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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4618 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in V. TRENTO, 82 BROLO C.F._1
presso lo studio dell'Avv. SICILIA ANTONELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF CP_1
- resistente –
OGGETTO: Assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2012.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/12/2017, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell'ente previdenziale al pagamento degli CP_1
assegni per il nucleo familiare per l'anno 2012, deducendo un ingiustificato ritardo nell'erogazione del beneficio nonostante l'accoglimento della domanda amministrativa. La ricorrente ha esibito in giudizio documentazione comprovante l'avvenuto accoglimento della sua istanza e ha richiesto la condanna dell'ente previdenziale all'esecuzione della prestazione dovuta.
L' , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, circostanza che ha CP_1 determinato una valutazione probatoria conforme all'art. 116 c.p.c., che consente al giudice di desumere argomenti di prova dall'assenza ingiustificata della parte resistente.
MOTIVIVAZIONE L'analisi degli atti evidenzia che la ricorrente ha presentato regolare istanza per la corresponsione degli assegni familiari, la quale è stata accolta dall' . CP_1
L'inadempimento dell'ente, non accompagnato da una giustificazione giuridicamente fondata, si configura come una violazione dell'obbligo di erogazione delle prestazioni previdenziali. L'articolo 2 del D.P.R. n. 797/1955 disciplina il diritto agli assegni familiari per i lavoratori subordinati, stabilendo che il riconoscimento della prestazione avvenga previa verifica dei requisiti. Nel caso di specie, non risultano provvedimenti successivi che abbiano revocato o negato l'accoglimento della domanda, né è stato addotto alcun elemento ostativo alla corresponsione delle somme richieste.
Ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il comportamento processuale della parte contumace può costituire elemento di valutazione probatoria. L'assenza di contestazione e la mancata presentazione di memorie difensive da parte dell' comportano la CP_1
possibilità di ritenere provati i fatti dedotti dalla ricorrente, nella misura in cui risultano corroborati da idonea documentazione.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'inerzia del convenuto non esonera l'attore dall'onere della prova, ma consente al giudice di attribuire rilevanza all'assenza di contestazioni specifiche. Nel caso di specie, l'assenza di difese da parte dell' rappresenta un'ulteriore conferma dell'assenza di CP_1 elementi ostativi all'accoglimento della domanda. Inoltre, la Cassazione ha stabilito che, in assenza di una formale opposizione, il giudice può valutare la contumacia come un'implicita ammissione dei fatti ex adverso dedotti, se supportati da elementi probatori sufficienti (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 20110/2017).
Accertato il diritto della ricorrente alla corresponsione degli assegni familiari,
l' deve essere condannato al pagamento degli importi dovuti con decorrenza CP_1
dalla data di presentazione della domanda, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, conformemente a quanto disposto dall'art. 429 c.p.c.
Inoltre, si ritiene opportuno precisare che, ai sensi della normativa vigente, la rivalutazione monetaria delle somme dovute è finalizzata a garantire il pieno soddisfacimento del credito previdenziale, evitando un ingiusto depauperamento del diritto vantato dalla ricorrente. L' è altresì condannato al pagamento CP_1 delle spese processuali, in conformità al principio della soccombenza che in considerazione del valore della causa e della trattazione esclusivamente documentale viene determinato ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
2. Dichiara che la ricorrente ha diritto alla Parte_1 corresponsione degli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2012;
3. Condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo dovuto, oltre interessi legali dalla data di presentazione della domanda e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 813,00 CP_1
oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Patti 24/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo