul presupposto che tale misura era applicabile esclusivamente al direttore responsabile, mentre la norma mirerebbe a garantire una tutela rafforzata della persona offesa, attraverso una somma ulteriore rispetto al danno civilistico, da determinarsi in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione del mezzo.
Quindi, l'appellante chiedeva accogliersi integralmente il proposto appello ed in parziale
riforma della impugnata sentenza n. 20/2024 del Tribunale di Salerno;
ritenere sussistente il
delitto di diffamazione a mezzo stampa e per l'effetto condannare in solido l'articolista
ed il nelle rispettive qualità e dom.ti come in atti, al Parte_2 CP_3
risarcimento in favore di tutti i danni alla reputazione e morali per Parte_1
diffamazione di gravità elevata, o in subordine, diffamazione di media gravità nelle somma
massima prevista e pari secondo i vigenti parametri 2024 del Tribunale di Milano ad €
35.247,00 o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
ritenere
sussistente il danno alla salute così come accertato dal Ctu nel corso del giudizio di primo
grado e per l'effetto condannare in solido l'articolista ed il al Parte_2 CP_3
pagamento della complessiva somma di € 54.319,20, come sopra analiticamente ripartita o a
7 quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
-condannare l'articolista
a corrispondere all'attore, a titolo di riparazione, ai sensi e per gli effetti di Parte_2
cui all'art. 12 della L. 47/1948, una somma pari ad 1/3 di quella che sarà riconosciuta a titolo
di risarcimento del danno o quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa. Il
tutto con gli interessi a far data dall'evento; Con vittoria di spese diritti ed onorari con
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario<.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituivano e CP_3 [...]
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedevano la conferma della sentenza Parte_2
appellata con rigetto dell'appello, In particolare, gli appellati chiedevano - per quel che qui interessa - la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale riunione con il
Co processo promosso sempre dal nei confronti del quotidiano Città, in relazione alla Pt_1
medesima notizia pubblicata lo stesso giorno, stante le evidenti ragioni di economia processuale e coerenza nella decisione.
Si costituiva, altresì, nel giudizio di secondo grado la la quale Controparte_1
nel contestare le deduzioni di parte appellante, proponeva appello incidentale per i motivi e le eccezioni non accolte in primo grado, ossia:
-In via principale, errata compensazione integrale delle spese di lite con la parte attrice, pur avendo rigettato la domanda nei confronti di quest'ultima per difetto di legittimazione passiva,
risultante dalla visura camerale allegata dallo stesso attore, la certificazione del Registro della
Stampa del Tribunale di Napoli e la gerenza della testata;
-Mancata condanna dell'attore per lite temeraria, avendo proseguito nel giudizio pur in presenza di documenti che smentivano radicalmente la fondatezza della sua domanda nei confronti della
Controparte_1
Di seguito, la causa era rinviata all'udienza del 10\7\2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusioni e le eventuali repliche.,
8 Infine, sulle conclusioni come riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10\7\2025, la causa era riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del
15\7\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le seguenti motivazioni.
A.Sulla riunione dei procedimenti R.G. 743/2024 e R.G. 5224/2016.
Per motivi di anteriorità logica dettati dall'esigenza di superare le eccezioni di carattere preliminare, la Corte d'Appello ritiene doveroso, in via preliminare, rispondere alla doglianza formulata nella comparsa di costituzione de e la , sulla scorta CP_3 Pt_2
della quale si chiede la trasmissione degli atti del presente giudizio al Presidente del Tribunale,
affinché valuti l'opportunità di riunire il procedimento in oggetto con altro procedimento pendente in primo grado (proc. n. 5224\2016 RG), sempre instaurato dallo stesso
[...]
, nei confronti di un altro quotidiano, precisamente ”, a Pt_1 Parte_3
causa delle identiche censure formulate dall'attore,per ragioni di connessione sostanziale e per evitare il rischio di pronunce contrastanti, nonché una indebita locupletazione dei risarcimenti.
Ad avviso della Corte la richiesta non è meritevole di pregio.
L'art. 274 cpc, in materia di riunione dei procedimenti, consente al giudice di disporre la riunione di più cause quando esse siano collegate da un nesso di identità di causa o da un collegamento sostanziale tra le parti e gli oggetti delle cause. La giurisprudenza consolidata,
infatti, esige che le cause siano caratterizzate da una stretta connessione oggettiva e soggettiva,
in modo che l'amministrazione della giustizia risulti più efficiente e si evitino contraddizioni nelle decisioni.
Nel caso in esame, tale presupposto non ricorre.
Appare evidente che le due cause, pur riguardando entrambe presunti danni derivanti da pubblicazioni diffamatorie, afferiscono a due distinti articoli pubblicati da diverse testate giornalistiche, che trattano la medesima vicenda (l'indagine a carico dell'attore), i fatti dedotti
9 e le condotte contestate ai diversi convenuti risultano ontologicamente autonome: ciascun articolo giornalistico costituisce, infatti, una manifestazione espressiva autonoma, frutto dell'attività redazionale e della libertà di elaborazione del singolo giornalista e della singola testata. Peraltro, il tenore letterale, lo stile espositivo, la scelta delle parole, nonché
l'impostazione narrativa e valutativa dell'articolo, rappresentano elementi soggettivi e peculiari di ciascun autore, che non possono mai considerarsi identici o fungibili rispetto a quelli di altro giornalista, anche qualora l'argomento trattato sia lo stesso. Ne consegue che la presunta identità di oggetto (la medesima vicenda giudiziaria narrata) non implica identità di condotta diffamatoria, poiché la diffamazione a mezzo stampa si concreta nella specifica espressione linguistica e nel modo in cui il fatto viene rappresentato. D'altra parte, l'offesa all'onore e alla reputazione, quale elemento costitutivo del reato e dell'illecito civile di diffamazione, va valutata con riferimento al contenuto concreto dell'articolo e alle modalità comunicative utilizzate. Pertanto, la verifica della natura diffamatoria di un testo giornalistico richiede un accertamento specifico e autonomo per ciascun articolo, non potendo il giudice estendere automaticamente le proprie valutazioni da un caso all'altro.
B.Insussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa: confine tra dolo e colpa.
Con l'appello in esame, censurava la sentenza di primo grado per aver Parte_1
escluso la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa, qualificando la condotta della giornalista come solo colposa, con valutazione errata in diritto ed illogica. Secondo l'appellante,
la giornalista, in quanto professionista, non poteva non rendersi conto del significato delle espressioni usate e del potenziale lesivo per la reputazione di un amministratore pubblico.
Il motivo non coglie nel segno.
Giova precisare che secondo l'ordinamento penale, il reato di diffamazione (art. 595 c.p.)
richiede, in ogni caso, la presenza dell'elemento soggettivo del dolo (generico o anche eventuale), nel senso che non è sufficiente che l'agente abbia consapevolezza di poter utilizzare termini potenzialmente offensivi ma è, altresì, necessario che abbia rappresentato la possibilità
10 che la condotta lesiva potesse verificarsi e l'abbia accettata come conseguenza del proprio atto
(dolo eventuale).
Per la consolidata giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, ai finid ella configurabilità della diffamazione, non si richiede che sussista l'animus diffamandi vel
iniurandi”, ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente
(cfr. Cass. sez. V, 12\12\2012, n. 4364).
Tuttavia, affinché il dolo eventuale possa ritenersi integrato, non è sufficiente che l'agente
“abbia rischiato” la lesione: deve emergere che l'atteggiamento dell'agente non fosse meramente negligente, ma caratterizzato da una accettazione — anche implicita — del rischio di offesa. In assenza di elementi concreti che dimostrino questa accettazione, l'ipotesi deve essere ricondotta alla colpa.
Ebbene, nel caso sottoposto alla cognizione di codesto Collegio emerge chiaramente un'assoluta assenza di volontà – nel senso sopra indicato - denigratoria o offensiva da parte della giornalista appellata, la quale si è limitata a riportare fatti di cronaca giudiziaria concernenti un'inchiesta di pubblico interesse, attenendosi, sia pure con qualche imprecisione,
al contenuto delle informazioni all'epoca disponibili.
L'errore commesso dalla giornalista non consiste, dunque, nell'aver deliberatamente attribuito all'appellante un comportamento corruttivo o nel voler insinuare dubbi sulla sua integrità
morale o professionale, bensì nell'aver impropriamente accomunato, in un unico passaggio narrativo, le diverse ipotesi di reato contestate ai soggetti menzionati nell'articolo, omettendo di distinguere con chiarezza le specifiche condotte illecite addebitate, dalla Procura della
Repubblica, a ciascun indagato. Tale circostanza, pur rivelando un difetto di diligenza e di precisione nell'esercizio dell'attività giornalistica, non è idonea a far ritenere sussistente una
11 consapevole intenzione di ledere l'onore o la reputazione dell'appellante. Essa integra, semmai,
una colpa professionale, connessa a un'insufficiente verifica della corrispondenza tra i dati riportati e le risultanze dell'indagine, come correttamente statuito dal primo giudice.
A conferma di tale interpretazione si rinviene nel criterio della percezione che può avere un lettore medio.
La Cassazione ha affermato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il giudizio sulla offensività dell'articolo deve tener conto della reazione che può desumersi dal lettore medio,
inteso non come un soggetto particolarmente attento, ma come qualcuno che, pur senza sforzo particolare, legge il testo e gli elementi che lo compongono (titolo, sottotitolo, contesto) [cfr.
Cass. pen., 7\4\2023, n. 14915). In una vicenda analoga, la Corte penale (cfr. Cass. n. 503 del
13\1\2023) aveva annullato senza rinvio una condanna per diffamazione aggravata, ritenendo che la pubblicazione fosse incapace di ledere o mettere in pericolo la reputazione della persona offesa “in termini che il lettore medio potesse percepire” (ossia il lettore che non si fermi soltanto al titolo).
Rispetto alla cronaca, tuttavia, nell'esercizio del diritto di critica, la Cassazione adotta parametri più elastici, consapevole che la critica politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, “ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi
rigorosamente obiettiva e asettica” (Cassazione penale sentenza n. 4530/2023 in cui sottolinea anche che “sia da escludere il contenuto diffamatorio dell'articolo quando è incapace di ledere
l'altrui reputazione per la percezione che ne può avere il lettore medio, che non si ferma a frasi
colte distrattamente, così fraintendendo il senso del contesto”).
Nel caso in esame, l'articolo non appare — né per il suo titolo né per il contenuto — idoneo,
considerato nel suo insieme, a suscitare nella lettura ordinaria un'immediata percezione di colpa per corruzione a carico dell'appellante. Le formule utilizzate non si presentano come affermazioni dirette, né contengono aggettivi sferzanti o toni fortemente insinuanti che possano risolversi in un'offesa francamente percepibile dal lettore medio.
12 Da ultimo, le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno affrontato la questione della responsabilità civile in tema di diffamazione a mezzo stampa con riferimento alla cronaca giudiziaria e all'errata attribuzione della qualità di imputato anziché di indagato. Nella sentenza n. 132000 dell'11\3\2025 (depositata in maggio), il Supremo Collegio, nello stabilire che l'esimente del diritto di cronaca non è configurabile nel caso in cui si attribuisca a un soggetto,
direttamente o indirettamente, la falsa condizione di imputato anziché di indagato, ovvero si riferisca una richiesta di rinvio a giudizio a fronte della reale notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 323 c.p.p.) in difetto di adeguata cautela e verifica, afferma un importante principio anche sul piano della distinzione tra responsabilità civile e dolo penale:
quando l'errore è così centrale e rilevante da attribuire una diversa qualifica al soggetto, non può ritenersi semplicemente un'inezia o un'imprecisione marginale e può fondare la configurabilità dell'illecito civile;
tuttavia, essa non postula di per sé la configurabilità del dolo,
se non emergano elementi che dimostrino che il redattore abbia voluto o accettato il rischio di quella attribuzione lesiva.
Nella fattispecie che qui ci occupa, vale ripeterlo, la condotta della giornalista — pur fuorviante dal punto di vista della scelta stilistica utilizzata per descrivere la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto l'appellante — non è accompagnata da elementi ulteriori tali da far ritenere che abbia voluto o accettato il rischio di ledere consapevolmente la reputazione dell'appellante con l'attribuzione dell'ipotesi di corruzione.
Ed invero, non risultano emergere elementi tali da far presumere che la giornalista abbia agito con consapevolezza e accettazione del rischio diffamatorio (dolo eventuale), né che la pubblicazione avesse caratteristiche tali da farla percepire come una comunicazione offensiva dal lettore medio.
In conclusione, la decisione di primo grado ha effettuato correttamente la distinzione tra colpa e dolo, e la motivazione appare congruamente sorretta da una valutazione coerente e logica del materiale probatorio e della natura dell'articolo impugnato.
13 C.Sulla valutazione della gravità dell'offesa e sulla congruità della liquidazione.
Con gli ulteriori motivi di appello, si doleva dell'errata quantificazione del Parte_1
danno non patrimoniale liquidato, sia sotto il profilo dei criteri equitativi adottati sia in relazione alla motivazione contraddittoria. In particolare, l'appellante lamentava che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la gravità dell'offesa – in quanto idonea a ledere l'onore di un soggetto titolare di carica pubblica e diffusa in un ambito territoriale coincidente con la sfera sociale dell'appellante – avesse, tuttavia, liquidato l'importo del risarcimento nella misura di €
15.000,00, non solo riducendolo rispetto alla valutazione iniziale di € 25.000,00 sul presupposto della natura colposa dell'illecito commesso dall'articolista, ma in contrasto con i criteri indicati nelle Tabelle milanesi aggiornate al 2024, che prevedevano per i casi di media gravità soglie risarcitorie più elevate. Inoltre, l'appellante denunciava il vizio di motivazione apparente e contraddittoria, atteso che il giudice di primo grado, dopo aver qualificato l'illecito come di
“media gravità”, avrebbe liquidato un importo corrispondente alla fascia minima riservata ai casi di “scarsa intensità”, senza fornire un'adeguata giustificazione logica o un chiaro collegamento tra la valutazione della gravità e la misura del danno riconosciuto.
I motivi, così riassunti e da esaminare congiuntamente, vanno respinti.
Dall'esame del corpo motivazionale della sentenza impugnata emerge che il giudice di primo grado aveva proceduto alla liquidazione equitativa del danno in piena conformità ai criteri delineati dall'art. 1226 c.c., facendo corretto riferimento alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, pacificamente riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro di riferimento uniforme e attendibile per la quantificazione del danno non patrimoniale. In particolare, il primo giudice utilizzava le Tabelle
milanesi vigenti alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (2 gennaio 2024),
correttamente escludendo la possibilità di applicare i parametri successivamente aggiornati dal medesimo Osservatorio nel corso dello stesso anno (giugno 2024), i quali non potevano evidentemente trovare applicazione retroattiva.
14 Comunque, la questione in discussione in realtà è un falso problema.
Se, infatti, il primo giudice ha correttamente escluso la configurabilità del reato di diffamazione a mezzo stampa, non aveva alcun “obbligo” di applicare le suddette tabelle milanesi, che sono state adoperate solo come parametro ai fini della liquidazione equitativa del danno.
Di conseguenza, viene meno anche l'ulteriore doglianza relativa alla pretesa incongruità della somma riconosciuta.
Come già indicato nello svolgimento del processo, il giudice di prime cure ha puntualmente motivato in ordine alla gravità della lesione e alla natura colposa dell'illecito, pervenendo alla quantificazione del danno nella misura di € 15.000,00, tenendo conto, da un lato, dell'effettiva diffusione e della risonanza della notizia sul piano locale, e, dall'altro, della mancanza dell'elemento soggettivo del dolo, che, come correttamente evidenziato, attenuava sensibilmente la portata offensiva del danno all'immagine e la conseguente entità del pregiudizio. Pertanto, la riduzione della liquidazione del danno rispetto alla somma originariamente ritenuta equa (€ 25.000,00) non appare affatto illogica o contraddittoria, ma coerente con la qualificazione della condotta come illecito civile colposo, atteso che il
Tribunale, pur riconoscendo la capacità lesiva dell'articolo, ha ponderato l'entità del danno alla luce della assenza di dolo, della limitata diffusione territoriale del quotidiano (che, peraltro, non si è diramato a livello nazionale) e del rapido esaurirsi dell'eco mediatica poi prontamente superata dalla pubblicazione, sulla medesima testata giornalistica, dell'intervenuta archiviazione dell'indagine penale a carico dell'appellante.
Per inciso, anche le nuove tabelle milanesi prevedono per il reato di diffamazione a mezzo stampa, con grado di media gravità, la forbice di risarcimento tra € 23.498,00 ed € 35.247,00.
Nè può ritenersi sussistente il lamentato vizio di motivazione -apparente e contraddittoria - in quanto la sentenza impugnata espone in maniera chiara e coerente le ragioni della quantificazione, indicando i criteri seguiti, i parametri considerati e le circostanze concrete che hanno indotto il giudice a determinare il danno nella misura riconosciuta.
15 D.Sul discostamento dalle conclusioni del C.T.U.
Con il quarto motivo, l'appellante deduceva che il giudice di primo grado avrebbe ingiustificatamente disatteso le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva accertato un disturbo ansioso-depressivo reattivo causalmente collegato alla pubblicazione dell'articolo diffamatorio, senza fornire una motivazione tecnica idonea a confutare le risultanze peritali e le testimonianze confermative dell'impatto sociale della vicenda.
Il motivo è destituito di fondamento.
È principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce una prova in senso proprio, ma un mezzo di valutazione rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale può discostarsene quando le conclusioni del consulente non risultino convincenti o siano contrastate da altre emergenze probatorie, purché fornisca una motivazione congrua e logicamente coerente (cfr., ex multis, Cass., 14\10\2021, n. 28043
secondo cui “Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia
vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso
una coerente e convincente valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e
risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si
è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli
elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici per addivenire alla
decisione contrastante con il parere del C.T.U.”).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali non ha ritenuto di aderire integralmente alle conclusioni del consulente, evidenziando, con argomentazioni logiche e plausibili, che la Corte condivide, l'assenza di un nesso causale diretto e certo tra la pubblicazione dell'articolo e l'insorgenza del disturbo ansioso-depressivo accertato dal CTU, il quale ha semplicemente dichiarato al compatibilità della “malattia” alla pubblicazione della notizia.
16 Tuttavia, difetta qualsivoglia certezza e, quantomeno, alta probabilità che la condizione psicopatologica, quale quella descritta, sia direttamente e univocamente riconducibile alla diffusione di un articolo giornalistico, tanto più se si considera che il denunciato articolo si inserisce in un più ampio contesto giudiziario connotato da eventi oggettivamente idonei a generare turbamento e stress emotivo: nel caso di specie, l'origine del disagio psicologico dell'appellante trova più verosimilmente causa e fondamento nella vicenda giudiziaria in sé -
segnatamente, nell'avvio delle indagini e nell'esecuzione della perquisizione domiciliare e personale, eventi di per sé idonei a determinare un elevato impatto emotivo - piuttosto che nella pubblicazione dell'articolo, che si è limitato, sia pure con qualche profilo di imprecisione, a riportare una notizia di rilevante interesse pubblico concernente un'inchiesta giudiziaria in corso.
Né le testimonianze assunte in giudizio appaiono idonee a sovvertire tale valutazione,
limitandosi a riferire di uno stato di turbamento e di disagio dell'appellante, senza tuttavia fornire elementi oggettivi e univoci per correlare in maniera univoca tale stato psicologico alla pubblicazione dell'articolo.
Ne consegue che il giudice di primo grado ha correttamente escluso la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta della giornalista e il disturbo lamentato dall'appellante, ritenendo che la diffusione della notizia - pur potenzialmente idonea a provocare dispiacere o disagio - non costituisse la causa efficiente e determinante del pregiudizio psicologico accertato, ai sensi del criterio del “più probabile che non”. Il percorso argomentativo seguito dal primo giudice appare, pertanto, pienamente conforme ai principi di diritto in materia di causalità civile, di valutazione delle consulenze tecniche e di onere probatorio in tema di danno alla salute.
E.Domanda di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948.
Infine, con il quinto motivo, l'appellante si doleva del rigetto della domanda di riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 L. 47/1948, sostenendo che la norma mira a garantire una tutela
17 rafforzata della persona offesa con una somma aggiuntiva rispetto al danno civilistico, da determinarsi equitativamente in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione del mezzo.
Il motivo non coglie nel segno.
L'art. 12 L. 47/1948 dispone che, nei casi di condanna per reati commessi a mezzo stampa, il giudice possa ordinare la pubblicazione della sentenza e, limitatamente al direttore responsabile, il pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria. La ratio della norma consiste nel conferire al direttore del periodico una responsabilità diretta e personale in ordine alla tutela della reputazione della persona offesa, fungendo da deterrente per l'inosservanza dei doveri di diligenza e correttezza nella gestione editoriale. È principio consolidato che la riparazione ex art. 12 L. 47/1948 costituisce una misura speciale, avente natura di sanzione civile connessa al reato di diffamazione, la quale si applica esclusivamente allorché sia accertata la responsabilità penale del direttore responsabile o del soggetto previsto dalla norma. La
spettanza della somma pecuniaria non può pertanto fondarsi su un generico illecito civile o su responsabilità derivante da condotte colpose dell'articolista, ma richiede l'accertamento concreto e diretto del reato di diffamazione, in quanto essa è la conseguenza immediata e diretta della commissione del delitto, secondo un meccanismo di tipo sanzionatorio-civilistico.
Orbene, dal tenore della sentenza di primo grado emerge a chiare lettere che il giudice escludeva proprio la configurabilità del reato di diffamazione in capo all'articolista e, conseguentemente,
la responsabilità dell'editore del periodico come automatica conseguenza del reato, non sussistente, conformandosi alla ratio legis, secondo cui la riparazione ex art. 12 L. 47/1948 è
estranea all'ambito civilistico, non costituendo un ristoro automatico per il semplice illecito di natura civile, ma essendo strettamente funzionale alla sanzione collegata alla responsabilità
penale.
F.Appello incidentale promosso da estromissione e Controparte_1
compensazione delle spese di lite in primo grado.
18 Con l'appello incidentale la contesta la sentenza del Tribunale Controparte_7
nella parte in cui disponeva la compensazione integrale delle spese di lite nel rapporto con l'attore, pur avendo rigettato la domanda del per difetto di legittimazione passiva. La Pt_1
società evidenziava, infatti, che la documentazione prodotta in giudizio, comprensiva di visura camerale, certificazione del Registro della Stampa e della gerenza della testata, dimostrava si dal principio in maniera chiara ed inequivocabile che l'editore del quotidiano “ ” era CP_3
la società e non la mera holding di CP_3 Controparte_1
partecipazione, rendendo ingiustificata la motivazione del Tribunale basata su una presunta
“complessità degli accertamenti di fatto”.
La doglianza è fondata.
La documentazione prodotta in giudizio - visura camerale, dalla certificazione del Registro
della Stampa e dalla gerenza della testata – di carattere pubblico e facilmente accessibile,
avrebbero consentito all'attore di accertare con ragionevole certezza la legittimazione passiva della convenuta, escludendo qualsiasi reale difficoltà interpretativa o necessità di ulteriori accertamenti.
Di conseguenza, ritiene la Corte che il Tribunale, nel richiamare una presunta “complessità
degli accertamenti di fatto”, ha adottato una motivazione in palese contrasto con quanto previsto dal principio della soccombenza e della causalità. Invero, ove la documentazione fosse stata correttamente letta e valutata, con una diligenza non straordinaria, sarebbe stato chiaro all'attore che la domanda nei confronti della era destinata al Controparte_1
“fallimento”.
Alla luce di tali considerazioni, questa Corte ritiene l'appello incidentale fondato, con conseguente riforma del relativo capo della sentenza di primo grado (capo n. 5), con condanna del alla refusione delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore della Pt_1
Controparte_1
G.Sulla lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
19 Infine, col secondo motivo di appello incidentale la chiedeva Controparte_1
la riforma della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della responsabilità per lite temeraria in capo al , il quale aveva proseguito nel giudizio ignorando documenti Pt_1
pubblici e depositando memorie e materiali irrilevanti, talvolta tardivi, tentando senza alcun fondamento di attribuire la qualità di editore alla convenuta, anche ricorrendo a fonti non ufficiali, come Wikipedia.
Il motivo merita pieno accoglimento.
Va premesso, in via generale, che si distinguano due diverse ipotesi di lite temeraria, atteso che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede,
quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. n. 3830 del 15/02/2021;
Cass. Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019).
Peraltro, la domanda di risarcimento da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., si atteggia diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che,
mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata,
nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell'impugnazione, valutata con riguardo non tanto alle domande proposte, quanto,
piuttosto, alla palese e strumentale infondatezza dei motivi dell'appello e, più in generale, alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nella fase di gravame (cfr. Cass. n. 7620
del 26/03/2013): come nel caso di motivi palesemente inammissibili, impugnazione sulla base di norma abrogata da lungo tempo ovvero di impugnazione sulla base di motivo del tutto estraneo alla decisione.
20 Secondo la Suprema Corte, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede la prova incombente, alla parte istante, sia dell'an che del quantum debeatur, ovvero che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n.
3388/07; Cass. 9080 del 15/04/2013). D'altra parte, pur considerando che la parte, la quale debba sostenere una lite, va incontro ad una serie di disagi, quali, a titolo di esempio,
l'apprensione connessa all'esito del giudizio, la perdita di tempo e di denaro per la ricerca della documentazione probatoria e per la consultazione del proprio legale, e via discorrendo;
tuttavia,
per integrare gli estremi della lite temeraria è necessario che tali aggravi non siano quelli ordinari, frutto cioè di una normale dialettica processuale, ma, al contrario, quelli particolarmente ampliati ed odiosi connessi ad una subita aggressione con una lite del tutto temeraria. In altri termini, la parte istante deve dimostrare di aver subito un pregiudizio tale da non poter essere compensato, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso.
Nel caso di specie risulta per tabulas la colpa grave del (art. 96, comma 1, cpc). Pt_1
Come censurato dalla predetta società, ritiene la Corte che la condotta dell'attore si caratterizzi per una manifesta distrazione dall'ordinaria diligenza richiesta in sede difensiva, in quanto, se si fosse limitato ad un minimo accertamento delle informazioni disponibili - consultando la visura camerale e la documentazione pubblica relativa al Registro della Stampa - avrebbe facilmente constatato che l'effettivo editore del quotidiano “Il Mattino” era la società
[...]
e non la Inoltre, nonostante la chiara evidenza CP_3 Controparte_1
probatoria, l'attore proseguiva nel giudizio, insistendo nella richiesta di riconoscimento della responsabilità di un soggetto estraneo ai fatti oggetto di causa, come emergente dalle conclusioni riportate nelle memorie di replica depositate in primo grado
21 Ne consegue che il Tribunale di primo grado ha errato non solo nel compensare le spese di lite tra le parti, ma anche nel trascurare la evidente temerarietà della condotta processuale dell'attore.
Di contro, ad opinione di questa Corte, non sussiste la temerarietà della impugnazione, non avendo il avanzato alcuna pretesa nei confronti della Pt_1 Controparte_1
Per quanto riguarda la quantificazione del danno da lite temeraria, è pacifico che la liquidazione può essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cass., Ordinanza n. 17902 del 4\7\2019;
Cass., Ordinanza n. 26435 del 20\11\2020).
L'appellante va, quindi, condannata al pagamento della somma di € 1.400,00, equitativamente determinata nella misura di un terzo delle spese come di seguito liquidate.
H.Spese processuali dell'appello.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, tenendo conto dello scaglione per le cause di valore indeterminabile con bassa complessità.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e la Parte_1 CP_3 Parte_2
nonché sull'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
1.RIGETTA l'appello principale;
22 2.ACCOGLIE l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale RIFORMA della sentenza n.
20/2024 del 2\1\2024, pubblicata in data 3\1\2024 dal Tribunale di Salerno,
- CONDANNA al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida nella complessiva
[...]
somma di € 4.200,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- CONDANNA al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
della somma di € 1.400,00 per lite temeraria ex art. 96 cpc;
[...]
3.CONFERMA nel resto la sentenza appellata;
4.CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore dell'appellata Parte_1
incidentale, delle spese del secondo grado di giudizio, che Controparte_1
liquida nella complessiva somma di € 148,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
5.CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore degli appellati, Parte_1 [...]
e delle spese processuali del secondo grado di giudizio, CP_3 Parte_2
che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 per compensi professionali della difesa,
oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
6.DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti – - dott.ssa Maria Balletti -
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1.Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2.Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3.Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 743\2024 RG, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Scafati, alla via Luigi Sturzo n. 11, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Teresa D'Auria, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE-appellato incidentale
E
in persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Salerno, alla piazza R. Casalbore n. 32, presso lo CP_2
studio dell'avv. Francesco Barra Caracciolo, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
1 APPELLATA -appellante incidentale
in persona legale rappresentante p.t., dott. e CP_3 Controparte_4 [...]
, elettivamente domiciliati in Salerno, alla Piazza R. Casalbore n. 32, presso lo studio Parte_2
degli avv.ti Francesco Barra Caracciolo e Carlo De Felice, giusta procura Notar Persona_1
di Napoli del 13.01.2016 (rep. n. 1548, racc. n. 933), che le rappresentano e
[...]
difendono come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20/2024 del 2\1\2024, pubblicata in data 3\1\2024
dal Tribunale di Salerno;
in materia di risarcimento del danno derivante da diffamazione a
mezzo stampa;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10\7\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27\6\2024, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 20/2024 del 2\1\2024, pubblicata in data 03/02/2024, con la quale il Tribunale di Salerno rigettava la domanda proposta nei confronti dei convenuti,
[...]
e compensando le relative spese di lite, e CP_3 Controparte_1
accoglieva, di contro, solo parzialmente la domanda avanzata nei confronti della convenuta condannandola al risarcimento di € 15.000,00 (oltre interessi al tasso Parte_2
legale), nonché al pagamento delle spese processuali, ponendo le spese della CTU in capo a tutte le parti in solido tra loro.
2 In effetti, con atto di citazione del 10\5\2016, conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1
di Salerno la e CP_3 Controparte_1 Parte_2
rappresentando che all'epoca dei fatti era sindaco del già segretario Controparte_5
comunale, dirigente e direttore generale della Provincia di Salerno e dirigente presso il
Ministero dell'Economia – Ispettorato Generale di Finanza;
che in data 25 marzo 2013 gli era notificato un avviso di garanzia da parte della Procura della Repubblica di Salerno per il reato di abuso d'ufficio, con riferimento a fatti riguardanti l'ampliamento del numero di posti banditi con un concorso pubblico di cui l'indagato era membro della commissione esaminatrice;
che in data 26/03/2013 sul quotidiano “Il Mattino”, edizione di Salerno, veniva pubblicato un articolo di dal titolo “Un'assunzione in Provincia in cambio di soldi. Indagato Il Parte_2
Consigliere regionale ed il sindaco di Contursi Terme Lardo”, al cui interno testualmente Per_2
si affermava che “ci sarebbe traccia di pagamenti non giustificati… versamenti di decine di
migliaia di euro sulle quali la procura intende vederci chiaro… Le ipotesi di reato contestate
ai quattro e di concorso in corruzione ed abuso in atti di ufficio”; che i toni complessivamente utilizzati dalla giornalista inducevano i lettori a pensare che lo stesso avesse fatto delle concessioni indebite in cambio di soldi, mentre nell'avviso di garanzia emesso dalla Procura
della Repubblica al veniva contestata solo la condotta integrante il reato di abuso Pt_1
d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., di poi archiviata (cfr. decreto del 3\4\2014); che tale articolo,
con un tono ambiguo e un titolo sensazionalistico, aveva gravemente danneggiato la sua reputazione, ingenerando un pregiudizio sia sul piano personale che professionale;
che le notizie così pubblicate gli avevano provocato un grave turbamento psico-fisico, con lo sviluppo di uno stato ansioso-depressivo reattivo, che richiedeva anche l'assunzione di farmaci.
Quindi, l'attore così concludeva: “dichiarare non corrispondenti al vero, nonché diffamatorie,
le affermazioni riportate nell'articolo de “ ” del 26 marzo 2013 e, per l'effetto, CP_3
condannare in solido i convenuti, nelle rispettive qualità e dom.ti come in atti, al risarcimento
in favore di di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dell'attore a Parte_1
3 seguito delle notizie riportate da “ ”, nella misura di € 100.000,00, oppure CP_3
condannare i convenuti al pagamento di quella somma maggiore o minore che il signor Giudice
riterrà di liquidare in seguito ad istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare in solido i convenuti nelle rispettive qualità, o in subordine l'articolista, a
corrispondere all'attore, a titolo di riparazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della
L. 47/1948, la somma di € 50.000,00, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più
equa, il tutto con gli interessi a far data dall'evento; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
causa a favore del procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituivano e CP_3 [...]
, contestando le domande avanzate da controparte e sostenendo che l'articolo in Parte_2
questione costituiva un legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto derivante da un atto ufficiale della Procura.
Si costituiva, altresì, la la quale eccepiva la propria carenza Controparte_1
di legittimazione passiva, chiedendo di conseguenza l'estromissione dal giudizio e la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, con applicazione dell'art. 96 cpc per lite temeraria,
in quanto la titolarità del quotidiano “ ” era esclusivamente di non CP_3 CP_3
essendo né proprietaria né editrice del giornale. Controparte_1
Di poi, espletata istruttoria orale (cfr. ordinanza del 18\5\2017 e verbale di udienza del
6\12\2018 per i testi e;
16\5\2019 per i testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
ed ammessa la CTU medico legale (cfr. relazione del dott. , Testimone_4 Persona_3
depositata il 9\3\2022), concessi i termini di cui all'art. 190 cpc, il Tribunale di Salerno emetteva la sentenza qui gravata, con la quale così statuiva: 1) rigetta la domanda nei confronti di
2) rigetta la domanda nei confronti dell'editore ; 3) Controparte_1 CP_3
accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto,
condanna al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_2 Parte_1
15.000,00 in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo
4 devalutato al 26 marzo 2013 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente
decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata,
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento
testé indicato sino al saldo;
4) rigetta la domanda di condanna formulata ai sensi dell'art. 12
della legge n. 47 del 1948; 5) compensa integralmente le spese di lite tra , Parte_1
e 6) condanna al pagamento delle Controparte_1 CP_3 Parte_2
spese di lite sostenute da , che si liquidano in euro 816,85 per esborsi ed euro Parte_1
5.077,00 euro, oltre i.v.a. c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a
favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
7) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
sperimentata da 8) pone le spese occorse alla redazione della Controparte_1
consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo delle parti in solido
tra loro>.
Il Tribunale, dunque, accoglieva in via preliminare l'eccezione sollevata dalla chiarendo che la società non rivestiva la qualità di editrice Controparte_1
del quotidiano ”, non essendo titolare della testata, né risultando dagli atti alcun CP_3
rapporto diretto con la pubblicazione dell'articolo oggetto di causa. L'effettiva editrice era,
infatti, il ome emergente dalla visura allegata in atti, e la confusione operata CP_3
dall'attore non poteva essere sufficiente a fondare una responsabilità in capo alla
Controparte_1
Inoltre, il giudice di prime cure evidenziava che, sebbene i singoli elementi dell'articolo in questione avessero potuto apparire formalmente corretti, la combinazione di titolo, sommario e struttura grafica risultava idonea a suggestionare il lettore, inducendolo a ritenere l'attore coinvolto in un accordo corruttivo. Tuttavia, il primo giudice, pur ritenendo non operante la scriminante del diritto di cronaca, nemmeno sotto forma putativa, poiché la giornalista non aveva riprodotto in modo fedele e completo i contenuti degli atti giudiziari, omettendo di distinguere chiaramente tra i reati ipotizzati a carico dei diversi soggetti coinvolti, escludeva gli
5 estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa per assenza dell'elemento soggettivo del dolo e riconduceva la responsabilità in capo alla sola articolista a titolo di illecito civile colposo,
lesivo della reputazione dell'attore, tutelata come valore costituzionale, e quindi risarcibile ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del codice civile. Quindi, il Tribunale liquidava in favore dell'attore la somma di € 15.000,00 per danno non patrimoniale, prendendo come parametro della liquidazione equitativa le tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano con un illecito di media gravità pari a € 25.000,00 in ragione delle pecularietà del fatto - notorietà del diffamato, gravità dell'offesa, attitudine della notizia ad arrecare pregiudizio, diffusività del giornale, successiva notizia di proscioglimento – ed operando riduzione in ragione della natura meramente colposa della condotta. Di contro, il primo giudice, nonostante la consulenza medica avesse evidenziato un disturbo ansioso-depressivo, non riteneva che non fosse stata provata una connessione diretta tra tale stato e la pubblicazione dell'articolo.
Non veniva, infine, ravvisata alcuna specifica responsabilità ex artt. 2043 2 2055 cc a carico dell'editore, né i presupposti per l'applicazione di sanzioni ulteriori (ex art. CP_3
12 Legge n. 47\1948), non venendo in rilievo il reato di diffamazione.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado per i Parte_1
seguenti motivi:
-Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere escluso il reato di diffamazione a mezzo stampa, atteso che nella condotta della era ravvisabile quantomeno l'elemento soggettivo del dolo Pt_2
eventuale. Per l'appellante, infatti, la giornalista, professionista del settore, non poteva ignorare il significato delle espressioni usate e il rischio di ledere la reputazione di un amministratore pubblico;
-Il Tribunale, poi, fondato la quantificazione del danno su argomentazioni contraddittorie, oltre che su una erronea applicazione dei criteri equitativi, in quanto i parametri indicati (notorietà,
gravità, diffusione del giornale, ecc.) avrebbero dovuto condurre alla liquidazione di un danno di € 35.247,00, ossia pari alla somma massima delle tabelle milanesi del 2024 per la
6 diffamazione di media gravità. A detta dell'appellante, invero, il Giudice di prime cure, con motivazione apparente e contraddittoria, dopo aver qualificato l'illecito come di media gravità,
aveva tuttavia quantificato il danno in un importo corrispondente alla fascia minima prevista per gli illeciti di tenue intensità, trascurando la valutazione complessiva dei parametri oggettivi indicati nelle tabelle;
-Inoltre, il Tribunale avrebbe illegittimamente disatteso le conclusioni della CTU, di natura percipiente, che aveva accertato un disturbo ansioso-depressivo reattivo di lunga durata compatibile con la pubblicazione diffamatoria, peraltro confermata in sede testimoniale,
omettendo una motivazione adeguata, analitica e fondata su criteri tecnico-scientifici alternativi;
-Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 L. 47/1948, sul presupposto che tale misura era applicabile esclusivamente al direttore responsabile, mentre la norma mirerebbe a garantire una tutela rafforzata della persona offesa, attraverso una somma ulteriore rispetto al danno civilistico, da determinarsi in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione del mezzo.
Quindi, l'appellante chiedeva accogliersi integralmente il proposto appello ed in parziale
riforma della impugnata sentenza n. 20/2024 del Tribunale di Salerno;
ritenere sussistente il
delitto di diffamazione a mezzo stampa e per l'effetto condannare in solido l'articolista
ed il nelle rispettive qualità e dom.ti come in atti, al Parte_2 CP_3
risarcimento in favore di tutti i danni alla reputazione e morali per Parte_1
diffamazione di gravità elevata, o in subordine, diffamazione di media gravità nelle somma
massima prevista e pari secondo i vigenti parametri 2024 del Tribunale di Milano ad €
35.247,00 o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
ritenere
sussistente il danno alla salute così come accertato dal Ctu nel corso del giudizio di primo
grado e per l'effetto condannare in solido l'articolista ed il al Parte_2 CP_3
pagamento della complessiva somma di € 54.319,20, come sopra analiticamente ripartita o a
7 quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
-condannare l'articolista
a corrispondere all'attore, a titolo di riparazione, ai sensi e per gli effetti di Parte_2
cui all'art. 12 della L. 47/1948, una somma pari ad 1/3 di quella che sarà riconosciuta a titolo
di risarcimento del danno o quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa. Il
tutto con gli interessi a far data dall'evento; Con vittoria di spese diritti ed onorari con
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario<.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituivano e CP_3 [...]
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedevano la conferma della sentenza Parte_2
appellata con rigetto dell'appello, In particolare, gli appellati chiedevano - per quel che qui interessa - la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale riunione con il
Co processo promosso sempre dal nei confronti del quotidiano Città, in relazione alla Pt_1
medesima notizia pubblicata lo stesso giorno, stante le evidenti ragioni di economia processuale e coerenza nella decisione.
Si costituiva, altresì, nel giudizio di secondo grado la la quale Controparte_1
nel contestare le deduzioni di parte appellante, proponeva appello incidentale per i motivi e le eccezioni non accolte in primo grado, ossia:
-In via principale, errata compensazione integrale delle spese di lite con la parte attrice, pur avendo rigettato la domanda nei confronti di quest'ultima per difetto di legittimazione passiva,
risultante dalla visura camerale allegata dallo stesso attore, la certificazione del Registro della
Stampa del Tribunale di Napoli e la gerenza della testata;
-Mancata condanna dell'attore per lite temeraria, avendo proseguito nel giudizio pur in presenza di documenti che smentivano radicalmente la fondatezza della sua domanda nei confronti della
Controparte_1
Di seguito, la causa era rinviata all'udienza del 10\7\2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusioni e le eventuali repliche.,
8 Infine, sulle conclusioni come riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10\7\2025, la causa era riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del
15\7\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le seguenti motivazioni.
A.Sulla riunione dei procedimenti R.G. 743/2024 e R.G. 5224/2016.
Per motivi di anteriorità logica dettati dall'esigenza di superare le eccezioni di carattere preliminare, la Corte d'Appello ritiene doveroso, in via preliminare, rispondere alla doglianza formulata nella comparsa di costituzione de e la , sulla scorta CP_3 Pt_2
della quale si chiede la trasmissione degli atti del presente giudizio al Presidente del Tribunale,
affinché valuti l'opportunità di riunire il procedimento in oggetto con altro procedimento pendente in primo grado (proc. n. 5224\2016 RG), sempre instaurato dallo stesso
[...]
