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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 635/2024 avente ad oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cervignano del Friuli (UD) in Piazza Unità n. 6 presso lo studio dell'avv.
STEFANUTTO SIMONA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Gorizia (GO) in Corso Verdi n. 68 presso lo studio dell'avv. MARINELLI ROBERTO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per entrambi i ricorrenti:
1) “Autorizzazione a vivere separati;
1 2) Affidamento condiviso della figlia che vivrà con la madre con cui Per_1
manterrà la residenza;
3) Tempi paterni liberi, con preavviso alla madre e orientativamente a weekend alternati compatibilmente con i desideri e le esigenze della figlia;
4) Contributo paterno per la minore, in €225,00 mensili, rivalutabili ex indici istat, da versare alla madre dal mese di febbraio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo sul punto del Tribunale di
Gorizia;
5) Contributo paterno per in €225,00 mensili che il padre verserà sul Per_2
conto corrente della stessa, comunicando alla madre se e quando avesse a versare somme diverse, oltre al 50% delle spese extra che i genitori concorderanno sempre seguendo il protocollo sul punto;
6) Il padre rinuncerà all' AUU che la madre chiederà al 100% a suo nome;
7) Versamento paterno degli arretrati dal mese di settembre 2024, in € 2705,00 entro il 31.01.2025;
8) Impegno di entrambi a mettere in vendita il terreno cointestato e sito in Mossa
(GO); provando per i primi 6 mesi a svolgere trattative private;
ripartizione del ricavato al 50% al netto delle spese;
i coniugi accorderanno in separata sede la ripartizione del mobilio stoccato in un magazzino e il signor potrà Pt_2
recarsi a prelevare i propri beni presenti nella casa familiare.
9) A tacitazione di ogni altra questione economica sorta con il matrimonio, il signor
verserà alla moglie oltre a quanto previsto nei punti precedenti, la Pt_2
somma onnicomprensiva di €5.000,00 (cinquemila) entro il 28.02.2025; reciprocamente rinunciando ad ogni altra pretesa;
10) Rinuncia alle altre domande e accettazione della rinuncia;
11) Nulla a titolo di assegno tra i coniugi;
12) Spese compensate e rinuncia alla solidarietà.”
Conclusioni del P.M.
Visto si esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) I ricorrenti hanno contratto matrimonio in Bagnaria Arsa (UD) in data 01/09/2001
(anno 2001, atto n.5, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie A), nel corso del quale sono
2 nate le figlie in Palmanova (UD) in data 29/08/2003 e Persona_3 Per_4
in Palmanova (UD) in data 06/11/2007.
[...]
Con ricorso depositato il 04/09/2024 la sig. , premessa l'insostenibilità Parte_1
della convivenza e del vincolo coniugale, chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate nel ricorso.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, provvedeva a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale articolava le sue difese mediante Parte_2
il deposito di una memoria difensiva.
All'udienza di prima comparizione le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni per la separazione personale dei coniugi, conseguentemente depositando il foglio di precisazione in formato digitale.
Il Giudice, dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni di separazione, trasfuso nel foglio di conclusioni congiunte depositato, ordinava la discussione della causa trattenendo la medesima in decisione e riservandosi di riferire al collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere, che veniva successivamente acquisito.
II) Ritiene il Tribunale che la separazione tra i conti debba essere omologata alle condizioni tutte da essi proposte, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa ed essendo gli stessi conformi all'interesse delle figlie e Per_2 Per_1
Considerata la domanda congiunta, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe;
- compensa integralmente le spese del procedimento;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Bagnaria Arsa perché provveda alle annotazioni in relazione al matrimonio
3 celebrato in Bagnaria Arsa (UD) in data 01/09/2001 (anno 2001, atto n.5, reg.
Atti di Matrimonio, parte II, serie A), e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 16/01/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 635/2024 avente ad oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cervignano del Friuli (UD) in Piazza Unità n. 6 presso lo studio dell'avv.
STEFANUTTO SIMONA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Gorizia (GO) in Corso Verdi n. 68 presso lo studio dell'avv. MARINELLI ROBERTO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per entrambi i ricorrenti:
1) “Autorizzazione a vivere separati;
1 2) Affidamento condiviso della figlia che vivrà con la madre con cui Per_1
manterrà la residenza;
3) Tempi paterni liberi, con preavviso alla madre e orientativamente a weekend alternati compatibilmente con i desideri e le esigenze della figlia;
4) Contributo paterno per la minore, in €225,00 mensili, rivalutabili ex indici istat, da versare alla madre dal mese di febbraio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo sul punto del Tribunale di
Gorizia;
5) Contributo paterno per in €225,00 mensili che il padre verserà sul Per_2
conto corrente della stessa, comunicando alla madre se e quando avesse a versare somme diverse, oltre al 50% delle spese extra che i genitori concorderanno sempre seguendo il protocollo sul punto;
6) Il padre rinuncerà all' AUU che la madre chiederà al 100% a suo nome;
7) Versamento paterno degli arretrati dal mese di settembre 2024, in € 2705,00 entro il 31.01.2025;
8) Impegno di entrambi a mettere in vendita il terreno cointestato e sito in Mossa
(GO); provando per i primi 6 mesi a svolgere trattative private;
ripartizione del ricavato al 50% al netto delle spese;
i coniugi accorderanno in separata sede la ripartizione del mobilio stoccato in un magazzino e il signor potrà Pt_2
recarsi a prelevare i propri beni presenti nella casa familiare.
9) A tacitazione di ogni altra questione economica sorta con il matrimonio, il signor
verserà alla moglie oltre a quanto previsto nei punti precedenti, la Pt_2
somma onnicomprensiva di €5.000,00 (cinquemila) entro il 28.02.2025; reciprocamente rinunciando ad ogni altra pretesa;
10) Rinuncia alle altre domande e accettazione della rinuncia;
11) Nulla a titolo di assegno tra i coniugi;
12) Spese compensate e rinuncia alla solidarietà.”
Conclusioni del P.M.
Visto si esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) I ricorrenti hanno contratto matrimonio in Bagnaria Arsa (UD) in data 01/09/2001
(anno 2001, atto n.5, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie A), nel corso del quale sono
2 nate le figlie in Palmanova (UD) in data 29/08/2003 e Persona_3 Per_4
in Palmanova (UD) in data 06/11/2007.
[...]
Con ricorso depositato il 04/09/2024 la sig. , premessa l'insostenibilità Parte_1
della convivenza e del vincolo coniugale, chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate nel ricorso.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, provvedeva a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale articolava le sue difese mediante Parte_2
il deposito di una memoria difensiva.
All'udienza di prima comparizione le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni per la separazione personale dei coniugi, conseguentemente depositando il foglio di precisazione in formato digitale.
Il Giudice, dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni di separazione, trasfuso nel foglio di conclusioni congiunte depositato, ordinava la discussione della causa trattenendo la medesima in decisione e riservandosi di riferire al collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere, che veniva successivamente acquisito.
II) Ritiene il Tribunale che la separazione tra i conti debba essere omologata alle condizioni tutte da essi proposte, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa ed essendo gli stessi conformi all'interesse delle figlie e Per_2 Per_1
Considerata la domanda congiunta, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe;
- compensa integralmente le spese del procedimento;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Bagnaria Arsa perché provveda alle annotazioni in relazione al matrimonio
3 celebrato in Bagnaria Arsa (UD) in data 01/09/2001 (anno 2001, atto n.5, reg.
Atti di Matrimonio, parte II, serie A), e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 16/01/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
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