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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1846/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1846/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FUSARO ANTONIO GIOVANNI Parte_1
PARTE ATTRICE contro
Con il patrocinio dell'avv. ORONZO ALBERTO CP_1
PARTE CONVENUTA
E
$$NOME_TE_HI$$
$$ $$ (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TE HI
E
rappresentata dalla procuratrice speciale CP_2 Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. CALABRESI ROBERTO e dell'avv. GABOARDI ELISA ( ) VIA FORO BONAPARTE N. 20 MILANO;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in Foro Buonaparte n. 20 MILANO presso il difensore avv. CALABRESI ROBERTO INTERVENUTO
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, , Parte_1 CP_1
proponendo opposizione al precetto del 6/7/2020, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 49.922,21 in forza di contratto di mutuo stipulato in data 22.12.2006, per l'importo di € 67.000 con ipoteca a garanzia sull'immobile.
A sostegno dell'opposizione Il deduceva: Pt_1
➢ Di aver effettuato in data 1.7.2020 il versamento relativo alla rata di giugno, ed in data
7.7.2020 il versamento dell'ulteriore importo di € 750,00 a saldo di rate pregresse versate in misura minore di quello previsto;
➢ L'assenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di mutuo non sussistendo inadempimento;
➢ in subordine, la necessità del ricalcolo degli interessi calcolati in misura decrescente anziché uniforme;
➢ la necessità del rendimento del conto della gestione del conto corrente bancario
Contr aperto dal presso la Pt_1
La , costituitasi in giudizio, rappresentava : CP_1
➢ di non aver indicato nel precetto la risoluzione del contratto bensì la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cc, opzione legittimamente esercitata dalla CP_4
a fronte della previsione contrattuale e dell'inadempimento del contraente;
➢ che l'esposizione debitoria era riscontrabile dall'estratto conto che produceva;
➢ le somme versate dall'opponente erano state conteggiate dalla CP_4
➢ l'importo richiesto teneva conto di tutti gli importi versati dal contraente;
➢ gli interessi erano stati correttamente calcolati sulla base dell' ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale;
➢ l'infondatezza della generica richiesta di rideterminazione degli interessi.
A seguito di cessione di crediti si costituiva in giudizio tramite la procuratrice CP_2
speciale e la causa, in assenza di mezzi istruttori, fissata l'udienza Controparte_5
di precisazione delle conclusioni, veniva riassegnata al decidente sulla base del provvedimento di variazione tabellare adottato per lo smaltimento delle cause iscritte nel periodo 2017/2022 in considerazione degli obiettivi del PNRR e trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc e sostituita con il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-
ter cpc.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Parte opponente censura il precetto impugnato deducendo l'avvenuto versamento di somme relative a rate pregresse, l'insussistenza del diritto alla risoluzione del contratto, e contestando la determinazione ed il calcolo degli interessi.
In ordine al primo profilo rileva il giudicante che la Banca opposta ha dimostrato di aver conteggiato i versamenti, seppur tardivi, effettuati dal mutuante e di essersi avvalsa della clausola contrattuale che le consentiva di richiedere l'immediata restituzione del capitale residuo nell'ipotesi di versamento tardivo anche di una sola rata.
La Banca opposta, quindi, ha legittimamente esercitato il proprio diritto di esigere il pagamento del residuo credito peraltro non contestato in modo analitico e specifico.
In ordine alla contestazione relativa al calcolo degli interessi ed al computo della maggior parte di essi nelle rate pagate occorre rilevare che l'opponente non deduce profili di nullità del contratto né l'erroneo conteggio sulla base delle previsioni contrattuali.
In ordine alle modalità di calcolo degli interessi, deve rilevarsi che il metodo di ammortamento a rate costanti presuppone l'intenzione di restituire capitale e interessi attraverso il rimborso di rate aventi il medesimo importo.
A tal fine il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore poiché ciascuna rata è composta da una quota di interessi, calcolata sul capitale residuo, e da una quota del capitale, determinato per differenza (importo rata meno quota interessi).
Ne consegue che l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene cumulato al capitale ma viene versato periodicamente, mediante il pagamento della rata.
In conclusione l'interesse di ogni rata viene calcolato esclusivamente sul debito residuo e non su un importo comprensivo di capitale ed interessi.
La richiesta del di ricalcolo degli interessi risulta, quindi, fondata su una generica Pt_1
prospettazione di non dovutezza degli interessi senza che siano stati dedotti specifiche ragioni di erroneità attinenti alle modalità di pattuizione del piano di ammortamento o al suo calcolo.
Ne consegue che la domanda risulta del tutto infondata e deve essere respinta.
In virtù del principio di soccombenza parte opponente deve essere condannata alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 3.000
oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , rigettata ogni altra istanza Parte_1 CP_1
eccezione deduzione, così provvede:
◼ Rigetta l'opposizione al precetto proposta da;
Parte_3 ◼ Condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Castrovillari, 17 dicembre 2025
Il giudice Massimo Lento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1846/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FUSARO ANTONIO GIOVANNI Parte_1
PARTE ATTRICE contro
Con il patrocinio dell'avv. ORONZO ALBERTO CP_1
PARTE CONVENUTA
E
$$NOME_TE_HI$$
$$ $$ (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TE HI
E
rappresentata dalla procuratrice speciale CP_2 Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. CALABRESI ROBERTO e dell'avv. GABOARDI ELISA ( ) VIA FORO BONAPARTE N. 20 MILANO;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in Foro Buonaparte n. 20 MILANO presso il difensore avv. CALABRESI ROBERTO INTERVENUTO
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, , Parte_1 CP_1
proponendo opposizione al precetto del 6/7/2020, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 49.922,21 in forza di contratto di mutuo stipulato in data 22.12.2006, per l'importo di € 67.000 con ipoteca a garanzia sull'immobile.
A sostegno dell'opposizione Il deduceva: Pt_1
➢ Di aver effettuato in data 1.7.2020 il versamento relativo alla rata di giugno, ed in data
7.7.2020 il versamento dell'ulteriore importo di € 750,00 a saldo di rate pregresse versate in misura minore di quello previsto;
➢ L'assenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di mutuo non sussistendo inadempimento;
➢ in subordine, la necessità del ricalcolo degli interessi calcolati in misura decrescente anziché uniforme;
➢ la necessità del rendimento del conto della gestione del conto corrente bancario
Contr aperto dal presso la Pt_1
La , costituitasi in giudizio, rappresentava : CP_1
➢ di non aver indicato nel precetto la risoluzione del contratto bensì la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cc, opzione legittimamente esercitata dalla CP_4
a fronte della previsione contrattuale e dell'inadempimento del contraente;
➢ che l'esposizione debitoria era riscontrabile dall'estratto conto che produceva;
➢ le somme versate dall'opponente erano state conteggiate dalla CP_4
➢ l'importo richiesto teneva conto di tutti gli importi versati dal contraente;
➢ gli interessi erano stati correttamente calcolati sulla base dell' ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale;
➢ l'infondatezza della generica richiesta di rideterminazione degli interessi.
A seguito di cessione di crediti si costituiva in giudizio tramite la procuratrice CP_2
speciale e la causa, in assenza di mezzi istruttori, fissata l'udienza Controparte_5
di precisazione delle conclusioni, veniva riassegnata al decidente sulla base del provvedimento di variazione tabellare adottato per lo smaltimento delle cause iscritte nel periodo 2017/2022 in considerazione degli obiettivi del PNRR e trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc e sostituita con il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-
ter cpc.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Parte opponente censura il precetto impugnato deducendo l'avvenuto versamento di somme relative a rate pregresse, l'insussistenza del diritto alla risoluzione del contratto, e contestando la determinazione ed il calcolo degli interessi.
In ordine al primo profilo rileva il giudicante che la Banca opposta ha dimostrato di aver conteggiato i versamenti, seppur tardivi, effettuati dal mutuante e di essersi avvalsa della clausola contrattuale che le consentiva di richiedere l'immediata restituzione del capitale residuo nell'ipotesi di versamento tardivo anche di una sola rata.
La Banca opposta, quindi, ha legittimamente esercitato il proprio diritto di esigere il pagamento del residuo credito peraltro non contestato in modo analitico e specifico.
In ordine alla contestazione relativa al calcolo degli interessi ed al computo della maggior parte di essi nelle rate pagate occorre rilevare che l'opponente non deduce profili di nullità del contratto né l'erroneo conteggio sulla base delle previsioni contrattuali.
In ordine alle modalità di calcolo degli interessi, deve rilevarsi che il metodo di ammortamento a rate costanti presuppone l'intenzione di restituire capitale e interessi attraverso il rimborso di rate aventi il medesimo importo.
A tal fine il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore poiché ciascuna rata è composta da una quota di interessi, calcolata sul capitale residuo, e da una quota del capitale, determinato per differenza (importo rata meno quota interessi).
Ne consegue che l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene cumulato al capitale ma viene versato periodicamente, mediante il pagamento della rata.
In conclusione l'interesse di ogni rata viene calcolato esclusivamente sul debito residuo e non su un importo comprensivo di capitale ed interessi.
La richiesta del di ricalcolo degli interessi risulta, quindi, fondata su una generica Pt_1
prospettazione di non dovutezza degli interessi senza che siano stati dedotti specifiche ragioni di erroneità attinenti alle modalità di pattuizione del piano di ammortamento o al suo calcolo.
Ne consegue che la domanda risulta del tutto infondata e deve essere respinta.
In virtù del principio di soccombenza parte opponente deve essere condannata alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 3.000
oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , rigettata ogni altra istanza Parte_1 CP_1
eccezione deduzione, così provvede:
◼ Rigetta l'opposizione al precetto proposta da;
Parte_3 ◼ Condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Castrovillari, 17 dicembre 2025
Il giudice Massimo Lento