Sentenza 19 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2018, n. 12584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12584 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TR TA n. a Palermo il 3/11/1942 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 13/9/2016 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell'udienza pubblica del 24/11/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ferdinando Lignola , che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo dichiarava l'estinzione per prescrizione del delitto di truffa aggravata ascritto all'imputata in concorso con il defunto coniuge, confermando le statuizioni civili rese. Si ascrive alla prevenuta, sulla scorta di un articolato capo d'incolpazione, di avere incamerato, a seguito della stipula del contratto preliminare di vendita di un immobile, la somma di euro 50mila a titolo di caparra, omettendo di provvedere all'immissione della controparte nel d-91 possesso del bene nel termine convenuto, accordandole esclusivamente la facoltà di depositare parte del mobilio in un vano dell'unità immobiliare, e dilazionandola ulteriormente e ingiustificatamente a mezzo di artifizi e raggiri fino alla data dell'8/2/2008 allorchè il bene veniva venduto ad altri.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'intervenuta affermazione di responsabilità. La ricorrente denunzia che è stata contestata la fattispecie di truffa contrattuale, reato a consumazione istantanea, di cui -tuttavia- si assume la protrazione dal 14/7/2006 al 27/2/2008, senza enucleare singoli episodi dotati di autonoma rilevanza penale con la conseguenza che risultano sovvertiti i canoni interpretativi del reato. In particolare, la Corte territoriale ha trascurato di considerare che le trattative che hanno condotto al preliminare sono prive di caratterizzazione fraudolenta e della conseguente coartazione della determinazione ad acquistare della p.o. e, allo stesso modo, la consegna della caparra confirmatoria mentre la mancata immissione in possesso conseguiva alla circostanza, nota alla p.c., dell'occupazione dell'appartamento da parte del figlio dei proprietari e alla necessità che lo stesso trovasse altra sistemazione. Né è dato ravvisare artifizi o raggiri nella pretesa induzione della AC a rinunziare ad azioni legali in conseguenza della mancata immissione in possesso per effetto della garantita disponibilità di un locale ove depositare mobili e arredi, non avendo la p.o. e i testi d'accusa riferito di simile prospettazione ai promittenti venditori per ottenere la fruizione del locale. Quanto alle successive vicende contrattuali, la difesa censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ancora in essere il vincolo negoziale in epoca successiva al 31/7/2007, nonostante l'inerzia delle parti che non procedettero alla stipula del definitivo entro detta data, da ritenersi termine essenziale secondo quanto stabilito in sede di preliminare, e, comunque,a seguito della diffida inoltrata dal legale della p.c. in data 4/10/2007 giacchè - decorso il termine ivi indicato di dieci giorni, il preliminare doveva ritenersi risolto di diritto a norma dell'art. 1457, comma 2, cod.civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, le doglianze proposte costituiscono reiterazione di quelle introdotte in sede d'appello, analiticamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con un apparato motivazionale che è esente da aporie e illogicità manifeste. Giova premettere che l'inadempimento contrattuale integra gli estremi della truffa e non del mero illecito civile quando sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, estrinsecatosi in artifici atti a sorprendere l'altrui buona fede (Sez. 2, n. 7745 del 24/02/1983 , Nucci, rv. 160358). Pertanto, anche la falsa assicurazione di una delle parti di essere in grado di adempiere l'obbligazione, fatta all'altra parte durante l' iter formativo del contratto, è elemento idoneo a costituire il raggiro necessario per la sussistenza del predetto delitto (Sez. 2, n. 9742 del 22/06/1973, Pernthaler, Rv. 125850) ed è finanche possibile ravvisarne gli estremi in presenza di un comportamento contrattuale corretto, quando la condotta dell'autore del reato sia preordinata al fine di procurarsi un ingiusto profitto e la rappresentata correttezza sia strumentalizzata allo scopo di sorprendere la buona fede dell'altro contraente sotto la parvenza di una regolare attività negoziale (Sez. 2, n. 5660 del 14/01/1982 , Romano, Rv. 154122). Devesi aggiungere che la giurisprudenza di legittimità riconosce che, in tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il di lui comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 4846 del 01/02/1974 , Tartaglia, Rv. 127456). Più recentemente si è affermato che nei contratti sottoposti a condizione, ovvero in quelli ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un'unica prestazione, è configurabile il reato di truffa nel caso in cui gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione. (Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268074; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015 Sabetta, Rv. 262801). Erra, pertanto, la difesa della ricorrente laddove assume che la descrizione delle condotte effettuata in incolpazione per la sua dilatazione temporale contrasti con la natura dell'illecito in quanto già Sez. U, n. 18 del 21/06/2000 Franzo e altri Rv. 216429 aveva evidenziato che, poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrinnonii" del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato, poiché solo allora si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.
3.1 Nella specie, la Corte territoriale, in considerazione della peculiare natura del negozio giuridico stipulato, ha correttamente ritenuto consumata la fattispecie non al momento del versamento della caparra confirmatoria ma alla data della vendita del bene immobile alla Tedesco 1'8/2/2008 allorchè si consolidava alla stregua di danno patrimoniale l'indebito trattenimento della caparra versata per effetto dell'alienazione a terzi dell'immobile compromesso.Inoltre, la sentenza impugnata, il cui tessuto argomentativo si salda in ragione della conformità dei criteri valutativi a quella di primo grado, ha dato ampio e persuasivo conto dell'accidentato percorso esecutivo dell'accordo preliminare, segnato da plurimi fraudolenti inadempimenti, ad iniziare dalla mancata immissione in possesso, contrattualmente convenuta per il 30/11/2006 e rinviata sine die dai promittenti venditori con il pretesto della necessità di reperire altra abitazione per il figlio che occupava l'immobile ( circostanza ovviamente nota agli imputati che, tuttavia, si obbligavano alla consegna del bene nel termine detto per poi rinviarlo ad libitum, chiedendo finanche un contributo economico ulteriore per liberare l'abitazione), all'accordata fruizione di un locale da usare per il deposito di mobili per tacitare le proteste della p.c.,all'elusione dell'invito a rimodulare i termini negoziali rivolto dal legale della AC, fino alla vendita ad una congiunta dello stesso bene. Trattasi di condotte che denotano in termini concludenti l'intento fraudolento perseguito dalla prevenuta di assicurarsi l'incameramento della caparra- fissata in misura pari ai 2/3 del prezzo in ragione dell'urgenza di conseguire il possesso del bene che muoveva l'acquirente- senza consentire alla controparte né il godimento medio tempore dell'immobile né la sua acquisizione. Né hanno pregio i rilievi in ordine alla pretesa risoluzione del preliminare per inottemperanza ai termini essenziali dell'accordo e la conseguente libera disponibilità dell'immobile in capo ai proprietari all'atto della vendita alla Tedesco, avendo al riguardo la Corte d'Appello reso ampia motivazione che dà conto della reiezione del gravame sul punto, evidenziando come le stesse parti- alla luce delle acquisizioni dibattimentali e in particolare dei reiterati tentativi di mediazione della p.c. a fronte dei progressivi inadempimenti- non avessero inteso accordare alle scadenze negozialmente convenute il carattere di termini essenziali.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, tenuto conto dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24 Novembre 2017 Il C