Art. 1.
Il contributo annuo, previsto all' articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441 , convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961 , per l'adempimento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, e' stabilito, a partire dall'anno 1970, in franchi francesi 50.201.
Il contributo annuo, previsto all' articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441 , convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961 , per l'adempimento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, e' stabilito, a partire dall'anno 1970, in franchi francesi 50.201.