Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte entro il termine del 24/3/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5338/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Pasquale Montesarchio e Luigi Gattuso, elet.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Annunziatella n. 23 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Azzano dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_2
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente in epigrafe indicata volta a ottenere, in contraddittorio con l' l'accertamento e la CP_2 declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro
5.158,05 indebitamente erogata dall a titolo di indennità di disoccupazione CP_1 agricola per gli anni 2007 e 2009 (di cui euro 2.574, 32 riferiti all'anno 2007 ed euro
2.583,73 per l'anno 2009).
La ricorrente ha sostenuto l'avvenuta prescrizione della pretesa restitutoria dell'Istituto, deducendo il decorso di oltre un decennio dall'erogazione indebita in assenza di qualsiasi evento interruttivo del decorso del termine prescrizionale.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie CP_2 argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta.
Infatti, l' a norma degli artt. 2964 c.c. e 2033 c.c., avrebbe potuto recuperare le CP_2 somme non dovute erogate, a titolo di indennità di disoccupazione agricola, nel termine di dieci anni dal pagamento indebito, per cui la pretesa creditoria dell'Istituto si è sicuramente prescritta, avuto riguardo all'epoca in cui è stato compiuto il primo atto interruttivo della prescrizione.
Si osserva infatti, che il primo atto con cui è stata richiesta alla ricorrente la restituzione delle somme indebitamente erogate consiste nelle raccomandate A.R. inviate dall – Sede di Castellammare di Stabia – nel mese di dicembre del 2021 CP_2
(cfr. documentazione in atti), e che l' non ha fornito alcuna prova dell'effettivo CP_1 compimento, in epoca anteriore, di atti idonei a interrompere il decorso del suddetto termine (cfr. documenti in produzione . CP_2
Deve altresì rilevarsi che l' ha sostenuto di essere venuto a conoscenza del CP_2 carattere indebito della prestazione previdenziale corrisposta all'istante solo a seguito di verifiche ispettive effettuate successivamente , e ha dedotto che, precedentemente a tale accertamento, la prescrizione doveva ritenersi sospesa, ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c..
Tale tesi non può essere accolta.
La Suprema Corte ha, infatti, costantemente affermato che “In base all'art. 2941 n. 8 cod. civ. la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto. L'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito;
stabilendo così un criterio che non impone certo di far riferimento ad una impossibilità assoluta di superare l'ostacolo posto dalla condotta del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con normali controlli. Ciò anche alla luce dei principi generali dell'ordinamento, secondo cui la condotta dolosa, ossia quella che determina, in via esogena, una falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà, va esclusa se il debitore prova che la controparte avrebbe potuto conoscere i fatti addebitati alla sua condotta maliziosa usando la normale diligenza.” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav., n. 23809 del
14/11/2011). Pertanto, la mera difficoltà di accertamento da parte dell' non può essere CP_2 considerata causa di sospensione della prescrizione.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per le suesposte considerazioni la domanda del ricorrente deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarata non tenuta alla restituzione della somma di Parte_1 euro 5.158,05 richiesta dall con le succitate comunicazioni del dicembre 2021, e CP_2 va dichiarato insussistente qualsiasi diritto dell' di procedere al recupero di tale CP_2 somma.
Per il principio della soccombenza l deve essere condannato al pagamento delle CP_2 spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 20/9/2024 nei confronti dell così provvede : Parte_1 CP_2
a)accoglie la domanda della ricorrente, e per l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità delle prestazioni erogate dall in favore di parte ricorrente, per un importo pari a CP_2 euro 5.158,05, per le causali di cui in motivazione;
b)condanna l' al pagamento CP_2 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2540,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, li 6/6/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco