Art. 29. (Fondo per la razionalizzazione della rete
di distribuzione dei carburanti) 1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall' articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , e' integrato, per l'anno 2002, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1999, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Note all' art. 29:
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 reca: "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 " L'art. 6 cosi' recita:
"Art. 6 (Fondo per la razionalizzazione della rete). - 1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sara' integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira a carico dei gestori. Tali disponibilita' sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.".
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 febbraio 1999 reca: "Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, attuativo dell' art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ". L'art. 2 cosi' recita:
"Art. 2. - 1. Il Fondo ha la finalita' di corrispondere ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante, anche se titolari della relativa autorizzazione, gli indennizzi per la chiusura degli impianti per i quali, a seguito di cessazione dell'attivita' per ristrutturazione della rete, sia venuta meno la titolarita' della gestione.
2. Gli indennizzi sono altresi' corrisposti ai soggetti titolari di autorizzazione con non piu' di cinque impianti al 31 dicembre 1996 a fronte della chiusura di tali impianti dovute a ristrutturazione della rete.
3. L'indennizzo puo' essere concesso una sola volta per ciascun gestore. Qualora il medesimo gestore abbia in gestione piu' impianti, l'indennizzo puo' essere concesso con riferimento ad uno solo degli impianti chiusi, purche' il soggetto sia fuoriuscito dalla gestione anche degli altri. Nel caso di soggetti titolari sia della gestione che della autorizzazione, l'indennizzo di cui al comma 1 non e' cumulabile con quello di cui al comma 2 del presente articolo.".
di distribuzione dei carburanti) 1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall' articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , e' integrato, per l'anno 2002, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1999, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Note all' art. 29:
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 reca: "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 " L'art. 6 cosi' recita:
"Art. 6 (Fondo per la razionalizzazione della rete). - 1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sara' integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira a carico dei gestori. Tali disponibilita' sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.".
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 febbraio 1999 reca: "Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, attuativo dell' art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ". L'art. 2 cosi' recita:
"Art. 2. - 1. Il Fondo ha la finalita' di corrispondere ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante, anche se titolari della relativa autorizzazione, gli indennizzi per la chiusura degli impianti per i quali, a seguito di cessazione dell'attivita' per ristrutturazione della rete, sia venuta meno la titolarita' della gestione.
2. Gli indennizzi sono altresi' corrisposti ai soggetti titolari di autorizzazione con non piu' di cinque impianti al 31 dicembre 1996 a fronte della chiusura di tali impianti dovute a ristrutturazione della rete.
3. L'indennizzo puo' essere concesso una sola volta per ciascun gestore. Qualora il medesimo gestore abbia in gestione piu' impianti, l'indennizzo puo' essere concesso con riferimento ad uno solo degli impianti chiusi, purche' il soggetto sia fuoriuscito dalla gestione anche degli altri. Nel caso di soggetti titolari sia della gestione che della autorizzazione, l'indennizzo di cui al comma 1 non e' cumulabile con quello di cui al comma 2 del presente articolo.".