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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 104/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
BORRELLI FRANCESCA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato Controparte_1 in atti, dall'avv. Mariagrazia Carnovale
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al giorno 26.3.2025.
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. volto al riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. 11.2.1980 n. 18, negata dal CTU nominato nella fase sommaria.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, all'esito del rinnovo delle operazioni peritali, la causa è così decisa.
*** La consulenza medico–legale disposta nel corso della fase sommaria, all'esito di un'approfondita ed accurata valutazione obiettiva nonché di un'attenta disamina di tutta la documentazione medica in atti, ha accertato che parte istante è soggetto invalido ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età grave 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'11.3.2024.
Più in particolare, si rileva che il CTU ha compiutamente esaminato sia la certificazione del
11.03.2024 (nella quale viene diagnosticato un decadimento cerebrale grave, vasculopatia cerebrale cronica, esiti di pregressa ischemia cerebrale e calcificazione dei sigmi carotidei bilateralmente) nonché quella del 20.12.2023 (nella quale si legge la seguente diagnosi: disturbi dell'andatura in paziente con declino cognitivo progressivo ed alterazione del comportamento), precisando come “In entrambi non vi sono allegati test neuropsicologici”, ed evidenziando come“il signor non utilizza presidi per rischio cadute (bastoni canadesi, girelli, Parte_1 spondine per il letto), né per l'incontinenza urinaria (seppur lamentata dai familiari). E' doveroso precisare che, al decadimento cognitivo sofferto, si aggiungono le altre comorbidità cardio-metaboliche e osteoarticolari.
Pertanto, alla luce di quanto visionato, il sottoscritto CTU non considera il ricorrente meritevole del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ma dal calcolo riduzionistico risulta presente una percentuale di invalidità pari al 100%.”( cfr. relazione peritale depositata in data 16.9.2024 qui da intendersi integralmente richiamata).
Invero, come noto, “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art.
1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) ( cfr, sul punto Cass. n. 15882/2015).
E ancora, “Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa
l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente graveda comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo),tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore”( cfr. Cass. n..20819/2018).
Il ricorso pertanto deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Le spese di lite restano compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Le spese della CTU vanno poste a carico dell' in ragione del riconoscimento della CP_2 pensione di inabilità, seppur con decorrenza successiva alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.104 / 2024 RG, così provvede:
- accerta che il ricorrente è soggetto Invalido ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età grave 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'11.3.2024;
-spese compensate;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_2
Crotone, 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei