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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/10/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 295/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 295/ 2025 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE ZECCHINO N. 156, presso lo studio dell'avv. IEMULO CARMELA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Floridia in via Vittorio Veneto n. 190, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE TERACATI
N. 31, presso lo studio dell'avv. SARCIA' PAOLO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti comunicati in data 6.3.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c., depositato in data 30/01/2025, Parte_1 chiedeva la modifica del provvedimento emesso da questo Tribunale nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1515/2017 V.G., concernente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e nate entrambe l'1.10.2013 dalla relazione intrattenuta more Per_1 Per_2 uxorio con , ed il diritto e dovere di mantenerle. Controparte_1
In particolare, il ricorrente, premettendo che le figlie minori dal 2022 erano tornate a vivere con il medesimo, chiedeva di disporre l'affidamento esclusivo a sé delle figlie o, in subordine, confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento delle medesime presso il padre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno secondo le modalità indicate in ricorso;
chiedeva, quindi, di porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le stessa, e versamento per l'intero al padre dell'NO IC ed Universale per i figli.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio di aver Controparte_2 raggiunto il seguente accordo con il resistente per la definizione bonaria della lite, depositato in atti;
1) Affidamento delle figlie minori
La figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori e fissata la sua residenza nel domicilio Per_1 paterno sito in Floridia (Sr) via Rizza n.c46, ove vivrà con il padre;
La figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori e fissata la sua residenza nel domicilio Per_2 materno sito in Floridia (Sr), viale Vittorio Veneto n. 190, ove vivrà con la madre;
2) Diritti di visita e frequentazione
Ciascun genitore non collocatario potrà vedere liberamente le figlie e tenerle con sé, compatibilmente con le esigenze delle minori, previo avviso telefonico almeno ventiquattro ore prima;
3) NO IC
L'assegno unico sarà percepito integralmente dal genitore collocatario: il sig. Parte_1 percepirà l'assegno nell'interesse della di lui figlia;
la sig.ra , percepirà Per_1 Controparte_1
l'assegno nell'interesse della di lei figli Per_2
4) Obblighi di comunicazione
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a fornire i recapiti anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
5) Modalità di frequentazione durante le festività e vacanze
Le festività natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio) saranno alternate di anno in anno tra i genitori.
In particolare, negli anni pari le figlie trascorreranno con il padre il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre e con la madre dal 1° gennaio al 6 gennaio;
negli anni dispari l'ordine sarà invertito.
Le festività pasquali (dal venerdì al lunedì di Pasqua) saranno alternate di anno in anno tra i genitori, iniziando dal padre negli anni pari e dalla madre negli anni dispari.
Le festività del 325 aprile, 1° maggio e 2 giugno saranno suddivise alternativamente tra i genitori, secondo accordi annuali da comunicare entro il 15 marzo di ogni anno. Le vacanze estive saranno suddivise in modo che ciascun genitore possa trascorrere almeno due settimane consecutive con ciascuna delle figlie, previo accordo sulle date da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di mancato accordo sulle date, prevarrà la soluzione proposta dal genitore che non ha esercitato la scelta l'anno precedente.
Eventuali ricorrenze particolati (compleanni delle figli/genitori, altre festività) saranno concordate di volta in volta nel superiore interesse delle minori.
Ciascun genitore assicurerà la piena comunicazione delle modalità di trasferimento e recapiti durante i periodi di vacanza.
Spese di lite compensate.
All'udienza del 23.9.2025, il Giudice – preso atto dell'accordo – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (atti comunicati in data 6.3.2025).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre per quanto riguarda e dal collocamento presso il padre per quanto riguarda nonché dai Per_2 Per_1 tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, in considerazione dell'età delle medesime.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 295/2025 R.G., a parziale modifica ed integrazione del decreto emesso da questo Tribunale il 2.2.2018 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1515/2017 V.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto. Così deciso in Siracusa, il 2.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 295/ 2025 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE ZECCHINO N. 156, presso lo studio dell'avv. IEMULO CARMELA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Floridia in via Vittorio Veneto n. 190, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE TERACATI
N. 31, presso lo studio dell'avv. SARCIA' PAOLO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti comunicati in data 6.3.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c., depositato in data 30/01/2025, Parte_1 chiedeva la modifica del provvedimento emesso da questo Tribunale nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1515/2017 V.G., concernente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e nate entrambe l'1.10.2013 dalla relazione intrattenuta more Per_1 Per_2 uxorio con , ed il diritto e dovere di mantenerle. Controparte_1
In particolare, il ricorrente, premettendo che le figlie minori dal 2022 erano tornate a vivere con il medesimo, chiedeva di disporre l'affidamento esclusivo a sé delle figlie o, in subordine, confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento delle medesime presso il padre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno secondo le modalità indicate in ricorso;
chiedeva, quindi, di porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le stessa, e versamento per l'intero al padre dell'NO IC ed Universale per i figli.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio di aver Controparte_2 raggiunto il seguente accordo con il resistente per la definizione bonaria della lite, depositato in atti;
1) Affidamento delle figlie minori
La figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori e fissata la sua residenza nel domicilio Per_1 paterno sito in Floridia (Sr) via Rizza n.c46, ove vivrà con il padre;
La figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori e fissata la sua residenza nel domicilio Per_2 materno sito in Floridia (Sr), viale Vittorio Veneto n. 190, ove vivrà con la madre;
2) Diritti di visita e frequentazione
Ciascun genitore non collocatario potrà vedere liberamente le figlie e tenerle con sé, compatibilmente con le esigenze delle minori, previo avviso telefonico almeno ventiquattro ore prima;
3) NO IC
L'assegno unico sarà percepito integralmente dal genitore collocatario: il sig. Parte_1 percepirà l'assegno nell'interesse della di lui figlia;
la sig.ra , percepirà Per_1 Controparte_1
l'assegno nell'interesse della di lei figli Per_2
4) Obblighi di comunicazione
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a fornire i recapiti anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
5) Modalità di frequentazione durante le festività e vacanze
Le festività natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio) saranno alternate di anno in anno tra i genitori.
In particolare, negli anni pari le figlie trascorreranno con il padre il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre e con la madre dal 1° gennaio al 6 gennaio;
negli anni dispari l'ordine sarà invertito.
Le festività pasquali (dal venerdì al lunedì di Pasqua) saranno alternate di anno in anno tra i genitori, iniziando dal padre negli anni pari e dalla madre negli anni dispari.
Le festività del 325 aprile, 1° maggio e 2 giugno saranno suddivise alternativamente tra i genitori, secondo accordi annuali da comunicare entro il 15 marzo di ogni anno. Le vacanze estive saranno suddivise in modo che ciascun genitore possa trascorrere almeno due settimane consecutive con ciascuna delle figlie, previo accordo sulle date da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di mancato accordo sulle date, prevarrà la soluzione proposta dal genitore che non ha esercitato la scelta l'anno precedente.
Eventuali ricorrenze particolati (compleanni delle figli/genitori, altre festività) saranno concordate di volta in volta nel superiore interesse delle minori.
Ciascun genitore assicurerà la piena comunicazione delle modalità di trasferimento e recapiti durante i periodi di vacanza.
Spese di lite compensate.
All'udienza del 23.9.2025, il Giudice – preso atto dell'accordo – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (atti comunicati in data 6.3.2025).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre per quanto riguarda e dal collocamento presso il padre per quanto riguarda nonché dai Per_2 Per_1 tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, in considerazione dell'età delle medesime.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 295/2025 R.G., a parziale modifica ed integrazione del decreto emesso da questo Tribunale il 2.2.2018 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1515/2017 V.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto. Così deciso in Siracusa, il 2.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone