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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4114 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, (C.F.: , nata a San Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1
26.11.1987, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ivan Congi;
ricorrente e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Pina Piperio;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 357/2025, depositata il 26.2.2025, l'intestato Tribunale pronunciava la separazione tra le parti, rimettendo la causa sul ruolo per le pronunce accessorie.
Quanto ai provvedimenti conseguenziali e relativi ai figli minori, il Collegio ritiene di recepire quanto concordato dalle parti e riportato al verbale d'udienza del 14.3.2025, ove le stesse hanno previsto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del padre, comprensivo delle festività e del periodo estivo, nei termini di cui al citato verbale d'udienza, da intendersi qui integralmente riportato, trattandosi di condizioni confacenti al preminente interesse dei minori. In ordine alle statuizioni economiche, il Collegio reputa equo disporre in conformità a quanto previsto dalle parti, le quali hanno concordato un contributo per il mantenimento dei minori, posto a carico del sig. di € 400,00 (da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), da CP_1
corrispondersi entro il ventesimo giorno di ogni mese, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende, infine, atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della sig.ra , la quale continuerà a Pt_1 percepire, altresì in via esclusiva, l'indennità di frequenza erogata in favore dei minori, da impiegarsi per le attività extrascolastiche degli stessi.
Spese al definitivo, tenuto conto che il giudizio deve proseguire in ordine alla domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide:
- dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza 26/03/2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4114 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, (C.F.: , nata a San Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1
26.11.1987, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ivan Congi;
ricorrente e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Pina Piperio;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 357/2025, depositata il 26.2.2025, l'intestato Tribunale pronunciava la separazione tra le parti, rimettendo la causa sul ruolo per le pronunce accessorie.
Quanto ai provvedimenti conseguenziali e relativi ai figli minori, il Collegio ritiene di recepire quanto concordato dalle parti e riportato al verbale d'udienza del 14.3.2025, ove le stesse hanno previsto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del padre, comprensivo delle festività e del periodo estivo, nei termini di cui al citato verbale d'udienza, da intendersi qui integralmente riportato, trattandosi di condizioni confacenti al preminente interesse dei minori. In ordine alle statuizioni economiche, il Collegio reputa equo disporre in conformità a quanto previsto dalle parti, le quali hanno concordato un contributo per il mantenimento dei minori, posto a carico del sig. di € 400,00 (da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), da CP_1
corrispondersi entro il ventesimo giorno di ogni mese, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende, infine, atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della sig.ra , la quale continuerà a Pt_1 percepire, altresì in via esclusiva, l'indennità di frequenza erogata in favore dei minori, da impiegarsi per le attività extrascolastiche degli stessi.
Spese al definitivo, tenuto conto che il giudizio deve proseguire in ordine alla domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide:
- dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza 26/03/2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma