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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6594/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 6594/2023 R.G. promossa con ricorso depositato il giorno
22/11/2023
da
, con l'avv. BERTOLIN SILVIA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GIORIO LUCA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso per modifica regolamentazione, affidamento e mantenimento minore.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2023, la sig.ra , premettendo che: Parte_1
-dalla relazione sentimentale tra le parti, in data 1.9.2014, è nato il minore;
Persona_1
-dopo la cessazione della relazione veniva instaurato il procedimento RG n. 10547/22, in cui il sig. , seppur regolarmente citato, non si costituiva;
CP_1
-all 'esito, il Tribunale di Padova disponeva con proprio Decreto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso Per_1
la madre;
il diritto di visita del padre tutti i lunedì fino alle 21.00 e tutti i mercoledì, compreso il pernotto e sino alla mattina successiva, i fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato sino al lunedì sera, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, quindici giorni durante le vacanze estive da farsi in due periodi separati e non consecutivi, periodo da comunicare all'altro genitore entro il 31.05 di ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre inclusi, o dal 30 dicembre al 6 gennaio inclusi, tre giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì
dell'Angelo, nel rispetto degli impegni sportivi e ludico – ricreativi del figlio stesso. Per
quanto riguarda gli aspetti economici, il Tribunale poneva a carico del resistente l'obbligo di pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , oltre al rimorso del 50% delle spese Per_1
straordinarie, sostenute nell'interesse del figlio, secondo Protocollo in uso presso il Tribunale
di Padova del 2017;
-successivamente alla pronuncia, la sig.ra veniva a conoscenza di problematiche Pt_1
personali manifestate dal sig. , dovute al probabile utilizzo di alcool e Controparte_1
sostanze stupefacenti, tali da mettere più volte in pericolo il figlio minore;
Per_1
-in un episodio, nel mese di settembre 2023, la squadra di calcio in cui gioca il piccolo aveva organizzato un torneo alla fine del quale genitori e giovani atleti si erano Per_1
ritrovati per un momento conviviale;
in quell'occasione, il sig. assumeva una grande CP_1
quantità di alcolici, tanto da apparire in evidente stato di alterazione, come riferivano alcuni pagina 2 di 9 genitori alla sig.ra . La stessa, preoccupata, contattava telefonicamente il figlio Pt_1
e scopriva che il piccolo era stato lasciato solo in macchina, nonostante l'ora tarda, Per_1
nel parcheggio del centro commerciale “il Borgo ” di Padova, località Mandria, mentre il padre si era appartato con un amico, presumibilmente per acquistare o consumare sostanze stupefacenti;
racconta alla madre che la cucina dell'appartamento dove vive il padre è Per_1
inaccessibile, pertanto i pasti, preparati dalla nonna paterna, vengono consumati in camera,
sdraiati sul letto;
il minore racconta, altresì, che il padre, mentre si trova sdraiato a letto con lui, fuma cannabis o marijuana, che ci sono anche altre zone della casa inaccessibili, come ad esempio il sottotetto, ove il padre coltiva le sue piantine;
DO racconta alla madre che il padre fuma anche sigarette dentro casa senza aprire le finestre, tanto che vi sarebbero porta cenere colmi di mozziconi in giro per casa e che tiene il gatto con la sua lettiera in camera da letto, pulendo raramente le deiezioni dell'animale;
-di tale situazione la sig.ra informava sia i Servizi Sociali del Comune di Torreglia sia Pt_1
i Carabinieri della Stazione di Abano Terme;
-la ricorrente scopriva che il padre siede il figlio in macchina senza l'alzatina obbligatoria, si rivolge a lui in modo offensivo e denigratorio con espressioni del tipo “che cazzo dici ? ”, “ma sei mona ? ” e non riesce a controllare i propri scatti d'ira, tanto che rivelava alla Per_1
madre che sta sempre zitto per timore di contraddirlo;
-tali situazioni minano la serenità di che inizia a manifestare anche atteggiamenti Per_1
violenti;
-il sig. non si presentava ai colloqui con le maestre di , nonostante il figlio CP_1 Per_1
presenti problematiche di dislessia e abbia necessità di un piano personalizzato;
-il sig. non riaccompagna più il figlio a casa in orario, non avvisa se è in ritardo e non CP_1
risponde, o lo fa con grave ritardo, ai messaggi della sig.ra ; Pt_1
-la sig.ra , dunque, è costretta a relazionarsi con la madre del sig. per la Pt_1 CP_1
gestione di tutte le questioni inerenti il figlio;
sono, infatti, i nonni paterni a provvedere ad pagina 3 di 9 quando si reca dal padre, preparandogli la cena, facendogli la doccia, Per_1
accompagnandolo al parco, alle attività, accudendolo ed occupandosi di lui per tutto;
-il sig. non paga regolarmente neppure quanto dovuto a titolo di mantenimento;
CP_1
-il sig. non risulta avere un 'occupazione stabile;
CP_1
-la ricorrente continua a svolgere la propria attività lavorativa come assistente alla poltrona presso uno studio dentistico, percependo una retribuzione mensile pari ad euro 900,00 circa;
pertanto, chiedeva:
“- revocarsi l'affidamento condiviso ed il diritto di visita del padre così come disciplinato nel decreto n.
cronol. 4047/2023 del 11.05.2023 pronunciato dal Tribunale di Padova nel procedimento n.
10547/2022 RG, disponendo per l'effetto l'affidamento superesclusivo o, in subordine, esclusivo del
figlio minore alla madre, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e con facoltà Per_1
per il padre di vedere il proprio figlio, una volta iniziati e terminati tutti gli accertamenti idonei anche
psicologici/psichiatrici, ivi compresa CTU, in uno spazio neutro e con la supervisione di operatori
specializzati. Fermo il resto. Vinte le spese di lite.
In via istruttoria:
Si chiede che venga disposta CTU volta ad accertare la capacità genitoriale del sig. , Controparte_1
nonché la sua idoneità psicofisica ad adempiere il suo ruolo di genitore. Si chiede che venga disposto
l'esame del capello sia sul sig. , sia sul minore o altri accertamenti Controparte_1 Persona_1
tossicologici che consentano l'accertamento sia dell'uso sia dell'assorbimento passivo di droghe o, più in
generale, di qualsivoglia sostanza stupefacente e/o nociva.
Si chiede di essere autorizzati a produrre i supporti video che comprovano i fatti narrati dal minore,
come esplicitati nella parte in fatto della presente narrazione.”
In data 6.03.2024 si costituiva il resistente, il quale, premettendo che:
-non esiste alcun problema di tossicodipendenza o alcool-dipendenza e il minore non è mai stato in pericolo;
-nell'episodio verificatosi nel mese di settembre 2023 il resistente non era ubriaco;
-nell'episodio verificatosi al centro commerciale, alla telefonata della sig.ra Pt_1
rispondeva il sig. , il quale passava il telefono al figlio;
poi il sig. incontrava CP_1 CP_1
pagina 4 di 9 l'amico con cui concordava un cambio di programma, non più cena al Testimone_1
sushi, ma serata a casa. Quindi, padre e figlio si recavano a cena a casa dell'amico, dove giocava con i due figli dell'uomo; Per_1
-non corrisponde al vero che la cucina è “inaccessibile” e che il minore “non può prendere l'acqua quando ha sete”;
-non corrisponde al vero che e il padre “consumano i pasti in camera, sdraiati sul Per_1
letto”;
-non corrisponde al vero che nel sottotetto il sig. coltiva piante da cui estrarre CP_1
sostanze;
-quanto agli oggetti presenti nell'abitazione del sig. , occorre precisare che lo stesso CP_1
gestiva un'attività commerciale di vendita di tali prodotti e di essenze vegetali da vaporizzare, che poi chiudeva, portando il magazzino residuo a casa, in attesa di venderlo;
- non corrisponde al vero che nella casa del sig. non sono rispettate le condizioni CP_1
igieniche e che lo stesso fuma sigarette in presenza del figlio;
- il sig. ha talvolta ripreso il figlio per certi frasi o certi comportamenti non consoni e CP_1
ciò rientra nella normale esplicazione dei suoi doveri e delle sue capacità genitoriali;
- la madre tenta di denigrare la figura paterna sfruttando maldestramente un singolo episodio, senza avvedersi che , dall'età di un anno, trascorre la maggior parte del Per_1
tempo con la madre e il suo nucleo famigliare, oppure insieme ai compagni di scuola o di calcio, per cui se ha subito influenze negative, le responsabilità devono essere cercate altrove;
- non corrisponde al vero che il resistente è disoccupato;
fa il gommista presso la ditta
[...]
on sede in comune di Saletto;
CP_2
- non corrisponde al vero che in data 17/10/23 il ha ignorato l'appuntamento con le CP_1
maestre; invero, non poteva presentarsi, perché il datore di lavoro non gli aveva dato il permesso e tuttavia aveva avvertito la maestra e incontrata il giorno successivo, firmando il piano educativo personalizzato e la documentazione necessaria;
- il comportamento tenuto dalla ricorrente e dall'attuale compagno negli ultimi tempi,
diffondendo notizie non veritiere sul conto del sig. , è finalizzato a provocare CP_1
pagina 5 di 9 l'isolamento di quest'ultimo e a ostacolarne la frequentazione con i genitori di compagni di scuola o di squadra;
pertanto, chiedeva, nel merito, di rigettarsi il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 7.03.2024 il Giudice si riservava;
quindi il 12.03.2024
depositava Ordinanza con la quale venivano assunti i seguenti provvedimenti:
“- incarica il Servizio Sociale competente territorialmente, in collaborazione con i Servizi
Specialistici, di:
1)valutare le capacità genitoriali di entrambe le parti la relazione con il figlio, lo stato di benessere del minore (anche sentendo la scuola e il pediatra di riferimento), la presenza di adeguate risorse nel nucleo familiare allargato, con facoltà di attivare i percorsi di supporto alla genitorialità o di sostegno evolutivo/psicologico per il minore ritenuti necessari
2) organizzare le visite padre/figlio con i tempi e le modalità ritenute più opportuni (anche spazio neutro se necessario), tenuto conto della collaborazione e degli esiti dei controlli con il
SERD in merito ad eventuali dipendenze
3) indicare le migliori condizioni di affido e di visita del genitore non collocatario.
Invita il sig. a contattare il SERD ed a collaborare nel percorso e controlli Controparte_1
richiesti.”
Quindi, rinviava all'udienza del 26 settembre 2024 ore 10.16 per esame della documentazione e della relazione dei Servizi Sociali, concedendo termine per deposito della relazione fino al
20 settembre 2024. All'esito, riservava la decisione sulle istanze istruttorie.
In data 25.07.2024 i Servizi Sociali depositavano la relazione richiesta;
il 31.07.2024 il difensore di parte resistente comunicava di aver rinunciato al mandato difensivo.
All'esito dell'udienza del 26.09.2024, il Giudice autorizzava la madre a prendere tutte le decisioni in materia scolastica, extrascolastica e sanitaria relative al minore. Quindi,
rinviava all'udienza del 16 gennaio 2025 in trattazione scritta per la remissione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
pagina 6 di 9 Successivamente, parte ricorrente depositava comparsa conclusionale si sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. e note scritte per l'udienza già fissata.
Quindi, il Giudice, con Ordinanza datata 17.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con relazione datata 25.7.2024, il Servizio Sociale incarico aggiornava il Tribunale sulla situazione del minore e dei genitori.
In particolare, rappresentava che il padre, dopo avere partecipato ad un unico incontro presso il Consultorio, ha interrotto tutti i rapporti e non si è mai presentato al . CP_3
La madre ha partecipato alla valutazione, così come i nonni paterni, che continuano ad avere una relazione costante e significativa con il minore e con la ricorrente.
I rapporti padre figlio si sono interrotti da gennaio 2024, ad eccezione di una unica telefonata,
organizzata dalla sig.ra sostenuta dalle indicazioni degli operatori, alla quale non Pt_1
risultano essere seguiti ulteriori contatti.
Nella memoria conclusionale la ricorrente riferisce che il padre ha sentito al telefono per pochi minuti per il suo compleanno. non chiede di incontrarlo, né di Per_1 Per_1
contattarlo. Inoltre, il sig. non provvede al versamento del contributo al CP_1
mantenimento (docc9-10 di parte ricorrente).
Alla luce del comportamento del padre, incapace di assumersi le proprie responsabilità e di comprendere il dolore del figlio per l'improvvisa interruzione del loro rapporto, il Servizio
Sociale proponeva di consentire alla madre di prendere tutte le decisione ordinarie e straordinarie riguardanti il figlio.
Il Collegio ritiene che debba essere accolta la domanda della ricorrente.
Infatti, nonostante la disponibilità manifestata dal padre in udienza a seguire un percorso con il SERD, egli si è sottratto sia alla valutazione delle capacità genitoriali da parte del Servizio
Sociale, sia alla verifica di assenza di dipendenze.
Tenuto conto dei gravi episodi descritti nel ricorso dalla sig.ra , con possibile Parte_1
esposizione del minore a rischi per la sua sicurezza e salute, in mancanza di contrarie pagina 7 di 9 allegazioni in merito, a fronte del disinteresse dimostrato dal sig. nel mantenimento CP_1
della relazione con il figlio, deve essere disposto l'affido super esclusivo di alla Per_1
madre. Il sig. potrà vedere il figlio previo contatto con i Servizi Sociali, i quali, CP_1
compiuti i necessari approfondimenti, anche con il SERD, organizzeranno gli incontri padre/figlio, con le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, inizialmente in spazio neutro,
con facoltà di interromperli se disturbanti.
Con le note depositate in data 11.11.2024 la ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo ad
€ 350 per il figlio , considerato che il padre non lo vede da oltre un anno, con Per_1
conseguente cessazione della quota di mantenimento diretto.
Il sig. ha dichiarato di lavorare come gommista part time, vive in un appartamento CP_1
sopra i propri genitori e non risulta corrisponda alcun canone di locazione. Non ha allegato documentazione economica.
La sig.ra ha dichiarato di lavorare come assistente di poltrona presso uno studio Pt_1
dentistico e di percepire € 900 mensili.
Tenuto conto delle predette circostanze, il Collegio ritiene congruo che il sig. versi CP_1
alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300 mensili, Pt_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo di Padova.
Stante la soccombenza del resistente, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, del tipo e pregio dell'attività svolta e dei valori medi ivi previsti relativi alle fasi studio, introduttiva e decisionale, sono poste interamente a suo carico.
PQM
A modifica del Decreto del Tribunale di Padova n.4047/23 del 11.5.2023, ogni altra istanza,
eccezione e deduzione disattesa dispone:
pagina 8 di 9 - L'affido super esclusivo di alla madre , con collocamento Persona_1 Parte_1
presso la stessa, la quale potrà prendere tutte le decisioni ordinarie, straordinarie e di maggior interesse per il figlio, incluse quelle afferenti l'educazione, la salute e la residenza abituale, nonché richiedere il passaporto o documenti validi per l'espatrio;
- Il padre potrà incontrare il figlio previo contatto con i Servizi Sociali, i Controparte_1
quali, compiuti i necessari approfondimenti, anche con il SERD, organizzeranno gli incontri, con le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, inizialmente in spazio neutro,
con facoltà di interromperli se disturbanti.
- Il padre versi alla sig.ra entro il 10 di ogni mese la somma di € 300, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 Parte_1
€ 3397 per compensi, oltre Iva e CPA e spese generali come per legge.
Il Presidente rel
Dott. Alina Rossato
pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 6594/2023 R.G. promossa con ricorso depositato il giorno
22/11/2023
da
, con l'avv. BERTOLIN SILVIA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GIORIO LUCA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso per modifica regolamentazione, affidamento e mantenimento minore.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2023, la sig.ra , premettendo che: Parte_1
-dalla relazione sentimentale tra le parti, in data 1.9.2014, è nato il minore;
Persona_1
-dopo la cessazione della relazione veniva instaurato il procedimento RG n. 10547/22, in cui il sig. , seppur regolarmente citato, non si costituiva;
CP_1
-all 'esito, il Tribunale di Padova disponeva con proprio Decreto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso Per_1
la madre;
il diritto di visita del padre tutti i lunedì fino alle 21.00 e tutti i mercoledì, compreso il pernotto e sino alla mattina successiva, i fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato sino al lunedì sera, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, quindici giorni durante le vacanze estive da farsi in due periodi separati e non consecutivi, periodo da comunicare all'altro genitore entro il 31.05 di ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre inclusi, o dal 30 dicembre al 6 gennaio inclusi, tre giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì
dell'Angelo, nel rispetto degli impegni sportivi e ludico – ricreativi del figlio stesso. Per
quanto riguarda gli aspetti economici, il Tribunale poneva a carico del resistente l'obbligo di pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , oltre al rimorso del 50% delle spese Per_1
straordinarie, sostenute nell'interesse del figlio, secondo Protocollo in uso presso il Tribunale
di Padova del 2017;
-successivamente alla pronuncia, la sig.ra veniva a conoscenza di problematiche Pt_1
personali manifestate dal sig. , dovute al probabile utilizzo di alcool e Controparte_1
sostanze stupefacenti, tali da mettere più volte in pericolo il figlio minore;
Per_1
-in un episodio, nel mese di settembre 2023, la squadra di calcio in cui gioca il piccolo aveva organizzato un torneo alla fine del quale genitori e giovani atleti si erano Per_1
ritrovati per un momento conviviale;
in quell'occasione, il sig. assumeva una grande CP_1
quantità di alcolici, tanto da apparire in evidente stato di alterazione, come riferivano alcuni pagina 2 di 9 genitori alla sig.ra . La stessa, preoccupata, contattava telefonicamente il figlio Pt_1
e scopriva che il piccolo era stato lasciato solo in macchina, nonostante l'ora tarda, Per_1
nel parcheggio del centro commerciale “il Borgo ” di Padova, località Mandria, mentre il padre si era appartato con un amico, presumibilmente per acquistare o consumare sostanze stupefacenti;
racconta alla madre che la cucina dell'appartamento dove vive il padre è Per_1
inaccessibile, pertanto i pasti, preparati dalla nonna paterna, vengono consumati in camera,
sdraiati sul letto;
il minore racconta, altresì, che il padre, mentre si trova sdraiato a letto con lui, fuma cannabis o marijuana, che ci sono anche altre zone della casa inaccessibili, come ad esempio il sottotetto, ove il padre coltiva le sue piantine;
DO racconta alla madre che il padre fuma anche sigarette dentro casa senza aprire le finestre, tanto che vi sarebbero porta cenere colmi di mozziconi in giro per casa e che tiene il gatto con la sua lettiera in camera da letto, pulendo raramente le deiezioni dell'animale;
-di tale situazione la sig.ra informava sia i Servizi Sociali del Comune di Torreglia sia Pt_1
i Carabinieri della Stazione di Abano Terme;
-la ricorrente scopriva che il padre siede il figlio in macchina senza l'alzatina obbligatoria, si rivolge a lui in modo offensivo e denigratorio con espressioni del tipo “che cazzo dici ? ”, “ma sei mona ? ” e non riesce a controllare i propri scatti d'ira, tanto che rivelava alla Per_1
madre che sta sempre zitto per timore di contraddirlo;
-tali situazioni minano la serenità di che inizia a manifestare anche atteggiamenti Per_1
violenti;
-il sig. non si presentava ai colloqui con le maestre di , nonostante il figlio CP_1 Per_1
presenti problematiche di dislessia e abbia necessità di un piano personalizzato;
-il sig. non riaccompagna più il figlio a casa in orario, non avvisa se è in ritardo e non CP_1
risponde, o lo fa con grave ritardo, ai messaggi della sig.ra ; Pt_1
-la sig.ra , dunque, è costretta a relazionarsi con la madre del sig. per la Pt_1 CP_1
gestione di tutte le questioni inerenti il figlio;
sono, infatti, i nonni paterni a provvedere ad pagina 3 di 9 quando si reca dal padre, preparandogli la cena, facendogli la doccia, Per_1
accompagnandolo al parco, alle attività, accudendolo ed occupandosi di lui per tutto;
-il sig. non paga regolarmente neppure quanto dovuto a titolo di mantenimento;
CP_1
-il sig. non risulta avere un 'occupazione stabile;
CP_1
-la ricorrente continua a svolgere la propria attività lavorativa come assistente alla poltrona presso uno studio dentistico, percependo una retribuzione mensile pari ad euro 900,00 circa;
pertanto, chiedeva:
“- revocarsi l'affidamento condiviso ed il diritto di visita del padre così come disciplinato nel decreto n.
cronol. 4047/2023 del 11.05.2023 pronunciato dal Tribunale di Padova nel procedimento n.
10547/2022 RG, disponendo per l'effetto l'affidamento superesclusivo o, in subordine, esclusivo del
figlio minore alla madre, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e con facoltà Per_1
per il padre di vedere il proprio figlio, una volta iniziati e terminati tutti gli accertamenti idonei anche
psicologici/psichiatrici, ivi compresa CTU, in uno spazio neutro e con la supervisione di operatori
specializzati. Fermo il resto. Vinte le spese di lite.
In via istruttoria:
Si chiede che venga disposta CTU volta ad accertare la capacità genitoriale del sig. , Controparte_1
nonché la sua idoneità psicofisica ad adempiere il suo ruolo di genitore. Si chiede che venga disposto
l'esame del capello sia sul sig. , sia sul minore o altri accertamenti Controparte_1 Persona_1
tossicologici che consentano l'accertamento sia dell'uso sia dell'assorbimento passivo di droghe o, più in
generale, di qualsivoglia sostanza stupefacente e/o nociva.
Si chiede di essere autorizzati a produrre i supporti video che comprovano i fatti narrati dal minore,
come esplicitati nella parte in fatto della presente narrazione.”
In data 6.03.2024 si costituiva il resistente, il quale, premettendo che:
-non esiste alcun problema di tossicodipendenza o alcool-dipendenza e il minore non è mai stato in pericolo;
-nell'episodio verificatosi nel mese di settembre 2023 il resistente non era ubriaco;
-nell'episodio verificatosi al centro commerciale, alla telefonata della sig.ra Pt_1
rispondeva il sig. , il quale passava il telefono al figlio;
poi il sig. incontrava CP_1 CP_1
pagina 4 di 9 l'amico con cui concordava un cambio di programma, non più cena al Testimone_1
sushi, ma serata a casa. Quindi, padre e figlio si recavano a cena a casa dell'amico, dove giocava con i due figli dell'uomo; Per_1
-non corrisponde al vero che la cucina è “inaccessibile” e che il minore “non può prendere l'acqua quando ha sete”;
-non corrisponde al vero che e il padre “consumano i pasti in camera, sdraiati sul Per_1
letto”;
-non corrisponde al vero che nel sottotetto il sig. coltiva piante da cui estrarre CP_1
sostanze;
-quanto agli oggetti presenti nell'abitazione del sig. , occorre precisare che lo stesso CP_1
gestiva un'attività commerciale di vendita di tali prodotti e di essenze vegetali da vaporizzare, che poi chiudeva, portando il magazzino residuo a casa, in attesa di venderlo;
- non corrisponde al vero che nella casa del sig. non sono rispettate le condizioni CP_1
igieniche e che lo stesso fuma sigarette in presenza del figlio;
- il sig. ha talvolta ripreso il figlio per certi frasi o certi comportamenti non consoni e CP_1
ciò rientra nella normale esplicazione dei suoi doveri e delle sue capacità genitoriali;
- la madre tenta di denigrare la figura paterna sfruttando maldestramente un singolo episodio, senza avvedersi che , dall'età di un anno, trascorre la maggior parte del Per_1
tempo con la madre e il suo nucleo famigliare, oppure insieme ai compagni di scuola o di calcio, per cui se ha subito influenze negative, le responsabilità devono essere cercate altrove;
- non corrisponde al vero che il resistente è disoccupato;
fa il gommista presso la ditta
[...]
