Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2019, n. 1426
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Sentenza 18 settembre 2019

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In tema di gestione di rifiuti, il "pastazzo" di agrumi, pur possedendo in astratto i requisiti per essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, se esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, pertanto, per la sua composizione, ai naturali processi di fermentazione, costituisce un rifiuto, con la conseguenza che il suo abbandono o il suo deposito incontrollato su un terreno presenta rilievo penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2019, n. 1426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1426
    Data del deposito : 18 settembre 2019

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