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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1278 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 18/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Penne
(Pe) al Corso dei Vestini n. 52 presso e nello studio dell'Avv. Attilio Cirone, codice fiscale
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e dichiara di CodiceFiscale_2
voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni come segue: PEC Fax Email_1
085 821324
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Accertato e dichiarato il diritto dell'istante a beneficiare della provvidenza economica per cui è causa, condannare l' a corrispondergli l'indennizzo per un grado CP_1 invalidante pari al 12% ovvero sulla base della diversa incidenza invalidante, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, e con gli interessi come per legge;
condannare, inoltre, lo stesso convenuto, al pagamento delle spese e CP_1 competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 24/07/2023, ha convenuto in giudizio l' CP_1
al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“Ernia discale rachide lombare”) presentata in via amministrativa in data
17/05/2022 e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto di essere dipendente dell'Amministrazione
Provinciale di Teramo e di svolgere, sin dal 1982, attività lavorativa come operaio conducente di macchine operatrici complesse (camion, escavatori, pale meccaniche gommate, trattori per movimento terra) e di osservare un orario lavorativo di 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana.
Ha riferito, più in particolare, che dal mese di giugno al mese di settembre, svolge le mansioni di addetto allo sfalcio delle erbe lungo il 3° nucleo stradale di Bisenti – Isola del
Gran Sasso, manovrando un trattore munito di un braccio idraulico che trasmette continue vibrazioni al rachide del conducente, mentre, nel restante periodo dell'anno, si occupa della manutenzione delle strade provinciali provvedendo a pulire le zanelle a mezzo di una macchina operatrice (pala gommata) e riparando le buche stradali mediante la conduzione di un camion modello Fiat 190 con il quale trasporta il bitume e con il quale, sempre nel periodo invernale, trasporta il sale che poi provvede a spargere sulle strade innevate o ghiacciate.
Ha rappresentato la particolare gravosità della conduzione dei predetti mezzi, che molto spesso avviene su percorsi accidentati, sia in ragione delle continue vibrazioni trasmesse dalle macchine operatrici soprattutto alla zona del rachide lombare, sia in ragione delle posture incongrue assunte per controllare l'esattezza dei lavori svolti con i camion e gli escavatori
2 che, sino a venti anni fa, non erano dotati dei confort odierni (ammortizzatori e sedute ergonomiche).
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave sintomatologia dolorosa, agli arti inferiori e, in particolare, alla zona del rachide lombo sacrale tale da integrare dapprima una importante diminuzione della capacità ed abilità lavorativa e, successivamente, da ingenerare una vera e propria patologia ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...]
esposizione a rischio biomeccanico degli arti inferiori e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 18/02/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, parte ricorrente ha contestato le conclusioni del Ctu chiedendone la sostituzione.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale – “Ernie discali del tratto lombare” – nella misura del 12% presentata in via amministrativa in data 17/05/2022 e non accolta dall' , deducendo di CP_1
svolgere, sin dal 1982, attività come conducente di macchine operatrici complesse e di occuparsi, nei mesi estivi, dello sfalcio delle erbe e, durante il periodo invernale, della manutenzione delle strade provinciali e della riparazione delle buche stradali, con movimentazione di tutti i mezzi necessari ai predetti fini e conseguente assunzione di posture abnormi del tronco ed esposizione di tutto il corpo a sollecitazioni vibranti per i mezzi adoperati.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo
3 concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e , colleghi di lavoro del ricorrente presso Testimone_1 Testimone_2
l'Amministrazione provinciale di Teramo) all'esito della quale sono state confermate le attività svolte dal lavoratore in qualità di conducente di macchine operatrici complesse (quali camion, escavatori, pale meccaniche gommate, trattori per movimento a terra, spazzaneve) e, in particolare, la mansione dello sfalcio dell'erba nei mesi estivi e della pulizia e manutenzione delle strade provinciali nonché della riparazione delle buche stradali nel restante periodo dell'anno.
L'istruttoria orale ha altresì confermato che la conduzione delle macchine operatrici, che avviene spesso su strade dissestate, può determinare vibrazioni al corpo del conducente, sottolineando come, in alcuni casi si debbano usare torsioni del tronco, come nel caso della guida del trattore dotato di braccio idraulico per il taglio dell'erba che, posizionato sul fianco della macchina, determina per il conducente la necessità di ruotare il busto per verificarne il corretto funzionamento (tale attività viene svolta dal ricorrente nei mesi estivi, da giugno a settembre).
Sotto il profilo medico legale, tuttavia, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott.ssa , Persona_2
4 alla quale è stata affidata la consulenza tecnica, pur riconoscendo la presenza della patologia denunciata, ha ritenuto che non possa essere considerata “tecnopatia” in ragione della mancanza di prova della sufficiente esposizione al rischio lavorativo e soprattutto alla luce di diversa ragione giustificativa della malattia, coincidente con una situazione di stenosi congenita del canale vertebrale.
Il CTU, infatti, ha accertato quanto segue: “(…) Nel caso in esame la patologia “ernie discali del tratto lombare” denunciata dall'assicurato risulta presente;
tuttavia, il ricorrente non ha dato prova dell'esposizione sufficiente ai fattori di rischio per l'insorgenza della stessa. Peraltro, concomita una situazione di stenosi congenita del canale vertebrale, già di per sé predisponente ai disturbi dolorosi del rachide e degli arti inferiori.
In particolare, in assenza del DVR, non sono stati indicati marca e modelli delle macchine utilizzate né sono state fornite sufficienti informazioni che riguardano il ciclo lavorativo (o i cicli) e l'esposizione a rischio (NIOSH, , , nella MMC) tipo di suolo…per Persona_3 Per_4 la stima dell'A (8) nelle WBW.
A riguardo occorre evidenziare che parte ricorrente ha indicato solo la marca ed il modello di camion utilizzato per il trasporto di sale e bitume, autocarro Fiat-Iveco 190, che secondo il trasmette vibrazioni pari a 0,6 m/s² in condizioni di strada Controparte_3
dissestata
(https://www.portaleagentifisici.it/fo_wbv_viewer_for_macchianario.php?objId=20707&lg=I
T).
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la patologia lamentata dal sig. Parte_1
non può considerarsi lavoro-correlata in quanto non è stata fornita idonea e
[...] sufficiente prova dell'esposizione ai fattori di rischio per l'insorgenza della stessa”.
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie, ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per determinare, anche in termini di concausalità, la patologia denunciata, sottolineando l'inidoneità delle allegazioni poste a sostegno della domanda a dimostrare l'esposizione a quel rischio specifico che deve necessariamente concretizzarsi nella movimentazione manuale di carichi (la cui presenza appare trascurabile nel caso di specie), nell'esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo da parte dei mezzi adoperati (di cui il ricorrente omette, tuttavia, di indicarne le caratteristiche specifiche quali il modello e la marca, fatta eccezione per l'autocarro Fiat-Iveco 190, oltre che la durata e l'intensità della guida, con conseguente difficile quantificazione del livello di vibrazioni trasmesse in assenza delle caratteristiche dei mezzi impiegati), nell'adozione di posture incongrue (fisse/protratte) e nell'assunzione di
5 movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco che, tuttavia, quanto a questi due ultimi fattori di rischio, possono essere presi “in considerazione non di per sé stessi ma solo come fattori di aggravamento dei due rischi sopramenzionati, specie in determinate condizioni
(spazi ristretti, catena di lavoro, etc.)”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla natura delle attività svolte dal ricorrente in qualità di conducente di mezzi complessi non può dirsi dimostrata in giudizio l'esposizione al rischio lavorativo specifico e, dunque, che lo stesso, nel corso degli anni, abbia subito una sollecitazione cronica, sistematica e ripetitiva degli arti inferiori (e, in particolare, del tratto lombo sacrale) tale da poter determinare l'infermità denunciata.
Il CTU ha anche risposto in maniera esauriente alle osservazioni critiche del ricorrente precisando quanto segue: “In risposta alle osservazioni di parte ricorrente occorre precisare che l'onere circa la dimostrazione dell'esposizione sufficiente ai fattori di rischio per
l'insorgenza della malattia professionale spetta al ricorrente e in caso di sua carenza non può in alcun modo sopperirvi il C.T.U.
Inoltre, ove la patologia lamentata presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa e danno non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione al rischio.
Infatti, seppure le prove testimoniali abbiano confermato che il ricorrente conduce macchine operatrici complesse, le stesse non hanno fornito sufficienti informazioni circa il ciclo lavorativo (o i cicli), il tipo di suolo su cui le macchine operatrici si trovano ad operare, le condizioni di lavoro, la durata e l'intensità dell'esposizione al rischio cui è stato sottoposto il ricorrente e sono certamente carenti circa la dimostrazione della movimentazione dei carichi (…)”.
A parere del giudicante le conclusioni del CTU appaiono corrette considerando che non è ravvisabile nel caso di specie l'esposizione a quel rischio specifico idoneo, anche in termini di concausalità, a determinare la patologia denunciata, non avendo il lavoratore, alla luce delle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative riferite nel presente giudizio, esercitato in
6 modo abituale e sistematico attività che richiedevano continuo sovraccarico degli arti inferiori.
La domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“Ernie discali del tratto lombare”) va pertanto respinta, in quanto non è stata riconosciuta l'origine professionale della infermità denunciata siccome non casualmente derivante dall'attività lavorativa espletata.
3. Considerata la natura della causa e delle parti e le ragioni della decisione, soprattutto in relazione alla conferma della patologia denunciata ed alla natura delle mansioni svolte, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Le spese di CTU sono poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1278/2023 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
• Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Teramo, 18/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 18/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Penne
(Pe) al Corso dei Vestini n. 52 presso e nello studio dell'Avv. Attilio Cirone, codice fiscale
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e dichiara di CodiceFiscale_2
voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni come segue: PEC Fax Email_1
085 821324
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Accertato e dichiarato il diritto dell'istante a beneficiare della provvidenza economica per cui è causa, condannare l' a corrispondergli l'indennizzo per un grado CP_1 invalidante pari al 12% ovvero sulla base della diversa incidenza invalidante, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, e con gli interessi come per legge;
condannare, inoltre, lo stesso convenuto, al pagamento delle spese e CP_1 competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 24/07/2023, ha convenuto in giudizio l' CP_1
al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“Ernia discale rachide lombare”) presentata in via amministrativa in data
17/05/2022 e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto di essere dipendente dell'Amministrazione
Provinciale di Teramo e di svolgere, sin dal 1982, attività lavorativa come operaio conducente di macchine operatrici complesse (camion, escavatori, pale meccaniche gommate, trattori per movimento terra) e di osservare un orario lavorativo di 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana.
Ha riferito, più in particolare, che dal mese di giugno al mese di settembre, svolge le mansioni di addetto allo sfalcio delle erbe lungo il 3° nucleo stradale di Bisenti – Isola del
Gran Sasso, manovrando un trattore munito di un braccio idraulico che trasmette continue vibrazioni al rachide del conducente, mentre, nel restante periodo dell'anno, si occupa della manutenzione delle strade provinciali provvedendo a pulire le zanelle a mezzo di una macchina operatrice (pala gommata) e riparando le buche stradali mediante la conduzione di un camion modello Fiat 190 con il quale trasporta il bitume e con il quale, sempre nel periodo invernale, trasporta il sale che poi provvede a spargere sulle strade innevate o ghiacciate.
Ha rappresentato la particolare gravosità della conduzione dei predetti mezzi, che molto spesso avviene su percorsi accidentati, sia in ragione delle continue vibrazioni trasmesse dalle macchine operatrici soprattutto alla zona del rachide lombare, sia in ragione delle posture incongrue assunte per controllare l'esattezza dei lavori svolti con i camion e gli escavatori
2 che, sino a venti anni fa, non erano dotati dei confort odierni (ammortizzatori e sedute ergonomiche).
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave sintomatologia dolorosa, agli arti inferiori e, in particolare, alla zona del rachide lombo sacrale tale da integrare dapprima una importante diminuzione della capacità ed abilità lavorativa e, successivamente, da ingenerare una vera e propria patologia ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...]
esposizione a rischio biomeccanico degli arti inferiori e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 18/02/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, parte ricorrente ha contestato le conclusioni del Ctu chiedendone la sostituzione.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale – “Ernie discali del tratto lombare” – nella misura del 12% presentata in via amministrativa in data 17/05/2022 e non accolta dall' , deducendo di CP_1
svolgere, sin dal 1982, attività come conducente di macchine operatrici complesse e di occuparsi, nei mesi estivi, dello sfalcio delle erbe e, durante il periodo invernale, della manutenzione delle strade provinciali e della riparazione delle buche stradali, con movimentazione di tutti i mezzi necessari ai predetti fini e conseguente assunzione di posture abnormi del tronco ed esposizione di tutto il corpo a sollecitazioni vibranti per i mezzi adoperati.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo
3 concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e , colleghi di lavoro del ricorrente presso Testimone_1 Testimone_2
l'Amministrazione provinciale di Teramo) all'esito della quale sono state confermate le attività svolte dal lavoratore in qualità di conducente di macchine operatrici complesse (quali camion, escavatori, pale meccaniche gommate, trattori per movimento a terra, spazzaneve) e, in particolare, la mansione dello sfalcio dell'erba nei mesi estivi e della pulizia e manutenzione delle strade provinciali nonché della riparazione delle buche stradali nel restante periodo dell'anno.
L'istruttoria orale ha altresì confermato che la conduzione delle macchine operatrici, che avviene spesso su strade dissestate, può determinare vibrazioni al corpo del conducente, sottolineando come, in alcuni casi si debbano usare torsioni del tronco, come nel caso della guida del trattore dotato di braccio idraulico per il taglio dell'erba che, posizionato sul fianco della macchina, determina per il conducente la necessità di ruotare il busto per verificarne il corretto funzionamento (tale attività viene svolta dal ricorrente nei mesi estivi, da giugno a settembre).
Sotto il profilo medico legale, tuttavia, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott.ssa , Persona_2
4 alla quale è stata affidata la consulenza tecnica, pur riconoscendo la presenza della patologia denunciata, ha ritenuto che non possa essere considerata “tecnopatia” in ragione della mancanza di prova della sufficiente esposizione al rischio lavorativo e soprattutto alla luce di diversa ragione giustificativa della malattia, coincidente con una situazione di stenosi congenita del canale vertebrale.
Il CTU, infatti, ha accertato quanto segue: “(…) Nel caso in esame la patologia “ernie discali del tratto lombare” denunciata dall'assicurato risulta presente;
tuttavia, il ricorrente non ha dato prova dell'esposizione sufficiente ai fattori di rischio per l'insorgenza della stessa. Peraltro, concomita una situazione di stenosi congenita del canale vertebrale, già di per sé predisponente ai disturbi dolorosi del rachide e degli arti inferiori.
In particolare, in assenza del DVR, non sono stati indicati marca e modelli delle macchine utilizzate né sono state fornite sufficienti informazioni che riguardano il ciclo lavorativo (o i cicli) e l'esposizione a rischio (NIOSH, , , nella MMC) tipo di suolo…per Persona_3 Per_4 la stima dell'A (8) nelle WBW.
A riguardo occorre evidenziare che parte ricorrente ha indicato solo la marca ed il modello di camion utilizzato per il trasporto di sale e bitume, autocarro Fiat-Iveco 190, che secondo il trasmette vibrazioni pari a 0,6 m/s² in condizioni di strada Controparte_3
dissestata
(https://www.portaleagentifisici.it/fo_wbv_viewer_for_macchianario.php?objId=20707&lg=I
T).
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la patologia lamentata dal sig. Parte_1
non può considerarsi lavoro-correlata in quanto non è stata fornita idonea e
[...] sufficiente prova dell'esposizione ai fattori di rischio per l'insorgenza della stessa”.
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie, ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per determinare, anche in termini di concausalità, la patologia denunciata, sottolineando l'inidoneità delle allegazioni poste a sostegno della domanda a dimostrare l'esposizione a quel rischio specifico che deve necessariamente concretizzarsi nella movimentazione manuale di carichi (la cui presenza appare trascurabile nel caso di specie), nell'esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo da parte dei mezzi adoperati (di cui il ricorrente omette, tuttavia, di indicarne le caratteristiche specifiche quali il modello e la marca, fatta eccezione per l'autocarro Fiat-Iveco 190, oltre che la durata e l'intensità della guida, con conseguente difficile quantificazione del livello di vibrazioni trasmesse in assenza delle caratteristiche dei mezzi impiegati), nell'adozione di posture incongrue (fisse/protratte) e nell'assunzione di
5 movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco che, tuttavia, quanto a questi due ultimi fattori di rischio, possono essere presi “in considerazione non di per sé stessi ma solo come fattori di aggravamento dei due rischi sopramenzionati, specie in determinate condizioni
(spazi ristretti, catena di lavoro, etc.)”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla natura delle attività svolte dal ricorrente in qualità di conducente di mezzi complessi non può dirsi dimostrata in giudizio l'esposizione al rischio lavorativo specifico e, dunque, che lo stesso, nel corso degli anni, abbia subito una sollecitazione cronica, sistematica e ripetitiva degli arti inferiori (e, in particolare, del tratto lombo sacrale) tale da poter determinare l'infermità denunciata.
Il CTU ha anche risposto in maniera esauriente alle osservazioni critiche del ricorrente precisando quanto segue: “In risposta alle osservazioni di parte ricorrente occorre precisare che l'onere circa la dimostrazione dell'esposizione sufficiente ai fattori di rischio per
l'insorgenza della malattia professionale spetta al ricorrente e in caso di sua carenza non può in alcun modo sopperirvi il C.T.U.
Inoltre, ove la patologia lamentata presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa e danno non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione al rischio.
Infatti, seppure le prove testimoniali abbiano confermato che il ricorrente conduce macchine operatrici complesse, le stesse non hanno fornito sufficienti informazioni circa il ciclo lavorativo (o i cicli), il tipo di suolo su cui le macchine operatrici si trovano ad operare, le condizioni di lavoro, la durata e l'intensità dell'esposizione al rischio cui è stato sottoposto il ricorrente e sono certamente carenti circa la dimostrazione della movimentazione dei carichi (…)”.
A parere del giudicante le conclusioni del CTU appaiono corrette considerando che non è ravvisabile nel caso di specie l'esposizione a quel rischio specifico idoneo, anche in termini di concausalità, a determinare la patologia denunciata, non avendo il lavoratore, alla luce delle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative riferite nel presente giudizio, esercitato in
6 modo abituale e sistematico attività che richiedevano continuo sovraccarico degli arti inferiori.
La domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“Ernie discali del tratto lombare”) va pertanto respinta, in quanto non è stata riconosciuta l'origine professionale della infermità denunciata siccome non casualmente derivante dall'attività lavorativa espletata.
3. Considerata la natura della causa e delle parti e le ragioni della decisione, soprattutto in relazione alla conferma della patologia denunciata ed alla natura delle mansioni svolte, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Le spese di CTU sono poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1278/2023 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
• Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Teramo, 18/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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