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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2250/2024 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona del giudice Federico Falfari;
Visto il provvedimento di assegnazione allo scrivente del presente procedimento, del 20/03/2025;
LETTO il ricorso presentato da e genitori del minore Parte_1 Controparte_1
, con cui si chiede che gli stessi siano autorizzati a riscuotere in nome e per conto Persona_1 dello stesso minore le somme dovute da in virtù di una transazione raggiunta Controparte_2 con tale istituto assicurativo nell'ambito di un giudizio risarcitorio intentato anche in nome del minore;
VISTI gli atti e documenti allegati;
ritenuta l'utilità evidente per il minore di riscuotere tali somme;
considerato che le somme che lo stesso percepirà (49.050,00 euro) non può considerarsi di modesta entità e che, pertanto, si ritiene opportuno che le stesse siano investite, in assenza di una specifica esigenza e di una documentata impossibilità dei genitori di farvi fronte, nell'acquisto di titoli di
Stato o garantiti dallo Stato, beni immobili, mutui assistiti da garanzie reali, obbligazioni emesse da pubblici istituti o in buoni fruttiferi postali;
considerato che non pare in alcun modo giustificata la necessità di utilizzare la somma di euro
15.000,00 e ribadito che, ex art. 316bis c.c., è dovere di ciascun genitore provvedere al mantenimento ed all'educazione della prole in proporzione alle proprie sostanze;
VISTI gli articoli 320 c.c. e 741 c.p.c.;
AUTORIZZA
e genitori del minore , in nome e per conto Parte_1 Controparte_1 Persona_1 di esso, ad incassare le somme meglio indicate nell'istanza e di investirle ai sensi dell'art. 372 c.c., nell'acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, beni immobili, mutui assistiti da garanzie reali, obbligazioni emesse da pubblici istituti o in buoni fruttiferi postali, ovvero di versarle in conti correnti produttori di frutti intestati al minore medesimo con vincolo pupillare.
Si esonera l'ente pagatore da responsabilità, ponendo tutte le operazioni di riscossione e reimpiego della somma sotto la responsabilità diretta del ricorrente.
Stante l'urgenza di perdere la favorevole occasione dell'affare, dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.
Spoleto, 26/03/2025
Il giudice
Dott. Federico Falfari
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona del giudice Federico Falfari;
Visto il provvedimento di assegnazione allo scrivente del presente procedimento, del 20/03/2025;
LETTO il ricorso presentato da e genitori del minore Parte_1 Controparte_1
, con cui si chiede che gli stessi siano autorizzati a riscuotere in nome e per conto Persona_1 dello stesso minore le somme dovute da in virtù di una transazione raggiunta Controparte_2 con tale istituto assicurativo nell'ambito di un giudizio risarcitorio intentato anche in nome del minore;
VISTI gli atti e documenti allegati;
ritenuta l'utilità evidente per il minore di riscuotere tali somme;
considerato che le somme che lo stesso percepirà (49.050,00 euro) non può considerarsi di modesta entità e che, pertanto, si ritiene opportuno che le stesse siano investite, in assenza di una specifica esigenza e di una documentata impossibilità dei genitori di farvi fronte, nell'acquisto di titoli di
Stato o garantiti dallo Stato, beni immobili, mutui assistiti da garanzie reali, obbligazioni emesse da pubblici istituti o in buoni fruttiferi postali;
considerato che non pare in alcun modo giustificata la necessità di utilizzare la somma di euro
15.000,00 e ribadito che, ex art. 316bis c.c., è dovere di ciascun genitore provvedere al mantenimento ed all'educazione della prole in proporzione alle proprie sostanze;
VISTI gli articoli 320 c.c. e 741 c.p.c.;
AUTORIZZA
e genitori del minore , in nome e per conto Parte_1 Controparte_1 Persona_1 di esso, ad incassare le somme meglio indicate nell'istanza e di investirle ai sensi dell'art. 372 c.c., nell'acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, beni immobili, mutui assistiti da garanzie reali, obbligazioni emesse da pubblici istituti o in buoni fruttiferi postali, ovvero di versarle in conti correnti produttori di frutti intestati al minore medesimo con vincolo pupillare.
Si esonera l'ente pagatore da responsabilità, ponendo tutte le operazioni di riscossione e reimpiego della somma sotto la responsabilità diretta del ricorrente.
Stante l'urgenza di perdere la favorevole occasione dell'affare, dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.
Spoleto, 26/03/2025
Il giudice
Dott. Federico Falfari
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