Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/05/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Settore lavoro / previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 2277 / 2024 rg sul ricorso depositato il 06/05/2024 proposto da difesa da avv. ORLANDO DANIELA Parte_1
nei confronti di ( contumace ) Controparte_1 all'esito dell'udienza e della camera di consiglio;
così definitivamente provvede :
“ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta RT OC di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per l'anno di servizio a termine dedotto con il ricorso 2021/2022, 2022/2023 e 2023 /2024 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per anno scolastico , oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Rigetta nel resto.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la RT elettronica del OC per l'aggiornamento e la formazione del personale OC prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e conseguentemente
1. Accertare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la RT elettronica del OC per l'aggiornamento e la formazione del personale OC prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015;
2. Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la RT elettronica del OC per l'aggiornamento e la formazione del personale OC prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 202-2021,
2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 e conseguentemente
1
3. Condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per le ragioni meglio spiegate nella parte motiva, al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 202-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 del contributo alla formazione della ricorrente pari ad €. 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino al soddisfo.
Con vittoria di spese. Onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.
Parte ricorrente deduceva che:
• La ricorrente è alle dipendenze del nella qualità di OC di Controparte_1 scuola secondaria. In particolare, ha prestato servizio in qualità di OC con incarichi a tempo determinato di durata annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche nei seguenti periodi:
• anno scolastico 2020/2021 incarico dal 09.10.2020 al 21.12.2020 e dal 07.01.2021 al 11.06.2021 presso Liceo Statale “Edmondo De Amicis” – Cuneo;
• anno scolastico 2021/2022 incarico fino al 30/06 presso I.I.S. “Denim Pellico-Rivoira” – Saluzzo (CN);
• anno scolastico 2022/2023 incarico fino al 30/06 presso I.I.S. “Einaudi Alvaro” Palmi (RC);
• anno scolastico 2023/2024 incarico fino al 30.06 presso IIS “E. Fermi” – Bagnara Calabra (RC).
Il restava contumace . Invero sebbene alla redazione della presente decisione risulta CP_1 costituito , tuttavia l'udienza era fissata alle ore 9:00 , e alla celebrazione della udienza e alla discussione non era ancora costituito, per cui la costituzione avvenuta in data odierna alle ore 10:34 dopo pure la chiusura della discussione e della udienza è priva di effetti .
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è parzialmente accolto.
DOCENTE Controparte_2
La domanda è rivolta alla pretesa al beneficio della c.d RT OC , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n.
29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
1) La RT Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124
2 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della RT
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della RT, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della RT Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della RT Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c.
, non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale .
Orbene, nel caso di specie , dai contratti di lavoro della parte ricorrente emergono supplenze svolte con inizio anteriore al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche ( 30 giugno ) solo per l'anno
2021/2022 e 2023/2024 .
3 Invece nell'anno 2022/2023 non si rinvengono contratti annuali o con inizio anteriore al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche ( 30 giugno ) ma più supplenze brevi e temporanee
Nel merito però della spettanza del beneficio 2022/2023 occorre svolgere le seguenti considerazioni.
In ordine alle supplenze temporanee o brevi , non rientranti nel modello di supplenza annuale ( fino al
31 agosto ) né incarico prima del 31.12. fino al termine delle attività didattiche( fino al 30 giugno ), va preso atto che su un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Novara avente ad oggetto la richiesta di un intervento interpretativo ulteriore della Suprema Corte al fine di esaminare la questione < “a) se il beneficio di cui all'art. 1, commi 121 e 122 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 (“RT elettronica per l'aggiornamento e la formazione del OC di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), spetti ai titolari di contratti di supplenze temporanee di cui all'art. 4, terzo comma, l. n. 124/1999; e, in caso di risposta affermativa a tale questione: b) se esso spetti a prescindere dalla durata del contratto e dell'orario di lavoro, ovvero se vi sia una soglia minima, di giorni di servizio, di orario, o derivante dalla combinazione di tali due elementi, al di sotto della quale esso non debba essere riconosciuto;
c) se debba, o meno, escludersi la spettanza del beneficio, ove sussista soluzione di continuità tra diversi contratti di supplenza breve, nel medesimo anno scolastico;
d) se rilevi, ai fini del riconoscimento, o meno, dello stesso, la circostanza per cui i diversi servizi, nel medesimo anno scolastico, siano stati prestati per l'insegnamento di materie differenti e/o in scuole differenti;
e) se esso debba essere in ogni caso riconosciuto nella misura intera (500 euro annui), ovvero debba essere applicata una formula aritmetica, per riproporzionare l'importo spettante ai giorni e/o all'orario di insegnamento effettivamente svolti, in rapporto a un contratto per la durata dell'intero anno scolastico e/o a tempo pieno”.> con Provvedimento del Primo Presidente n. 7254/2024 pubb. Il 19.3.2024 è stata dichiarata inammissibile l'istanza .
Per quanto qui può rilevare al fini di dirimere la questione interpretativa , il provvedimento anzidetto ha evidenziato :
<
6.2 Al riguardo non può ritenersi che il preciso perimetro delle questioni affrontate, precisato nella sentenza sopra citata che esclude le supplenze temporanee, induca a ritenere inevitabilmente l'adozione dello strumento del rinvio pregiudiziale per le fattispecie non dedotte in quel giudizio, dovendosi, invece, assumere come linee guida orientative i principi ivi espressi.
(….)7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n.
124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola CP_1
4 reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete. Al riguardo, occorre rilevare allora che nella sentenza in questione la Corte è giunta ad affermare la spettanza della RT OC anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta RT OC ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del OC che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta OC in modo identico a quanto previsto per il OC di ruolo”.
7.3 In una tale prospettiva, la Corte ha altresì sottolineato che è necessario ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché
“la connessione dell'attribuzione della RT ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo OC, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un OC di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
(…)8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del
2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito
5 conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la
RT Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate(…) 8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.>.
Ciò premesso, è necessario approfondire quanto argomentato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
29961 del 2023.
Orbene a tale fine appare significativo e decisivo , nel pensiero espresso dalla Corte , il dato strutturale temporale della “didattica annua” che è stato l'elemento ispiratore e caratterizzante la scelta discrezionale del legislatore .
La Corte ha proceduto ad un'operazione di individuazione e verifica di comparabilità di altre situazioni derivanti da rapporti di lavoro a tempo determinato che potessero presentare appunto una simile estensione temporale tra i vari modelli di rapporti prefigurati dall'ordinamento in materia scolastica
La sentenza premesso il < diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme e che riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata>.a dire della Corte il beneficio della RT OC <
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.>
Rileva che il beneficio rientra in una iniziativa coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
(c.d. PTOF) e che la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo OC è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL
29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Per cui prosegue la Corte < Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico> e < L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, > nonchè esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del CP_1 datore di lavoro su tale diverso piano.>.
6 Ne discende a dire della Corte
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.> e pertanto < Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la
RT Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.>
Alla luce di quanto sopra esposto – considerato che anche secondo lo scrutinio di ragionevolezza della scelta delimitativa del legislatore non emerge che il beneficio in questione costituisca l'unico ed esclusivo momento formativo a cui può accedere il personale precario - appare dunque al decidente come nel caso di supplenze brevi e temporanee non possa ravvisarsi l'elemento proprio della annualità e quella valutazione di spettanza ex ante che caratterizza il beneficio nella lettura offerta dalla Corte Suprema ( secondo la Corte
Suprema il beneficio matura al momento del conferimento dell'incarico ) anche in vista della programmazione formativa , deve concludersi che le supplenze brevi , temporanee svolte nell'anno scolastico e quelle assegnate dopo il 31 dicembre escludono la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto .
Nel caso di specie non sussistono i presupposti del diritto per anno l'anno 2020/2021 .
Ciò determina che non si tratta di supplenza annua riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall'art
4 , comma 1, L. n. 124 del 1999 né art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il CP_1 beneficio richiesto solo per gli anni dal .2021/2022 e, 2022/2023 e 2023/2024 , con condanna del CP_1
a procedere all'attribuzione della RT Docente oltre accessori di legge .
In ordine alla permanenza nel sistema scolastico non è stato provata l'estinzione del diritto per uscita dal sistema scolastico
Il diritto infine sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede come fatto costitutivo del diritto una domanda specifica né la parte resistente dimostra come fosse possibile alla ricorrente accedere alla piattaforma.
La domanda invece va rigettata per anno 2020/2021.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 7.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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