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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/03/2024, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino -riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 420/2022 R.G., “Disconoscimento di paternità” e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Livio Liguori, ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato;
attore
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola D'Archi, ammessa al patrocinio CP
a spese dello Stato;
convenuta
E
Avv. , in qualità di curatrice speciale del minore , CP Persona_1 nominata con provvedimento del Tribunale di Avellino del 25/11/2021, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
convenuta
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino;
interventore necessario
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.10.2023, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.1.2022, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, nonché l'Avv. , quale CP CP curatrice speciale del minore , all'uopo esponendo: Persona_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data 30.6.2019; CP
- che in costanza di matrimonio, esattamente in data 01/09/2021 ad Avellino, nasceva il figlio
, riconosciuto dall'istante presso gli Uffici dello Stato Civile di Atripalda;
Persona_1
- di aver scoperto successivamente che la sin dall'anno 2020 e, comunque, nel periodo CP compreso tra il 300° ed il 180° giorno prima della nascita del figlio, aveva avuto una relazione extraconiugale con tale;
Persona_2
- che, interrotta la convivenza, dopo aver ammesso la relazione con il sig. CP
, confessava che lo stesso era il padre del piccolo . Persona_2 Per_1
Tanto premesso, l'attore chiedeva di “accertare e dichiarare che il minore , Persona_1 nato ad [...] il [...], non è figlio legittimo di e, per l'effetto, Parte_1 ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Atripalda di eseguire la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita”. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa depositata in data 11.4.2022, si costituiva in giudizio la quale CP aderiva alla domanda attorea, pur precisando di aver appurato l'effettiva paternità del piccolo solo dopo aver effettuato il test del DNA per accertare la compatibilità genetica del Per_1
DNA del minore con quello del presunto padre biologico.
Si costituiva, altresì, in giudizio l'Avv. , nominata curatrice speciale del minore CP
, la quale chiedeva di “decidere la domanda attorea all'esito Persona_1 dell'espletanda CTU, qualora fosse ammessa dall'Onorevole G.I., tenendo presente il superiore interesse del minore;
- dichiarare ex nunc il disconoscimento della paternità qualora le risultanze della CTU facessero emergere l'incompatibilità genetica del minore con
l'odierno attore”.
Disposta ed espletata CTU genetica diretta ad accertare la paternità del minore, all'udienza dell'11.10.2023, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione al Collegio, senza concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. oggetto di espressa rinuncia.
***
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che l'azione di disconoscimento di paternità tende a superare la presunzione di paternità in presenza di un atto di nascita che indica come genitore il marito della madre.
Essa è diretta ad accertare che il figlio concepito durante il matrimonio non è legittimo perché
è stato in realtà generato dalla madre con un uomo diverso dal marito.
L'ambito nel quale il disconoscimento di paternità è esperibile è delineato dai termini di decadenza per l'esercizio dell'azione, nonché dalle ipotesi normativamente previste in cui tale azione è consentita (art. 235 c.c., come modificato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.
266 del 6 luglio 2006).
In particolare, l'art. 235 c.c. ammette la prova della non paternità del marito non in ogni caso, ma soltanto in presenza di alcune circostanze tassativamente indicate.
2 Deve trattarsi di uno dei seguenti casi, tutti verificatisi nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita:
1) mancata coabitazione dei coniugi;
2) impotenza del marito, anche relativa soltanto alla capacità di generare;
3) adulterio della moglie ovvero occultamento al marito della gravidanza e della nascita del figlio.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 266 del 6 luglio 2006 - dopo aver tenuto conto, da un lato, dei progressi della scienza biomedica, che, ormai, attraverso le prove genetiche od ematologiche, consentono di accertare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione e, dall'altro, della difficoltà pratica di fornire la piena prova dell'adulterio, nonché dell'insufficienza di tale prova ad escludere la paternità - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235 c.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre", alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
Tale decisione è derivata dalla presa d'atto della Consulta del diritto vivente (cfr. ex plurimis,
Cass. 14887/2002; 8887/1998; 2113/1992), secondo cui l'indagine sul verificarsi dell'adulterio ha carattere preliminare rispetto a quella della sussistenza o meno del rapporto procreativo, con la conseguenza che la prova genetica o ematologica, anche se espletata contemporaneamente alla prova dell'adulterio, può essere esaminata solo subordinatamente al raggiungimento di quest'ultima e al diverso fine di stabilire il fondamento del merito della domanda;
con la ulteriore conseguenza che, in difetto di prova dell'adulterio, anche in presenza della dimostrazione che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, l'azione di disconoscimento della paternità deve essere respinta.
Ebbene, a seguito della sentenza n. 266 del 2006 della Corte costituzionale, è dunque possibile dare ingresso, nel giudizio di disconoscimento della paternità, alle prove genetiche e a quelle ematologiche, rivolte ad acclarare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, indipendentemente dalla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie (Cass., sez.I, 03 aprile 2007, n. 8356).
Giova inoltre evidenziare in diritto che, in linea con i principi di recente ribaditi dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., 3.04.2017,n. 8617, in CED), cui il Collegio pienamente aderisce, sebbene il succedersi degli interventi della Corte Costituzionale e di legittimità segnali una progressiva e lenta affermazione, anche alla luce dei progressi registrati sul piano tecnico e scientifico, nonché dei mutamenti intervenuti nel quadro normativo e nella stessa sensibilità sociale in tema di rapporti fra filiazione cd. legittima e naturale (nel senso della tendenziale abolizione di ogni pregiudizievole disfavore nei confronti della seconda), del favor veritatis, rimane coessenziale all'ordinamento l'esigenza di un bilanciamento, in quanto il superamento della finalità, che permeava l'originaria impostazione legislativa, di preservare lo status di figlio legittimo non elide la necessità di garantire i valori inerenti alla certezza e alla stabilità degli status. Pur a fronte di un accentuato favore per una conformità dello status alla realtà della procreazione - chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica - il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l'art. 30 Cost., non ha
3 attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al comma 4, che "la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità", ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio (Cass. 30 maggio 2013, n. 13638; recentemente, anche Cass. Sez. 1, Ord. n. 27140 del
06/10/2021).
Venendo al caso di specie, va dichiarata preliminarmente la ammissibilità dell'azione, in quanto proposta tempestivamente nel termine di decadenza annuale dalla conoscenza dell'adulterio.
La notifica dell'atto introduttivo del giudizio è avvenuta mel mese di gennaio 2022, mentre la scoperta dell'adulterio della moglie è avvenuta, secondo la prospettazione attorea, a settembre
2021.
D'altra parte, le dichiarazioni della moglie convenuta, seppur non possono assurgere come elemento di prova determinante e ciò ai sensi dell'art. 243 bis u. c. c.c., confortano comunque l'assunto dell'attore sulla circostanza della esistenza e della tempistica della relazione extraconiugale.
Del resto, per il marito il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione è correlato alla scoperta in maniera certa dell'adulterio al tempo del concepimento (Cass. 26.6.2014 n. 14556)
e che "la scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione" (cfr. Cass. ordinanza 6517/2019).
Inoltre va rilevato come la domanda è stata ritualmente proposta non oltre 5 anni dalla dal giorno della nascita della minore (cfr. art. 244 co. 4 c.c.).
Nel merito, l'azione promossa è fondata e va accolta.
Si ritiene opportuno precisare come sia impossibile attribuire valore confessorio, o anche di semplice non contestazione, alle dichiarazioni rese in giudizio dalle parti, sì da ricavarne la dimostrazione della insussistenza del rapporto di paternità biologica, concernendo esso fatti relativi a diritti non disponibili (arg. pure dall'art. 235, comma 2°, c.c.).
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avendo margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione;
essa pertanto, in tal caso, non è mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione” (Cass. 14916/2020).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica immunogenetica, disposta d'ufficio, basata sull'esame della molecola del DNA, ha motivatamente accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'attore non è il padre biologico del minore . Persona_1
Gli accertamenti svolti dal consulente dell'Ufficio risultano approfonditi e le conclusioni cui è pervenuto, motivate in modo pertinente e puntuale, sono integralmente condivise dal
Collegio.
Nelle conclusioni della CTU redatta dalla dr.ssa si legge: Persona_3
4 “…Dall'analisi dei dati si evidenzia chiaramente che il numero dei marcatori genetici non materni non condivisi dal minore con ( presunto Persona_1 Parte_1 padre) sono nel numero di dodici (12) più il marcatore del cromosoma Y, mentre risultano tutti condivisi con (madre). Poiché per decretare un'esclusione di paternità CP sono sufficienti anche che solo tre (3) marcatori autosomici siano differenti tra figlio e presunto padre, dalle evidenze scientifiche di questo accertamento di paternità emerge la certezza di esclusione della paternità biologica di nei confronti del Parte_1 minore con una probabilità del 100%...” Persona_1
Alle luce di tali risultanze, la domanda di disconoscimento della paternità qui proposta deve essere accolta, giacché, incontestata la relazione extraconiugale avuta da in CP costanza di matrimonio, le prove genetiche richiamate hanno acclarato che il figlio presenta caratteristiche genetiche incompatibili con quelle del presunto padre (cfr. Cassazione civile , sez. I, 22 febbraio 2007, n. 4175; Cassazione civile , sez. I, 03 aprile 2007, n. 8356).
Va pertanto dichiarato che non è figlio di . Persona_1 Parte_1
In virtù dell'accoglimento dell'azione di disconoscimento di paternità, la persona perde, sin dalla nascita, lo stato di figlio legittimo e risulta figlio naturale riconosciuto dalla sola madre.
Va disposta l'annotazione della presente sentenza a cura dell'ufficiale di Stato civile competente ai sensi dell'art. 49 lett. o) DPR 396/2000.
La natura della causa ed il comportamento delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese processuali sostenute.
Attesa l'ammissione al gratuito patrocinio di tutte le parti in causa, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste interamente e definitivamente a carico dell'erario ex art. 131, co. 4, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di disconoscimento della paternità e, per l'effetto, dichiara che
(nato ad [...] l'[...]) non è figlio di;
Persona_1 Parte_1
2) compensa per intero tra le parti le spese processuali;
3) pone le spese di CTU a definitivo carico dell'erario;
4) ordina che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 49 lett. o) d.P.R. 3.11.2000, n. 396, sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avellino per le annotazioni e le incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile;
5) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 5.2.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
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