Sentenza 15 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2019, n. 25946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25946 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2019 |
Testo completo
Rep. s s
SENTENZA
2Scic,6 sui ricorsi iscritti al numero 18131 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da OR DO (C.F.: [...]) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Federico Pasetto (C.F.: [...]), Ni- cola Orsolato (C.F.: [...]) e Andrea Manzi (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di Fallimento DACCORDISSIMA S.r.l. S.r.l. (P.I.: 05881760960), in persona del curatore LI Di IO rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricor- so, dagli avvocati Gabriele Pafundi (C.F.: [...]), Stefano VI (C.F.: [...]) e ST NE (C.F.: [...]) -controricorrente - ricorrente in via incidentale con- dizionata- nonché Fallimento FASHIONAIR. S.r.l. (P.I.: 05664980967), in persona del curatore pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1086/2017, pubblicata in data 10 maggio 2017; !lie. n. 18131/2017 - Sez.
3 - Ud. 25 giugno 2019 - Sentenza - Pagina 1 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 25 giugno 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per la cassa- zione con rinvio della decisione impugnata, per difetto di con- traddittorio;
gli avvocati Federico Pasetto e Nicola Orsolato, per il ricorren- te;
gli avvocati Stefano VI e ST NE, per la cu- ratela controricorrente.
Fatti di causa
Fashionair S.r.l., in qualità di socia di OR S.r.l., ha promosso l'azione sociale di responsabilità contro l'amministratore di quest'ultima, MA MO, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ottenendo l'autorizzazione al sequestro conservativo dei suoi beni, sequestro trascritto su un bene immobile. Ottenuta sentenza esecutiva di condanna del MO, sia in favore della società OR S.r.l. (per il risarcimento del danno causato alla stessa) che in proprio favore (per le spese processuali), la stessa Fashionair S.r.l. ha posto in es- sere gli adempimenti di cui agli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. ai fini della conversione del sequestro in pignora- mento. Nella procedura esecutiva è tempestivamente intervenuto un altro creditore del MO, DO Pegoraro. Dopo l'udienza di autorizzazione della vendita si è costituito nel pro- cesso esecutivo anche il curatore del fallimento OR S.r.l. (entrambe le società risultano dichiarate fallite nelle mo- re). All'esito della vendita dell'immobile pignorato, è sorta
contro
- versia distributiva, avendo il creditore intervenuto Pegoraro Ric. n. 18131/2017 - Sez.
3 - Ud. 25 giugno 2019 - Sentenza - Pagina 2 di 5 contestato il progetto di riparto (nella parte in cui prevedeva l'attribuzione al fallimento OR S.r.l. della somma di C 202.938,80). Il giudice dell'esecuzione ha disatteso le con- testazioni, dichiarando esecutivo il piano di riparto, ed il Pego- raro ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Venezia. Ricorre il Pegoraro, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Fallimento OR S.r.l., che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata cura- tela del fallimento Fashionair S.r.l.. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sen- si dell'art. 378 c.p.c.. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale il rilievo, operabile anche di ufficio, della nullità della decisione impugnata, per difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il debitore ese- cutato è infatti litisconsorte necessario in tutti i giudizi di op- posizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, pur se promossi da terzi estranei al giudizio nel cui corso si è formato il titolo esecutivo e la conseguente nullità della sentenza pronunciata in contraddittorio non integro può essere rilevata d'ufficio an- che in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/07/2000, Rv. 538672 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 14463 del 29/09/2003, Rv. 567211 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23572 del 17/10/2013, Rv. 628729 - 01). In particolare, è pacifico che nelle controversie sorte in sede di distribuzione del ricavato ai sensi dell'art. 512 c.p.c., come quella in oggetto, il debitore esecutato è parte necessaria del Ric. n. 18131/2017 - Sez.
3 - Ud. 25 giugno 2019 - Sentenza - Pagina 3 di 5 giudizio, sicché lo stesso - al pari di tutti gli altri creditori - deve essere convenuto in giudizio, indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno partecipato alla discussione del progetto di distribuzione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012, Rv. 621353 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/20081, Rv. 601881 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7284 del 13/05/2003, Rv. 562939 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5754 del 11/04/2003, Rv. 562095 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10179 del 14/10/1998, Rv. 519719 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 03/08/1994, Rv. 487637 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13428 del 18/12/1992, Rv. 480055 - 01). Nella specie, il debitore esecutato MA MO non risul- ta aver partecipato al giudizio svoltosi, in primo e unico grado, davanti al Tribunale di Venezia. Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litiscon- sorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, né da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento, anche di ufficio, delle pronun- ce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384 - 01; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26041 del 29/11/2005, Rv. 585734 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15643 del 07/11/2002, Rv. 560416 - 01; il prin- cipio è evidentemente applicabile anche per le cause che si Ric. n. 18131/2017 - Sez.
3 - Ud. 25 giugno 2019 - Sentenza - Pagina 4 di 5 svolgono in unico grado di merito, come l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.). La sentenza impugnata è in definitiva nulla per difetto di inte- grità del contraddittorio, il che ne impone la cassazione, con rimessione del giudizio al giudice di primo (e unico) grado, ai sensi degli artt. 331 e 383, comma 3, c.p.c., con assorbimen- to di ogni questione di merito (il che esime altresì dalla neces- sità di dar conto del contenuto dei singoli motivi di ricorso).
2. La sentenza impugnata è cassata, con rimessione al Tribu- nale di Venezia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
per questi motivi
La Corte: - cassa la sentenza impugnata, con rimessione al Tribuna- le di Venezia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2019. L'estensore Il presi e Augusto
TATANGELO
Roberta