Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 24 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2024 REG.RIC.
N. 00378/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2024, proposto da
CA RO, rappresentata e difesa dall'avvocato PP Macino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gioia Tauro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabina Pizzuto, con domicilio eletto presso lo studio PP Labate in Reggio Calabria, via Caulonia 22;
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2025, proposto da
CA RO, rappresentata e difesa dall'avvocato PP Macino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gioa Tauro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabina Pizzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
QUANTO AL RICORSO N. 552 DEL 2024:
per l’annullamento previa sospensione
- della deliberazione della Giunta Comunale di Gioia Tauro n.116 del 3.9.2024, con cui l’Ente ha deliberato atto di indirizzo al Responsabile del Settore I - Personale, di annullamento, ai sensi dell''art. 21- nonies della Legge n. 241/90, della procedura comparativa per la copertura tramite progressione tra le Aree, riservata al personale di ruolo, di n. 1 posto dell''Area Istruttori (ex cat."C") profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile" del Comparto Funzioni Locali, da destinare al Settore VII "Tributi";
- della Deliberazione di Giunta Comunale n.119 approvata il 5.9.2024, nella parte in cui l’Ente ha deliberato con la “Rimodulazione del Fabbisogno del Personale” la revoca - e quindi la soppressione - della copertura del posto, previsto nel piano di assunzioni 2024 con giusta delibera di Giunta Comunale n.55 del 3.5.2024 e autorizzato dalla FE in data 4.7.2024, relativo alla progressione verticale in oggetto già definita ed espletata con graduatoria definitiva che ha proclamato quale vincitrice la ricorrente;
- della Determinazione del Responsabile del Settore I - Personale n. 634 del 25.9.2024 con cui viene disposta la revoca, in esecuzione della Deliberazione n. 116/2024, della procedura comparativa per la copertura tramite progressione tra le Aree, riservata al personale di ruolo, di n. 1 posto dell''Area Istruttori (ex ctg."C") profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile" del comparto funzioni locali, da destinare al Settore VII "Tributi”;
- di ogni altro atto, anche eventualmente non ancora conosciuto, presupposto e conseguenziale;
QUANTO AL RICORSO N. 378 DEL 2025:
per l’annullamento
- della Deliberazione della Giunta Comunale di Gioia Tauro n.116 del 3.9.2024, con cui l'Ente ha deliberato atto di indirizzo al Responsabile del Settore I - Personale, di annullamento, ai sensi dell'art. 21- nonies della Legge n. 241/90, della procedura comparativa per la copertura tramite progressione tra le Aree, riservata al personale di ruolo, di n. 1 posto dell'Area Istruttori (ex cat."C") profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile" del comparto funzioni locali, da destinare al Settore VII "Tributi";
- della Deliberazione di Giunta Comunale n.119 approvata il 5.9.2024, nella parte in cui l'Ente ha deliberato con la “Rimodulazione del Fabbisogno del Personale” la revoca - e quindi la soppressione - della copertura del posto, previsto nel piano di assunzioni 2024 con giusta delibera di Giunta Comunale n.55 del 3.5.2024 e autorizzato dalla FE in data 4.7.2024, relativo alla progressione verticale in oggetto già definita ed espletata con graduatoria definitiva che ha proclamato quale vincitrice la ricorrente;
- della Determinazione del Responsabile del Settore I - Personale n. 634 del 25.9.2024 con cui viene disposta la revoca, in esecuzione della Deliberazione n. 116/2024 richiamata, della procedura comparativa per la copertura tramite progressione tra le Aree, riservata al personale di ruolo, di n. 1 posto dell'Area Istruttori (ex Cat."C") profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile" del comparto funzioni locali, da destinare al Settore VII "Tributi”;
- di ogni altro atto, anche eventualmente non ancora conosciuto, presupposto e conseguenziale.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia Tauro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. NI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1- Con ricorso notificato il 3.10.2024 e depositato il 4.10.2024 (R.G. n. 552/2024) RO CA ha esposto:
-) la ricorrente aveva partecipato alla procedura comparativa, riservata al personale di ruolo, per la copertura di n. 1 posto dell'Area Istruttori (ex cat. C) profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile" del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, da destinare al Settore VII -Tributi, indetta dal Comune di Gioia Tauro con Determinazione del Responsabile del Settore I - Affari Generali n. 939 del 13.12.2023;
-) a conclusione della procedura, con determinazione n. 113 del 7.3.2024 il Responsabile del medesimo Settore ha approvato la graduatoria finale, con allegato schema di contratto individuale di lavoro, che vedeva la ricorrente prima graduata con n. 64,74 punti;
-) il 18.4.2024 il candidato PP BA, secondo graduato, ha chiesto all’Ente la revisione della graduatoria, ragion per cui, ricostituita la Commissione Giudicatrice, è stato riesaminato il punteggio della vincitrice e, con determina n. 374 del 7.6.2024, è stata rettificata la graduatoria, che vedeva la ricorrente sempre vincitrice ma con n. 46,74 punti;
-) pubblicata la graduatoria, il predetto BA PP presentava ricorso a questo T.A.R. (allibrato al R.G. n. 351/2024), allo stato pendente;
-) a seguire, la compatibilità dell’assunzione con la situazione dell’Ente locale dissestato è stata esaminata, giusta istanza del Comune ai sensi dell’art. 155 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (FE) che, in data 4.7.2024, ha espresso parere favorevole, dimodoché il Segretario Generale e Responsabile del Settore Personale ha programmato la sottoscrizione del contratto di lavoro con la ricorrente per la data del 22.7.2024;
-) purtuttavia, con nota del 16.7.2024 l’Assessore al Personale del Comune resistente chiedeva al Segretario Generale dell’Ente di sospendere in autotutela la firma del contratto, ritenendo sussistere criticità riguardo alla procedura, rispetto alle quali quest’ultimo obiettava che quanto evidenziato non potesse giustificare l’interruzione del procedimento;
-) non di meno, con successiva nota del 19.7.2024 il predetto Assessore ribadiva al Segretario Generale di non procedere alla sottoscrizione del contratto di lavoro con la ricorrente, dichiarando di condividere le doglianze rivolte dal predetto BA PP nel precitato ricorso;
-) nonostante la successiva richiesta formulata dalla ricorrente il 20.7.2024, il contratto non veniva sottoscritto;
-) con successiva Deliberazione n.116 del 3.9.2024 la Giunta Comunale impartiva al Responsabile del Settore I - Personale, l'indirizzo di annullare in autotutela la predetta procedura, ai sensi dell'art. 21- nonies della Legge n. 241/1990, sulla base della mancata corrispondenza tra i costi previsti nella fase di programmazione finanziaria della procedura e i costi che deriverebbero dall’assunzione, soggiungendo che lo stadio della procedura -in assenza di stipula del contratto- non era di ostacolo all’esercizio del potere di autotutela;
-) in data 4.9.2024 la ricorrente contestava la predetta deliberazione n. 116/2024 invitando la Giunta Comunale a ritirarla in autotutela e diffidando il Responsabile del Settore I - Personale dal darvi esecuzione;
-) da ultimo, con deliberazione n. 119 del 5.9.2024, pubblicata il 13.9.2024 e recante “Rimodulazione del Fabbisogno del Personale”, la Giunta Comunale ha soppresso il posto oggetto della procedura -previsto nel piano di assunzioni 2024 con delibera di Giunta Comunale n.55 del 3.5.2024 e autorizzato dalla FE il 4.7.2024- prevedendo l’assunzione di altri profili (vigili urbani precari, presenti in pianta organica ma temporaneamente assegnati ad altro ruolo).
1.1- Così inquadrata la vicenda, la ricorrente avversa gli atti di cui in epigrafe per i seguenti motivi:
A) SULLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.116 DEL 03.09.2024 E SULLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I - PERSONALE N.634 DEL 25/09/2024: ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI LEGGE - STRARIPAMENTO DI POTERE – CARENZA DI POTERE - ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, FALSITÀ ASSOLUTA DELLA MOTIVAZIONE – VOLUTO TRAVISAMENTO DEI FATTI - INGIUSTIZIA MANIFESTA.
La deliberazione n. 619/2024 e la conseguenziale determinazione dirigenziale n. 634 del 25.9.2024, di attuazione della prima, mercè le quali è stata annullata in autotutela la procedura selettiva per la progressione verticale che vedeva la ricorrente vincitrice, sarebbero illegittime in quanto:
-) il Comune resistente non ha considerato l’assenza delle condizioni per l’esercizio del potere di autotutela in quanto la procedura si era già conclusa e la ricorrente era stata nominata vincitrice, consolidando così la propria situazione giuridica; alla luce di ciò risulterebbe anche erronea l’affermazione circa la compatibilità dell’atto di autotutela con lo stadio in cui versava la procedura, dal momento che l'inserimento utile in graduatoria farebbe nascere un'aspettativa qualificata in termini di diritto soggettivo in capo alla ricorrente stessa;
-) la motivazione posta a base dell’annullamento in autotutela -ossia l’incompatibilità dei costi con la situazione economico-finanziaria dell’Ente- risulta erronea in quanto la FE, investita ai sensi dell'art. 155, comma l, lett. a) del d.lgs. n.267/2000, aveva espresso giudizio favorevole di compatibilità della nuova assunzione della ricorrente;
-) l’operato dell’amministrazione sarebbe viziato da arbitrarietà e connotato dal fine di impedire la sottoscrizione del contratto da parte della ricorrente.
B) ANCORA SULLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.116 DEL 03.09.2024 E SULLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I - PERSONALE N.634 DEL 25/09/2024: ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA - ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, FALSITÀ E MOTIVAZIONE APPARENTE - VOLUTO TRAVISAMENTO DEI FATTI - INGIUSTIZIA MANIFESTA
Deduce la ricorrente che la motivazione posta a base dell’annullamento in autotutela della procedura non considera che, prevedendo lo schema di contratto individuale allegato alla determina n. 16 del 7.3.2024, di approvazione della graduatoria, il suo impiego per n. 23,08 ore settimanali, pari al monte-ore previsto dall’attuale contratto di lavoro nell’Area degli Operatori Esperti (ex. cat. B), la spesa aggiuntiva cui il Comune avrebbe dovuto far fronte per il passaggio nell’Area degli Istruttori (ex. Cat. C) risulterebbe compatibile, se non anche inferiore, con gli atti di programmazione dei fabbisogni del personale e di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2024-2026 che recavano anche l’attestazione di compatibilità finanziaria da parte del Responsabile dell’ufficio preposto.
Ciò in quanto, osserva la ricorrente, la progressione tra le aree era stata programmata sull’ipotesi del tempo pieno, mentre il contratto predisposto prevedrebbe, conformemente al regime in cui la ricorrente medesima attualmente si trova, il meno oneroso regime di tempo parziale, in conformità peraltro al regime nel quale cui la ricorrente attualmente versa nell’ambito dell’Area “Operatori esperti” (ex Cat. B).
C) ANCORA SULLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.116 DEL 03.09.2024 E SULLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I - PERSONALE N.634 DEL 25/09/2024: VIOLAZIONE DI LEGGE - INVALIDITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE.
Deduce la ricorrente che:
-) la deliberazione n. 116/2024 sarebbe inficiata sia da incompetenza, in quanto la gestione dell’attività amministrativa dell’ente rientra nelle prerogative della dirigenza come specificato dall’art. 107 del d.lgs. 267/2000, sia da illegittimità per carenza dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di servizio competenti ratione materiae , non richiesti dalla Giunta e non apposti ma ritenuti dalla ricorrente imprescindibili in quanto, sebbene definita quale atto di indirizzo, la gravata delibera condiziona direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, anche dal punto di vista economico-finanziario;
-) la determina n. 634/2024 sarebbe illegittima per violazione dell’art. 183 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 63 del vigente Regolamento comunale di contabilità, in quanto priva del parere contabile del Responsabile del Settore Finanziario;
-) ancora, la correttezza dei calcoli matematici su cui i gravati provvedimenti si basano per un verso non risulterebbe verificata o attestata dai Responsabili di gestione competenti in materia e, per altro verso, sarebbe erronea per quanto osservato nell’ambito del motivo sub B) .
D) ANCORA SUGLI ATTI GIÀ IMPUGNATI E SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.119 APPROVATA IL 05.09.2024: VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA - ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E MOTIVAZIONE SOLO APPARENTE - VOLUTO TRAVISAMENTO DEI FATTI - INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Avverso la deliberazione n. 119/2024 del 5.9.2024, pubblicata il 13.9.2024 (con l’indicazione, peraltro, della presenza di due diversi vicesegretari) con la quale la Giunta Comunale ha rimodulato il Piano dei fabbisogni del personale sopprimendo il posto oggetto della procedura che l’aveva vista vincitrice, la ricorrente deduce le seguenti doglianze:
-) la gravata deliberazione, nel sopprimere il posto di Istruttore destinato all’Ufficio Tributi, prevede altresì l’assunzione di altri profili, ritenuti prioritari nonostante la situazione in cui versa detto Ufficio, carente di personale e connotato da una situazione tributaria drammatica, nell’ambito di un Ente dichiarato dissestato e caratterizzato da una ingente evasione tributaria;
-) la gravata deliberazione sarebbe corredata da una motivazione ritenuta carente, illogica e pretestuosa ed è stata adottata da un funzionario a cui è stato conferito il titolo di Vicesegretario comunale in assenza dei requisiti previsti non essendo un dipendente dell’Ente a tempo indeterminato ma solo incaricato ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, dunque in distonia con quanto previsto dall’art. 3 della circolare del Ministero dell’Interno n. 4545 del 9.4.2020;
-) la medesima deliberazione appare costituire un atto contra personam non essendo stata sollevata in tale sede alcuna osservazione in ordine alle ulteriori procedure relative a progressioni, assunzioni e/o determinazioni della dotazione organica approvata dall’Ente ed autorizzata FE il 4.7.2024;
-) l’amministrazione avrebbe potuto addivenire ad analoga rimodulazione all’interno del quadro di programmazione finanziaria pur mantenendo gli esiti della progressione verticale già espletata e senza pregiudicare i diritti della ricorrente, non potendo incidere le priorità dell’Amministrazione su situazione giuridiche ritenute perfette e vincolanti per l’Ente, come risultanti dalla nomina della ricorrente quale vincitrice della selezione.
2- In data 30.10.2024 si è costituito il Comune di Gioia Tauro per resistere al ricorso.
3- Il 31.10.2024 la ricorrente ha depositato memoria.
4- Alla camera di consiglio del 6.11.2024, con ordinanza n. 229/2024 pubblicata il 7.11.2024, non appellata, è stata rigettata l’istanza cautelare.
5- In data 11.2.2026 la ricorrente ha depositato documenti e il successivo 20.2.2026 la stessa ha depositato memoria, nella quale:
-) ha ribadito le proprie doglianze in merito alla sussistenza della compatibilità economico-finanziaria dei costi derivanti dalla progressione oggetto di controversia;
-) ha dichiarato l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 21- nonies della Legge n. 241/1990 per l’esercizio del potere di autotutela in termini di illegittimità originaria, interesse pubblico attuale e concreto, ponderazione dell’affidamento della ricorrente ed infine esercizio del potere in un arco temporale ragionevole;
-) quanto alla determina n. 634/2024, ha dedotto vizio di istruttoria per essersi il Responsabile di Settore limitato a recepire acriticamente l’indirizzo della Giunta comunale, che dal canto suo sarebbe incorsa in straripamento di potere;
-) ha osservato che il bando e la procedura annullati in autotutela risulterebbero di contro legittimi, non essendo ivi richiesto il regime di tempo pieno, mentre l’autotutela risulterebbe viziata da discriminazione indiretta di genere.
6- Con distinto ricorso notificato il 22.7.2025 e depositato in pari data (R.G. 378/2025) la medesima RO CA ha esposto:
-) con ricorso ex art. 700 c.p.c. (allibrato al n. 2535/2024 R.G.) essa aveva adìto il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo, previa disapplicazione degli atti successivi alla definizione della procedura concorsuale e finalizzati alla compressione del suo diritto, di dichiarare il diritto alla sottoscrizione del contratto di lavoro con inquadramento ai fini giuridici ed economici nel profilo professionale di Istruttore (ex cat. C) all’esito della progressione verticale della quale cui era risultata vincitrice, allegando la lesione di un diritto soggettivo perfetto a seguito dell’approvazione della graduatoria che la vedeva collocata in prima posizione;
-) con ordinanza n. 137/2025 dell’8.1.2025 il Tribunale di Palmi, in accoglimento dell’eccezione formulata dal Comune resistente, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
-) detta ordinanza veniva confermata dal medesimo Tribunale, in composizione collegale, con ordinanza n. 4670/2025 del 22.4.2025, depositata il 23.4.2025, a seguito di reclamo proposto sempre dalla ricorrente;
-) tanto premesso, con il presente atto la ricorrente riassume il giudizio già introdotto davanti al Tribunale di Palmi affinché venga dichiarato l’annullamento degli atti di cui in epigrafe.
6.1- A tal proposito la ricorrente, premessa in fatto la ricostruzione esposta nell’ambito del ricorso R.G. n. 552/2024, cui chiede la riunione, ribadisce in questa sede le doglianze riportate nel predetto ricorso avverso la delibera di G.C. n. 116 del 3.9.2024 e la determinazione del Responsabile del Settore I – Personale n. 634 del 25.9.2024, nonché avverso la deliberazione di G.C. n. 119 del 5.9.2024.
7- Con memoria depositata il 4.2.2026 si è costituito il Comune di Gioia Tauro eccependo:
-) l’inammissibilità del ricorso in riassunzione in quanto costituirebbe un’inutile duplicazione di contenzioso, avendo la ricorrente riproposto in questa sede le medesime argomentazioni e doglianze di cui al ricorso rubricato al R.G. n. 552/2024, in assenza di un suo interesse concreto e autonomo rispetto a detto giudizio, di per sé idoneo a definire l’intera vicenda;
-) nel merito, l’infondatezza del ricorso per le ragioni già indicate negli scritti difensivi depositati nell’ambito del ricorso rubricato al R.G. n. 552/2024, che vengono quindi riproposte.
8- In data 11.2.2026 la ricorrente ha depositato documenti e il successivo 20.2.2026 ha depositato memoria nella quale:
-) ha replicato alle eccezioni formulate ex adverso ribadendo l’attualità e concretezza dell’interesse ad agire, anche in sede di riassunzione;
-) ha ribadito l’illegittimità dell’annullamento in autotutela della procedura in quanto il bando non prevedeva la copertura di un posto a tempo pieno e risulterebbe insussistente l’affermata incompatibilità finanziaria dell’assunzione, circostanza, quest’ultima, corroborata dal comportamento mantenuto dal Comune successivamente all’adozione dei provvedimenti impugnati che avrebbe massicciamente incrementato la spesa per il personale con ciò contraddicendo l’affermata incompatibilità dell’assunzione della ricorrente con esigenze di contenimento della spesa per il personale;
-) ha dedotto l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 21- nonies della Legge n. 241/1990, stante l’insussistenza di una situazione di illegittimità originaria, la carenza di interesse pubblico attuale e concreto, la mancata ponderazione dell’affidamento della ricorrente e l’irragionevolezza del termine per disporre detto annullamento;
-) quanto alla determina n. 634/2024, ha dedotto vizio di istruttoria per essersi il Responsabile di Settore limitato a recepire acriticamente l’indirizzo della Giunta comunale, con conseguenziale straripamento di potere;
-) il bando e la procedura annullati in autotutela risulterebbero, di contro, legittimi non essendo richiesto il regime di tempo pieno, mentre l’autotutela risulterebbe viziata da discriminazione indiretta di genere.
9- All’udienza pubblica del 25.3.2026 i due ricorsi sono stati chiamati per la discussione.
Con riferimento al ricorso R.G. n. 378/2025 il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., un profilo di inammissibilità del ricorso stesso nella parte in cui contiene doglianze estranee all’originario ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dinanzi al G.O. (segnatamente riferite all’impugnazione della determina n. 634/2024 del 25.9.2024, di attuazione della delibera di G.C. n. 116/2019, e alla proposizione di censure avverso la delibera di G.C. n. 119/2024 quali vizio di motivazione, illegittimità per la partecipazione di Vicesegretario carente di titoli, contraddittorietà rispetto a precedenti atti dell’amministrazione e contraddittorietà rispetto alla graduatoria già consolidata in favore della ricorrente). Qualora considerato come ricorso autonomo, il Collegio rileva altresì ex art. 73 c.3 c.p.a. un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per tardività di impugnazione dei provvedimenti oggetto di contestazione. Quindi, parte ricorrente ha osservato che si tratta di riproposizione estesa ai provvedimenti successivamente adottati dall’amministrazione e comunque di ricorso autonomo.
Al termine della discussione, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DI
10- Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi rubricati al R.G. 552/2024 e al R.G. n. 378/2025, ricorrendone i presupposti stante la connessione soggettiva e oggettiva degli stessi, atteso che detti contenziosi attengono alle medesime parti in riferimento alla medesima vicenda sostanziale.
11- Viene quindi scrutinato dapprima il ricorso rubricato al n. 552/2024 di R.G., che è infondato.
12- Il Collegio ritiene di confermare, nella cognizione piena della fase di merito, le considerazioni già esposte nella sommarietà della fase cautelare.
13- Si ribadisce anzitutto che, nell’economia complessiva della controversia -che, si ribadisce, vede impugnati la deliberazione di G.C. n. 116 del 3.9.2024 di indirizzo all’annullamento in autotutela della procedura oggetto di controversia, la determinazione dirigenziale n. 634 del 25.9.2024 di annullamento della procedura e la deliberazione di G.C. n. 119 del 3.9.2024 che, rimodulando il Piano del fabbisogno del personale sopprime, tra l’altro, il posto oggetto di controversia- occorre principiare dallo scrutinio di quest’ultima deliberazione (n. 119/2024) atteso che il relativo esito si ripercuote sulla posizione della ricorrente quanto alle contestazioni degli altri provvedimenti parimenti gravati.
14- Le doglianze formulate avverso la deliberazione n. 119/2024, compendiate nel motivo di ricorso sub D) , sono infondate.
15- Come già osservato, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
i) la scelta dell’amministrazione di rimodulare il fabbisogno del personale sopprimendo il posto oggetto di controversia risulterebbe illegittima alla luce della drammaticità della situazione tributaria in un cui versa l’ente locale, dissestato e caratterizzato da un’ingente evasione tributaria; peraltro, detta rimodulazione avrebbe potuto essere mantenuta pur con il mantenimento del posto oggetto di selezione;
ii) la gravata deliberazione sarebbe inficiata dalla partecipazione di un Vicesegretario comunale privo dei titoli necessari, in quanto non dipendente a tempo indeterminato, con violazione dell’art. 110 d.lgs. n. 267 del 2000 come ricavato dall’art. 3 della circolare ministeriale n. 4545 del 9.4.2020;
iii) la gravata deliberazione sarebbe illegittima in quanto adottata in violazione del diritto soggettivo della ricorrente all’assunzione, in quanto prima graduata, prevalente rispetto alla rideterminazione della pianta organica adottata successivamente all’approvazione della graduatoria.
16- La doglianza sub i) è infondata.
16.1- Come rilevato in giurisprudenza, le scelte fondamentali in ordine al reclutamento del personale sono contenute nel piano triennale dei fabbisogni, con la precisazione che le stesse, in quanto inserite in un atto di organizzazione espressivo di alta discrezionalità amministrativa, sono sindacabili per difetto di motivazione solo sotto i profili del travisamento del fatto e del manifesto eccesso di potere (Consiglio di Stato, Sez. V, 3.9.2018, n. 514). Peraltro il difetto di motivazione può venire in rilievo in quanto risulti sintomatico di un difetto di istruttoria. D’altronde, anche con riferimento al vizio di eccesso di potere, venendo in rilievo un'attività estremamente discrezionale -ossia la scelta in ordine alle modalità più idonee per selezionare il personale destinato a svolgere pubbliche funzioni- il sindacato giurisdizionale deve limitarsi a verificare se i motivi di ricorso intercettino palesi profili di irragionevolezza, contraddittorietà o di travisamento del fatto, risultando preclusa, viceversa, ogni valutazione attinente al merito amministrativo (T.A.R. Molise, Sez. I, 1.6.2020, n. 159).
16.2- Nella fattispecie, la doglianza formulata avverso la scelta di rimodulare il fabbisogno del personale sopprimendo il posto oggetto di controversia, argomentata sul mero assunto dell’asserita drammaticità della situazione tributaria in detto Ente, dissestato e con un’ingente evasione tributaria, si esaurisce in una valutazione di mera opportunità in ordine all’allocazione delle risorse umane nell’ambito dell’Ente che, come osservato dalla precitata giurisprudenza, rientra nell’esclusiva pertinenza degli organi politico-amministrativi dell’Ente, che esercitano il relativo potere organizzativo in termini latamente discrezionali.
16.3- Si soggiunge, peraltro, che con la gravata delibera n. 119/2024 l’amministrazione non si è limitata alla mera soppressione del posto oggetto di controversia ma ha apportato plurime modifiche al piano assunzionale 2024, approvato con deliberazione di G.C. n. 55/2024 (peraltro non versata in atti).
Segnatamente, è stata disposta la revoca della copertura di n. 2 posti di funzionari e dell’elevata qualificazione mediante convenzione e delle assunzioni a tempo indeterminato, la revoca di n. 2 progressioni verticali optando per la copertura a t.d. di n. 1 posto di istruttore (agente di Polizia Locale) mediante comando, la copertura a tempo parziale di n. 3 posti di Istruttori (Polizia Locale) mediante stabilizzazione ex art. 3 comma 5 d.l. n. 4472023 nonché la copertura di n.1 profilo di Agente di Polizia locale mediante mobilità, per come ivi analiticamente riportato.
Tutto ciò è stato motivato dall’amministrazione con l’esigenza di garantire la funzionalità degli uffici nella dichiarata ottica di dare attuazione alle linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2024-2020 approvate con delibera consiliare n. 41/2024, stante il recente insediamento della Giunta comunale avvenuto il 27.6.2024 a seguito delle elezioni amministrative tenute che avevano interessato l’Ente.
In sostanza, la determinazione impugnata non si esaurisce nella soppressione del posto oggetto di controversia, ma dà luogo ad una rivisitazione più ampia e articolata della programmazione delle assunzioni che, in assenza di più puntuali deduzioni non riscontrabili dalle allegazioni della ricorrente, non risulta censurabile non essendo in sé eccentrica o arbitraria -per quanto sindacabile in sede giurisdizionale- la dichiarata esigenza di assicurare un assetto del personale adeguato all’attuazione delle linee programmatiche di mandato, peraltro formulate da un’amministrazione da poco insediatasi a seguito delle elezioni amministrative e che ben può prevedere priorità di policy diverse da quelle della precedente compagine amministrativa e sulla base delle quali era stato a suo tempo impostato la precedente programmazione del fabbisogno del personale.
16.4- D’altronde, si osserva per completezza, anche la situazione, in tesi drammatica, in cui verserebbe l’Ufficio Tributi per un verso costituisce affermazione in sé apodittica e comunque non è in sé del tutto collimante con il dato di fatto per cui la ricorrente, ove fosse transitata in tale ufficio nell’Area Istruttori, avrebbe comunque dato un apporto all’ufficio non in regime di tempo pieno ma di tempo parziale (23,08 ore settimanali), in un contesto che, come da programmazione dei fabbisogni di cui alla delibera di G.C. n. 183/2023, era invece previsto l’adibizione di una risorsa a tempo pieno (dando peraltro luogo ad una sorta di “corto circuito” su cui si ritornerà meglio di seguito: v. § 24).
17- Anche la doglianza sub ii) è infondata.
17.1- Si premette che non è chiaro in che termini, anche in ordine a specifici temi di doglianza, è da leggera l’affermazione della ricorrente, peraltro formulata genericamente, per cui la gravata deliberazione rechi l’indicazione di due diversi vice segretari comunali.
In ogni caso, si osserva anzitutto che non è adeguatamente individuato il parametro normativo su cui si regge la censura, stante che l’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 disciplina unicamente la materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a soggetti diversi dal personale di ruolo e parimenti non è specificato in che termini rilevi, nell’economia della controversia, la circolare ministeriale n. 4545 del 9.4.2020, richiamata dalla ricorrente ma che non risulta versata in atti.
Anche a prescindere da ciò, dirimente è la considerazione per cui la partecipazione alla seduta della Giunta comunale di un vicesegretario comunale in tesi privo dei requisiti previsti in quanto privo dello status di dipendente di ruolo, ossia a tempo indeterminato, costituisce un profilo di doglianza di per sé generico ed inconferente, tenuto conto che:
-) per un verso, quantunque a tempo determinato il soggetto in discussione acquisisce lo status di dipendente comunale; d’altronde, qualora la normativa interna del Comune prevede, come consentito dall’art. 97 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, la figura del Vice segretario -previsione non oggetto di contestazione- detta figura fa parte integrante della struttura organica del Comune di modo e le relative attribuzioni rientrano nelle competenze del dipendente che occupa quel determinato posto, ragion per cui è sostanzialmente ininfluente, in assenza di disposizioni normative specifiche che limitino la conferibilità dell’incarico di vice segretario comunale a personale di ruolo, la circostanza per cui il Vice Segretario comunale sia un dipendente a tempo determinato; né è di per sé rilevante, in assenza di puntuali deduzioni da parte ricorrente, se questa intendesse far riferimento alla previsione normativa speciale data dall’art. 16-ter commi 9 e 10 del d.l. n. 162 del 2019, convertito con modifiche in legge n. 8 del 2020 e se l’Ente si trovi nell’ipotesi specifica contemplata dalla suddetta disposizione;
-) per altro verso il segretario comunale (o il Vice segretario che lo sostituisce), pur partecipando alla seduta dell’organo giuntale, non contribuisce alla formazione della volontà dell’organo collegiale, come peraltro evincibile dalla dizione dell’art. 97 comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000, a mente del quale egli “ partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione ”, che implica un rapporto di sostanziale reciproca autonomia tra la funzione consultiva, di assistenza e di verbalizzazione propria del Segretario comunale e la formazione degli atti di amministrazione attiva da parte dell’organo collegiale (su detto aspetto v. anche Corte dei Conti, Sez. giurisd. Marche, 22.2.1994, n. 1).
18- Parimenti infondata è la doglianza sub c) .
Come già rilevato in sede cautelare, è fuori asse il profilo di doglianza attinente all’affermata prevalenza del diritto della prima in graduatoria all’assunzione rispetto alla rideterminazione della pianta organica successiva all’adozione della graduatoria della procedura selettiva, considerato che la presente controversia attiene alla legittimità dell’esercizio del potere pubblicistico di rideterminazione del fabbisogno del personale a fronte del quale sono ravvisabili posizioni di interesse legittimo.
Peraltro, la conclusione ora esposta si sposa armoniosamente con quanto rilevato dal Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 4670 del 23.4.2025 (R.G. n. 216/2025), con cui è stato rigettato il reclamo della ricorrente nel giudizio poi riproposto in questa sede (R.G. 378/2025), laddove è stato ribadito come la giurisprudenza sia costante nell’individuare nell’effettiva assunzione il momento in cui si consolida una posizione di diritto soggettivo in capo al lavoratore, mentre prima di tale momento sussiste esclusivamente un interesse legittimo in capo al partecipante alla procedura di selezione revocata.
La suddetta conclusione vale a maggior ragione qualora, come nel caso controverso, si controverta non in ordine ad una singola procedura alla quale il ricorrente abbia partecipato bensì in merito alla decisione dell’Ente di rivedere la complessiva organizzazione della dotazione del personale dell’Ente e rende ancor più recessiva la posizione dell’odierna ricorrente in merito.
19- Per completezza, dalla memoria depositata il 20.2.2026 non sono ritraibili ulteriori contestazioni avverso la predetta deliberazione, le quali risulterebbero in ogni caso inammissibili in difetto di rituale e puntuale contestazione.
20- Le conclusioni ora rassegnate quanto alla deliberazione giuntale n. 119/2024 si ripercuotono in modo esiziale sulla posizione dell’odierna ricorrente, che non trarrebbe alcuna concreta utilità dall’eventuale caducazione in via giurisdizionale della deliberazione di G.C. n. 116/2024 e della determinazione dirigenziale n. 634/2024, di annullamento in autotutela della procedura selettiva oggetto di impugnazione e alle quali si riferiscono i motivi sub A), B) e C) , che sono dunque inammissibili per carenza di interesse stante che, non esistendo più nella dotazione organica il posto oggetto di controversia, il relativo accoglimento e il conseguenziale annullamento dei provvedimenti da questi attinti non arrecherebbe alla ricorrente alcun vantaggio concreto.
21- In ogni caso, le predette doglianze -si ripete, compendiate nei motivi sub A), B) e C) - avverso la deliberazione n. 116/2024 e la determinazione dirigenziale n. 634/2024 sono anche infondate nel merito.
22- E’ priva di sostanziale pregnanza la censura di incompetenza della Giunta Comunale che, nella prospettazione della ricorrente, si sarebbe appropriata di prerogative rientranti nella sfera di competenza dell’organo burocratico.
E’ pur vero che, come osserva la giurisprudenza, “ La Giunta comunale non è competente alla adozione del provvedimento di revoca di una procedura concorsuale indetta con atto dirigenziale, e ciò sia in ossequio al principio del contrarius actus, che impone la sua adozione da parte del dirigente competente (che aveva indetto la procedura revocata), sia in relazione alla natura di atto gestionale di secondo grado della revoca, in quanto tale non rientrante nella sfera di attribuzione dell'organo politico, giusta i principi contenuti già nell'articolo 51 della legge n. 142 del 1990 e confermati dall'articolo 107 del Dlgs n. 267 del 2000, circa il riparto tra compiti di governo, di indirizzo e controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e compiti di gestione, spettanti ai dirigenti ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 29.11.2018, n. 6779).
Non di meno, nel caso controverso la Giunta comunale si è limitata ad impartire al Responsabile del competente Settore un indirizzo in termini di annullamento in autotutela della procedura di progressione verticale ritenendo sussistere ragioni di incompatibilità finanziaria ostative all’assunzione, ragion per cui con riferimento a tale atto assumerebbe comunque rilievo la giurisprudenza per cui “ Gli atti di indirizzo della giunta comunale non modificano immediatamente la situazione giuridica dei destinatari finali; essi possono porre dei vincoli all'organo competente a provvedere, senz'altro rilevanti in ordine alla valutazione giudiziale del successivo esercizio del potere, ma -di norma- non tali da produrre lesioni dirette ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 29.11.2018, n. 6779).
Dal canto suo, si soggiunge, nella determina dirigenziale n. 634/2024 il Responsabile di Settore ha svolto proprie considerazioni in ordine al profilo della compatibilità finanziaria rispetto a quanto autorizzato dalla FE, ragion per cui detto provvedimento dirigenziale non può neanche essere considerato in termini di mera ed acritica trasposizione, in sede esecutiva, di quanto disposto in termini di indirizzo dalla Giunta comunale.
23- Quanto poi alla sostanziale incompatibilità dell’annullamento in autotutela fondato sulla situazione giuridica soggettiva di cui la ricorrente era titolare nel momento in cui interveniva l’annullamento, vi è da osservare anzitutto che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, tale profilo non è stato obliterato ma è stato anzi oggetto di valutazione sia dalla Giunta comunale che dal Responsabile del Settore I - Personale negli atti rispettivamente adottati, con la conclusione, anche sulla scorta di arresti giurisprudenziali richiamati a conforto, della compatibilità dell’annullamento in autotutela della procedura con lo stadio in cui questa versava.
Che poi le conclusioni rassegnate dall’amministrazione -nel senso cioè della compatibilità dell’esercizio del potere di autotutela con l’avvenuta approvazione della graduatoria- risultino immuni dalle censure formulate dalla ricorrente è da ritenersi confermato alla luce delle precitate osservazioni rese dal Tribunale di Palmi in sede di reclamo della ricorrente nel ricorso quivi riproposto (v. sopra, § 18), nel senso cioè che, prima dell’effettiva assunzione, che si perfeziona con la stipula del relativo contratto, sussiste esclusivamente un interesse legittimo in capo al partecipante alla procedura di selezione ritirata in autotutela.
24- Quanto, infine, alle motivazioni su cui si regge il contestato annullamento in autotutela della procedura di progressione verticale, l’amministrazione comunale ha giustificato tale decisione evidenziando che:
-) l’incremento di spesa per il personale autorizzato dalla FE (€ 3.488,50, ossia € 3.269,97 al netto di IRAP) corrisponde al differenziale stipendiale tra un dipendente appartenente all’Area Professionale Operatori Esperti (ex cat. B) a tempo pieno ed un dipendente appartenente all’Area Professionale degli Istruttori (ex cat. C) sempre a tempo pieno;
-) al fine di rispettare l’incremento di spesa autorizzato, la procedura comparativa avrebbe dovuto prevedere la partecipazione unicamente di dipendenti a tempo pieno dell’Ente appartenenti all’Area degli Operatori Esperti;
-) la progressione verticale a tempo pieno (36 ore settimanali) di un dipendente appartenente a detta Area a tempo parziale (23,08 ore settimanali) comporterebbe un maggior costo lordo di € 16.895,28 (€ 15.856,45 al netto IRAP) superiore al costo dell’assunzione programmata con Deliberazione di G.C. n. 138 del 20.10.2023 ed approvata dalla FE, per cui la stipula del contratto individuale di lavoro contrasterebbe con le previsioni dell’art. 155 e 259 comma 7 del d.lgs. n. 267/2000.
Così come motivata, la decisione dell’amministrazione resiste allo spettro di censura formulata dalla ricorrente.
Quest’ultima, invero, sostiene la tesi della compatibilità finanziaria della sua assunzione osservando che il passaggio dall’Area Operatori Esperti all’Area Istruttori non avrebbe comunque mutato il suo regime giuridico, che era -e sarebbe rimasto- in termini di tempo parziale (per 23,08 ore settimanali) nell’Area di destinazione come nell’Area di provenienza, ragion per cui risulterebbe erroneo considerare, quale ulteriore costo, anche l’ulteriore differenziale costituito dal costo in regime di tempo pieno.
Sul punto vi è però da osservare che la deliberazione di G.C. n. 138/2023, in attuazione della quale è stata svolta la procedura di progressione verticale e che a sua volta viene richiamata nei gravati provvedimenti di annullamento in autotutela, disponeva, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2023/2025, che l’assunzione oggetto di controversia sarebbe avvenuta in regime di tempo pieno -così prevedendo di assegnare all’Ufficio Tributi una risorsa con un impiego di 36 ore settimanali - quantificando il relativo costo lordo in € 3.488,50.
L’assunzione nell’Area Istruttori in regime di tempo parziale, ipotizzata dalla ricorrente, avrebbe però dato luogo ad un evidente contrasto rispetto al Piano delle Assunzioni su cui si reggeva la procedura, che invece disponeva l’assunzione in regime di tempo pieno, mentre, di contro, il rispetto del Piano delle Assunzioni vigente e dunque l’assunzione, a seguito della procedura di progressione verticale, in regime di tempo pieno -coerentemente alla programmazione disposta dal Comune- avrebbe dato luogo al maggior costo non coperto dall’autorizzazione della FE e dunque ad un’assunzione contra legem .
In tale ottica, si soggiunge, la decisione dell’amministrazione di ritirare in autotutela la procedura non può neanche ritenersi viziata da arbitrarietà ovvero connotata dal fine di impedire la sottoscrizione del contratto da parte della ricorrente.
Né rileva sul punto l’autorizzazione della FE, peraltro neanche depositata agli atti, non essendo neanche chiarito se detta autorizzazione, che si limita a verificare la compatibilità finanziaria delle nuove assunzioni, sia stata rilasciata in riferimento all’assunzione in regime di tempo pieno ovvero sia stata resa sull’ipotesi dell’assunzione in regime di tempo parziale a n. 23,08 ore settimanali.
25- Quanto poi all’assenza dei pareri dei responsabili dei servizi nell’ambito della delibera di G.C. n. 116/2023 è troncante il rilievo per cui “ I pareri, previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali (prima ex art. 53, l. 8 giugno 1990, n. 142, e poi ex art. 49, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267) non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto sono preordinati all'individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 8.4.2014, n. 1663).
In ordine alle analoghe censure spiegate avverso la gravata determinazione dirigenziale n. 634/2024, a quanto dianzi osservato può soggiungersi che l’art. 183, comma 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 dispone che “ I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ”, ragion per cui nessun parere -che comunque, nel caso controverso, risulta reso dallo stesso responsabile del Settore in calce al provvedimento- è necessario a fini di legittimità dell’atto.
Peraltro, non risultando agli atti il Regolamento di contabilità richiamato dalla ricorrente, non è dato riscontrare l’effettiva sussistenza di previsioni normative che estendano la necessità dell’attestazione di copertura finanziaria anche a determinazioni dirigenziali che non comportino specifici oneri diretti o indiretti per il Comune, ragion per cui, non comportando il provvedimento in questione l’assunzione di oneri economici, non è illegittimo prescindere dall’attestazione della relativa copertura finanziaria.
26- Quanto agli ulteriori profili di doglianza contenuti nella memoria depositata il 20.2.2026 (v. sopra, § 5), richiamata la giurisprudenza per cui “ È inammissibile il motivo di ricorso dedotto in memoria non notificata alla controparte, che non sia ricollegabile ad argomentazioni espresse nell'atto introduttivo del giudizio e che introduce nuovi elementi di valutazione in origine non indicati, con conseguente violazione, sia del termine decadenziale prescritto per l'impugnazione degli atti amministrativi, sia del principio del contraddittorio, atteso che la memoria difensiva non può ampliare il thema decidendum , ma ha il solo compito di offrire una illustrazione esplicativa dei motivi di gravame già dedotti con il ricorso ” ( ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli Sez. III, 5.9.2025, n. 6065), se ne deve dichiarare l’inammissibilità, atteso che con essi la ricorrente non si limita a specificare profili di legittimità già dedotti ma sviluppa temi di censura nuovi ed autonomi.
27- Viene quindi delibato il ricorso R.G. 378/2025, che è inammissibile.
28- Osserva il Collegio che l'art. 11 del c.p.a. delinea un meccanismo che fa salvi gli effetti sostanziali e processuali di una domanda erroneamente proposta davanti ad un giudice sprovvisto di giurisdizione, la cui operatività resta, in ogni caso, subordinata alla circostanza che alcuna preclusione e decadenza sia nel frattempo intervenuta prima della riproposizione tempestiva della stessa. In sostanza, il giudice ad quem , dinanzi al quale avviene la riassunzione, eredita un giudizio nel medesimo stato in cui è stato chiuso davanti al giudice adito per primo. Dunque, perché la riassunzione operi, è necessario che petitum e causa petendi coincidano, non essendo ammissibili nuove domande. La riassunzione, dunque, deve avere lo stesso oggetto e deve essere fatta nei confronti delle stesse parti chiamate dalla parte ricorrente, già attorea, nel giudizio precedente, rispetto alle quali si conservano gli effetti sostanziali e processuali che si sarebbero determinati se sin dall'inizio fosse stato adito il giudice munito di giurisdizione, e presso il domicilio eletto dinanzi al precedente giudizio definito con il difetto di giurisdizione (in argomento, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 2.7.2021, n. 626, T.A.R. Umbria, Sez. I, 5.12.2014 n. 605; T.A.R. Molise, 4.8.2011, n. 528; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 21.11.2018, n. 11297).
Peraltro, “ Ai sensi dell'art. 11, comma 4, c.p.a., nel caso della declinatoria di giurisdizione su di una controversia proposta dinanzi ad un diverso plesso giudiziario, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto al giudice amministrativo; ciò significa, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, che l'atto che determina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti a un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le caratteristiche della prima; pertanto ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum; qualora, invece, il giudizio prosegua verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l'atto di prosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione: in altri termini, l'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, in precedenza riconosciuta anche dall'art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69, sussiste anche qualora la domanda non venga «riassunta», bensì «riproposta», con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di potere delle due giurisdizioni in rilievo ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 3.4.2023, n. 3425).
29- Nella fattispecie, come rilevato officiosamente dal Collegio in sede di discussione, nel ricorso ex art. 700 c.p.c. la ricorrente ha impugnato la delibera di G.C. n. 116/2024 e la delibera di G.C. n. 119/2024 per quest’ultima formulando censure inquadrabili in termini di illegittimità dell’atto per aver l’amministrazione soppresso il posto oggetto di controversia pur in presenza della situazione critica nell’ambito dell’Ufficio e per violazione della correttezza e della buona fede a fronte di un concorso già definito con consolidamento della sua posizione.
In sede di riproposizione parte ricorrente ha esteso l’impugnazione per la prima volta alla sopravvenuta determinazione dirigenziale n. 634 del 25.9.2024 e, quanto alla deliberazione n. 119/2024, ha prospettato doglianze inquadrabili in termini di carenza, illogicità o pretestuosità della motivazione, illegittimità della delibera in quanto adottata da un funzionario cui erano state affidate le funzioni di Vicesegretario comunale in carenza dei necessari titoli e contraddittorietà della deliberazione n. 119/2024 rispetto a precedenti atti dell’amministrazione, tale da configurarla come atto contra personam , non avendo l’amministrazione considerato, in sede di rimodulazione, l’autorizzazione della FE ma anzi avendo pregiudicato la sua posizione giuridica, prevalente sulle esigenze dell’ente manifestate posteriormente all’approvazione della graduatoria.
30- Da quanto ora osservato emerge l’evidente asimmetria -tanto in termini di petitum quanto di causa petendi - del ricorso riproposto dinanzi a questo T.A.R. rispetto al giudizio originariamente presentato dinanzi al Giudice Ordinario, con la conseguenza che, non trattandosi di un “unico giudizio”, non vi è spazio per la salvezza delle preclusioni sostanziali e processuali prevista per l’ipotesi di translatio iudicii dall’art. 11 c.p.a.
31- Peraltro, anche a considerare la ritrasposizione in termini di sostanziale introduzione di un ricorso autonomo, del quale possieda i requisiti di sostanza e di forma, questo risulterebbe comunque tardivo, essendo stato notificato il 22.7.2025 a fronte di provvedimenti adottati rispettivamente il 3.9.2024 (delibera n. 116/2024), il 5.9.2024 (delibera n. 119/2024, quantunque per essa valga il più favorevole termine di pubblicazione del 13.9.2024, come rilevato dalla ricorrente) e 25.9.2024 (determina dirigenziale n. 634/2024) e da tempo a conoscenza della ricorrente, che li aveva già distintamente gravati nel distinto giudizio R.G. n. 552/2024.
32- Peraltro, anche a considerare utilmente dedotte le sole doglianze riferibili all’originario ricorso ex art. 700 c.p.c., le stesse sarebbero comunque infondate per le ragioni diffusamente esposte con riferimento al ricorso R.G. n. 552/2024 (v. sopra, § 23) mentre le ulteriori censure resterebbero comunque inammissibili perché ulteriori rispetto all’originario perimetro del ricorso ex art. 700 c.p.c.
33- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
34- La complessità e le circostanze della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorsi, come in epigrafe proposti:
1) dispone la riunione dei ricorsi R.G. 552/2024 e R.G. n. 378/2025;
2) rigetta il ricorso rubricato al R.G. n. 552/2024;
3) dichiara inammissibile il ricorso rubricato al R.G. n. 378/2025;
4) compensa integralmente le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE IS, Presidente
NI LI, Primo Referendario, Estensore
PP Nicastro, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| NI LI | TE IS |
IL SEGRETARIO