TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20857/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR LL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR AR Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20857/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. PEDRALI NICOLA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'avv. BOGLIONI ANGELO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 6/11/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. Nulla per la casa coniugale. Le parti vivono in abitazioni distinte ed autonome;
2. Nessun contributo al mantenimento da un coniuge all'altro; 3. Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di divorzio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 8/11/1986, iscritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 175, parte I, anno 1986).
1 Dalla loro unione sono nati i figli (n. 17/5/1986) e (n. 5/9/1990), oggi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti.
Le parti risultano separate dal 15/10/2024 con sentenza n. 4230/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR LL DR AR
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR LL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR AR Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20857/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. PEDRALI NICOLA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'avv. BOGLIONI ANGELO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 6/11/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. Nulla per la casa coniugale. Le parti vivono in abitazioni distinte ed autonome;
2. Nessun contributo al mantenimento da un coniuge all'altro; 3. Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di divorzio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 8/11/1986, iscritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 175, parte I, anno 1986).
1 Dalla loro unione sono nati i figli (n. 17/5/1986) e (n. 5/9/1990), oggi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti.
Le parti risultano separate dal 15/10/2024 con sentenza n. 4230/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR LL DR AR
2