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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3551/2024
N. R.G. 3551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia in persona dei signori Magistrati
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, iscritto al n. Rg. 3551/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Morelli, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Viale XXIV
Maggio, n. 98 - scala D
RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituito Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 19/02/2025.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2024 ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
n Foggia in data 24.02.1996 (atto n. 32, p. II, serie A, anno 1996). CP_1
Non ha avanzato alcuna richiesta per i tre figli, tutti maggiorenni, e per sé stessa, dichiarandosi economicamente autosufficiente. benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi, dovendosi Controparte_1
pertanto confermare la dichiarazione di contumacia.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 19.02.2025, riservando di riferire al Collegio e al PM.
******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti, i coniugi si sono separati in forza di sentenza del
Tribunale di Foggia n. 2987/2023 pubblicata in data 29.11.2023 (RG n. 3006/2022), passata in giudicato e, fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le risultanze anagrafiche, la contumacia del resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del pagina 2 di 3 matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Nessuna statuizione di carattere economico ed accessorio deve essere adottata in difetto di apposita domanda.
Le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento basati solo sulla pronuncia dello status, nonché la contumacia del resistente, risoltasi in una mancata opposizione che ha facilitato la definizione del giudizio, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Foggia il 24.02.1996 (atto n. 32, p. II, serie A, anno 1996) tra Parte_1
, nata a [...] in data [...] e nato a [...] in
[...] Controparte_1
data 12.11.1970;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
08.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
N. R.G. 3551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia in persona dei signori Magistrati
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, iscritto al n. Rg. 3551/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Morelli, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Viale XXIV
Maggio, n. 98 - scala D
RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituito Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 19/02/2025.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2024 ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
n Foggia in data 24.02.1996 (atto n. 32, p. II, serie A, anno 1996). CP_1
Non ha avanzato alcuna richiesta per i tre figli, tutti maggiorenni, e per sé stessa, dichiarandosi economicamente autosufficiente. benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi, dovendosi Controparte_1
pertanto confermare la dichiarazione di contumacia.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 19.02.2025, riservando di riferire al Collegio e al PM.
******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti, i coniugi si sono separati in forza di sentenza del
Tribunale di Foggia n. 2987/2023 pubblicata in data 29.11.2023 (RG n. 3006/2022), passata in giudicato e, fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le risultanze anagrafiche, la contumacia del resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del pagina 2 di 3 matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Nessuna statuizione di carattere economico ed accessorio deve essere adottata in difetto di apposita domanda.
Le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento basati solo sulla pronuncia dello status, nonché la contumacia del resistente, risoltasi in una mancata opposizione che ha facilitato la definizione del giudizio, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Foggia il 24.02.1996 (atto n. 32, p. II, serie A, anno 1996) tra Parte_1
, nata a [...] in data [...] e nato a [...] in
[...] Controparte_1
data 12.11.1970;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
08.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3