Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 dicembre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 gennaio 1994 |
Commentari • 3
- 1. Circolare del 04/06/1998 n. 141 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 4 giugno 1998
Premessa L\'art. 3, commi 143, 144 e 147 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca una delega al Governo per l\'istituzione dell\'imposta regionale sulle attivita\' produttive (IRAP). A tale delega e\' stata data attuazione con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (articoli da 1 a 45) modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137. Il citato decreto legislativo n. 446 del 1997, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 1 gennaio 1998, introduce profonde modifiche strutturali al sistema tributario vigente, in quanto attua un significativo decentramento del prelievo dallo Stato alle regioni, dotando queste ultime dell\'autonomia …
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Giurisprudenza • 7
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27/11/2023, n. 10147Provvedimento: Pubblicato il 27/11/2023 N. 10147/2023REG.PROV.COLL. N. 02607/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2607 del 2018, proposto dalla società Discount Piazza d'Armi di Gioacchini e C° S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Conca d'Oro 184/190; contro il Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, con priorita' per l'edilizia abitativa, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, dei quali lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, e da utilizzare secondo le modalita' ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828 .
2. Per la concessione di contributi pluriennali per i medesimi fini di cui al comma 1, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 3, sono altresi' assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia ulteriori contributi speciali di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.
NOTE
Nota all' art. 1, comma 1:
- La legge n. 546/1977 concerne ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.
- La legge n. 828/1982 reca ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche. - Art. 2. 1. Al fine di completare le opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento, di cui anche all' articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828 , e per il bacino dell'alto Piave e' autorizzata la spesa di lire 280 miliardi nel periodo 1987-1991, dei quali lire 20 miliardi per il 1987 e lire 40 miliardi per l'anno 1988. Di tale spesa sono riservate una quota di lire 60 miliardi al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esso connesse e una quota di lire 10 miliardi per il bacino dell'alto Piave.
Nota all' art. 2 :
L' art. 2 della legge n. 828/1982 cosi' dispone:
"Per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica di cui all' articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , nonche' per la esecuzione di analoghe opere nei bacini montani dell'area colpita dagli eventi sismici del 1976, e' autorizzata una ulteriore spesa complessiva di lire 100 miliardi. Tale disponibilita' da ripartire negli anni 1982-85, sara' utilizzata anche per opere di sistemazione del bacino del Tagliamento e per la realizzazione - fino alla concorrenza di lire 30 miliardi - del serbatoio di Ravedis, nel torrente Celina.
La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
Con provvedimento del Ministro del tesoro gli importi per le opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani verranno accreditati alla regione e per quelle di competenza statale al Ministro dei lavori pubblici". - Art. 3. 1. La regione Friuli-Venezia Giulia al fine di intervenire a favore dei soggetti che intendano realizzare un idoneo adeguamento antisismico dei propri fabbricati, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , definisce le modalita' e le procedure di agevolazione sulla base dei seguenti criteri:
a) gli immobili siano compresi in zone classificate con S=12 o in comuni classificati disastrati ai sensi della vigente legislazione regionale;
b) gli immobili siano lesionati da eventi sismici, anche qualora siano stati provvisoriamente riparati senza conseguire un efficace adeguamento antisismico;
c) gli immobili, non lesionati da eventi sismici, risultino necessitare di un efficace adeguamento antisismico.
2. E' riconosciuta priorita' agli edifici pubblici ed a quelli ad uso pubblico.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo, si continuano ad applicare le disposizioni in materia fiscale previste dal decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione e la ricostruzione degli edifici.
Nota all' art. 3, comma 1:
La legge n. 64/1974 reca provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
Nota all' art. 3, comma 3:
Il D.L. n. 648/1976 reca interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.