TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 313
TAR
Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
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TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione di legge, straripamento di potere, carenza di potere, arbitrarietà, irragionevolezza, falsità della motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che la Giunta Comunale abbia impartito un mero indirizzo all'annullamento in autotutela, lasciando al Responsabile del Settore le proprie considerazioni in merito alla compatibilità finanziaria. Inoltre, ha confermato la giurisprudenza secondo cui, prima dell'effettiva assunzione, sussiste un interesse legittimo, rendendo l'esercizio del potere di autotutela compatibile con lo stadio della procedura.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, falsità e motivazione apparente, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che la deliberazione di G.C. n. 138/2023 prevedesse l'assunzione in regime di tempo pieno, mentre l'ipotesi della ricorrente di tempo parziale avrebbe creato un contrasto con il Piano delle Assunzioni. L'assunzione in tempo pieno, invece, avrebbe comportato un costo maggiore non coperto dall'autorizzazione della FE, rendendo l'assunzione contra legem.

  • Rigettato
    Violazione di legge, invalidità dei provvedimenti impugnati, difetto di istruttoria, eccesso di potere

    Il Tribunale ha affermato che i pareri previsti per le deliberazioni comunali non costituiscono requisiti di legittimità. Inoltre, per la determina dirigenziale, ha specificato che l'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 richiede il visto di regolarità contabile solo per provvedimenti che comportano impegni di spesa, cosa non avvenuta in questo caso.

  • Rigettato
    Violazione di legge, eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza e motivazione solo apparente, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che le scelte in ordine al reclutamento del personale rientrino nell'alta discrezionalità amministrativa e siano sindacabili solo per difetto di motivazione, travisamento del fatto o manifesto eccesso di potere. Ha inoltre chiarito che la partecipazione di un vicesegretario, anche se a tempo determinato, non inficia la delibera, e che prima dell'assunzione sussiste un interesse legittimo, non un diritto soggettivo perfetto.

  • Rigettato
    Vizio di istruttoria per recepimento acritico dell'indirizzo della Giunta comunale e straripamento di potere

    Il Tribunale ha affermato che nella determina dirigenziale n. 634/2024 il Responsabile di Settore ha svolto proprie considerazioni in ordine alla compatibilità finanziaria, pertanto il provvedimento non è una mera trasposizione dell'indirizzo della Giunta.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per duplicazione di contenzioso e assenza di interesse autonomo

    Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso riproposto dinanzi al TAR presentasse un'evidente asimmetria in termini di petitum e causa petendi rispetto al giudizio originario davanti al Giudice Ordinario, non trattandosi di un 'unico giudizio'. Pertanto, non vi era spazio per la salvezza delle preclusioni sostanziali e processuali prevista per la translatio iudicii.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il Tribunale ha rilevato che, anche considerando il ricorso come autonomo, sarebbe stato tardivo, essendo stato notificato dopo i termini di impugnazione dei provvedimenti adottati e già noti alla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 313
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 313
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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