Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 08/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1241 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PARESCHI VALENTINA
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MONTANARI MICHELE ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio giudiziale
All'udienza dell'8 aprile 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.22 comma 3 c.p.c. sulla base delle seguenti conclusioni:
la ricorrente e il resistente:
1. RESIDENZA DELLE FIGLIE
Le figlie maggiorenni e continueranno a risiedere temporaneamente con Per_1 Per_2 la madre Sig.ra presso la sua abitazione, in Cento (FE), frazione Parte_1
Corporeno, Via Statale n. 115, con facoltà di incontrare liberamente il padre Sig. CP_1 quando lo desiderano, potendo anche pernottare dallo stesso.
[...]
2. MANTENIMENTO DELLE FIGLIE
Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra che accetta per intervenuto CP_1 Pt_1 accordo tra le parti, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per ciascuna figlia, per un totale di € 600,00 (seicento/00) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alla sig.ra a far data dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale importo sarà automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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3. SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie per le figlie, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Ferrara, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con l'unica modifica in merito allo stesso circa l'elevazione del limite per le spese sportive, ludiche e ricreative da euro 400,00 annui ex Protocollo a euro 500,00 annui ex accordo per ciascuna figlia, il tutto a far data dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'eventuale eccedenza dovrà essere espressamente concordata tra i genitori. Fino alla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio rimarranno in vigore tra le parti le condizioni concordate tra i genitori in sede di separazione personale dei coniugi.
Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute nonché alla figlia per le quali sono state effettuate. In particolare, le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia a cui si riferisce, per permettere ad ogni genitore di scaricarne il costo per la percentuale di competenza.
Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, messaggio WhatsApp, e-mail, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni (salvo i casi di effettiva urgenza in cui il riscontro dovrà avvenire entro la giornata). In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno trenta di ogni mese all'altro genitore il quale, fatto salvo quanto sopra indicato, dovrà procedere al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta.
4. RINUNCE E REGOLAZIONI ECONOMICHE
La Sig.ra rinuncia espressamente agli adeguamenti ISTAT del contributo al Pt_1 mantenimento maturati ed eventualmente non corrisposti sino alla data del presente atto.
I coniugi danno atto della autosufficienza e reciproca indipendenza economica tanto che nessun assegno di divorzio verrà versato dall'uno all'altro, con espressa rinuncia da entrambe le parti.
A far data dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno unico erogato dall' per le figlie e verrà CP_2 Per_1 Per_2 percepito, per espresso accordo tra le parti, dalla sola sig.ra facendosi parte Pt_1 diligente ognuno dei genitori perché ciò possa avvenire presso gli Enti preposti.
5. ACCORDI PATRIMONIALI
A definizione e tacitazione di ogni rapporto patrimoniale pregresso tra le parti, anche ai fini del divorzio, la sig.ra si impegna irrevocabilmente a versare al Sig. Pt_1 CP_1 entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma omnicomprensiva di € 15.000,00 (quindicimila/00), tramite bonifico bancario sul conto dello stesso, a saldo e stralcio e a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa del sig. di natura economico patrimoniale e, comunque, di CP_1 ogni altra pretesa restitutoria e/o risarcitoria del sig. in ordine alla comunione dei CP_1 denari, titoli, valori di qualsiasi altra natura, arredi, beni mobili e beni mobili registrati, ovvero per pagamenti con denaro comune per l'acquisto, la manutenzione o la ristrutturazione di beni di proprietà esclusiva o prevalente della sig.ra o prelievi di Pt_1 denaro comune di cui si sarebbe avvantaggiata la sola sig.ra Pt_1
pagina 2 di 4 Il sig. si dichiara disponibile ad accettare la somma di cui al punto precedente ed CP_1 in conseguenza di detto effettivo pagamento di € 15.000,00 si dichiara soddisfatto e che null'altro avrà a che pretendere dalla sig.ra in ordine alle predette pretese. Pt_1 A fronte dell'effettivo versamento da parte della sig.ra della somma concordata di Pt_1
€ 15.000,00, le parti non avranno null'altro da pretendere a qualsiasi titolo l'una dall'altra con riferimento a tutte le questioni patrimoniali tra le stesse insorte sopra citate, e il sig. rinuncia espressamente, oltre alle pretese di cui sopra, a qualsiasi richiesta di CP_1 restituzione e/o risarcimento del danno in merito a somme asseritamente prelevate dalla sig.ra dai conti correnti in comune con il sig. per la presunta Pt_1 CP_1 ristrutturazione dell'immobile di proprietà della sig.ra sito in Cento (FE), frazione Pt_1
Corporeno, Via Statale n. 115, nonché per la realizzazione del fotovoltaico e della climatizzazione e per altri lavori eseguiti all'immobile, come da richieste formulate in data 26.10.2023 e 13.01.2025. Con il pagamento della somma di € 15.000,00 da parte della sig.ra il sig. Pt_1 rinuncia altresì espressamente a qualsiasi richiesta di restituzione e/o risarcimento CP_1 del danno relativa a posizioni di investimento intestate alle parti, comprese Assicurazioni e
Fondi Pensioni, nonché a qualsiasi richiesta di risarcimento del danno per il fatto che la sig.ra avrebbe asseritamente gestito in via autonoma il Conto Corrente n. Pt_1
000009386581, non liquidando le posizioni di investimento e il conto stesso con le modalità stabilite in sede di separazione, come da richiesta formulata in data 13.01.2025.