, nei confronti di un altro quotidiano, precisamente ”, a Pt_1 Parte_3
causa delle identiche censure formulate dall'attore,per ragioni di connessione sostanziale e per evitare il rischio di pronunce contrastanti, nonché una indebita locupletazione dei risarcimenti.
Ad avviso della Corte la richiesta non è meritevole di pregio.
L'art. 274 cpc, in materia di riunione dei procedimenti, consente al giudice di disporre la riunione di più cause quando esse siano collegate da un nesso di identità di causa o da un collegamento sostanziale tra le parti e gli oggetti delle cause. La giurisprudenza consolidata,
infatti, esige che le cause siano caratterizzate da una stretta connessione oggettiva e soggettiva,
in modo che l'amministrazione della giustizia risulti più efficiente e si evitino contraddizioni nelle decisioni.
Nel caso in esame, tale presupposto non ricorre.
Appare evidente che le due cause, pur riguardando entrambe presunti danni derivanti da pubblicazioni diffamatorie, afferiscono a due distinti articoli pubblicati da diverse testate giornalistiche, che trattano la medesima vicenda (l'indagine a carico dell'attore), i fatti dedotti
9 e le condotte contestate ai diversi convenuti risultano ontologicamente autonome: ciascun articolo giornalistico costituisce, infatti, una manifestazione espressiva autonoma, frutto dell'attività redazionale e della libertà di elaborazione del singolo giornalista e della singola testata. Peraltro, il tenore letterale, lo stile espositivo, la scelta delle parole, nonché
l'impostazione narrativa e valutativa dell'articolo, rappresentano elementi soggettivi e peculiari di ciascun autore, che non possono mai considerarsi identici o fungibili rispetto a quelli di altro giornalista, anche qualora l'argomento trattato sia lo stesso. Ne consegue che la presunta identità di oggetto (la medesima vicenda giudiziaria narrata) non implica identità di condotta diffamatoria, poiché la diffamazione a mezzo stampa si concreta nella specifica espressione linguistica e nel modo in cui il fatto viene rappresentato. D'altra parte, l'offesa all'onore e alla reputazione, quale elemento costitutivo del reato e dell'illecito civile di diffamazione, va valutata con riferimento al contenuto concreto dell'articolo e alle modalità comunicative utilizzate. Pertanto, la verifica della natura diffamatoria di un testo giornalistico richiede un accertamento specifico e autonomo per ciascun articolo, non potendo il giudice estendere automaticamente le proprie valutazioni da un caso all'altro.
B.Insussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa: confine tra dolo e colpa.
Con l'appello in esame, censurava la sentenza di primo grado per aver Parte_1
escluso la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa, qualificando la condotta della giornalista come solo colposa, con valutazione errata in diritto ed illogica. Secondo l'appellante,
la giornalista, in quanto professionista, non poteva non rendersi conto del significato delle espressioni usate e del potenziale lesivo per la reputazione di un amministratore pubblico.
Il motivo non coglie nel segno.
Giova precisare che secondo l'ordinamento penale, il reato di diffamazione (art. 595 c.p.)
richiede, in ogni caso, la presenza dell'elemento soggettivo del dolo (generico o anche eventuale), nel senso che non è sufficiente che l'agente abbia consapevolezza di poter utilizzare termini potenzialmente offensivi ma è, altresì, necessario che abbia rappresentato la possibilità
10 che la condotta lesiva potesse verificarsi e l'abbia accettata come conseguenza del proprio atto
(dolo eventuale).
Per la consolidata giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, ai finid ella configurabilità della diffamazione, non si richiede che sussista l'animus diffamandi vel
iniurandi”, ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente
(cfr. Cass. sez. V, 12\12\2012, n. 4364).
Tuttavia, affinché il dolo eventuale possa ritenersi integrato, non è sufficiente che l'agente
“abbia rischiato” la lesione: deve emergere che l'atteggiamento dell'agente non fosse meramente negligente, ma caratterizzato da una accettazione — anche implicita — del rischio di offesa. In assenza di elementi concreti che dimostrino questa accettazione, l'ipotesi deve essere ricondotta alla colpa.
Ebbene, nel caso sottoposto alla cognizione di codesto Collegio emerge chiaramente un'assoluta assenza di volontà – nel senso sopra indicato - denigratoria o offensiva da parte della giornalista appellata, la quale si è limitata a riportare fatti di cronaca giudiziaria concernenti un'inchiesta di pubblico interesse, attenendosi, sia pure con qualche imprecisione,
al contenuto delle informazioni all'epoca disponibili.
L'errore commesso dalla giornalista non consiste, dunque, nell'aver deliberatamente attribuito all'appellante un comportamento corruttivo o nel voler insinuare dubbi sulla sua integrità
morale o professionale, bensì nell'aver impropriamente accomunato, in un unico passaggio narrativo, le diverse ipotesi di reato contestate ai soggetti menzionati nell'articolo, omettendo di distinguere con chiarezza le specifiche condotte illecite addebitate, dalla Procura della
Repubblica, a ciascun indagato. Tale circostanza, pur rivelando un difetto di diligenza e di precisione nell'esercizio dell'attività giornalistica, non è idonea a far ritenere sussistente una
11 consapevole intenzione di ledere l'onore o la reputazione dell'appellante. Essa integra, semmai,
una colpa professionale, connessa a un'insufficiente verifica della corrispondenza tra i dati riportati e le risultanze dell'indagine, come correttamente statuito dal primo giudice.
A conferma di tale interpretazione si rinviene nel criterio della percezione che può avere un lettore medio.
La Cassazione ha affermato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il giudizio sulla offensività dell'articolo deve tener conto della reazione che può desumersi dal lettore medio,
inteso non come un soggetto particolarmente attento, ma come qualcuno che, pur senza sforzo particolare, legge il testo e gli elementi che lo compongono (titolo, sottotitolo, contesto) [cfr.
Cass. pen., 7\4\2023, n. 14915). In una vicenda analoga, la Corte penale (cfr. Cass. n. 503 del
13\1\2023) aveva annullato senza rinvio una condanna per diffamazione aggravata, ritenendo che la pubblicazione fosse incapace di ledere o mettere in pericolo la reputazione della persona offesa “in termini che il lettore medio potesse percepire” (ossia il lettore che non si fermi soltanto al titolo).
Rispetto alla cronaca, tuttavia, nell'esercizio del diritto di critica, la Cassazione adotta parametri più elastici, consapevole che la critica politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, “ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi
rigorosamente obiettiva e asettica” (Cassazione penale sentenza n. 4530/2023 in cui sottolinea anche che “sia da escludere il contenuto diffamatorio dell'articolo quando è incapace di ledere
l'altrui reputazione per la percezione che ne può avere il lettore medio, che non si ferma a frasi
colte distrattamente, così fraintendendo il senso del contesto”).
Nel caso in esame, l'articolo non appare — né per il suo titolo né per il contenuto — idoneo,
considerato nel suo insieme, a suscitare nella lettura ordinaria un'immediata percezione di colpa per corruzione a carico dell'appellante. Le formule utilizzate non si presentano come affermazioni dirette, né contengono aggettivi sferzanti o toni fortemente insinuanti che possano risolversi in un'offesa francamente percepibile dal lettore medio.
12 Da ultimo, le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno affrontato la questione della responsabilità civile in tema di diffamazione a mezzo stampa con riferimento alla cronaca giudiziaria e all'errata attribuzione della qualità di imputato anziché di indagato. Nella sentenza n. 132000 dell'11\3\2025 (depositata in maggio), il Supremo Collegio, nello stabilire che l'esimente del diritto di cronaca non è configurabile nel caso in cui si attribuisca a un soggetto,
direttamente o indirettamente, la falsa condizione di imputato anziché di indagato, ovvero si riferisca una richiesta di rinvio a giudizio a fronte della reale notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 323 c.p.p.) in difetto di adeguata cautela e verifica, afferma un importante principio anche sul piano della distinzione tra responsabilità civile e dolo penale:
quando l'errore è così centrale e rilevante da attribuire una diversa qualifica al soggetto, non può ritenersi semplicemente un'inezia o un'imprecisione marginale e può fondare la configurabilità dell'illecito civile;
tuttavia, essa non postula di per sé la configurabilità del dolo,
se non emergano elementi che dimostrino che il redattore abbia voluto o accettato il rischio di quella attribuzione lesiva.
Nella fattispecie che qui ci occupa, vale ripeterlo, la condotta della giornalista — pur fuorviante dal punto di vista della scelta stilistica utilizzata per descrivere la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto l'appellante — non è accompagnata da elementi ulteriori tali da far ritenere che abbia voluto o accettato il rischio di ledere consapevolmente la reputazione dell'appellante con l'attribuzione dell'ipotesi di corruzione.
Ed invero, non risultano emergere elementi tali da far presumere che la giornalista abbia agito con consapevolezza e accettazione del rischio diffamatorio (dolo eventuale), né che la pubblicazione avesse caratteristiche tali da farla percepire come una comunicazione offensiva dal lettore medio.
In conclusione, la decisione di primo grado ha effettuato correttamente la distinzione tra colpa e dolo, e la motivazione appare congruamente sorretta da una valutazione coerente e logica del materiale probatorio e della natura dell'articolo impugnato.
13 C.Sulla valutazione della gravità dell'offesa e sulla congruità della liquidazione.
Con gli ulteriori motivi di appello, si doleva dell'errata quantificazione del Parte_1
danno non patrimoniale liquidato, sia sotto il profilo dei criteri equitativi adottati sia in relazione alla motivazione contraddittoria. In particolare, l'appellante lamentava che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la gravità dell'offesa – in quanto idonea a ledere l'onore di un soggetto titolare di carica pubblica e diffusa in un ambito territoriale coincidente con la sfera sociale dell'appellante – avesse, tuttavia, liquidato l'importo del risarcimento nella misura di €
15.000,00, non solo riducendolo rispetto alla valutazione iniziale di € 25.000,00 sul presupposto della natura colposa dell'illecito commesso dall'articolista, ma in contrasto con i criteri indicati nelle Tabelle milanesi aggiornate al 2024, che prevedevano per i casi di media gravità soglie risarcitorie più elevate. Inoltre, l'appellante denunciava il vizio di motivazione apparente e contraddittoria, atteso che il giudice di primo grado, dopo aver qualificato l'illecito come di
“media gravità”, avrebbe liquidato un importo corrispondente alla fascia minima riservata ai casi di “scarsa intensità”, senza fornire un'adeguata giustificazione logica o un chiaro collegamento tra la valutazione della gravità e la misura del danno riconosciuto.
I motivi, così riassunti e da esaminare congiuntamente, vanno respinti.
Dall'esame del corpo motivazionale della sentenza impugnata emerge che il giudice di primo grado aveva proceduto alla liquidazione equitativa del danno in piena conformità ai criteri delineati dall'art. 1226 c.c., facendo corretto riferimento alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, pacificamente riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro di riferimento uniforme e attendibile per la quantificazione del danno non patrimoniale. In particolare, il primo giudice utilizzava le Tabelle
milanesi vigenti alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (2 gennaio 2024),
correttamente escludendo la possibilità di applicare i parametri successivamente aggiornati dal medesimo Osservatorio nel corso dello stesso anno (giugno 2024), i quali non potevano evidentemente trovare applicazione retroattiva.
14 Comunque, la questione in discussione in realtà è un falso problema.
Se, infatti, il primo giudice ha correttamente escluso la configurabilità del reato di diffamazione a mezzo stampa, non aveva alcun “obbligo” di applicare le suddette tabelle milanesi, che sono state adoperate solo come parametro ai fini della liquidazione equitativa del danno.
Di conseguenza, viene meno anche l'ulteriore doglianza relativa alla pretesa incongruità della somma riconosciuta.
Come già indicato nello svolgimento del processo, il giudice di prime cure ha puntualmente motivato in ordine alla gravità della lesione e alla natura colposa dell'illecito, pervenendo alla quantificazione del danno nella misura di € 15.000,00, tenendo conto, da un lato, dell'effettiva diffusione e della risonanza della notizia sul piano locale, e, dall'altro, della mancanza dell'elemento soggettivo del dolo, che, come correttamente evidenziato, attenuava sensibilmente la portata offensiva del danno all'immagine e la conseguente entità del pregiudizio. Pertanto, la riduzione della liquidazione del danno rispetto alla somma originariamente ritenuta equa (€ 25.000,00) non appare affatto illogica o contraddittoria, ma coerente con la qualificazione della condotta come illecito civile colposo, atteso che il
Tribunale, pur riconoscendo la capacità lesiva dell'articolo, ha ponderato l'entità del danno alla luce della assenza di dolo, della limitata diffusione territoriale del quotidiano (che, peraltro, non si è diramato a livello nazionale) e del rapido esaurirsi dell'eco mediatica poi prontamente superata dalla pubblicazione, sulla medesima testata giornalistica, dell'intervenuta archiviazione dell'indagine penale a carico dell'appellante.
Per inciso, anche le nuove tabelle milanesi prevedono per il reato di diffamazione a mezzo stampa, con grado di media gravità, la forbice di risarcimento tra € 23.498,00 ed € 35.247,00.
Nè può ritenersi sussistente il lamentato vizio di motivazione -apparente e contraddittoria - in quanto la sentenza impugnata espone in maniera chiara e coerente le ragioni della quantificazione, indicando i criteri seguiti, i parametri considerati e le circostanze concrete che hanno indotto il giudice a determinare il danno nella misura riconosciuta.
15 D.Sul discostamento dalle conclusioni del C.T.U.
Con il quarto motivo, l'appellante deduceva che il giudice di primo grado avrebbe ingiustificatamente disatteso le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva accertato un disturbo ansioso-depressivo reattivo causalmente collegato alla pubblicazione dell'articolo diffamatorio, senza fornire una motivazione tecnica idonea a confutare le risultanze peritali e le testimonianze confermative dell'impatto sociale della vicenda.
Il motivo è destituito di fondamento.
È principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce una prova in senso proprio, ma un mezzo di valutazione rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale può discostarsene quando le conclusioni del consulente non risultino convincenti o siano contrastate da altre emergenze probatorie, purché fornisca una motivazione congrua e logicamente coerente (cfr., ex multis, Cass., 14\10\2021, n. 28043
secondo cui “Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia
vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso
una coerente e convincente valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e
risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si
è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli
elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici per addivenire alla
decisione contrastante con il parere del C.T.U.”).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali non ha ritenuto di aderire integralmente alle conclusioni del consulente, evidenziando, con argomentazioni logiche e plausibili, che la Corte condivide, l'assenza di un nesso causale diretto e certo tra la pubblicazione dell'articolo e l'insorgenza del disturbo ansioso-depressivo accertato dal CTU, il quale ha semplicemente dichiarato al compatibilità della “malattia” alla pubblicazione della notizia.
16 Tuttavia, difetta qualsivoglia certezza e, quantomeno, alta probabilità che la condizione psicopatologica, quale quella descritta, sia direttamente e univocamente riconducibile alla diffusione di un articolo giornalistico, tanto più se si considera che il denunciato articolo si inserisce in un più ampio contesto giudiziario connotato da eventi oggettivamente idonei a generare turbamento e stress emotivo: nel caso di specie, l'origine del disagio psicologico dell'appellante trova più verosimilmente causa e fondamento nella vicenda giudiziaria in sé -
segnatamente, nell'avvio delle indagini e nell'esecuzione della perquisizione domiciliare e personale, eventi di per sé idonei a determinare un elevato impatto emotivo - piuttosto che nella pubblicazione dell'articolo, che si è limitato, sia pure con qualche profilo di imprecisione, a riportare una notizia di rilevante interesse pubblico concernente un'inchiesta giudiziaria in corso.
Né le testimonianze assunte in giudizio appaiono idonee a sovvertire tale valutazione,
limitandosi a riferire di uno stato di turbamento e di disagio dell'appellante, senza tuttavia fornire elementi oggettivi e univoci per correlare in maniera univoca tale stato psicologico alla pubblicazione dell'articolo.
Ne consegue che il giudice di primo grado ha correttamente escluso la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta della giornalista e il disturbo lamentato dall'appellante, ritenendo che la diffusione della notizia - pur potenzialmente idonea a provocare dispiacere o disagio - non costituisse la causa efficiente e determinante del pregiudizio psicologico accertato, ai sensi del criterio del “più probabile che non”. Il percorso argomentativo seguito dal primo giudice appare, pertanto, pienamente conforme ai principi di diritto in materia di causalità civile, di valutazione delle consulenze tecniche e di onere probatorio in tema di danno alla salute.
E.Domanda di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948.
Infine, con il quinto motivo, l'appellante si doleva del rigetto della domanda di riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 L. 47/1948, sostenendo che la norma mira a garantire una tutela
17 rafforzata della persona offesa con una somma aggiuntiva rispetto al danno civilistico, da determinarsi equitativamente in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione del mezzo.
Il motivo non coglie nel segno.
L'art. 12 L. 47/1948 dispone che, nei casi di condanna per reati commessi a mezzo stampa, il giudice possa ordinare la pubblicazione della sentenza e, limitatamente al direttore responsabile, il pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria. La ratio della norma consiste nel conferire al direttore del periodico una responsabilità diretta e personale in ordine alla tutela della reputazione della persona offesa, fungendo da deterrente per l'inosservanza dei doveri di diligenza e correttezza nella gestione editoriale. È principio consolidato che la riparazione ex art. 12 L. 47/1948 costituisce una misura speciale, avente natura di sanzione civile connessa al reato di diffamazione, la quale si applica esclusivamente allorché sia accertata la responsabilità penale del direttore responsabile o del soggetto previsto dalla norma. La
spettanza della somma pecuniaria non può pertanto fondarsi su un generico illecito civile o su responsabilità derivante da condotte colpose dell'articolista, ma richiede l'accertamento concreto e diretto del reato di diffamazione, in quanto essa è la conseguenza immediata e diretta della commissione del delitto, secondo un meccanismo di tipo sanzionatorio-civilistico.
Orbene, dal tenore della sentenza di primo grado emerge a chiare lettere che il giudice escludeva proprio la configurabilità del reato di diffamazione in capo all'articolista e, conseguentemente,
la responsabilità dell'editore del periodico come automatica conseguenza del reato, non sussistente, conformandosi alla ratio legis, secondo cui la riparazione ex art. 12 L. 47/1948 è
estranea all'ambito civilistico, non costituendo un ristoro automatico per il semplice illecito di natura civile, ma essendo strettamente funzionale alla sanzione collegata alla responsabilità
penale.
F.Appello incidentale promosso da estromissione e Controparte_1
compensazione delle spese di lite in primo grado.
18 Con l'appello incidentale la contesta la sentenza del Tribunale Controparte_7
nella parte in cui disponeva la compensazione integrale delle spese di lite nel rapporto con l'attore, pur avendo rigettato la domanda del per difetto di legittimazione passiva. La Pt_1
società evidenziava, infatti, che la documentazione prodotta in giudizio, comprensiva di visura camerale, certificazione del Registro della Stampa e della gerenza della testata, dimostrava si dal principio in maniera chiara ed inequivocabile che l'editore del quotidiano “ ” era CP_3
la società e non la mera holding di CP_3 Controparte_1
partecipazione, rendendo ingiustificata la motivazione del Tribunale basata su una presunta
“complessità degli accertamenti di fatto”.
La doglianza è fondata.
La documentazione prodotta in giudizio - visura camerale, dalla certificazione del Registro
della Stampa e dalla gerenza della testata – di carattere pubblico e facilmente accessibile,
avrebbero consentito all'attore di accertare con ragionevole certezza la legittimazione passiva della convenuta, escludendo qualsiasi reale difficoltà interpretativa o necessità di ulteriori accertamenti.
Di conseguenza, ritiene la Corte che il Tribunale, nel richiamare una presunta “complessità
degli accertamenti di fatto”, ha adottato una motivazione in palese contrasto con quanto previsto dal principio della soccombenza e della causalità. Invero, ove la documentazione fosse stata correttamente letta e valutata, con una diligenza non straordinaria, sarebbe stato chiaro all'attore che la domanda nei confronti della era destinata al Controparte_1
“fallimento”.
Alla luce di tali considerazioni, questa Corte ritiene l'appello incidentale fondato, con conseguente riforma del relativo capo della sentenza di primo grado (capo n. 5), con condanna del alla refusione delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore della Pt_1
Controparte_1
G.Sulla lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
19 Infine, col secondo motivo di appello incidentale la chiedeva Controparte_1
la riforma della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della responsabilità per lite temeraria in capo al , il quale aveva proseguito nel giudizio ignorando documenti Pt_1
pubblici e depositando memorie e materiali irrilevanti, talvolta tardivi, tentando senza alcun fondamento di attribuire la qualità di editore alla convenuta, anche ricorrendo a fonti non ufficiali, come Wikipedia.
Il motivo merita pieno accoglimento.
Va premesso, in via generale, che si distinguano due diverse ipotesi di lite temeraria, atteso che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede,
quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. n. 3830 del 15/02/2021;
Cass. Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019).
Peraltro, la domanda di risarcimento da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., si atteggia diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che,
mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata,
nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell'impugnazione, valutata con riguardo non tanto alle domande proposte, quanto,
piuttosto, alla palese e strumentale infondatezza dei motivi dell'appello e, più in generale, alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nella fase di gravame (cfr. Cass. n. 7620
del 26/03/2013): come nel caso di motivi palesemente inammissibili, impugnazione sulla base di norma abrogata da lungo tempo ovvero di impugnazione sulla base di motivo del tutto estraneo alla decisione.
20 Secondo la Suprema Corte, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede la prova incombente, alla parte istante, sia dell'an che del quantum debeatur, ovvero che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n.
3388/07; Cass. 9080 del 15/04/2013). D'altra parte, pur considerando che la parte, la quale debba sostenere una lite, va incontro ad una serie di disagi, quali, a titolo di esempio,
l'apprensione connessa all'esito del giudizio, la perdita di tempo e di denaro per la ricerca della documentazione probatoria e per la consultazione del proprio legale, e via discorrendo;
tuttavia,
per integrare gli estremi della lite temeraria è necessario che tali aggravi non siano quelli ordinari, frutto cioè di una normale dialettica processuale, ma, al contrario, quelli particolarmente ampliati ed odiosi connessi ad una subita aggressione con una lite del tutto temeraria. In altri termini, la parte istante deve dimostrare di aver subito un pregiudizio tale da non poter essere compensato, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso.
Nel caso di specie risulta per tabulas la colpa grave del (art. 96, comma 1, cpc). Pt_1
Come censurato dalla predetta società, ritiene la Corte che la condotta dell'attore si caratterizzi per una manifesta distrazione dall'ordinaria diligenza richiesta in sede difensiva, in quanto, se si fosse limitato ad un minimo accertamento delle informazioni disponibili - consultando la visura camerale e la documentazione pubblica relativa al Registro della Stampa - avrebbe facilmente constatato che l'effettivo editore del quotidiano “Il Mattino” era la società
[...]
e non la Inoltre, nonostante la chiara evidenza CP_3 Controparte_1
probatoria, l'attore proseguiva nel giudizio, insistendo nella richiesta di riconoscimento della responsabilità di un soggetto estraneo ai fatti oggetto di causa, come emergente dalle conclusioni riportate nelle memorie di replica depositate in primo grado
21 Ne consegue che il Tribunale di primo grado ha errato non solo nel compensare le spese di lite tra le parti, ma anche nel trascurare la evidente temerarietà della condotta processuale dell'attore.
Di contro, ad opinione di questa Corte, non sussiste la temerarietà della impugnazione, non avendo il avanzato alcuna pretesa nei confronti della Pt_1 Controparte_1
Per quanto riguarda la quantificazione del danno da lite temeraria, è pacifico che la liquidazione può essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cass., Ordinanza n. 17902 del 4\7\2019;
Cass., Ordinanza n. 26435 del 20\11\2020).
L'appellante va, quindi, condannata al pagamento della somma di € 1.400,00, equitativamente determinata nella misura di un terzo delle spese come di seguito liquidate.
H.Spese processuali dell'appello.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, tenendo conto dello scaglione per le cause di valore indeterminabile con bassa complessità.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e la Parte_1 CP_3 Parte_2
nonché sull'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
1.RIGETTA l'appello principale;
22 2.ACCOGLIE l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale RIFORMA della sentenza n.
20/2024 del 2\1\2024, pubblicata in data 3\1\2024 dal Tribunale di Salerno,
- CONDANNA al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida nella complessiva
[...]
somma di € 4.200,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- CONDANNA al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
della somma di € 1.400,00 per lite temeraria ex art. 96 cpc;
[...]
3.CONFERMA nel resto la sentenza appellata;
4.CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore dell'appellata Parte_1
incidentale, delle spese del secondo grado di giudizio, che Controparte_1
liquida nella complessiva somma di € 148,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
5.CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore degli appellati, Parte_1 [...]
e delle spese processuali del secondo grado di giudizio, CP_3 Parte_2
che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 per compensi professionali della difesa,
oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
6.DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti – - dott.ssa Maria Balletti -
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