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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
In persona del Giudice Dr.ssa Angela Lo Piparo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5612 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
Tra
, nato in Romania, in [...] 01/10/1984, rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Pt_1
Pianoforte, per mandato in atti;
– parte ricorrente –
Contro
in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
– parte resistente –
E Con L'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: impugnazione decreto allontanamento di cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea
Conclusioni delle parti: vedi note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso depositato telematicamente il 3 maggio 2024, ha impugnato Pt_1
il provvedimento del Prefetto della Provincia di emesso il giorno 17 aprile 2024 e CP_1 notificato il 18 aprile 2024, con cui è stato disposto l'allontanamento dal territorio nazionale dello stesso per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento eccependo preliminarmente la nullità del provvedimento notificatogli per carenza della certificazione della sua conformità all'originale ritenendo, alla luce degli atti del procedimento, che non si evince che il provvedimento notificatogli sia l'originale o copia conforme all'originale, per poi lamentare l'illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione, non avendo l'Amministrazione resistente tenuto in considerazione la situazione di instabilità imperversante nel Paese d'origine, nonché per errata valutazione nel caso di specie degli elementi indici della pericolosità sociale.
L'Amministrazione resistente si è costituita deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di trattazione del ricorso, di cui è stato disposto lo svolgimento in forma cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle domande formulate in ricorso rilevando in via ulteriore la violazione dell'art. 13 d. lgs 286/1998 e dell'art. 12, comma 4 del d. lgs 139/2000 in quanto il decreto di espulsione dello straniero è stato sottoscritto da un viceprefetto in assenza della prova della delega allo stesso da parte del prefetto.
2. Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione relativa alla mancata attestazione di conformità all'originale della copia di provvedimento notificata.
In base all'ormai consolidata giurisprudenza, infatti, la notifica del provvedimento anche in mera copia non autenticata e priva di firma, non costituisce un vizio invalidante, ma una mera irregolarità, ove il testo trasmesso con validi effetti comunicativi sia conforme al provvedimento legittimamente emanato e regolarmente sottoscritto agli atti dell'amministrazione emanante (Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione del 22 ottobre 2013,
Consiglio di Stato, Sez. V, Decisione n. 263/2013, Decisione n. 8916/2011). D'altronde, parte ricorrente non prova in maniera specifica che vi sia diversità tra la copia notificata e l'originale dell'atto.
3. Né assume rilievo la lamentata irregolarità del provvedimento impugnato, in quanto sottoscritto da un "viceprefetto" in assenza della prova della delega allo stesso e non dal prefetto.
In virtù dell'art. 14 del D.Lgs. n. 139/2000, in relazione all'art. 20 del D.Lgs. n.
30/2007, i Funzionari della carriera Prefettizia, con qualifica di Viceprefetto e di Viceprefetto aggiunto, sono competenti ad adottare i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi istituzionali nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti delegati ed a rappresentare l'amministrazione in giudizio.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, d'altronde, la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, viceprefetto vicario e viceprefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (cfr. Cass. Civ. ord. N. 10042/2017; sent. N.
3904/2014). Né è necessario che la delega debba essere menzionata nella copia dell'atto adottato per delega.
Ciò detto, nel caso in esame non vi è nessun dubbio circa l'imputabilità dell'atto impugnato al Prefetto di CP_1
4. Venendo alle altre censure, il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di carenza di motivazione, con conseguente asserita violazione dell'art. 3 L. 241/90, dal momento che il provvedimento impugnato espone in maniera completa ed esaustiva gli elementi posti a fondamento della decisione ivi contenuta.
Quanto mancata valutazione della pericolosità del Paese di provenienza va rilevato innanzitutto che la nozione di “Paese sicuro” e, la valutazione ad essa sottesa, come si evince dall'art. 2 bis del D. Lgs. 25/2008, si applica agli Stati non appartenenti all'Unione Europea qualora presentino i requisiti indicati dalla suddetta disposizione.
Si rileva altresì come il caso in esame riguardi l'allontanamento di uno straniero dichiaratosi cittadino dell'Unione Europea e che ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato la normativa relativa alla valutazione dei presupposti della sua adozione, di cui all'art. 20 del D. Lgs. 30/2007, non ineriscono alla sicurezza dello Stato comunitario di provenienza, ma riguardano le condotte penalmente rilevanti poste in essere dallo straniero, la durata della sua permanenza in Italia, la sua età, la sua situazione familiare e economica, il suo stato di salute, la sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
Nella fattispecie in esame, inoltre, non è ravvisabile alcuna violazione della normativa in materia di valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cittadino dell'Unione Europea di cui agli artt. 20 e s.s. del d. lgs. 20/2007.
Si rileva, al riguardo, che - ai sensi dell'art. 20, comma l, del d.lgs. 30/2007 – salvo quanto previsto dal successivo art. 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Orbene il Prefetto ha correttamente emesso il provvedimento impugnato con il quale
è stato disposto l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dando corretta applicazione all'art. 20, 3°comma del D. Lgs. 2007 che identifica specificamente i motivi rientranti nella categoria dei “motivi imperativi di pubblica sicurezza” posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Ed infatti, i soggetti destinatari del provvedimento di allontanamento, ai sensi dell'art. 1art. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto (comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa), che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Nel caso di specie, dagli accertamenti svolti dalla , è emerso che il ricorrente CP_1
si è reso protagonista di numerosi fatti di reato particolarmente gravi.
In particolare, lo stesso è stato scarcerato dalla casa circondariale di il 17 CP_1
aprile 2024, dopo esservi stato detenuto dal 15 settembre 2020 (cfr. nota della Prefettura di del 13 novembre 2024, in atti), ed annovera, altresì, precedenti penali per “furto, CP_1
rapina impropria, percosse, furto in abitazione, inosservanza dei provvedimento dell'autorità, atti osceni in prossimità di minori, corruzione di minorenne” (cfr. provvedimento impugnato).
Trattasi di circostanze non contestate dal ricorrente.
Dal casellario giudiziale in atti, in particolare, risulta l'emissione nei confronti del ricorrente dei seguenti provvedimenti:
- 10 maggio 2014 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del
Tribunale in composizione monocratica di Roma per il reato di furto (art. 624 c.p.) divenuta irrevocabile il 7 giugno 2014;
- 14 giugno 2014 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del
Tribunale in composizione monocratica di Roma per il reato di furto in abitazione tentato (artt. 56, 624 bis c.p.) divenuta irrevocabile il 5 settembre 2016;
- 14 luglio 2014 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del
Tribunale di Roma per il reato di furto tentato (artt. 56, 624 bis c.p.) divenuta irrevocabile il 1°ottobre 2014
- 23 febbraio 2015 sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Roma per il reato di rapina (art. 628, 2° comma c.p.) divenuta irrevocabile il 9 maggio
2015;
- 12 luglio 2016 sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Tivoli per il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) divenuta irrevocabile il 10 settembre
2016;
- 15 settembre 2020 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di Roma per i reati di violenza sessuale nei confronti di persona minorenne (art. 609 bis c.p.) e di atti osceni (art. 527 c.p.);
Dal suddetto casellario giudiziale risulta inoltre che il ricorrente ha in passato fornito delle generalità diverse da quelle risultanti agli atti di questo procedimento e che il predetto ha commesso reiteratamente il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter del D.
Lgs. 286/1998.
Ebbene, risulta evidente che i menzionati precedenti rientrano tra le condotte che offendono l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica per la loro estrema gravità, destano rilevante allarme sociale e denotano una perdurante inclinazione a delinquere del ricorrente ed una propensione all'inosservanza delle norme dello
Stato e delle regole del vivere civile, oltre ad essere incompatibili con la volontà di inserirsi in maniera ordinata e pacifica nella comunità nazionale.
Né può tenersi conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Ed infatti il ricorrente, non ha dimostrato la propria integrazione economica, sociale, familiare, rendendosi protagonista delle predette condotte penalmente rilevanti nel nostro territorio e, nonostante non risultino attualmente sussistenti carichi pendenti in capo al predetto, non può escludersi che costui possa vivere di proventi derivanti da attività illecite e che possa continuare a realizzare le condotte illecite in tempi recenti commesse con conseguente pregiudizio della pubblica sicurezza.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
4. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso - compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 4\6\25
Il Giudice dr.ssa Angela Lo Piparo
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
In persona del Giudice Dr.ssa Angela Lo Piparo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5612 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
Tra
, nato in Romania, in [...] 01/10/1984, rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Pt_1
Pianoforte, per mandato in atti;
– parte ricorrente –
Contro
in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
– parte resistente –
E Con L'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: impugnazione decreto allontanamento di cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea
Conclusioni delle parti: vedi note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso depositato telematicamente il 3 maggio 2024, ha impugnato Pt_1
il provvedimento del Prefetto della Provincia di emesso il giorno 17 aprile 2024 e CP_1 notificato il 18 aprile 2024, con cui è stato disposto l'allontanamento dal territorio nazionale dello stesso per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento eccependo preliminarmente la nullità del provvedimento notificatogli per carenza della certificazione della sua conformità all'originale ritenendo, alla luce degli atti del procedimento, che non si evince che il provvedimento notificatogli sia l'originale o copia conforme all'originale, per poi lamentare l'illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione, non avendo l'Amministrazione resistente tenuto in considerazione la situazione di instabilità imperversante nel Paese d'origine, nonché per errata valutazione nel caso di specie degli elementi indici della pericolosità sociale.
L'Amministrazione resistente si è costituita deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di trattazione del ricorso, di cui è stato disposto lo svolgimento in forma cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle domande formulate in ricorso rilevando in via ulteriore la violazione dell'art. 13 d. lgs 286/1998 e dell'art. 12, comma 4 del d. lgs 139/2000 in quanto il decreto di espulsione dello straniero è stato sottoscritto da un viceprefetto in assenza della prova della delega allo stesso da parte del prefetto.
2. Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione relativa alla mancata attestazione di conformità all'originale della copia di provvedimento notificata.
In base all'ormai consolidata giurisprudenza, infatti, la notifica del provvedimento anche in mera copia non autenticata e priva di firma, non costituisce un vizio invalidante, ma una mera irregolarità, ove il testo trasmesso con validi effetti comunicativi sia conforme al provvedimento legittimamente emanato e regolarmente sottoscritto agli atti dell'amministrazione emanante (Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione del 22 ottobre 2013,
Consiglio di Stato, Sez. V, Decisione n. 263/2013, Decisione n. 8916/2011). D'altronde, parte ricorrente non prova in maniera specifica che vi sia diversità tra la copia notificata e l'originale dell'atto.
3. Né assume rilievo la lamentata irregolarità del provvedimento impugnato, in quanto sottoscritto da un "viceprefetto" in assenza della prova della delega allo stesso e non dal prefetto.
In virtù dell'art. 14 del D.Lgs. n. 139/2000, in relazione all'art. 20 del D.Lgs. n.
30/2007, i Funzionari della carriera Prefettizia, con qualifica di Viceprefetto e di Viceprefetto aggiunto, sono competenti ad adottare i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi istituzionali nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti delegati ed a rappresentare l'amministrazione in giudizio.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, d'altronde, la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, viceprefetto vicario e viceprefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (cfr. Cass. Civ. ord. N. 10042/2017; sent. N.
3904/2014). Né è necessario che la delega debba essere menzionata nella copia dell'atto adottato per delega.
Ciò detto, nel caso in esame non vi è nessun dubbio circa l'imputabilità dell'atto impugnato al Prefetto di CP_1
4. Venendo alle altre censure, il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di carenza di motivazione, con conseguente asserita violazione dell'art. 3 L. 241/90, dal momento che il provvedimento impugnato espone in maniera completa ed esaustiva gli elementi posti a fondamento della decisione ivi contenuta.
Quanto mancata valutazione della pericolosità del Paese di provenienza va rilevato innanzitutto che la nozione di “Paese sicuro” e, la valutazione ad essa sottesa, come si evince dall'art. 2 bis del D. Lgs. 25/2008, si applica agli Stati non appartenenti all'Unione Europea qualora presentino i requisiti indicati dalla suddetta disposizione.
Si rileva altresì come il caso in esame riguardi l'allontanamento di uno straniero dichiaratosi cittadino dell'Unione Europea e che ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato la normativa relativa alla valutazione dei presupposti della sua adozione, di cui all'art. 20 del D. Lgs. 30/2007, non ineriscono alla sicurezza dello Stato comunitario di provenienza, ma riguardano le condotte penalmente rilevanti poste in essere dallo straniero, la durata della sua permanenza in Italia, la sua età, la sua situazione familiare e economica, il suo stato di salute, la sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
Nella fattispecie in esame, inoltre, non è ravvisabile alcuna violazione della normativa in materia di valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cittadino dell'Unione Europea di cui agli artt. 20 e s.s. del d. lgs. 20/2007.
Si rileva, al riguardo, che - ai sensi dell'art. 20, comma l, del d.lgs. 30/2007 – salvo quanto previsto dal successivo art. 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Orbene il Prefetto ha correttamente emesso il provvedimento impugnato con il quale
è stato disposto l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dando corretta applicazione all'art. 20, 3°comma del D. Lgs. 2007 che identifica specificamente i motivi rientranti nella categoria dei “motivi imperativi di pubblica sicurezza” posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Ed infatti, i soggetti destinatari del provvedimento di allontanamento, ai sensi dell'art. 1art. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto (comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa), che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Nel caso di specie, dagli accertamenti svolti dalla , è emerso che il ricorrente CP_1
si è reso protagonista di numerosi fatti di reato particolarmente gravi.
In particolare, lo stesso è stato scarcerato dalla casa circondariale di il 17 CP_1
aprile 2024, dopo esservi stato detenuto dal 15 settembre 2020 (cfr. nota della Prefettura di del 13 novembre 2024, in atti), ed annovera, altresì, precedenti penali per “furto, CP_1
rapina impropria, percosse, furto in abitazione, inosservanza dei provvedimento dell'autorità, atti osceni in prossimità di minori, corruzione di minorenne” (cfr. provvedimento impugnato).
Trattasi di circostanze non contestate dal ricorrente.
Dal casellario giudiziale in atti, in particolare, risulta l'emissione nei confronti del ricorrente dei seguenti provvedimenti:
- 10 maggio 2014 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del
Tribunale in composizione monocratica di Roma per il reato di furto (art. 624 c.p.) divenuta irrevocabile il 7 giugno 2014;
- 14 giugno 2014 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del
Tribunale in composizione monocratica di Roma per il reato di furto in abitazione tentato (artt. 56, 624 bis c.p.) divenuta irrevocabile il 5 settembre 2016;
- 14 luglio 2014 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del
Tribunale di Roma per il reato di furto tentato (artt. 56, 624 bis c.p.) divenuta irrevocabile il 1°ottobre 2014
- 23 febbraio 2015 sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Roma per il reato di rapina (art. 628, 2° comma c.p.) divenuta irrevocabile il 9 maggio
2015;
- 12 luglio 2016 sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Tivoli per il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) divenuta irrevocabile il 10 settembre
2016;
- 15 settembre 2020 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di Roma per i reati di violenza sessuale nei confronti di persona minorenne (art. 609 bis c.p.) e di atti osceni (art. 527 c.p.);
Dal suddetto casellario giudiziale risulta inoltre che il ricorrente ha in passato fornito delle generalità diverse da quelle risultanti agli atti di questo procedimento e che il predetto ha commesso reiteratamente il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter del D.
Lgs. 286/1998.
Ebbene, risulta evidente che i menzionati precedenti rientrano tra le condotte che offendono l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica per la loro estrema gravità, destano rilevante allarme sociale e denotano una perdurante inclinazione a delinquere del ricorrente ed una propensione all'inosservanza delle norme dello
Stato e delle regole del vivere civile, oltre ad essere incompatibili con la volontà di inserirsi in maniera ordinata e pacifica nella comunità nazionale.
Né può tenersi conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Ed infatti il ricorrente, non ha dimostrato la propria integrazione economica, sociale, familiare, rendendosi protagonista delle predette condotte penalmente rilevanti nel nostro territorio e, nonostante non risultino attualmente sussistenti carichi pendenti in capo al predetto, non può escludersi che costui possa vivere di proventi derivanti da attività illecite e che possa continuare a realizzare le condotte illecite in tempi recenti commesse con conseguente pregiudizio della pubblica sicurezza.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
4. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso - compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 4\6\25
Il Giudice dr.ssa Angela Lo Piparo
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.