A fronte dell'effettivo e materiale versamento della somma di € 15.000,00 da parte della sig.ra che ne costituisce condizione essenziale, il Sig. rinuncerà alla Pt_1 CP_1 propria quota di proprietà dei denari giacenti sul conto corrente n. 00009386581, cointestato con la sig.ra presso Banca Centro Emilia e degli investimenti Parte_1 di cui al Dossier cointestato tra le parti n. 0410534 che, pertanto, solo ed esclusivamente con l'avverarsi della condizione di pagamento di cui sopra, rimarranno di esclusiva pertinenza della Sig.ra con rinuncia espressa del sig. a qualsiasi diritto Pt_1 CP_1 sugli stessi.
Le parti, fatto salvo quanto sopra predetto, danno atto che con l'avverarsi del pagamento della somma di € 15.000,00 in favore del sig. il suddetto conto corrente ed il CP_1
Dossier Titoli rimarranno infatti solo formalmente cointestati tra la sig.ra e il sig. Pt_1
ma concordano che solamente la sig.ra ne avrà la totale ed esclusiva CP_1 Pt_1 gestione e proprietà, obbligandosi il sig. a fare tutto quanto fosse richiesto dalla CP_1 sig.ra per la chiusura del conto da farsi appena possibile, per la vendita degli Pt_1 investimenti ed, in generale, per la gestione degli stessi, restando inteso che la sig.ra non dovrà impegnare in alcun modo il sig. in eventuali passività di detto Pt_1 CP_1 conto, impegnandosi a non utilizzare l'eventuale fido. Le parti espressamente concordano che tutte le operazioni che dovessero essere eventualmente effettuate sul conto corrente cointestato n. 00009386581 e sul dossier titoli n. 0410534, prima del versamento della somma di € 15.000,00 da parte della sig.ra al sig. dovranno essere concordate tra le parti. Pt_1 CP_1
Le parti concordano infine che, fatto salvo quanto sopra, la chiusura del conto e la vendita degli investimenti avverranno con pagamento a favore o a carico esclusivo della sig.ra e che, dal ricevimento da parte del sig. della somma di € 15.000,00, è Pt_1 CP_1 fatto divieto a quest'ultimo di eseguire qualsiasi operazione sul conto corrente cointestato n. 00009386581 e sul dossier titoli n. 0410534, salvo la richiesta da parte della sig.ra di partecipare alla chiusura del conto ed alla liquidazione dei titoli come sopra Pt_1 indicato, impegnandosi le parti a comunicare tale situazione di titolarità alla banca una volta avvenuto il pagamento della somma di € 15.000,00 dalla sig.ra in favore del Pt_1
pagina 3 di 4 sig. In caso di violazione del predetto divieto di operazioni, la sig.ra CP_1 Pt_1 sarà libera di agire nei confronti del sig. per ottenere il risarcimento del danno CP_1 subito a causa delle operazioni effettuate.
6. SPESE LEGALI
Le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
il PM: visto, nulla oppone.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 giugno 2024 premesso di essersi Parte_1 consensualmente separata da nell'anno 2022, chiedeva la pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido esclusivo della figlia ed un Per_2 contributo per il mantenimento di quest'ultima e dell'altra figlia (studentessa) Per_1 nella somma di Euro 700 (pari a quella determinata in sede di separazione con aggiornamento Istat) oltre la metà delle spese straordinarie. Il nel costituirsi in giudizio, chiedeva di confermare l'affido condiviso della CP_1 minore e, stante il peggioramento delle proprie condizioni economiche, offriva un contribuito in somma non superiore ad Euro 400 oltre la quota paritetica di spese straordinarie.
Con ordinanza del 10 dicembre 2024 il presidente delegato, dopo aver ascoltato la minore, la affidava in via esclusiva alla madre confermando le altre condizioni di separazione. All'udienza dell'8 aprile 2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c. su conclusioni congiunte
***
La domanda di cessazione degli effetti del matrimonio (contratto il 9 settembre 2000) deve essere accolta atteso che al momento di deposito dell'odierno ricorso erano decorsi più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione consensuale concluso con l'omologa del 5 aprile 2022. Posto che esula dalla competenza del Tribunale la regolamentazione dei rapporti economici di dare e avere fra i coniugi e che la figlia (nata il [...]) ha Per_2 raggiunto la maggiore età in corso di causa, l'unica questione riguarda l'entità del mantenimento in favore della ragazza e della sorella , studentessa universitaria. A Per_1 tal fine si ritiene di fare come proprio l'accordo intervenuto fra i coniugi in base al quale il resistente deve versare alla ricorrente la somma mensile di Euro 600 (Euro 300 a figlia) e contribuire in ragione della metà alle spese straordinarie nei termini di cui all'epigrafe. Deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cento in data 9/9/2000 da e e trascritto al numero 61 parte II Serie Parte_1 CP_1
A del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Cento di procedere all'annotazione della sentenza.
Spese compensate.
Ferrara, 8 aprile 2025
il presidente estensore.
Stefano Scati
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