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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/11/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice onorario Annarita Giuliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 349/23 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. V. Severi elett.te dom.ta come Parte_1 in atti;
OPPONENTE contro
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente Controparte_1 dagli avv.ti Giulia Galanti e Pietro Davide Sarti, dom.ta come in atti
OPPOSTA
E in persona del Procuratore speciale Dott. Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Curti e Antonello Veneziano, domiciliata come in atti,
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
OGGETTO: opposizione a precetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto nel giudizio Parte_1 di opposizione al precetto, la il precetto con i titoli le era stato Controparte_1 notificato in data 11.02.2023 e i due titoli sono costituiti dalla sentenza del Tribunale di Urbino n. 73/2015 e dalla sentenza n. 372/2020 della Corte d'Appello di Ancona. Con l'opposizione ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli in via preliminare e la dichiarazione di inesistenza del credito precettato e relativo alle spese Parte_ di giustizia liquidate nei giudizi di primo e secondo grado tra e in Parte_1 subordine ha chiesto la dichiarazione di inesistenza del credito relativo alle spese del giudizio di primo grado e la riduzione del credito di cui alle spese del grado di appello limitando il credito alle sole spese vive relative a registrazione sentenza e copie. Tutto con vittoria di spese e distrazione a favore del difensore.
A sostegno della propria opposizione la difesa ha eccepito il difetto di Pt_1 legittimazione attiva e di titolarità del credito della per non Controparte_1 Parte_ essere questa ultima creditrice delle spese processuali liquidate a favore di e tantomeno legittimata a porre in esecuzione i titoli-sentenze di condanna di
[...]
. Pt_1
Si è costituita la la quale contestando le avverse domande, ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione. e, per l'effetto, la conferma della validità ed efficacia dei titoli esecutivi e dell'atto di precetto, con conseguente riconoscimento del proprio diritto di procedere in executivis. In subordine ha chiesto di accertare e dichiarare l'esatta misura del credito. In entrambi i casi con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio si è costituita la intervenuta ex art. 111 Controparte_2 cpc, nella sua qualità di cessionaria del credito in oggetto, precedentemente vantato dalla (già ), riportandosi alle Controparte_1 Controparte_4 deduzioni ed eccezioni del procuratore della cedente, alla quale è Controparte_1 subentrata.
L'istruttoria ha visto produzioni documentali ed infine la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
La sentenza di primo grado del Tribunale di Urbino, n. 73/15, emessa in giudizio fra Parte_ e ed altri, su azione revocatoria, ha visto la condanna della Parte_1 seconda in solido con gli altri convenuti, al pagamento delle spese di lite.
Tale sentenza era stata appellata dall'odierna opponente e la sentenza Parte_1 di appello, odierno titolo esecutivo insieme alla sentenza di primo grado, aveva rigettato l'appello e condannato la al pagamento delle spese di lite a favore di Pt_1 Parte_
subentrata quale cessionaria di e costituitasi nel corso dell'appello ex CP_1 art. 111 cpc. Le spese di lite risultano liquidate nella sentenza di appello in complessivi € 6.200,00 (di cui € 1.900,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva ed € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge).
Parte_ Risulta in atti la cessione della intervenuta nelle more del giudizio di appello ed in virtù del contratto di cessione di crediti pecuniari chirografari problematici, sottoscritto in data 8 gennaio 2018; nel contratto di cessione si legge l'elenco dei crediti come risultano dal sito internet dedicato. ai sensi del TUB e della legge sulla cartolarizzazione dei crediti, tra i quali all'all. 5 bis prodotto dalla convenuta opposta, sono ricompresi quelli identificati con un codice che si riferisce al debitore
[...]
, ossia il credito originario verso la Parte_3 [...]
ed i suoi soci e garanti e le spese accessorie. Parte_3
Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 18.01.2018 prodotta in atti (all. 5 di parte opposta), risulta l'avvenuta cessione dei crediti ed anche i diritti di garanzia reale o personale, sussistenti in capo alla cedente pertanto i crediti accessori costituiti dalle spese legali del primo grado di Pt_4 Parte_ giudizio, sono stati ceduti insieme al credito principale
Inoltre la cessione dei crediti alla risulta anche dall'iscrizione sul CP_5
Registro delle Imprese in data 25.01.2018 prot. 3736/2018 del 12.01.2018. Quella cessione dunque ha prodotto gli effetti previsti dall'art. 1264 CC e pertanto ha effetto nei confronti del debitore ceduto dal momento in cui gli è stata notificata. In merito alla notifica essa, come chiarisce giurisprudenza costante di legittimità, non va necessariamente eseguita con le formalità proprie degli atti giudiziari trattandosi di atto a forma libera “… purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.”
è stata garante nel giudizio di revocatoria e i diritti che assistono e Parte_1 garantiscono il pagamento dei crediti, sono stati trasferiti “in blocco” ai sensi e per gli effetti della L. 30.04.1999 n. 130 e dell'art. 58 D. Lgs.
1.09.1993 n. 385. Pertanto, la pubblicazione della notizia di cessione ha esonerato la cessionaria dall'onere di notifica ex art. 1264 CC. Inoltre l'atto di precetto è stato notificato in data in data 11 febbraio 2023 ( all. E di parte opposta) da e tale notifica per Controparte_1 quanto sopra detto è da considerarsi comunicazione di cessione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
a) conferma il precetto ed il diritto dell'opposta cessionaria di Controparte_2
di procedere in executivis nei confronti dell'odierna Controparte_6 opponente.
b) Pone a carico della opponente le spese del presente giudizio che Parte_1 liquida in € 5.077,00 oltre rimborso forfetario, spese sostenute e accessori di legge, a favore di Controparte_2
Così deciso in L'Aquila il 23.11.2025
Il Giudice Onorario
avv. Annarita Giuliani
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice onorario Annarita Giuliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 349/23 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. V. Severi elett.te dom.ta come Parte_1 in atti;
OPPONENTE contro
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente Controparte_1 dagli avv.ti Giulia Galanti e Pietro Davide Sarti, dom.ta come in atti
OPPOSTA
E in persona del Procuratore speciale Dott. Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Curti e Antonello Veneziano, domiciliata come in atti,
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
OGGETTO: opposizione a precetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto nel giudizio Parte_1 di opposizione al precetto, la il precetto con i titoli le era stato Controparte_1 notificato in data 11.02.2023 e i due titoli sono costituiti dalla sentenza del Tribunale di Urbino n. 73/2015 e dalla sentenza n. 372/2020 della Corte d'Appello di Ancona. Con l'opposizione ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli in via preliminare e la dichiarazione di inesistenza del credito precettato e relativo alle spese Parte_ di giustizia liquidate nei giudizi di primo e secondo grado tra e in Parte_1 subordine ha chiesto la dichiarazione di inesistenza del credito relativo alle spese del giudizio di primo grado e la riduzione del credito di cui alle spese del grado di appello limitando il credito alle sole spese vive relative a registrazione sentenza e copie. Tutto con vittoria di spese e distrazione a favore del difensore.
A sostegno della propria opposizione la difesa ha eccepito il difetto di Pt_1 legittimazione attiva e di titolarità del credito della per non Controparte_1 Parte_ essere questa ultima creditrice delle spese processuali liquidate a favore di e tantomeno legittimata a porre in esecuzione i titoli-sentenze di condanna di
[...]
. Pt_1
Si è costituita la la quale contestando le avverse domande, ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione. e, per l'effetto, la conferma della validità ed efficacia dei titoli esecutivi e dell'atto di precetto, con conseguente riconoscimento del proprio diritto di procedere in executivis. In subordine ha chiesto di accertare e dichiarare l'esatta misura del credito. In entrambi i casi con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio si è costituita la intervenuta ex art. 111 Controparte_2 cpc, nella sua qualità di cessionaria del credito in oggetto, precedentemente vantato dalla (già ), riportandosi alle Controparte_1 Controparte_4 deduzioni ed eccezioni del procuratore della cedente, alla quale è Controparte_1 subentrata.
L'istruttoria ha visto produzioni documentali ed infine la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
La sentenza di primo grado del Tribunale di Urbino, n. 73/15, emessa in giudizio fra Parte_ e ed altri, su azione revocatoria, ha visto la condanna della Parte_1 seconda in solido con gli altri convenuti, al pagamento delle spese di lite.
Tale sentenza era stata appellata dall'odierna opponente e la sentenza Parte_1 di appello, odierno titolo esecutivo insieme alla sentenza di primo grado, aveva rigettato l'appello e condannato la al pagamento delle spese di lite a favore di Pt_1 Parte_
subentrata quale cessionaria di e costituitasi nel corso dell'appello ex CP_1 art. 111 cpc. Le spese di lite risultano liquidate nella sentenza di appello in complessivi € 6.200,00 (di cui € 1.900,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva ed € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge).
Parte_ Risulta in atti la cessione della intervenuta nelle more del giudizio di appello ed in virtù del contratto di cessione di crediti pecuniari chirografari problematici, sottoscritto in data 8 gennaio 2018; nel contratto di cessione si legge l'elenco dei crediti come risultano dal sito internet dedicato. ai sensi del TUB e della legge sulla cartolarizzazione dei crediti, tra i quali all'all. 5 bis prodotto dalla convenuta opposta, sono ricompresi quelli identificati con un codice che si riferisce al debitore
[...]
, ossia il credito originario verso la Parte_3 [...]
ed i suoi soci e garanti e le spese accessorie. Parte_3
Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 18.01.2018 prodotta in atti (all. 5 di parte opposta), risulta l'avvenuta cessione dei crediti ed anche i diritti di garanzia reale o personale, sussistenti in capo alla cedente pertanto i crediti accessori costituiti dalle spese legali del primo grado di Pt_4 Parte_ giudizio, sono stati ceduti insieme al credito principale
Inoltre la cessione dei crediti alla risulta anche dall'iscrizione sul CP_5
Registro delle Imprese in data 25.01.2018 prot. 3736/2018 del 12.01.2018. Quella cessione dunque ha prodotto gli effetti previsti dall'art. 1264 CC e pertanto ha effetto nei confronti del debitore ceduto dal momento in cui gli è stata notificata. In merito alla notifica essa, come chiarisce giurisprudenza costante di legittimità, non va necessariamente eseguita con le formalità proprie degli atti giudiziari trattandosi di atto a forma libera “… purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.”
è stata garante nel giudizio di revocatoria e i diritti che assistono e Parte_1 garantiscono il pagamento dei crediti, sono stati trasferiti “in blocco” ai sensi e per gli effetti della L. 30.04.1999 n. 130 e dell'art. 58 D. Lgs.
1.09.1993 n. 385. Pertanto, la pubblicazione della notizia di cessione ha esonerato la cessionaria dall'onere di notifica ex art. 1264 CC. Inoltre l'atto di precetto è stato notificato in data in data 11 febbraio 2023 ( all. E di parte opposta) da e tale notifica per Controparte_1 quanto sopra detto è da considerarsi comunicazione di cessione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
a) conferma il precetto ed il diritto dell'opposta cessionaria di Controparte_2
di procedere in executivis nei confronti dell'odierna Controparte_6 opponente.
b) Pone a carico della opponente le spese del presente giudizio che Parte_1 liquida in € 5.077,00 oltre rimborso forfetario, spese sostenute e accessori di legge, a favore di Controparte_2
Così deciso in L'Aquila il 23.11.2025
Il Giudice Onorario
avv. Annarita Giuliani