Sentenza 8 luglio 1999
Massime • 1
Lo scarico di reflui nel comprensorio lagunare veneto, effettuato dopo avere presentato la domanda di autorizzazione, ma prima di averla ottenuta, deve ritenersi penalmente sanzionato dall'art. 9, comma sesto, della legge 16 aprile 1973 n. 171.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/1999, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 8/7/1999
Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere N. 2504
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio MORGIGNI Consigliere N. 01031/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso la pretura di Venezia nel procedimento penale
contro
ON ES, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 6.10.1998 dal g.i.p. della pretura di Venezia.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Favalli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - E pubblico ministero presso la pretura di Venezia chiedeva decreto penale di condanna
contro
ON ES, imputato del reato di cui all'art. 9 della legge 16.4.1973 n. 171, perché, quale titolare dell'Hotel Dalla Mora, aveva effettuato lo scarico nella laguna veneta dei reflui provenienti dal predetto insediamento senza essere in possesso della prescritta autorizzazione (dal 24.6.1998 al 7.7.1998, data di rilascio della autorizzazione).
Il g.i.p. della pretura, con sentenza del 6.10.1998, negava il decreto di condanna e assolveva l'ON ex art. 129 c.p.p. con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". Osservava in fatto che - come risultava pacificamente agli atti - l'imputato aveva regolarmente richiesto l'autorizzazione allo scarico, poi rilasciatagli in data 7.7.1998. E aggiungeva in linea di diritto che la norma del contestato art. 9 della legge 16.4.1973 n.171 (interventi per la salvaguardia di Venezia) puniva soltanto l'effettuazione dello scarico senza aver mai richiesto l'autorizzazione; mentre per chi - come l'imputato - effettua lo scarico dopo aver chiesto, ma prima di aver ottenuto, la prescritta autorizzazione la stessa legge 171/1973 (a differenza della legge 10.5.1976 n. 319) non prevede alcuna sanzione ne' penale ne'
amministrativa.
2 - Il procuratore della Repubblica presso la pretura ha proposto ricorso, deducendo erronea applicazione di legge.
Sostiene che, secondo la giurisprudenza di legittimità puntualmente citata nel ricorso, la fattispecie de qua deve ritenersi comunque punita, o ai sensi dell'art. 9 della legge 171/1973 con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, o ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 319/1976 con la pena della sola ammenda.
Il difensore dell'imputato ha presentato in cancelleria rituale memoria di replica, chiedendo il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
3 - Osserva questo collegio che nelle more del processo è intervenuta sentenza delle sezioni unite, la quale, risolvendo il menzionato contrasto giurisprudenziale, ha stabilito che lo scarico di reflui nel comprensorio lagunare veneto, effettuato dopo aver presentato la domanda di autorizzazione, ma prima di averla ottenuta, deve ritenersi penalmente sanzionato dall'art. 9, comma sesto, della legge 16.4.1973 n. 171 (Cass. Sez. Un. n. 7 del 3.6.1999, ud.
12.3.1999, p.m. in proc. Rizzo).
4 - Peraltro, è intervenuta anche una evoluzione legislativa che le sezioni unite non hanno preso in considerazione.
Infatti, la soggetta materia è stata disciplinata anche dal D.L.
5.2.1990 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 5.4.1990 n.71 (misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque) e poi dal D.L. 29.3.1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.5.1995 n. 206
(interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico sanitari nei centri storici e nei comuni di Venezia e di Chioggia). Per effetto dell'art. 10 del D.L. 16/1990, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 96/1995, le aziende artigiane produttive, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura, che abbiano presentato ai comuni un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30.6.1996 (comma 5). In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi per l'autorizzazione, restano sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità, previsti dall'art. 9 della legge 171/1973 e succ. mod.. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro il suddetto termine del 30.6.1996 estingue i reati stessi (comma 6). Più recentemente è entrata in vigore la legge 30.4.1999 n. 136, la quale, con il primo comma dell'art. 29 (disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia) ha prorogato al 31.12.1999 il termine del 30.6.1996, originariamente previsto dal citato art. 10. 5 - Poiché risulta pacificamente che l'insediamento dell'imputato ha ottenuto l'autorizzazione allo scarico il 7.7.1998, devono ritenersi integrati i requisiti soggettivi e temporali richiesti dal citato art. 10 D.L. 16/1990 e dall'art. 29 della legge 136/1999 per dichiarare estinto il contestato reato di cui all'art. 9 della legge 16.4.1973 n. 171.
P.Q.M.
La corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per sanatoria ai sensi dell'art. 29 della legge 30.4.1999 n. 136. Così deciso in Roma, il 8 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il8 settembre 1999