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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ____ IL TRIBUNALE DI BELLUNO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: Dott. Chiara Sandini Presidente Dott. Irene Colladet Giudice relatore Dott. Gersa Gerbi Giudice a latere nel giudizio iscritto al n. 801/2024 R.G., promosso con reclamo depositato in data 09/12/2024 da
(c.f. , con l'avv. PAULETTI PAOLA (c.f. Parte_1 P.IVA_1
) giusta procura in atti;
C.F._1 reclamante, contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
c.f. , Controparte_2 P.IVA_3
(c.f. , CP_3 P.IVA_4 reclamati non costituiti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza in data 20/11/2024 con cui il G.E. mob. dichiarava l'estinzione della procedura di pignoramento presso terzi n. 283/2024 R.G. ex art. 631 comma secondo c.p.c. e liquidava a favore di l'importo di € Parte_2
3.000,00, ponendolo a carico della creditrice procedente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente reclamo si duole, in particolare, della Parte_1 liquidazione disposta con l'ordinanza impugnata dal GE in favore
1 dell' di , ex art. 122 DPR 1229/1959, dell'importo di Pt_2 Pt_2
€3.000,00, ponendola a carico della creditrice procedente. A sostegno dell'impugnazione la reclamante allegava che: a. in fatto
- in data 31/07/2024 l'Ufficiale Giudiziario addetto all' del Pt_2
Tribunale di Belluno notificava al debitore esecutato atto di pignoramento presso terzi ex art. 492 bis c.p.c. all'esito della ricerca beni con modalità telematica (cfr. doc.2);
– detto pignoramento veniva iscritto a ruolo al n. R.G. 283/2024 e veniva depositata istanza di assegnazione delle somme (cfr. doc.3);
– i terzi pignorati Banca INTESA SAN PAOLO S.P.A. e CP_3 rendevano dichiarazioni sostanzialmente negative (cfr. doc.4);
[...]
– per errore, dette dichiarazioni non venivano depositate nella procedura esecutiva e il patrocinio della creditrice procedente, al fine di evitare inutili costi alla stessa, non coltivava l'esecuzione, non comparendo alla prima udienza ed alla successiva, rinviata d'ufficio dal Giudice;
- l'art. 122 del D.P.R. 1229/1959 prevede che in caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'art. 164 ter disp. att. c.p.c. il compenso previsto dal secondo comma, ovvero la retribuzione agli ufficiali giudiziari, non è dovuto;
- nel caso di specie, pur non avendo la creditrice procedente rinunciato all'esecuzione a fronte di dichiarazioni da parte dei terzi sostanzialmente negative e/o per crediti dichiarati di ammontare non superiore ad Euro 3000,00, è evidente che la procedura esecutiva instaurata era da considerarsi infruttuosa;
- dalla predetta procedura esecutiva la creditrice procedente nulla ha ricavato ma ha dovuto sostenere solo ulteriori spese per cercare di recuperare un credito significativo e da anni impagato.
Il procedimento veniva assegnato a questa Giudice relatrice in data 31/03/2025 e con provvedimento in data 01/04/2025 veniva fissata l'udienza.
All'udienza dell'08/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, nessuno si costituiva e la Giudice relatrice, dichiarata la contumacia delle reclamate, si riservava di riferire al Collegio.
Il reclamo è destituito di fondamento e deve essere rigettato.
Anzitutto, occorre ricordare che il reclamo ex art. 630 c.p.c. è un mezzo di impugnazione che ha natura rescissoria, non rescindente. Ciò significa che non riapre il giudizio esecutivo in toto, con possibilità di depositare nuova ed ulteriore documentazione, ma che consente
2 unicamente di impugnare l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha disposto l'estinzione del processo esecutivo o ha rigettato la relativa istanza, in forza degli atti e dei documenti acquisiti al processo stesso.
Nel caso di specie, secondo la stessa ricostruzione offerta dalla reclamante, le dichiarazioni dei terzi pignorati non venivano depositate nel fascicolo della procedura esecutiva.
Quanto poi all'art. 122 comma terzo, secondo e terzo periodo del D.P.R. 1229/1959, esso statuisce che “In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non e' dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”.
A sua volta l'art. 164-bis disp att. c.p.c. disciplina la chiusura anticipata della procedura esecutiva per infruttuosità della stessa. In particolare l'infruttuosità si verifica quando “risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo”.
Dall'ordinanza di estinzione impugnata risulta che alla data del “20 novembre 2024 ad ore 15,45 davanti al GE BA NS nessuno è comparso” (circostanza non contestata e, anzi, confermata dalla reclamante) e, di conseguenza, la procedura esecutiva veniva estinta ai sensi dell'art. 631 comma secondo c.p.c., fattispecie diversa dall'art. 164bis disp att. c.p.c. e non ricompresa tra le ipotesi di cui all'art. 122 comma terzo, secondo e terzo periodo del D.P.R. 1229/1959.
Del resto, il GE non aveva gli elementi neppure per prendere in considerazione di chiudere la procedura ai sensi dell'art. 164 bis disp. Att. c.p.c. perché la creditrice procedente, odierna reclamante, non si presentava in udienza, né depositava un'istanza in tal senso, né depositava le dichiarazioni rese dai terzi pignorati (come dalla stessa specificato in sede di reclamo).
Ne consegue che la tesi della reclamante, secondo cui nel caso di specie doveva trovare applicazione l'art. 122 comma terzo, secondo e terzo periodo del D.P.R. 1229/1959, in quanto la procedura di PPT doveva essere considerata “sostanzialmente” infruttuosa, è destituita di qualsivoglia fondamento perché non supportata né da documenti
3 ritualmente prodotti nel giudizio di PPT, né da un comportamento processuale coerente.
Il reclamo deve quindi essere rigettato.
Alla luce della contumacia delle reclamate non sussistono i presupposti per liquidare le spese di lite, mentre sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: I. RIGETTA il reclamo;
II. DICHIARA non luogo a provvedere sulle spese di lite;
III. DICHIARA sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico di parte reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo. Belluno, 14/05/2025 Il Presidente dott. Chiara Sandini Il Giudice relatore dott. Irene Colladet
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