TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/12/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. AR PE Presidente
dott.ssa OS CA Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 507/2019 R.G., promossa da
nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliato C.F._1
presso lo studio dell'avv. Rosaria Petrolà che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti:
- ricorrente
contro
nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente nella frazione S. Giorgio, Via Cristoforo Colombo n. 5, c.f.:
, elettivamente domiciliata in Brolo, via L. da Vinci n. 5 presso C.F._2
lo studio dell'avv. Francesco Pizzuto, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
1.4.1989 con - trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1
del Comune di Gioiosa Marea, atto n. 1, parte II, S. A, anno 1989 - che dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente il 13.01.1993 e il 23.12.1996, che tra Per_1 Per_2
le parti era intervenuto l'accordo di separazione consensuale, omologato con decreto n.
3974/2015, emesso dal Tribunale di Patti, e che da quel momento la separazione si era protratta ininterrottamente, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto sia nei confronti della figlia Per_1 che in favore della resistente.
RI , costituitasi in giudizio, non si è opposta alla cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio e, in via riconvenzionale, ha chiesto la corresponsione dell'assegno divorzio e l'aumento dell'assegno di mantenimento versato in favore della prole.
All'esito dell'udienza presidenziale del 10.7.2019, in via temporanea ed urgente, è stato revocato l'obbligo di corrispondere il contributo per il mantenimento per la figlia
. Per_1
Con sentenza sul vincolo n. 114/2021, allegata in atti, è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini dimidiati (di giorni 20 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Prima di esaminare la controversia, il Collegio dà atto che il sub-procedimento recante n. 507-1/2019 R.G. – incardinato dal ricorrente nelle more del giudizio ed avente ad oggetto la revoca del mantenimento nei confronti del figlio – viene deciso con Per_2 la presenta sentenza.
Con riferimento al mantenimento dei figli, occorre dare atto che la resistente ha affermato di rinunciare alla domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore della figlia – di anni 32 – e, pertanto, sotto tale profilo deve essere Per_1 dichiarata la cessata materia del contendere.
2 Passando ad esaminare i provvedimenti da adottare nell'interesse del figlio - di Per_2 anni 28 - occorre evidenziare che - nelle more del procedimento - il ricorrente ha avanzato ricorso (per il quale è stato incardinato il sub-procedimento n. 507-1/2019
R.G.) avente ad oggetto la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore nel decreto di omologa e confermato nell'ordinanza presidenziale.
, a fondamento del ricorso, ha evidenziato che il figlio aveva Parte_1 Per_2 ormai ottenuto la sua indipendenza economica in quanto prestava attività lavorativa presso la Pizzeria Number One di CO AL, sita nel Comune di Gioiosa Marea, e non abitava più nella casa coniugale.
La resistente, costituitasi nel sub-procedimento, ha chiesto il rigetto del ricorso per le motivazioni meglio indicate in atti.
Orbene, sul mantenimento dei figli maggiorenni la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento
è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. 26875/2023).
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che “… lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della
3 menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. 40282/2021).
Dall'esame della documentazione in atti risulta che il figlio ha già conseguito la Per_2 laurea magistrale in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università degli Studi di
Messina ed ha sottoscritto un contratto di apprendistato con inizio dell'attività lavorativa per il giorno 15.7.2025.
Orbene, la sottoscrizione di tale contratto, a parere del Collegio, rappresenta, un elemento significativo di stabilizzazione lavorativa idonea a consentire anche in termini prognostici una autonomia personale e professionale incompatibile con la previsione a carico del genitore di un obbligo sine die di mantenimento (cfr. Cass. n.
19696/2019); si osserva, inoltre, che il figlio ha già compiuto 28 anni ed è noto Per_2 che con il crescere dell'età, dopo il compimento dei diciotto anni, la persistenza dell'assegno di mantenimento deve essere ancorata a uno specifico e comprovato progetto di studio o di formazione ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie.
Consegue che, avendo il figlio da tempo conseguito la maggiore età e avendo Per_2 quest'ultimo fatto ingresso nel mondo del lavoro, l'assegno di mantenimento disposto in suo favore deve essere revocato poiché deve ritenersi che è un soggetto, oltre Per_2 che maggiorenne, anche economicamente autosufficiente.
Per le ragioni esposte deve essere revocato l'obbligo di mantenimento in favore del figlio a carico del ricorrente. Per_2
La domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente avente ad oggetto di riconoscimento dell'assegno divorzile è fondata.
L'art. 5 l. div., commi 6 e ss., dispone che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un
4 assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza dell'11 luglio 2018 n. 18287 hanno chiarito che: "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equi-ordinati.
Anche la domanda di assegno divorzile soggiace al principio dispositivo e all'onere probatorio in capo all'istante.
Nel caso in esame, in ordine ai fatti costitutivi posti a fondamento della domanda – ovvero la mancanza di adeguati mezzi propri o l'impossibilità oggettiva di reperirli – la ha affermato di non svolgere alcuna attività lavorativa, nonostante l'impegno CP_1 profuso nella ricerca di un impiego e, inoltre, di essere priva di alcuna fonte reddituale.
Inoltre, ha asserito di soffrire di diverse patologie che ne compromettono il suo stato di salute allegando, a tal fine, documentazione medica.
Orbene, osserva il Collegio che dall'istruttoria risultano provati i presupposti posti a fondamento per la corresponsione dell'assegno divorzile sotto il profilo del contributo fornito dalla durante la vita matrimoniale;
inoltre, tenuto conto dell'età CP_1
5 ormai raggiunta dall'istante e delle sue attuali condizioni di salute la CP_1 avrebbe serie e comprovate difficoltà ad accedere al mercato del lavoro.
In particolare, dall'esame della prova testimoniale si evince che la resistente ha sacrificato in costanza di matrimonio le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia contribuendo, così, in maniera decisiva alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune.
La circostanza ha trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni rese dal teste
, la quale, escussa all'udienza del 9.9.2025, ha dichiarato “…avevo un Testimone_1 negozio di intimo e nel 1994 avevo cercato tra i conoscenti qualcuno che potesse sostituirmi in negozio anche per mezza giornata e la è passata per sapere le CP_1 condizioni dell'aiuto che mi serviva in negozio e si è riservata di parlarne con il marito. Tornata da me mi ha riferito che il marito non voleva che lavorasse poiché voleva che la si occupasse della casa. Non ho messo un annunzio per CP_1 cercare l'aiuto in negozio ma ho fatto un passa parola tra i conoscenti. Il mio negozio di chiamava Giada”.
Con riferimento all'attuale situazione economica del ricorrente risulta che lo stesso presta attività lavorativa alle dipendenze della banca percependo uno CP_2 stipendio mensile di circa € 2.300,00 (cfr. buste paga in atti); inoltre, lo stesso ha affermato di vivere in una casa in affitto per cui paga un canone mensile di € 330,00 e di avere sostenuto interamente i costi per la costruzione della casa familiare che era stata realizzata su un fondo donato alla;
bene immobile, questo, che è stato CP_1 dalla di recente venduto a terzi per acquistare un'altra abitazione. CP_1
Sulla base di quanto esposto ritiene il Collegio che, tenuto conto della significativa disparità economia delle parti (documentata in atti), considerata l'età raggiunta dalla resistente (anni 64), acquisita la prova che quest'ultima durante il matrimonio ha contribuito al menage familiare occupandosi della crescita dei figli e curando la gestione della casa, appare equo porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere l' assegno di divorzio in favore della nella misura mensile € CP_1
350,00; somma, questa, che inevitabilmente tiene conto della circostanza che la resistente è proprietaria dell'abitazione in cui vive.
6 La suddetta somma, che sarà annualmente rivalutata secondo l'indice Istat, deve essere corrisposta presso il domicilio della resistente ogni 5 del mese, salvo diverso accordo tra le parti.
Le spese di lite - incluse quelle del sub-procedimento - stante le ragioni della decisione sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 507/2019 R.G. così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata da avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in Controparte_1 favore della figlia;
Per_1
2. revoca l'obbligo posto a carico di avente ad oggetto il Parte_1 mantenimento del figlio;
Per_2
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
la somma di € 350,00 mensili, da rivalutarsi Controparte_1 annualmente, a titolo d'assegno divorzile, che andrà versata dallo stesso presso il domicilio della resistente entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diverso accordo tra le parti;
4. compensa le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle del sub-procedimento.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
OS CA AR PE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. AR PE Presidente
dott.ssa OS CA Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 507/2019 R.G., promossa da
nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliato C.F._1
presso lo studio dell'avv. Rosaria Petrolà che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti:
- ricorrente
contro
nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente nella frazione S. Giorgio, Via Cristoforo Colombo n. 5, c.f.:
, elettivamente domiciliata in Brolo, via L. da Vinci n. 5 presso C.F._2
lo studio dell'avv. Francesco Pizzuto, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
1.4.1989 con - trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1
del Comune di Gioiosa Marea, atto n. 1, parte II, S. A, anno 1989 - che dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente il 13.01.1993 e il 23.12.1996, che tra Per_1 Per_2
le parti era intervenuto l'accordo di separazione consensuale, omologato con decreto n.
3974/2015, emesso dal Tribunale di Patti, e che da quel momento la separazione si era protratta ininterrottamente, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto sia nei confronti della figlia Per_1 che in favore della resistente.
RI , costituitasi in giudizio, non si è opposta alla cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio e, in via riconvenzionale, ha chiesto la corresponsione dell'assegno divorzio e l'aumento dell'assegno di mantenimento versato in favore della prole.
All'esito dell'udienza presidenziale del 10.7.2019, in via temporanea ed urgente, è stato revocato l'obbligo di corrispondere il contributo per il mantenimento per la figlia
. Per_1
Con sentenza sul vincolo n. 114/2021, allegata in atti, è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini dimidiati (di giorni 20 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Prima di esaminare la controversia, il Collegio dà atto che il sub-procedimento recante n. 507-1/2019 R.G. – incardinato dal ricorrente nelle more del giudizio ed avente ad oggetto la revoca del mantenimento nei confronti del figlio – viene deciso con Per_2 la presenta sentenza.
Con riferimento al mantenimento dei figli, occorre dare atto che la resistente ha affermato di rinunciare alla domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore della figlia – di anni 32 – e, pertanto, sotto tale profilo deve essere Per_1 dichiarata la cessata materia del contendere.
2 Passando ad esaminare i provvedimenti da adottare nell'interesse del figlio - di Per_2 anni 28 - occorre evidenziare che - nelle more del procedimento - il ricorrente ha avanzato ricorso (per il quale è stato incardinato il sub-procedimento n. 507-1/2019
R.G.) avente ad oggetto la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore nel decreto di omologa e confermato nell'ordinanza presidenziale.
, a fondamento del ricorso, ha evidenziato che il figlio aveva Parte_1 Per_2 ormai ottenuto la sua indipendenza economica in quanto prestava attività lavorativa presso la Pizzeria Number One di CO AL, sita nel Comune di Gioiosa Marea, e non abitava più nella casa coniugale.
La resistente, costituitasi nel sub-procedimento, ha chiesto il rigetto del ricorso per le motivazioni meglio indicate in atti.
Orbene, sul mantenimento dei figli maggiorenni la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento
è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. 26875/2023).
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che “… lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della
3 menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. 40282/2021).
Dall'esame della documentazione in atti risulta che il figlio ha già conseguito la Per_2 laurea magistrale in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università degli Studi di
Messina ed ha sottoscritto un contratto di apprendistato con inizio dell'attività lavorativa per il giorno 15.7.2025.
Orbene, la sottoscrizione di tale contratto, a parere del Collegio, rappresenta, un elemento significativo di stabilizzazione lavorativa idonea a consentire anche in termini prognostici una autonomia personale e professionale incompatibile con la previsione a carico del genitore di un obbligo sine die di mantenimento (cfr. Cass. n.
19696/2019); si osserva, inoltre, che il figlio ha già compiuto 28 anni ed è noto Per_2 che con il crescere dell'età, dopo il compimento dei diciotto anni, la persistenza dell'assegno di mantenimento deve essere ancorata a uno specifico e comprovato progetto di studio o di formazione ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie.
Consegue che, avendo il figlio da tempo conseguito la maggiore età e avendo Per_2 quest'ultimo fatto ingresso nel mondo del lavoro, l'assegno di mantenimento disposto in suo favore deve essere revocato poiché deve ritenersi che è un soggetto, oltre Per_2 che maggiorenne, anche economicamente autosufficiente.
Per le ragioni esposte deve essere revocato l'obbligo di mantenimento in favore del figlio a carico del ricorrente. Per_2
La domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente avente ad oggetto di riconoscimento dell'assegno divorzile è fondata.
L'art. 5 l. div., commi 6 e ss., dispone che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un
4 assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza dell'11 luglio 2018 n. 18287 hanno chiarito che: "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equi-ordinati.
Anche la domanda di assegno divorzile soggiace al principio dispositivo e all'onere probatorio in capo all'istante.
Nel caso in esame, in ordine ai fatti costitutivi posti a fondamento della domanda – ovvero la mancanza di adeguati mezzi propri o l'impossibilità oggettiva di reperirli – la ha affermato di non svolgere alcuna attività lavorativa, nonostante l'impegno CP_1 profuso nella ricerca di un impiego e, inoltre, di essere priva di alcuna fonte reddituale.
Inoltre, ha asserito di soffrire di diverse patologie che ne compromettono il suo stato di salute allegando, a tal fine, documentazione medica.
Orbene, osserva il Collegio che dall'istruttoria risultano provati i presupposti posti a fondamento per la corresponsione dell'assegno divorzile sotto il profilo del contributo fornito dalla durante la vita matrimoniale;
inoltre, tenuto conto dell'età CP_1
5 ormai raggiunta dall'istante e delle sue attuali condizioni di salute la CP_1 avrebbe serie e comprovate difficoltà ad accedere al mercato del lavoro.
In particolare, dall'esame della prova testimoniale si evince che la resistente ha sacrificato in costanza di matrimonio le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia contribuendo, così, in maniera decisiva alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune.
La circostanza ha trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni rese dal teste
, la quale, escussa all'udienza del 9.9.2025, ha dichiarato “…avevo un Testimone_1 negozio di intimo e nel 1994 avevo cercato tra i conoscenti qualcuno che potesse sostituirmi in negozio anche per mezza giornata e la è passata per sapere le CP_1 condizioni dell'aiuto che mi serviva in negozio e si è riservata di parlarne con il marito. Tornata da me mi ha riferito che il marito non voleva che lavorasse poiché voleva che la si occupasse della casa. Non ho messo un annunzio per CP_1 cercare l'aiuto in negozio ma ho fatto un passa parola tra i conoscenti. Il mio negozio di chiamava Giada”.
Con riferimento all'attuale situazione economica del ricorrente risulta che lo stesso presta attività lavorativa alle dipendenze della banca percependo uno CP_2 stipendio mensile di circa € 2.300,00 (cfr. buste paga in atti); inoltre, lo stesso ha affermato di vivere in una casa in affitto per cui paga un canone mensile di € 330,00 e di avere sostenuto interamente i costi per la costruzione della casa familiare che era stata realizzata su un fondo donato alla;
bene immobile, questo, che è stato CP_1 dalla di recente venduto a terzi per acquistare un'altra abitazione. CP_1
Sulla base di quanto esposto ritiene il Collegio che, tenuto conto della significativa disparità economia delle parti (documentata in atti), considerata l'età raggiunta dalla resistente (anni 64), acquisita la prova che quest'ultima durante il matrimonio ha contribuito al menage familiare occupandosi della crescita dei figli e curando la gestione della casa, appare equo porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere l' assegno di divorzio in favore della nella misura mensile € CP_1
350,00; somma, questa, che inevitabilmente tiene conto della circostanza che la resistente è proprietaria dell'abitazione in cui vive.
6 La suddetta somma, che sarà annualmente rivalutata secondo l'indice Istat, deve essere corrisposta presso il domicilio della resistente ogni 5 del mese, salvo diverso accordo tra le parti.
Le spese di lite - incluse quelle del sub-procedimento - stante le ragioni della decisione sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 507/2019 R.G. così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata da avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in Controparte_1 favore della figlia;
Per_1
2. revoca l'obbligo posto a carico di avente ad oggetto il Parte_1 mantenimento del figlio;
Per_2
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
la somma di € 350,00 mensili, da rivalutarsi Controparte_1 annualmente, a titolo d'assegno divorzile, che andrà versata dallo stesso presso il domicilio della resistente entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diverso accordo tra le parti;
4. compensa le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle del sub-procedimento.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
OS CA AR PE
7