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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott.ssa Gabriella GIAMMONA Presidente f.f dott.ssa Monica MONTANTE Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2409 del registro generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025
TRA
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Riccardo Ciriminna, presso il cui studio a Palermo, via Marchese Di
Villabianca n. 98, è elettivamente domiciliato
E
nata in [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Bruna Perricone, presso il cui studio a Palermo, Corso
Alberto Amedeo n. 21, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato il 13/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto le parti hanno congiuntamente chiesto disporsi la regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento dei figli minori , nato ad [...] il Per_1
30/09/2015 e , nata ad [...] il [...], alle condizioni concordate. Per_2
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accoglimento del ricorso alle condizioni di seguito riportate:
“1. AFFIDAMENTO DEI FIGLI
I figli minori , nato ad [...] il [...] e , nata ad [...]_4
Alessandria il 02/10/2020, saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido
1 condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e domiciliazione prevalente presso la madre.
2. REGIME DI VISITA.
a) Durante il periodo scolastico, i figli minori trascorreranno i seguenti periodi di permanenza con il padre:
- Dal lunedì al giovedì, i figli trascorreranno due pomeriggi con il padre, dall'uscita dalla scuola (ove verranno prelevati dal padre) fino alle ore 19:00 e saranno riaccompagnati dal padre presso il domicilio della madre.
La turnazione dei pomeriggi verrà stabilita all'inizio dell'anno scolastico, con possibilità di variazione, previo accordo tra le parti.
- I fine settimana (dall'uscita scolastica del venerdì alle 19:00 della domenica) saranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore.
La turnazione dei fine settimana verrà stabilita all'inizio dell'anno scolastico, con possibilità di variazione, previo accordo.
Le parti concordano, altresì, la possibilità di aggiungere un ulteriore pernottamento infrasettimanale durante tutto l'anno nella settimana in cui non è previsto il week end con il padre.
b) Durante le vacanze scolastiche, i figli minori trascorreranno i seguenti periodi di permanenza con il padre:
Vacanze estive: 15 giorni continuativi nel mese di luglio ed altrettanti 15 giorni continuativi nel mese di agosto, da individuarsi di comune accordo entro il mese di febbraio di ogni anno, in occasione di tali mesi, non si prevede la turnazione dei fine settimana.
Vacanze natalizie e di fine anno: dal 24 al 30 dicembre, o, alternativamente, dal 30 dicembre fino al 6 gennaio di ogni anno.
Vacanze pasquali: dal Venerdì Santo sino alla sera del giorno di Pasqua;
mentre l'anno successivo, dalla sera del giorno di Pasqua fino al martedì successivo alla giornata
Pasquetta, alternandosi, salvo diverso accordo tra i genitori.
4. MANTENIMENTO DEI FIGLI.
Si pone a carico del sig. in quanto genitore non collocatario, l'obbligo di versare alla Pt_1 sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di € CP_1
500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal
01/09/2025.
Tale somma dovrà essere aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, senza bisogno di preventiva richiesta.
2 Nel periodo antecedente al 01/09/2025, in ragione delle spese sostenute dal padre nel corrente anno per la scuola privata dei figli, il sig. verserà nei mesi di luglio ed agosto Pt_1 del corrente anno, un importo di euro 300,00 mensili (€. 150.00 cadauno).
Parimenti, nei mesi di luglio ed agosto di ogni anno, in ragione dei maggiori tempi di permanenza nei mesi estivi dei figli con il padre, il sig. verserà un importo di euro Pt_1
300,00 mensili (€. 150.00 cadauno) a titolo di mantenimento dei figli.
5. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Le parti prevedono espressamente che l'assegno unico universale INPS in favore dei due figli sarà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra . CP_1
6. SPESE STRAORDINARIE.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità concordate tra le parti e di seguito indicate:
Spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge/genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo:
a) le spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
b) le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio di anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
c) le spese extrascolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola sino al 30.06.2026, dopo tale data solo nel caso di preventivo accordo;
spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi/genitori:
a) le spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
b) le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso
3 la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche relative a:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- relativamente alle solo spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi/genitori, resta previsto che il coniuge/genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo entro i sette giorni successivi di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge/genitore e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquote di sua pertinenza).
7. CASA FAMILIARE.
Nulla si chiede disporsi, essendo stata lasciata da entrambi i ricorrenti.
8. SPESE DEL GIUDIZIO.
Ciascuna parte pagherà le proprie spese del giudizio.
Gli Avvocati Ciriminna e Perricone sottoscrivendo il presente accordo rinunciano alla solidarietà vigente in materia.
9. INDICAZIONI ex art. 473 bis 51 comma II c.p.c.
Il sig. e la Sig.ra svolgono la professione di insegnante. Pt_1 CP_1
In ordine alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio depositano le dichiarazioni reddituali”.
Le condizioni concordate e sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori , nato Persona_3 ad Alessandria il 30/09/2015 e nata ad [...] il [...], sia Persona_4 disciplinato secondo quanto concordato dalle parti nel ricorso congiunto depositato il
13/05/2025.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
Sara Marino Gabriella Giammona
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