on sede in comune di Saletto;
CP_2
- non corrisponde al vero che in data 17/10/23 il ha ignorato l'appuntamento con le CP_1
maestre; invero, non poteva presentarsi, perché il datore di lavoro non gli aveva dato il permesso e tuttavia aveva avvertito la maestra e incontrata il giorno successivo, firmando il piano educativo personalizzato e la documentazione necessaria;
- il comportamento tenuto dalla ricorrente e dall'attuale compagno negli ultimi tempi,
diffondendo notizie non veritiere sul conto del sig. , è finalizzato a provocare CP_1
pagina 5 di 9 l'isolamento di quest'ultimo e a ostacolarne la frequentazione con i genitori di compagni di scuola o di squadra;
pertanto, chiedeva, nel merito, di rigettarsi il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 7.03.2024 il Giudice si riservava;
quindi il 12.03.2024
depositava Ordinanza con la quale venivano assunti i seguenti provvedimenti:
“- incarica il Servizio Sociale competente territorialmente, in collaborazione con i Servizi
Specialistici, di:
1)valutare le capacità genitoriali di entrambe le parti la relazione con il figlio, lo stato di benessere del minore (anche sentendo la scuola e il pediatra di riferimento), la presenza di adeguate risorse nel nucleo familiare allargato, con facoltà di attivare i percorsi di supporto alla genitorialità o di sostegno evolutivo/psicologico per il minore ritenuti necessari
2) organizzare le visite padre/figlio con i tempi e le modalità ritenute più opportuni (anche spazio neutro se necessario), tenuto conto della collaborazione e degli esiti dei controlli con il
SERD in merito ad eventuali dipendenze
3) indicare le migliori condizioni di affido e di visita del genitore non collocatario.
Invita il sig. a contattare il SERD ed a collaborare nel percorso e controlli Controparte_1
richiesti.”
Quindi, rinviava all'udienza del 26 settembre 2024 ore 10.16 per esame della documentazione e della relazione dei Servizi Sociali, concedendo termine per deposito della relazione fino al
20 settembre 2024. All'esito, riservava la decisione sulle istanze istruttorie.
In data 25.07.2024 i Servizi Sociali depositavano la relazione richiesta;
il 31.07.2024 il difensore di parte resistente comunicava di aver rinunciato al mandato difensivo.
All'esito dell'udienza del 26.09.2024, il Giudice autorizzava la madre a prendere tutte le decisioni in materia scolastica, extrascolastica e sanitaria relative al minore. Quindi,
rinviava all'udienza del 16 gennaio 2025 in trattazione scritta per la remissione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
pagina 6 di 9 Successivamente, parte ricorrente depositava comparsa conclusionale si sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. e note scritte per l'udienza già fissata.
Quindi, il Giudice, con Ordinanza datata 17.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con relazione datata 25.7.2024, il Servizio Sociale incarico aggiornava il Tribunale sulla situazione del minore e dei genitori.
In particolare, rappresentava che il padre, dopo avere partecipato ad un unico incontro presso il Consultorio, ha interrotto tutti i rapporti e non si è mai presentato al . CP_3
La madre ha partecipato alla valutazione, così come i nonni paterni, che continuano ad avere una relazione costante e significativa con il minore e con la ricorrente.
I rapporti padre figlio si sono interrotti da gennaio 2024, ad eccezione di una unica telefonata,
organizzata dalla sig.ra sostenuta dalle indicazioni degli operatori, alla quale non Pt_1
risultano essere seguiti ulteriori contatti.
Nella memoria conclusionale la ricorrente riferisce che il padre ha sentito al telefono per pochi minuti per il suo compleanno. non chiede di incontrarlo, né di Per_1 Per_1
contattarlo. Inoltre, il sig. non provvede al versamento del contributo al CP_1
mantenimento (docc9-10 di parte ricorrente).
Alla luce del comportamento del padre, incapace di assumersi le proprie responsabilità e di comprendere il dolore del figlio per l'improvvisa interruzione del loro rapporto, il Servizio
Sociale proponeva di consentire alla madre di prendere tutte le decisione ordinarie e straordinarie riguardanti il figlio.
Il Collegio ritiene che debba essere accolta la domanda della ricorrente.
Infatti, nonostante la disponibilità manifestata dal padre in udienza a seguire un percorso con il SERD, egli si è sottratto sia alla valutazione delle capacità genitoriali da parte del Servizio
Sociale, sia alla verifica di assenza di dipendenze.
Tenuto conto dei gravi episodi descritti nel ricorso dalla sig.ra , con possibile Parte_1
esposizione del minore a rischi per la sua sicurezza e salute, in mancanza di contrarie pagina 7 di 9 allegazioni in merito, a fronte del disinteresse dimostrato dal sig. nel mantenimento CP_1
della relazione con il figlio, deve essere disposto l'affido super esclusivo di alla Per_1
madre. Il sig. potrà vedere il figlio previo contatto con i Servizi Sociali, i quali, CP_1
compiuti i necessari approfondimenti, anche con il SERD, organizzeranno gli incontri padre/figlio, con le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, inizialmente in spazio neutro,
con facoltà di interromperli se disturbanti.
Con le note depositate in data 11.11.2024 la ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo ad
€ 350 per il figlio , considerato che il padre non lo vede da oltre un anno, con Per_1
conseguente cessazione della quota di mantenimento diretto.
Il sig. ha dichiarato di lavorare come gommista part time, vive in un appartamento CP_1
sopra i propri genitori e non risulta corrisponda alcun canone di locazione. Non ha allegato documentazione economica.
La sig.ra ha dichiarato di lavorare come assistente di poltrona presso uno studio Pt_1
dentistico e di percepire € 900 mensili.
Tenuto conto delle predette circostanze, il Collegio ritiene congruo che il sig. versi CP_1
alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300 mensili, Pt_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo di Padova.
Stante la soccombenza del resistente, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, del tipo e pregio dell'attività svolta e dei valori medi ivi previsti relativi alle fasi studio, introduttiva e decisionale, sono poste interamente a suo carico.
PQM
A modifica del Decreto del Tribunale di Padova n.4047/23 del 11.5.2023, ogni altra istanza,
eccezione e deduzione disattesa dispone:
pagina 8 di 9 - L'affido super esclusivo di alla madre , con collocamento Persona_1 Parte_1
presso la stessa, la quale potrà prendere tutte le decisioni ordinarie, straordinarie e di maggior interesse per il figlio, incluse quelle afferenti l'educazione, la salute e la residenza abituale, nonché richiedere il passaporto o documenti validi per l'espatrio;
- Il padre potrà incontrare il figlio previo contatto con i Servizi Sociali, i Controparte_1
quali, compiuti i necessari approfondimenti, anche con il SERD, organizzeranno gli incontri, con le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, inizialmente in spazio neutro,
con facoltà di interromperli se disturbanti.
- Il padre versi alla sig.ra entro il 10 di ogni mese la somma di € 300, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 Parte_1
€ 3397 per compensi, oltre Iva e CPA e spese generali come per legge.
Il Presidente rel
Dott. Alina Rossato
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