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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 477/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3358/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026086109000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5964/2025 depositato il 04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3358/2025 depositato telematicamente, il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1 , ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 00260861 09 000, notificata in data 18.04.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Salerno a seguito del ruolo emesso dalla Regione Campania per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2020, chiedendone l'annullamento.
A motivi deduce
Nullità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione Salerno, non si è costituita in giudizio.
La Regione Campania, si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del ricorso e la relativa domanda di prescrizione, in quanto l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato entro il termine triennale di cui al D L n. 953/82.
Chiede il rigetto del ricorso nel merito perché infondato, e la conferma della legittimità degli atti emessi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Corte osserva che il caso in esame riguarda la notifica di una cartella di pagamento, avvenuta in data
18.04.2025, emessa dall'Agenzia Delle Entrate Riscossione di Salerno, in relazione ad un ruolo emesso nel
2025 dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche Regionali, per somme dovute per tasse auto per l'anno 2020, cartella emessa a seguito del mancato pagamento dell'avviso di accertamento n.
064130616877, asseritamente notificato in data 20.06.2023.
Il ricorrente con i motivi addotti eccepisce la mancata notifica del suddetto avviso di accertamento n.
964210054842, atto prodromico della impugnata cartella, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti in esso riportati.
L'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2020, apre la strada all'accertamento, che deve essere notificato entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, nel caso di specie,
l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2023, ricordando che l'Ente impositore,
è il responsabile della regolarità del procedimento di formazione della pretesa ascritta al contribuente.
La Corte osserva che la Regione Campania, si è regolarmente costituita in giudizio, depositando agli atti di causa la prova dell'effettiva e regolare notifica del suddetto avviso di accertamento, effettuata a mezzo raccomandata a mani proprie in data 20.06.2023, quindi regolarmente entro i termini del triennio.
Pertanto, la tassa automobilistica, anno 2020, di cui all'impugnata cartella di pagamento, è dovuta in quanto non risulta essere prescritta, essendo l'avviso di accertamento essere stato regolarmente notificato nei termini previsti dalla legge.
La Corte quindi, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 100 2025
00260861 09 000.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Salerno Sezione 03, in composizione monocratica rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la cartella di pagamento n. 100 2025 00260861 09 000.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 150,00 oltre oneri se dovuti, in favore della Regione Campania, parte resistente. Cosi deciso in Salerno, 03/12/2025. Il
Presidente Dott. Vincenzo La Brocca
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3358/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026086109000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5964/2025 depositato il 04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3358/2025 depositato telematicamente, il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1 , ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 00260861 09 000, notificata in data 18.04.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Salerno a seguito del ruolo emesso dalla Regione Campania per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2020, chiedendone l'annullamento.
A motivi deduce
Nullità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione Salerno, non si è costituita in giudizio.
La Regione Campania, si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del ricorso e la relativa domanda di prescrizione, in quanto l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato entro il termine triennale di cui al D L n. 953/82.
Chiede il rigetto del ricorso nel merito perché infondato, e la conferma della legittimità degli atti emessi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Corte osserva che il caso in esame riguarda la notifica di una cartella di pagamento, avvenuta in data
18.04.2025, emessa dall'Agenzia Delle Entrate Riscossione di Salerno, in relazione ad un ruolo emesso nel
2025 dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche Regionali, per somme dovute per tasse auto per l'anno 2020, cartella emessa a seguito del mancato pagamento dell'avviso di accertamento n.
064130616877, asseritamente notificato in data 20.06.2023.
Il ricorrente con i motivi addotti eccepisce la mancata notifica del suddetto avviso di accertamento n.
964210054842, atto prodromico della impugnata cartella, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti in esso riportati.
L'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2020, apre la strada all'accertamento, che deve essere notificato entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, nel caso di specie,
l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2023, ricordando che l'Ente impositore,
è il responsabile della regolarità del procedimento di formazione della pretesa ascritta al contribuente.
La Corte osserva che la Regione Campania, si è regolarmente costituita in giudizio, depositando agli atti di causa la prova dell'effettiva e regolare notifica del suddetto avviso di accertamento, effettuata a mezzo raccomandata a mani proprie in data 20.06.2023, quindi regolarmente entro i termini del triennio.
Pertanto, la tassa automobilistica, anno 2020, di cui all'impugnata cartella di pagamento, è dovuta in quanto non risulta essere prescritta, essendo l'avviso di accertamento essere stato regolarmente notificato nei termini previsti dalla legge.
La Corte quindi, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 100 2025
00260861 09 000.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Salerno Sezione 03, in composizione monocratica rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la cartella di pagamento n. 100 2025 00260861 09 000.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 150,00 oltre oneri se dovuti, in favore della Regione Campania, parte resistente. Cosi deciso in Salerno, 03/12/2025. Il
Presidente Dott. Vincenzo La Brocca