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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa IA Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Torre Annunziata alla via Carlo C.F._1
Poerio n. 11, presso lo studio dell'Avv. Maria Pirozzi, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] – C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Vico Equense alla Via Stella n. 6, presso lo studio dell'Avv.
CO MA, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
1 NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza di comparizione dei coniugi del 01.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti concludevano chiedendo di limitare la pronunzia al solo status, non essendovi statuizioni accessorie da assumere, avendo la resistente, all'udienza del 17.09.2025, rinunziato alla domanda di assegno divorzile.
Il P.M., in data 14.10.2025, ha concluso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2024, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1 in Meta in data 31.10.1984, dalla cui unione erano nate due figlie: , in data Per_1
06.10.1984, e , in data 01.08.1986. Per_2
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 23.06.1998, allorquando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 869/1998, a seguito della comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 11.05.1995.
Con la predetta sentenza, le figlie (allora) minori venivano affidate alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima e diritto di visita del padre;
il Tribunale, inoltre, poneva a carico del ed in favore della moglie l'assegno mensile di lire Pt_1
500,00 per il mantenimento della moglie e di lire 1.000,000 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, nonché l'ulteriore somma annua di lire 12.000,000 per le spese di istruzione e la metà delle spese mediche e straordinarie ritenute necessarie.
Il ricorrente chiedeva, dunque, di pronunciare unicamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo più tenuto al mantenimento delle figlie, in quanto da anni divenute economicamente autonome, e per l'effetto revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta l'obbligazione di pagamento su di lui gravante quale contributo al mantenimento delle proprie figlie. Infine, chiedeva di dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e che pertanto non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di alcun assegno divorzile l'uno in favore dell'altro.
2 , nel costituirsi in giudizio, concordava con il ricorrente sulla Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché sulla raggiunta autonomia economica delle figlie, ma chiedeva di porre a carico del l'obbligo di Pt_1 corrisponderle, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 1.500,00.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 07.04.2025, i difensori delle parti rappresentavano che queste ultime avevano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e chiedevano, dunque, breve rinvio per poterlo formalizzare, e pertanto il giudice delegato rinviava la causa per la comparizione delle parti all'udienza del 04.06.2025, poi rinviata al 17.09.2025.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 17.09.2025, le parti confermavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e che erano, inoltre, in procinto di regolamentare i rapporti patrimoniali relativi al compendio immobiliare con scrittura privata da redigere in sede stragiudiziale, con la quale il si impegnava a cedere Pt_1
l'immobile sito in Positano, con riserva di usufrutto per sé, alle figlie maggiorenni, le quali a loro volta si sarebbero impegnate a cedere alla minore IA (nata da successiva relazione del gli immobili siti in Castellammare di Stabia. Pt_1
La resistente rinunciava alla domanda di corresponsione di un assegno divorzile.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, dunque, il Giudice delegato revocava, in via provvisoria, le disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita delle figlie ormai maggiorenni, nonché al contributo al loro mantenimento, in quanto divenute autonome, e sulle conformi conclusioni delle parti, avendo la resistente rinunciato alla domanda di previsione di un assegno divorzile in suo favore, riservava al Collegio la decisione della causa, trasmettendo gli atti al P.M. per le conclusioni di sua competenza.
Il P.M., in data 14.10. 2025, concludeva per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza resa in data 21.10.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo al solo fine di acquisire in atti attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ed acquisita la predetta documentazione, all'udienza del 01.12.2025 veniva nuovamente riservata in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici
3 mesi dalla data (11.05.1995) di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito della separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 869/1998 del 23.06.1998, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Alcuna decisione deve essere assunta dal Tribunale relativamente alle statuizioni accessorie al divorzio, avendo la resistente rinunciato all'assegno divorzile, ed essendo le parti intenzionate a regolare in sede stragiudiziale i rapporti patrimoniali con le figlie maggiorenni.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Dunque, considerato che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti (avendo la resistente anche rinunciato all'assegno divorzile), così come lo sono le figlie maggiorenni della coppia, il Collegio è tenuto a pronunciarsi, difatti, solo sullo status.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Meta in data 31.03.1984 (atto n. 10, parte II, serie
[...] Controparte_1
A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984);
4 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Meta per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo.
149/2022;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 09.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa IA Lopiano
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